Nuovo arbitro assicurativo: struttura, differenze e interferenze con la mediazione civile
Il panorama della risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo ha subito una significativa evoluzione con l’introduzione del nuovo arbitro assicurativo disciplinato dall’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private. Questo strumento rappresenta un’importante innovazione nel sistema di tutela dei consumatori e degli assicurati, configurandosi come alternativa specifica alla mediazione civile tradizionale per le controversie assicurative.
Struttura normativa del nuovo arbitro assicurativo
L’art. 187.1 del D.Lgs. n. 209/2005 stabilisce il quadro normativo fondamentale del sistema. La norma prevede che “i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione”.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, che deve determinare “i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi”.
Caratteristiche strutturali del procedimento
Il sistema dell’arbitro assicurativo presenta caratteristiche specifiche che lo distinguono nettamente dalla mediazione civile. Innanzitutto, la procedura deve “assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela”, configurandosi come strumento specializzato per il settore assicurativo.
L’organo decidente deve essere composto secondo criteri che garantiscano “l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati”, suggerendo una composizione mista che tenga conto delle diverse posizioni in campo. Questa struttura si differenzia significativamente dalla mediazione civile, dove il mediatore mantiene una posizione di terzietà assoluta senza rappresentare specificamente gli interessi delle categorie coinvolte.
La competenza dell’arbitro assicurativo si estende a tutte le controversie “relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione”, con una copertura potenzialmente più ampia rispetto alla mediazione civile, che si applica genericamente ai “contratti assicurativi” senza specificazioni settoriali.
Natura giuridica e differenze con l’arbitrato tradizionale
È importante distinguere il nuovo arbitro assicurativo dall’arbitrato tradizionale disciplinato dal codice di procedura civile. Mentre l’arbitrato classico può essere rituale o irrituale, con le distinzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, l’arbitro assicurativo si configura come istituto sui generis, specificamente pensato per le controversie consumeristiche in ambito assicurativo.
La giurisprudenza ha chiarito che nell’arbitrato rituale “le parti intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale”, mentre in quello irrituale “esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale”. L’arbitro assicurativo sembra collocarsi in una posizione intermedia, mantenendo caratteristiche procedurali specifiche ma con finalità di tutela consumeristica.
rapporti con la mediazione civile: alternativitàe complementarietà
Il comma 3 dell’art. 187.1 stabilisce un principio fondamentale: “Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
Questa disposizione chiarisce che l’arbitro assicurativo non si sovrappone alla mediazione civile ma si pone come alternativa specifica per le controversie assicurative. La scelta tra i due strumenti spetta alle parti, ma una volta intrapreso il percorso dell’arbitro assicurativo, questo esclude il ricorso alla mediazione civile tradizionale per la medesima controversia.
La norma precisa inoltre che il ricorso all’arbitro assicurativo “non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento”, mantenendo aperta la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria qualora il procedimento stragiudiziale non raggiunga l’obiettivo compositivo.
Interferenze procedurali e coordinamento normativo
Un aspetto di particolare complessità riguarda il coordinamento tra l’arbitro assicurativo e la mediazione civile obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 per i contratti assicurativi. La giurisprudenza ha chiarito che la mediazione obbligatoria si applica alle controversie che “fa riferimento alla natura oggettiva del contratto che costituisce oggetto della controversia e non alla qualità soggettiva delle parti”.
Tuttavia, l’introduzione dell’arbitro assicurativo crea una potenziale sovrapposizione normativa che richiede attenta valutazione. Quando una controversia assicurativa rientra nell’ambito di applicazione dell’arbitro assicurativo, questo dovrebbe prevalere sulla mediazione civile in virtù del principio di specialità, configurandosi come strumento specificamente pensato per il settore.
Differenze procedurali sostanziali
Le differenze tra arbitro assicurativo e mediazione civile emergono chiaramente dall’analisi delle rispettive discipline. La mediazione civile, come definita dall’art. 1 del D.Lgs. n. 28/2010, è “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
L’arbitro assicurativo, invece, si configura come organo decidente con poteri più ampi rispetto al mediatore. Mentre il mediatore mantiene un ruolo di facilitatore del dialogo tra le parti, l’arbitro assicurativo può assumere funzioni decisorie più incisive, pur mantenendo l’obiettivo della composizione stragiudiziale della controversia.
La giurisprudenza ha evidenziato che “il procedimento di mediazione, prevedendo l’intervento di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva”. Analogamente, l’arbitro assicurativo, con la sua struttura specializzata e la composizione rappresentativa, può offrire garanzie specifiche per le controversie assicurative che la mediazione civile generica potrebbe non assicurare.
Ambito di applicazione e competenza materiale
L’arbitro assicurativo presenta un ambito di applicazione potenzialmente più ampio rispetto alla mediazione civile per le controversie assicurative. Mentre la mediazione civile si applica genericamente ai “contratti assicurativi”, l’arbitro assicurativo copre tutte le controversie “relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione”.
Questa formulazione più ampia potrebbe includere anche controversie che esulano dal mero rapporto contrattuale, estendendosi ai servizi accessori e alle prestazioni collegate all’attività assicurativa. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nelle controversie assicurative “il danneggiato da sinistro stradale che agisce per fini estranei ad attività commerciale, industriale, artigianale o professionale è qualificabile come consumatore”, ampliando ulteriormente il potenziale ambito applicativo dell’arbitro assicurativo.
Vantaggi e criticità del sistema
L’arbitro assicurativo presenta vantaggi specifici rispetto alla mediazione civile tradizionale. La specializzazione settoriale consente una maggiore competenza tecnica nella risoluzione delle controversie assicurative, mentre la composizione rappresentativa dell’organo decidente può garantire un migliore bilanciamento degli interessi in gioco.
Tuttavia, emergono anche potenziali criticità. La mancanza di un decreto attuativo completo lascia ancora indefiniti molti aspetti procedurali, creando incertezza applicativa. Inoltre, il rapporto con la mediazione civile obbligatoria richiede chiarimenti normativi per evitare sovrapposizioni e conflitti procedurali.
Coordinamento con altri strumenti deflattivi
L’arbitro assicurativo deve coordinarsi non solo con la mediazione civile ma anche con altri strumenti deflattivi previsti nell’ordinamento. L’art. 3 del D.L. n. 132/2014 prevede che “il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita”.
Questa disposizione chiarisce che l’arbitro assicurativo può sostituire la negoziazione assistita nelle controversie di sua competenza, semplificando il quadro procedurale e evitando duplicazioni di adempimenti per le parti.
Prospettive evolutive e implementazione
L’implementazione effettiva dell’arbitro assicurativo dipende dall’emanazione del decreto ministeriale attuativo, che dovrà definire gli aspetti operativi del sistema. La disciplina dovrà bilanciare l’esigenza di specializzazione settoriale con i principi generali di tutela processuale, garantendo che il nuovo strumento non comprometta i diritti fondamentali delle parti.
Il coordinamento con l’art. 141-octies del Codice del Consumo, che designa “l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, conferma il ruolo centrale dell’IVASS nella supervisione del sistema.
Conclusioni sistematiche
Il nuovo arbitro assicurativo rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama della risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative. La sua struttura specializzata e la natura alternativa rispetto alla mediazione civile offrono nuove opportunità di tutela per consumatori e assicurati, pur richiedendo un attento coordinamento normativo per evitare sovrapposizioni e conflitti procedurali.
L’efficacia del sistema dipenderà dalla qualità della disciplina attuativa e dalla capacità di integrarsi armonicamente con gli altri strumenti deflattivi esistenti, mantenendo la finalità comune di garantire una tutela effettiva, rapida ed economica dei diritti in ambito assicurativo.

