Mediazione internazionale e Cross-Border: competenza e legge applicabile

Mediazione internazionale e Cross-Border: competenza e legge applicabile

La mediazione internazionale e transfrontaliera rappresenta una delle frontiere più complesse e dinamiche del diritto processuale contemporaneo. L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali e la crescente mobilità delle persone hanno reso sempre più frequenti le controversie che coinvolgono soggetti domiciliati in Stati diversi, creando la necessità di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che possano operare efficacemente oltre i confini nazionali. La disciplina italiana, fortemente influenzata dal diritto europeo, ha sviluppato un sistema articolato che cerca di bilanciare l’esigenza di certezza giuridica con la flessibilità necessaria per gestire situazioni transnazionali complesse.

1. Il quadro normativo Europeo e Nazionale


1.1 La direttiva 2008/52/CE e il suo recepimento

Il fondamento normativo della mediazione transfrontaliera nell’Unione Europea è costituito dalla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Questa direttiva ha introdotto un quadro comune per facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e promuovere la composizione amichevole delle controversie incoraggiando il ricorso alla mediazione.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva attraverso il D.Lgs. 28/2010, che dedica specifiche disposizioni alle controversie transfrontaliere. L’art. 12, comma 1-ter stabilisce espressamente che “nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis”.

1.2 La definizione di controversia transfrontaliera
La Direttiva 2008/52/CE definisce controversia transfrontaliera quella in cui almeno una delle parti ha il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui le parti convengono di ricorrere alla mediazione, il tribunale dispone la mediazione, o l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge in virtù del diritto nazionale.

Questa definizione assume particolare rilevanza pratica poiché determina l’applicabilità del regime speciale previsto per le controversie transfrontaliere, con specifiche implicazioni in termini di riconoscimento ed esecuzione degli accordi raggiunti.

2. La competenza nella mediazione internazionale


2.1 I criteri di competenza territoriale

Una delle questioni più complesse nella mediazione internazionale riguarda l’individuazione dell’organismo competente a gestire il procedimento. L’art. 4 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

La giurisprudenza ha chiarito che questo principio si applica rigorosamente anche nelle controversie internazionali. Il Tribunale di Prato, nella sentenza n. 54 del 2025, ha stabilito che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione si determina sulla base della sede legale o delle sedi secondarie dell’organismo stesso, come risultanti dall’Albo degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Come evidenziato dal Tribunale di Benevento nella sentenza n. 2017 del 2023, “la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, tenendo conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque Comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia”.

2.2 La competenza giurisdizionale internazionale
Per determinare la competenza territoriale dell’organismo di mediazione nelle controversie internazionali, è necessario prima individuare il giudice che sarebbe competente per la controversia. Questa valutazione deve essere effettuata secondo i criteri del diritto internazionale privato e processuale.

Nelle controversie tra soggetti domiciliati in Stati membri dell’Unione Europea, trova applicazione il Regolamento UE n. 1215/2012. Come chiarito dal Tribunale di Vicenza nella sentenza n. 816 del 2025, “il regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stabilisce il principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto al fine di accordare alle norme sulla competenza un alto grado di prevedibilità e garantire la certezza del diritto”.

Il Tribunale ha precisato che “quando la società convenuta ha sede in Francia e la consegna del bene ha avuto luogo in tale Stato, sussiste il difetto di giurisdizione del tribunale italiano e deve dichiararsi insussistente la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia”.

2.3 Le clausole di deroga della competenza
Un aspetto di particolare rilevanza nelle controversie internazionali riguarda le clausole contrattuali di deroga della competenza. Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 2290 del 2008, ha chiarito che l’articolo 23 del Regolamento CE n. 44/2001 (ora sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012) consente alle parti di attribuire la competenza esclusiva ad un giudice o ai giudici di uno Stato membro per conoscere delle controversie.

Come evidenziato dal Tribunale, “la clausola di deroga della competenza giurisdizionale inserita nelle condizioni generali di vendita e riportata sul retro di tutti i documenti contrattuali quali conferme d’ordine, fatture e bolle di spedizione, quando sia espressamente richiamata sul fronte dei medesimi documenti e sia stata continuamente trasmessa nel corso di anni di rapporti commerciali senza che sia stata sollevata alcuna obiezione sulla sua efficacia o validità, deve ritenersi pienamente accettata dalla controparte attraverso un comportamento concludente che integra un vero e proprio accordo sulla giurisdizione esclusiva del tribunale straniero designato”.

3. La legge applicabile alla mediazione internazionale


3.1 I principi generali del Diritto Internazionale Privato

La determinazione della legge applicabile alla mediazione internazionale richiede l’applicazione dei principi del diritto internazionale privato. L’art. 3 della Legge 218/1995 stabilisce i criteri per l’individuazione della giurisdizione italiana, mentre l’art. 14 disciplina l’accertamento della legge straniera applicabile.

Il Tribunale di Lucca, nella sentenza n. 1061 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di individuazione della legge applicabile nei rapporti contrattuali internazionali. Il Tribunale ha stabilito che “nei rapporti contrattuali di mediazione marittima caratterizzati da elementi di internazionalità, l’individuazione della legge applicabile deve avvenire secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Roma I, il quale, in mancanza di espressa scelta delle parti contraenti, impone l’applicazione della legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento manifestamente più stretto”.

Come evidenziato dal Tribunale di Lucca, “per l’Italia, con riferimento alla materia dei contratti, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 218/1995 (‘Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato’), che stabilisce, all’art. 57: ‘Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984 n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili'”.

3.2 Le Norme di applicazione necessaria
Un aspetto di particolare complessità riguarda l’applicazione delle norme imperative nazionali nei rapporti internazionali. Il Tribunale di Lucca ha chiarito che “le norme italiane che impongono l’iscrizione del mediatore nei registri delle imprese o nel REA costituiscono disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Roma I, in quanto il loro rispetto risulta cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici relativi all’organizzazione economica nazionale, al controllo e alla trasparenza del mercato”.

3.3 La Disciplina applicabile al procedimento
L’art. 3 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che “al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8”. Questa previsione assume particolare rilevanza nelle controversie internazionali, dove le parti possono scegliere organismi di mediazione di diversi Stati.

Il regolamento deve comunque garantire la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità, l’indipendenza e l’idoneità al corretto espletamento dell’incarico, come stabilito dal comma 2 della stessa norma.

4. Il riconoscimento degli accordi transfrontalieri


4.1 Il sistema di omologazione

Una delle principali innovazioni introdotte dalla disciplina italiana riguarda il sistema di omologazione degli accordi di mediazione transfrontalieri. L’art. 12, comma 1-ter prevede che “nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis”.

Questo sistema garantisce che gli accordi raggiunti in mediazioni transfrontaliere possano acquisire efficacia esecutiva attraverso l’omologazione del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

4.2 I controlli di ordine pubblico
L’art. 14 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce specifici obblighi per il mediatore, tra cui quello di “formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative”. Questo controllo assume particolare rilevanza nelle controversie internazionali, dove possono emergere conflitti tra diversi ordinamenti giuridici.

Il controllo di ordine pubblico deve essere effettuato secondo i parametri dell’ordinamento italiano, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 65 della Legge 218/1995 per il riconoscimento di provvedimenti stranieri.

5. Le clausole contrattuali di mediazione internazionale


5.1 La validità delle clausole di mediazione

Le clausole contrattuali che prevedono il ricorso alla mediazione assumono particolare rilevanza nelle controversie internazionali. La Corte d’Appello di Perugia, nella sentenza n. 426 del 2023, ha chiarito che la clausola contrattuale che prevede il preventivo esperimento della mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche quando la materia del contendere non rientri tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria ex lege.

Come evidenziato dalla Corte, “nel caso di specie non si applica la norma generale di cui al predetto art.2, quanto piuttosto il co.5 dell’art.5 che disciplina la cd. clausola contrattuale o statutaria ai sensi del quale ‘Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione'”.

5.2 L’interpretazione delle clausole di mediazione
La Corte d’Appello di Perugia ha inoltre precisato che “l’ambito di applicazione della clausola di mediazione che fa riferimento a controversie nascenti dal contratto e derivanti dalla sua ‘applicazione e/o interpretazione’ ricomprende anche le controversie attinenti all’esecuzione del contratto, quali quelle concernenti l’adempimento o l’inadempimento contrattuale”.

6. La mediazione telematica nelle controversie internazionali


6.1 La disciplina dell’Art. 8-bis

L’art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 disciplina specificamente la mediazione in modalità telematica, stabilendo che “quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale”.

Questa modalità assume particolare rilevanza nelle controversie internazionali, dove la distanza geografica tra le parti può rendere difficoltoso lo svolgimento di incontri in presenza.

6.2 I limiti della mediazione telematica
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la modalità telematica non può superare i limiti della competenza territoriale. Il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 1470 del 2023, ha stabilito che “non è sufficiente che l’incontro di mediazione si svolga ‘in remoto’ per superare i limiti della competenza territoriale, essendo comunque necessario che l’organismo abbia sede nel circondario del tribunale competente”.

7. Le problematiche specifiche delle controversie Cross-Border


7.1 La gestione delle differenze linguistiche e culturali

Le controversie internazionali presentano specifiche problematiche legate alle differenze linguistiche e culturali tra le parti. Il mediatore deve essere in grado di gestire queste differenze, garantendo una comunicazione efficace e rispettosa delle diverse tradizioni giuridiche coinvolte.

7.2 Il coordinamento con altri sistemi di ADR
Nelle controversie internazionali può emergere la necessità di coordinare la mediazione con altri sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, come l’arbitrato internazionale o le procedure di conciliazione previste da convenzioni internazionali specifiche.

7.3 La gestione dei fusi orari e delle distanze
Gli aspetti logistici assumono particolare rilevanza nelle controversie internazionali, richiedendo una pianificazione accurata degli incontri e una gestione flessibile dei tempi del procedimento.

8. Il futuro della mediazione internazionale


8.1 La convenzione di Singapore

Un importante sviluppo a livello internazionale è rappresentato dalla Convenzione di Singapore del 2019 sulla mediazione, che mira a facilitare il commercio internazionale fornendo un quadro giuridico efficiente per l’esecuzione degli accordi di transazione internazionali risultanti dalla mediazione.

8.2 L’evoluzione tecnologica
L’evoluzione tecnologica sta aprendo nuove possibilità per la mediazione internazionale, con lo sviluppo di piattaforme digitali specializzate e strumenti di intelligenza artificiale per il supporto alla traduzione e alla gestione delle differenze culturali.

8.3 L’armonizzazione Normativa
Si assiste a una crescente tendenza verso l’armonizzazione delle normative sulla mediazione a livello internazionale, con l’obiettivo di creare un sistema più uniforme e prevedibile per la risoluzione delle controversie transfrontaliere.

9. Raccomandazioni operative


9.1 Per i professionisti

I professionisti che operano nel settore della mediazione internazionale dovrebbero:

Acquisire competenze specifiche in diritto internazionale privato e processuale
Sviluppare conoscenze linguistiche e culturali adeguate
Mantenere aggiornamenti costanti sull’evoluzione normativa europea e internazionale
Stabilire network professionali con colleghi di altri Stati
9.2 Per le parti
Le parti coinvolte in controversie internazionali dovrebbero:

-Valutare attentamente l’inserimento di clausole di mediazione nei contratti internazionali
-Considerare la scelta dell’organismo di mediazione in base alla competenza territoriale
-Prestare attenzione agli aspetti linguistici e culturali del procedimento
-Valutare le implicazioni fiscali e valutarie degli accordi raggiunti
9.3 Per gli organismi di mediazione
Gli organismi di mediazione dovrebbero:

-Sviluppare regolamenti specifici per le controversie internazionali
-Formare mediatori specializzati in controversie cross-border
-Investire in tecnologie per la mediazione telematica
-Stabilire accordi di cooperazione con organismi di altri Stati

Conclusioni


La mediazione internazionale e cross-border rappresenta un settore in rapida evoluzione, caratterizzato da crescente complessità normativa e procedurale. Il sistema italiano, pur presentando alcuni elementi di rigidità, offre un quadro normativo sostanzialmente adeguato per gestire le controversie transfrontaliere, grazie al recepimento della Direttiva europea e all’integrazione con i principi del diritto internazionale privato.

Le principali sfide per il futuro riguardano l’armonizzazione delle procedure a livello internazionale, lo sviluppo di strumenti tecnologici adeguati e la formazione di operatori specializzati. L’evoluzione della giurisprudenza evidenzia una crescente attenzione verso la certezza giuridica e la prevedibilità delle regole, elementi essenziali per il successo della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

La competenza e la legge applicabile rimangono questioni centrali che richiedono un approccio tecnico specialistico, ma l’esperienza maturata negli ultimi anni dimostra che la mediazione può rappresentare un’alternativa efficace al contenzioso giudiziario anche nelle controversie più complesse dal punto di vista internazionale.

Il successo della mediazione internazionale dipenderà dalla capacità del sistema di adattarsi alle esigenze del commercio globale, mantenendo al contempo i principi di garanzia procedurale e tutela sostanziale che caratterizzano i sistemi giuridici europei. In questa prospettiva, la formazione continua degli operatori e l’aggiornamento costante degli strumenti normativi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo futuro del settore.

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