Quando il verbale di mediazione diventa un problema: firme, poteri e requisiti dell’accordo esecutivo

Quando il verbale di mediazione diventa un problema: firme, poteri e requisiti dell’accordo esecutivo

Firme, poteri rappresentativi, controllo di legalità, trascrizione ed esecuzione
A cura dell’Avv. Nicola Postiglione

1. L’accordo raggiunto non è ancora necessariamente un titolo esecutivo

Nella pratica professionale, il raggiungimento dell’accordo in mediazione viene spesso considerato il punto di arrivo della procedura. Dal punto di vista tecnico, è invece l’inizio di una fase ulteriore: occorre verificare che il verbale e l’accordo siano stati formati, sottoscritti e documentati in modo tale da poter produrre gli effetti perseguiti.

Un accordo può essere valido come negozio tra le parti ma non possedere, nella forma concreta in cui è stato redatto, efficacia esecutiva immediata. Può essere azionabile per l’adempimento ma non costituire titolo idoneo alla trascrizione. Può essere sottoscritto da tutti i partecipanti, ma da soggetti privi di poteri sostanziali. Può inoltre contenere obbligazioni apparentemente chiare, ma non attuali, liquide ed esigibili.

È questa la ragione per cui il controllo dell’accordo di mediazione deve essere condotto su piani distinti:

  • validità e perfezionamento dell’accordo negoziale;
  • regolarità del verbale conclusivo;
  • poteri dei soggetti che hanno partecipato e sottoscritto;
  • efficacia esecutiva;
  • idoneità alla trascrizione o all’iscrizione;
  • chiarezza e attualità delle obbligazioni dedotte nel titolo.

La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 28/2010 e 12 del d.lgs. n. 28/2010, come modificati dalla Riforma Cartabia e dal correttivo del 2024.

2. Verbale e accordo sono documenti diversi

L’art. 11 prevede che, quando è raggiunto un accordo, il mediatore formi un processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo. La distinzione non è meramente redazionale.

Il verbale documenta lo svolgimento e l’esito della procedura: indica la presenza dei partecipanti, l’eventuale assenza delle parti regolarmente convocate e la conclusione della mediazione.

L’accordo allegato contiene invece la regolazione negoziale della controversia: obblighi di pagamento, rinunce, riconoscimenti, trasferimenti, obblighi di fare o non fare, eventuali penali e ogni altra pattuizione concordata.

L’art. 11, comma 3, richiede che l’accordo contenga l’indicazione del relativo valore. Questo dato non è un elemento accessorio: incide sulla determinazione delle indennità, sull’eventuale credito d’imposta e sulla corretta individuazione del contenuto economico dell’intesa.

Dal punto di vista operativo, è quindi opportuno che il verbale richiami espressamente l’accordo allegato e che l’allegato sia identificato in modo univoco, numerato e sottoscritto secondo le medesime modalità previste per il verbale.

3. Chi deve firmare

L’art. 11, comma 4, stabilisce che il verbale conclusivo, al quale è allegato l’eventuale accordo, sia sottoscritto:

  • dalle parti;
  • dai loro avvocati;
  • dagli altri partecipanti alla procedura;
  • dal mediatore.

Il mediatore certifica l’autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e cura il deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.

La firma, tuttavia, non deve essere valutata isolatamente. La domanda corretta non è soltanto «chi ha firmato?», ma anche:

  • in quale qualità ha firmato;
  • con quale potere;
  • per quale parte;
  • se la procura copriva la partecipazione e la conciliazione;
  • se il contenuto dell’accordo rientrava nei limiti dell’incarico;
  • se la firma è stata apposta sul verbale, sull’accordo o su entrambi.

La sottoscrizione di un soggetto privo di potere non viene automaticamente sanata dalla presenza del mediatore o dalla firma del difensore. Il problema riguarda l’efficacia dell’accordo nei confronti del rappresentato e può riemergere nella fase esecutiva.

4. La firma degli avvocati non sostituisce i poteri sostanziali della parte

L’avvocato che assiste la parte in mediazione svolge una funzione diversa da quella del rappresentante sostanziale.

La procura alle liti abilita alla difesa tecnica nel processo e non coincide, di per sé, con il potere di disporre del diritto controverso in sede di mediazione.

Per partecipare in nome della parte e sottoscrivere un accordo con effetti vincolanti occorre una procura sostanziale o una delega che attribuisca poteri specifici, coerenti con l’oggetto della controversia e con l’eventuale contenuto dispositivo dell’accordo.

Il Tribunale di Palermo, sent. n. 5745/2024 ha distinto la procura alle liti dalla procura speciale sostanziale per la partecipazione alla mediazione e per l’eventuale conciliazione, ritenendo non necessaria, in quel caso, l’autenticazione notarile della procura. La pronuncia ha inoltre valorizzato la dichiarazione del mediatore circa l’esistenza della delega e ha ritenuto possibile una ratifica successiva dell’operato del delegato.

Il principio non deve però indurre a sottovalutare la documentazione dei poteri. La ratifica o la procura tacita possono assumere rilievo in una controversia successiva, ma non costituiscono una tecnica prudenziale di redazione. Prima della firma è preferibile che il fascicolo dell’organismo contenga:

  • la procura speciale sostanziale;
  • l’atto di nomina o la visura camerale, se la parte è una società;
  • la delibera dell’organo competente, quando necessaria sul piano interno;
  • l’indicazione dei limiti economici o negoziali;
  • l’eventuale autorizzazione alla sottoscrizione digitale.

5. La delega nella mediazione telematica e da remoto

Il correttivo del 2024 ha previsto requisiti specifici per la delega alla partecipazione. L’art. 8, comma 4-bis, richiede un atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante. Il delegato deve presentare e consegnare la delega insieme a una copia non autenticata del proprio documento di identità.

La disciplina della mediazione telematica è contenuta nell’art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010. Il mediatore forma un documento informatico contenente verbale e accordo, che viene sottoscritto dai soggetti tenuti alla firma e poi dal mediatore, il quale verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme.

Gli incontri da remoto sono invece disciplinati dall’art. 8-ter, inserito dal d.lgs. n. 216/2024. La partecipazione in videoconferenza non elimina la necessità di documentare i poteri del rappresentante e non trasforma automaticamente il difensore in titolare del potere dispositivo.

Il Tribunale di Brescia, sent. n. 3207/2026 ha ritenuto valido un accordo sottoscritto digitalmente dai procuratori delle parti collegate da remoto, dopo che queste avevano dichiarato di non disporre degli strumenti tecnici per la firma digitale, purché i procuratori fossero muniti di procura speciale sostanziale.

Il dato operativo è netto: la modalità telematica semplifica il luogo della partecipazione, non il requisito del potere. Il collegamento audiovisivo dimostra la presenza, ma non dimostra da solo la capacità del partecipante di vincolare la parte.

6. Il requisito più sottovalutato: la certificazione di conformità alla legge

Quando tutte le parti aderenti sono assistite dagli avvocati, l’art. 12, comma 1, attribuisce all’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati efficacia di titolo esecutivo.

La norma, però, richiede anche che gli avvocati attestino e certifichino la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

La funzione della certificazione è sostanziale: il controllo di legalità che, in assenza di tale meccanismo, sarebbe affidato al presidente del tribunale in sede di omologazione, viene svolto dagli avvocati che assistono le parti.

La mera firma del difensore non equivale necessariamente alla certificazione. È prudente inserire nell’accordo una formula autonoma e inequivoca, riferita alla conformità dell’intero contenuto alle norme imperative e all’ordine pubblico, con indicazione del difensore che la rende.

Il Tribunale di Cassino, sent. n. 831/2026 ha ritenuto che la mera sottoscrizione degli avvocati non fosse sufficiente e che l’assenza della specifica attestazione impedisse all’accordo di acquisire efficacia esecutiva.

Nello stesso senso, il Tribunale di Ragusa, sent. n. 157/2026 ha qualificato l’attestazione come requisito sostanziale, non sostituibile dalla sola firma dei legali.

L’orientamento impone una cautela redazionale semplice ma importante: non lasciare che la verifica di conformità rimanga implicita. La dichiarazione dovrebbe essere separata dalla sottoscrizione e collocata nel verbale o nell’accordo in modo immediatamente individuabile.

7. Se non tutte le parti sono assistite dagli avvocati: serve l’omologazione

L’automatica efficacia esecutiva prevista dall’art. 12, comma 1, opera quando tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati e l’accordo sia sottoscritto dalle parti e dai difensori.

Quando questa condizione manca, l’accordo allegato al verbale deve essere omologato, su istanza di parte, dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo presso il quale l’accordo è stato raggiunto.

Il controllo presidenziale riguarda:

  • la regolarità formale dell’accordo;
  • il rispetto delle norme imperative;
  • il rispetto dell’ordine pubblico.

L’omologazione attribuisce all’accordo efficacia di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il professionista deve quindi compiere la verifica già nella fase di chiusura della procedura. Non è sufficiente chiedersi se l’accordo sia stato raggiunto; occorre stabilire quale percorso di esecutività sia applicabile:

  • titolo esecutivo diretto ex art. 12, comma 1;
  • omologazione ex art. 12, comma 1-bis;
  • eventuale autentica pubblica per la trascrizione di atti immobiliari.

8. Esecutivo non significa necessariamente trascrivibile

Uno dei principali equivoci riguarda il rapporto tra efficacia esecutiva e trascrivibilità.

L’art. 11, comma 7, stabilisce che, se l’accordo conclude uno dei contratti o compie uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato per procedere alla trascrizione.

La firma degli avvocati e la certificazione di conformità ex art. 12 possono rendere l’accordo titolo esecutivo, ma non sostituiscono automaticamente l’autenticazione richiesta ai fini della trascrizione immobiliare.

Il Tribunale di Latina, sent. n. 388/2025 ha escluso che un verbale di mediazione privo dell’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale costituisca, da solo, titolo idoneo alla trascrizione. Secondo la decisione, la parte interessata deve ottenere l’accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, quando non sia possibile procurare l’autenticazione pubblica.

Una diversa prospettiva è emersa nel Tribunale di Firenze, sent. n. 636/2026, che, in relazione a un accordo immobiliare azionato per il rilascio, ha ritenuto sufficiente la sottoscrizione delle parti e degli avvocati ai fini dell’efficacia esecutiva, senza necessità di autentica notarile. La sentenza riguarda però il piano dell’esecuzione e non elimina il requisito dell’autenticazione pubblica previsto dall’art. 11, comma 7, per la trascrizione degli atti soggetti all’art. 2643 c.c.

La distinzione deve essere mantenuta ferma:

  • efficacia esecutiva: consente di agire coattivamente per gli obblighi previsti dall’accordo, se ricorrono i requisiti dell’art. 12;
  • trascrivibilità: rende l’atto opponibile ai terzi nei casi previsti dalla legge e richiede la forma prescritta dagli artt. 11, comma 7, e 2643 c.c.

9. L’accordo immobiliare: trasferimento immediato o semplice obbligo di trasferire?

La redazione dell’accordo deve chiarire se le parti intendano produrre immediatamente un effetto reale oppure assumere un obbligo di stipulare un successivo atto.

La differenza è sostanziale. Una clausola con cui le parti dichiarano di trasferire o assegnare il bene può essere interpretata come immediatamente dispositiva. Una clausola con cui si impegnano a stipulare in futuro un atto di trasferimento ha invece natura obbligatoria e non produce, da sola, l’effetto traslativo.

Il Tribunale di Palermo, sent. n. 2979/2024 ha attribuito rilievo decisivo alla formulazione dell’accordo: l’impegno a stipulare un futuro atto di trasferimento è stato ritenuto incompatibile con l’immediata produzione dell’effetto traslativo.

Al contrario, il Tribunale di Catania, sent. n. 1906/2025 ha riconosciuto natura definitiva a un accordo di divisione nel quale le parti avevano direttamente assegnato le rispettive porzioni, riservando a un successivo momento gli adempimenti tecnici e la formalizzazione pubblica ai fini della trascrizione.

La scelta redazionale deve quindi essere consapevole. Nel verbale è opportuno indicare espressamente:

  • se l’accordo trasferisce immediatamente il diritto;
  • se l’accordo produce soltanto effetti obbligatori;
  • quale atto successivo debba essere stipulato;
  • entro quale termine;
  • chi sostenga i costi notarili e fiscali;
  • quali conseguenze derivino dal mancato perfezionamento dell’atto successivo.

10. Un titolo esecutivo deve contenere obblighi attuali, certi e determinati

L’efficacia esecutiva non può essere separata dal contenuto concreto dell’accordo.

L’accordo deve consentire di individuare, senza un nuovo giudizio di cognizione, il soggetto obbligato, il titolare della pretesa, la prestazione dovuta, il termine di adempimento e, per quanto riguarda le obbligazioni pecuniarie, l’importo o i criteri oggettivi per determinarlo.

Il Tribunale di Monza, sent. n. 106/2026 ha escluso l’efficacia esecutiva dell’accordo nella parte relativa a spese future, perché il titolo non documentava un credito già attuale, certo, liquido ed esigibile. L’accordo prevedeva genericamente che una parte si sarebbe fatta carico di spese condominiali, utenze, tributi e altre voci, ma non conteneva un credito attuale azionabile sulla base del suo solo tenore letterale.

La lezione redazionale è importante. È preferibile evitare formule come:

  • «si farà carico di ogni spesa»;
  • «pagherà quanto dovuto»;
  • «rimborserà le spese che matureranno»;
  • «provvederà alle spese necessarie».

Quando l’accordo deve essere utilizzato in esecuzione, occorre specificare almeno:

  • la natura della spesa;
  • il periodo di riferimento;
  • il criterio di calcolo;
  • la documentazione necessaria;
  • il termine di pagamento;
  • l’eventuale contestazione ammessa;
  • la modalità di determinazione dell’importo finale.

Se il credito sorgerà solo dopo l’avveramento di fatti futuri, questi fatti dovranno essere documentati secondo modalità compatibili con la formazione del titolo esecutivo.

11. La clausola penale: utile, ma da redigere con precisione

L’art. 11, comma 7, consente all’accordo di prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti oppure per il ritardo nell’adempimento.

La previsione è utile per rafforzare l’adempimento, ma deve essere formulata in modo da rendere immediatamente individuabili:

  • l’obbligo principale cui la penale si riferisce;
  • il comportamento che costituisce violazione;
  • il momento iniziale del ritardo;
  • l’importo giornaliero o unitario;
  • il limite massimo eventualmente previsto;
  • la cumulabilità o meno con il risarcimento del danno;
  • la prova dell’inadempimento.

Una penale priva di un criterio temporale o collegata a un obbligo genericamente formulato può generare contestazioni nella fase esecutiva e richiedere un accertamento giudiziale ulteriore.

12. Esecuzione: il contenuto del precetto è parte del problema

L’art. 12 stabilisce che l’accordo costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e l’iscrizione di ipoteca giudiziale, quando ricorrano i requisiti previsti.

La norma richiede inoltre che l’accordo sia integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c. L’avvocato deve certificare la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa telematicamente all’ufficiale giudiziario.

Il Tribunale di Enna, sent. n. 208/2023 ha ritenuto nullo il precetto fondato su un accordo di mediazione quando mancavano la notifica del titolo esecutivo e la trascrizione integrale dell’accordo nel precetto.

La verifica deve quindi riguardare non solo il titolo, ma anche l’atto di precetto:

  • il titolo deve essere notificato, salvo diversa previsione di legge;
  • il precetto deve riportare integralmente l’accordo;
  • la copia trasmessa all’ufficiale giudiziario deve essere certificata conforme;
  • l’obbligo azionato deve corrispondere esattamente al contenuto del titolo;
  • l’importo richiesto deve essere determinabile sulla base dell’accordo e della documentazione ammessa.

13. L’accordo può essere impugnato, ma non con qualsiasi rimedio

L’accordo di mediazione ha natura negoziale. La sua collocazione all’interno di una procedura stragiudiziale non lo sottrae ai rimedi propri del contratto.

Il Tribunale di Cassino, sent. n. 267/2024 ha ricondotto l’accordo allo schema del contratto di transazione e ha chiarito che l’omologazione non impedisce di far valere, in un successivo giudizio, eventuali vizi negoziali non rilevati nel controllo formale e di legalità.

Il Tribunale di Palermo, sent. n. 658/2025 ha ribadito che l’accordo può essere contestato nei limiti delle patologie negoziali, come nullità e annullabilità, senza utilizzare l’opposizione all’esecuzione per ridiscutere integralmente il nucleo fattuale e sostanziale già definito dalle parti.

La scelta del rimedio dipenderà quindi dal vizio dedotto:

  • difetto di potere rappresentativo;
  • errore, violenza o dolo;
  • illiceità della causa o dell’oggetto;
  • violazione di norme imperative;
  • indeterminatezza della prestazione;
  • fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo;
  • contestazioni proprie della fase esecutiva.

Non ogni contestazione sul rapporto originario può essere trasferita automaticamente nell’opposizione all’esecuzione.

14. Checklist finale prima della firma

Prima di chiudere la procedura, il difensore dovrebbe verificare almeno i seguenti elementi:

  1. identificazione completa delle parti e dei rappresentanti;
  2. esistenza e ampiezza delle procure sostanziali;
  3. compatibilità della rappresentanza con lo statuto o l’atto di nomina;
  4. presenza personale o valida delega;
  5. firma del verbale e dell’accordo da parte di tutti i soggetti necessari;
  6. firma del mediatore e attestazione dell’autografia o dell’impossibilità di sottoscrivere;
  7. attestazione autonoma degli avvocati sulla conformità a norme imperative e ordine pubblico;
  8. indicazione del valore dell’accordo;
  9. descrizione precisa delle obbligazioni e dei termini di adempimento;
  10. attualità, certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionabili;
  11. distinzione tra effetti reali ed effetti obbligatori;
  12. autentica pubblica delle sottoscrizioni quando occorre la trascrizione;
  13. corretta formazione del documento informatico in caso di procedura telematica;
  14. eventuale necessità di omologazione;
  15. conservazione della documentazione relativa a procure, deleghe e poteri;
  16. integrale trascrizione dell’accordo nel precetto, se si procede esecutivamente.

15. Conclusioni

Il verbale di mediazione diventa un problema quando viene trattato come il semplice contenitore di un’intesa già perfezionata, senza verificare la sua capacità di produrre gli effetti concretamente perseguiti.

La sottoscrizione delle parti e degli avvocati può attribuire efficacia esecutiva, ma non sostituisce la prova dei poteri sostanziali né l’attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo può essere esecutivo ma non trascrivibile; può essere valido come negozio ma inidoneo a sostenere un precetto; può contenere un’obbligazione vincolante ma non ancora attuale ed esigibile.

La redazione deve quindi essere orientata non soltanto alla composizione della lite, ma anche alla fase successiva: adempimento spontaneo, eventuale trascrizione, iscrizione di ipoteca, esecuzione forzata e difesa dalle opposizioni.

Per l’avvocato, il controllo finale non dovrebbe limitarsi alla domanda «abbiamo raggiunto l’accordo?». La domanda decisiva è un’altra: l’accordo, così come è stato formato e sottoscritto, potrà produrre esattamente l’effetto che il cliente si aspetta?

A cura dell’Avv. Nicola Postiglione

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