Estendere l’obbligatorietà senza aumentare la qualità: il rischio di trasformare la mediazione in un passaggio burocratico
A cura della redazione
1. Il tema non è più soltanto quanto ampliare la mediazione, ma come renderla effettiva
Il dibattito sull’ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria tende a concentrarsi sull’estensione dell’elenco previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010. La questione, tuttavia, non può essere affrontata soltanto in termini quantitativi.
L’aumento delle controversie sottoposte al tentativo obbligatorio ha senso soltanto se la mediazione conserva una funzione diversa da quella di un filtro burocratico all’accesso al giudizio. Diversamente, il rischio è quello di moltiplicare gli adempimenti senza aumentare il numero degli accordi, trasferendo nel processo una nuova area di contenzioso sulle comunicazioni, sulle deleghe, sulla partecipazione e sulla validità dei verbali.
La disciplina vigente definisce la mediazione come l’attività svolta da un terzo imparziale per assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole, anche mediante la formulazione di una proposta. La finalità conciliativa non è quindi un elemento eventuale o meramente programmatico: costituisce la ragione stessa dell’istituto, secondo l’art. 1 del d.lgs. n. 28/2010.
2. Il modello vigente: condizione di procedibilità e primo incontro
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 assoggetta a mediazione obbligatoria, tra le altre, le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, responsabilità sanitaria, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Nelle materie indicate, il procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Il comma 4 precisa che la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.
Questa soluzione normativa tenta di bilanciare due esigenze diverse:
- evitare che la mediazione si trasformi in una procedura lunga e costosa imposta anche quando le parti escludono immediatamente ogni possibilità conciliativa;
- assicurare che il primo incontro non sia ridotto al semplice deposito dell’istanza, senza alcun confronto tra i soggetti coinvolti.
Il punto di equilibrio è però ancora instabile. La giurisprudenza più recente mostra infatti due esigenze interpretative entrambe meritevoli di considerazione: da un lato, il rifiuto del formalismo che svuota la mediazione; dall’altro, la necessità di non imporre alle parti una trattativa non voluta oltre il primo incontro informativo.
3. Quando la mediazione diventa un adempimento burocratico
Il rischio di burocratizzazione emerge in modo evidente quando la parte considera sufficiente il deposito della domanda, senza assicurare lo svolgimento effettivo del primo incontro.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 754/2026 ha ritenuto che l’esperimento della mediazione non coincida con il mero avvio formale della procedura. Secondo la pronuncia, la parte onerata deve fare quanto necessario affinché la procedura raggiunga il suo esito fisiologico, partecipando al primo incontro e rendendo possibile un confronto sulle questioni controverse.
Nella vicenda esaminata, la procedura si era protratta per oltre due anni, senza adeguata documentazione dei rinvii concordati e senza deposito del verbale conclusivo. La mancata partecipazione della parte onerata al primo incontro ha condotto alla declaratoria di improcedibilità e alla revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, sent. n. 1517/2026 ha seguito una linea analoga, sottolineando che la mediazione non può ridursi a un onere processuale destinato soltanto a scandire l’accesso alla tutela giurisdizionale.
La stessa impostazione è stata adottata dal Tribunale di Nola, sent. n. 773/2026 e dal Tribunale di Nocera Inferiore, sent. n. 357/2026, secondo i quali la mancata partecipazione al primo incontro può impedire il perfezionamento della condizione di procedibilità, nonostante il deposito tempestivo dell’istanza.
La conseguenza è di rilievo sistematico: un istituto introdotto per favorire la composizione della lite rischia di produrre, se applicato in modo meramente formale, un contenzioso preliminare sulla validità della mediazione, con esiti potenzialmente più gravosi della controversia originaria.
4. Ma la mediazione effettiva non significa trattativa obbligatoria senza limiti
L’esigenza di una partecipazione effettiva non deve essere confusa con l’obbligo di proseguire la trattativa contro la volontà della parte.
La Corte d’appello dell’Aquila, sent. n. 315/2026 ha ritenuto sufficiente, ai fini della condizione di procedibilità, la comparizione delle parti al primo incontro e la successiva dichiarazione di indisponibilità a procedere oltre, dopo che il mediatore abbia illustrato funzione e modalità della procedura.
Questa lettura valorizza il dato letterale dell’art. 5, comma 4, e impedisce che la mediazione obbligatoria diventi una fase negoziale indefinita. La parte deve comparire e confrontarsi con la funzione dell’istituto, ma può poi scegliere di non proseguire.
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 9608 del 2026, secondo cui la condizione è soddisfatta quando, al primo incontro, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione compare personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali e manifesta, dopo le informazioni del mediatore, la propria indisponibilità a proseguire.
La Corte ha distinto questo scenario dalla mancata comparizione di tutte le parti. L’assenza ingiustificata di una parte regolarmente convocata può produrre conseguenze sanzionatorie e probatorie, ma non determina automaticamente l’improcedibilità quando l’altra parte onerata abbia partecipato validamente al primo incontro.
Ne deriva una linea di equilibrio che dovrebbe essere preservata anche in caso di ampliamento delle materie: partecipazione effettiva al primo incontro, ma libertà di non proseguire dopo l’informazione e il confronto iniziale.
5. Il vero banco di prova: chi partecipa in nome della parte
L’effettività della mediazione dipende anche dalla qualità soggettiva della partecipazione. Non basta che qualcuno sia collegato alla procedura; occorre che il partecipante conosca i fatti e abbia poteri adeguati per discutere e, se necessario, conciliare.
La Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 21405 del 2026 ha ritenuto inidonee deleghe limitate a «presenziare» o ad «assistere» all’incontro, perché tali formule non attribuiscono, di per sé, il potere di mediare, conciliare o disporre dei diritti controversi.
La Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 20992 del 2026 ha inoltre ribadito che la procura per la mediazione deve essere distinta dalla procura alle liti e contenere uno specifico riferimento alla procedura e al potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia.
La stessa esigenza emerge nella Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 18106 del 2024, secondo cui la mera procura processuale non attribuisce automaticamente il potere sostanziale necessario per la partecipazione alla mediazione.
Questi orientamenti hanno un effetto ambivalente. Da un lato, impediscono che la procedura sia gestita da soggetti privi di effettivi poteri. Dall’altro, mostrano come l’obbligatorietà, se accompagnata da requisiti documentali non adeguatamente compresi o verificati, possa alimentare un contenzioso sulla delega invece che una discussione sul merito.
Per questo l’ampliamento della mediazione dovrebbe essere accompagnato da regole uniformi e da prassi condivise sulla verifica dei poteri, soprattutto per società, enti pubblici, banche, assicurazioni e soggetti rappresentati da procuratori speciali.
6. Comunicazione, convocazione e rischio di revoca del decreto ingiuntivo
Un secondo fattore di burocratizzazione riguarda la comunicazione della domanda e della data del primo incontro.
L’art. 8, comma 1, impone all’organismo di comunicare domanda, designazione del mediatore, sede, data e modalità della procedura con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La regolarità della convocazione è quindi il presupposto per una partecipazione consapevole.
Il Tribunale di Cosenza, sent. n. 740/2026 ha ritenuto non sufficiente la comunicazione indirizzata esclusivamente al difensore costituito, in assenza di una specifica elezione di domicilio per la mediazione. Il giudice ha valorizzato la distinzione tra parte e difensore: il mandato alle liti non attribuisce automaticamente il potere di ricevere le convocazioni dell’organismo né sostituisce la partecipazione personale.
Il problema assume particolare rilievo nell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’art. 5-bis pone a carico della parte che ha proposto il ricorso monitorio l’onere di attivare la mediazione; se la condizione non viene soddisfatta, il giudice dichiara improcedibile la domanda introdotta con il ricorso e revoca il decreto opposto.
L’effetto è stato applicato anche dal Tribunale di Palmi, sent. n. 226/2026, che ha valorizzato sia il difetto di prova della convocazione personale sia la mancata produzione della procura sostanziale del delegato.
Se il sistema amplia le materie senza migliorare la qualità delle convocazioni e la tracciabilità delle comunicazioni, il rischio è che la mediazione venga conosciuta soprattutto attraverso le conseguenze della sua irregolare instaurazione: improcedibilità, revoca del decreto e condanna alle spese.
7. Il problema dei risultati: non basta contare le procedure
Il numero delle procedure avviate non è, da solo, un indicatore sufficiente dell’efficacia della mediazione.
Per valutare i risultati occorrerebbe distinguere almeno tra:
- domande depositate;
- procedure effettivamente comunicate;
- parti presenti al primo incontro;
- procedure chiuse per mancata adesione;
- procedure nelle quali il mediatore ha potuto svolgere il confronto;
- accordi raggiunti al primo incontro;
- accordi raggiunti dopo ulteriori incontri;
- accordi spontaneamente adempiuti;
- accordi seguiti da nuovo contenzioso;
- procedimenti giudiziari dichiarati improcedibili per irregolarità della mediazione.
Una statistica che sommi indistintamente procedure avviate e accordi raggiunti rischia di sovrastimare il risultato conciliativo. Al contrario, una valutazione seria dovrebbe misurare il percorso completo: dalla convocazione alla partecipazione, dalla partecipazione alla trattativa, dall’accordo alla sua stabilità.
La stessa disciplina normativa mostra che la qualità del servizio è considerata un requisito dell’organismo. L’art. 16 del d.lgs. n. 28/2010 richiama, tra i requisiti di efficienza, l’adeguatezza dell’organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza e la qualificazione professionale del responsabile e dei mediatori. L’ampliamento delle materie dovrebbe quindi essere accompagnato da un monitoraggio non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo.
8. La durata: più tempo non significa automaticamente migliore mediazione
Il correttivo del 2024 ha portato la durata ordinaria della mediazione a sei mesi, prorogabili per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. La proroga deve intervenire dopo l’instaurazione della procedura e prima della scadenza; quando la mediazione è demandata dal giudice, la proroga può operare una sola volta per ulteriori tre mesi, secondo l’art. 1 del d.lgs. n. 216/2024.
La durata più ampia può essere utile nelle controversie tecniche, societarie, immobiliari o con una pluralità di parti. Ma non è sufficiente, da sola, a garantire un risultato migliore.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 754/2026 ha mostrato il lato patologico del protrarsi della procedura: una mediazione durata oltre due anni, senza adeguata documentazione dei rinvii e senza prova dell’esito, può trasformarsi in un fattore di incertezza processuale.
La proroga deve quindi essere uno strumento negoziale finalizzato a rendere possibile una trattativa complessa, non un modo per lasciare indefinita la condizione di procedibilità. La durata deve essere governata dal mediatore e dalle parti, con comunicazioni puntuali e documentazione tempestivamente acquisita al giudizio pendente.
9. Prima di ampliare le materie, occorre migliorare il sistema
L’art. 42 del d.lgs. n. 149/2022 prevede che, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero della giustizia verifichi, alla luce delle risultanze statistiche, l’opportunità della permanenza della mediazione come condizione di procedibilità nelle materie dell’art. 5, comma 1.
La disposizione esprime una logica di sperimentazione e verifica: l’obbligatorietà non è sottratta alla valutazione dei risultati. Se è previsto un monitoraggio sulla permanenza del modello vigente, a maggior ragione l’eventuale estensione ad altre materie dovrebbe essere preceduta da dati affidabili sulle procedure già esistenti.
L’ampliamento potrebbe essere ragionevole in aree caratterizzate da:
- disponibilità dei diritti coinvolti;
- elevato contenuto relazionale o continuativo del rapporto;
- possibilità di soluzioni flessibili non integralmente riconducibili alla decisione giudiziale;
- costi e tempi del processo sproporzionati rispetto al valore della lite;
- utilità di un confronto tecnico precoce;
- effettiva capacità degli organismi di gestire la materia.
Non sarebbe invece sufficiente aggiungere nuove categorie alla lista se mancassero mediatori specializzati, regole di convocazione affidabili, criteri uniformi per la partecipazione e strumenti per rendere concretamente eseguibili gli accordi.
10. Quali materie potrebbero essere interessate dall’ampliamento
Il dibattito può concentrarsi su alcune aree, ma con approcci diversi.
Responsabilità professionale
La mediazione potrebbe favorire la ricostruzione tecnica del rapporto e la valutazione anticipata del danno, soprattutto quando la controversia richiede l’intervento di esperti. Il rischio è però quello di aggiungere un passaggio preliminare a controversie già caratterizzate da consulenze complesse e da pluralità di soggetti assicurati e assicuratori.
Controversie societarie
La mediazione può essere utile per conflitti tra soci, amministratori e società, perché consente soluzioni organizzative o economiche che una sentenza difficilmente può offrire. L’ampliamento dovrebbe però distinguere le controversie relative a diritti disponibili dalle questioni che coinvolgono interessi indisponibili, tutela dei terzi o regole inderogabili sull’organizzazione societaria.
Proprietà intellettuale e rapporti tecnologici
Licenze, distribuzione, sviluppo software, uso di banche dati e contratti di piattaforma richiedono spesso soluzioni tecniche e commerciali rapide. L’efficacia della mediazione dipenderebbe dalla competenza del mediatore e dalla possibilità di coinvolgere esperti senza trasformare la procedura in una consulenza tecnica priva di esito negoziale.
Appalti privati e rapporti di filiera
La continuità del rapporto può rendere conveniente una soluzione conciliativa anche dopo l’insorgenza della lite. Tuttavia, la presenza di subappaltatori, committenti, assicuratori e direttori dei lavori impone una disciplina precisa della partecipazione e dei poteri.
Contenzioso digitale e contratti online
La mediazione telematica è naturalmente compatibile con controversie transfrontaliere e rapporti digitali. Ma la distanza tecnologica non risolve i problemi di identificazione, rappresentanza, lingua applicabile, legge regolatrice e opponibilità dell’accordo.
In tutte queste materie la domanda preliminare dovrebbe essere la stessa: il sistema è in grado di offrire una mediazione qualitativamente adeguata, oppure sta soltanto estendendo un filtro processuale?
11. La qualità dipende anche dagli incentivi
La disciplina vigente prevede incentivi fiscali, patrocinio a spese dello Stato e conseguenze processuali per la mancata partecipazione. Gli strumenti economici e sanzionatori possono favorire l’accesso e contrastare condotte dilatorie, ma non sostituiscono la qualità del confronto.
L’art. 12-bis consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro e prevede, quando la mediazione è condizione di procedibilità, il versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. È inoltre possibile una condanna in favore della controparte, entro il limite delle spese maturate dopo la conclusione della mediazione.
Queste conseguenze sono coerenti con una mediazione effettiva, nella quale la parte regolarmente convocata decide consapevolmente di non partecipare. Diventano invece problematiche se l’apparato sanzionatorio viene applicato in presenza di comunicazioni incomplete, deleghe inidonee o incertezze sulla regolare instaurazione della procedura.
La qualità, quindi, richiede incentivi equilibrati: premiare l’accordo e la partecipazione leale, ma evitare che le sanzioni diventino il principale risultato della procedura.
12. Una proposta di metodo per l’ampliamento
Un ampliamento ragionevole dell’obbligatorietà dovrebbe essere preceduto da almeno cinque verifiche.
Primo: individuare le materie nelle quali l’accordo può offrire una tutela più articolata della decisione giudiziale.
Secondo: pubblicare dati distinti tra procedure avviate, parti presenti, incontri effettivamente svolti, accordi raggiunti e controversie successivamente riaperte.
Terzo: verificare la qualità degli organismi e la specializzazione dei mediatori, prevedendo forme di monitoraggio non meramente numerico.
Quarto: uniformare la documentazione relativa a convocazioni, deleghe, procure, verbali e accordi.
Quinto: valutare l’impatto dell’obbligatorietà sull’accesso alla giustizia, soprattutto nelle controversie urgenti, seriali o con parti economicamente deboli.
Il risultato non dovrebbe essere misurato soltanto dal numero di cause precedute dalla mediazione, ma dalla capacità della procedura di offrire alle parti una scelta informata, un confronto reale e un accordo stabile quando l’accordo è possibile.
13. Conclusioni: più mediazione, ma non più burocrazia
Il problema dell’ampliamento non può essere posto nei termini semplicistici di una contrapposizione tra favorevoli e contrari alla mediazione obbligatoria.
La mediazione è utile quando consente alle parti di recuperare uno spazio decisionale che il processo non può offrire, quando il mediatore è realmente in grado di gestire il conflitto e quando l’accordo può essere redatto e attuato in modo affidabile.
Diventa invece un passaggio burocratico quando il sistema si concentra sul deposito dell’istanza, sulla produzione del verbale o sulla verifica della sola comparizione formale, senza assicurare un confronto tra soggetti effettivamente informati e muniti dei poteri necessari.
La giurisprudenza del 2026 mostra entrambe le esigenze: la Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 9608 del 2026 evita di imporre una trattativa oltre il primo incontro, mentre le Cassazioni civili, Sez. III, ord. n. 20992 del 2026 e n. 21405 del 2026 richiedono una partecipazione realmente qualificata. Il punto di equilibrio è una mediazione breve quando non vi è spazio per trattare, ma autentica quando la trattativa è possibile.
Prima di aggiungere nuove materie, occorre quindi consolidare questo equilibrio. L’obiettivo non dovrebbe essere avere più procedimenti di mediazione, ma più procedimenti capaci di produrre una decisione consapevole: accordo, rifiuto motivato o accesso al giudizio senza ulteriori ambiguità processuali.
A cura della redazione
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