A cosa serve il tirocinio e quale esperienza sul campo può offrire al futuro mediatore?
Dalla formazione teorica alla gestione concreta del conflitto
Diventare mediatore non significa soltanto conoscere la disciplina della mediazione o superare una prova finale. La funzione del mediatore richiede infatti la capacità di trasformare conoscenze teoriche, tecniche comunicative e regole procedurali in comportamenti professionali adeguati durante incontri nei quali le parti possono presentarsi con posizioni rigide, aspettative divergenti e livelli diversi di consapevolezza del conflitto.
In questo percorso il tirocinio assistito rappresenta il passaggio che collega la formazione d’aula alla realtà degli organismi di mediazione. Il suo obiettivo non è mettere il tirocinante nella condizione di sostituire il mediatore, né affidargli autonomamente la gestione di una procedura. Serve piuttosto a consentirgli di osservare e comprendere come la mediazione si svolge concretamente, quali decisioni organizzative e comunicative vengono assunte e come il professionista mantiene equilibrio, imparzialità e controllo del procedimento.
La disciplina vigente richiede, per la formazione iniziale del mediatore, lo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, ad almeno dieci mediazioni nelle quali la parte invitata abbia aderito. La previsione è contenuta nell’art. 23 del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, dedicato alla formazione iniziale dei mediatori: art. 23 del d.m. n. 150/2023.
Il dato quantitativo è importante, ma non esaurisce il significato dell’esperienza. Il valore del tirocinio dipende soprattutto dalla qualità dell’osservazione, dalla possibilità di confrontarsi con mediatori esperti e dalla capacità di rielaborare ciò che accade durante gli incontri.
Che cosa consente di vedere il tirocinio
Il tirocinante può entrare in contatto con l’intero ciclo operativo della procedura, dall’organizzazione del primo incontro alla verbalizzazione della sua conclusione. Può osservare come vengono esaminate la domanda di mediazione e la documentazione iniziale, come viene predisposta la convocazione delle parti, come si verifica la presenza dei partecipanti e come vengono affrontate le questioni relative alla rappresentanza e ai poteri necessari per comporre la controversia.
L’art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che, al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. La stessa disposizione prevede che del primo incontro sia redatto verbale, sottoscritto dai partecipanti: art. 8 del d.lgs. n. 28/2010. Per chi si sta formando, assistere a questo momento consente di comprendere la differenza tra una spiegazione astratta della procedura e la sua effettiva presentazione a parti che possono essere diffidenti, poco informate o già fortemente coinvolte nella controversia.
L’esperienza sul campo permette inoltre di osservare:
- come il mediatore costruisce un clima di ascolto e di rispetto reciproco;
- come vengono individuati gli interessi sottostanti alle posizioni dichiarate;
- come si gestiscono i momenti di tensione o di incomunicabilità;
- quando sia opportuno proseguire il confronto congiunto e quando, invece, utilizzare sessioni separate, se compatibili con il regolamento dell’organismo e con le esigenze della procedura;
- come si mantiene la neutralità senza trasformare l’imparzialità in passività;
- come si accompagnano le parti verso una valutazione realistica delle alternative, senza imporre una soluzione;
- come si conclude l’incontro, sia in caso di accordo sia quando la conciliazione non viene raggiunta.
Il tirocinante può così verificare che la mediazione non è una semplice trattativa condotta da un terzo e non coincide con una decisione eteronoma della controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo, ma resta privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 28/2010: art. 1 del d.lgs. n. 28/2010.
Le competenze pratiche che possono essere sviluppate
Ascolto e comunicazione
La prima competenza che il tirocinio aiuta a sviluppare è l’ascolto professionale. Osservando un mediatore esperto, l’aspirante professionista può cogliere la differenza tra ascoltare per replicare e ascoltare per comprendere. Nella mediazione è necessario prestare attenzione non soltanto al contenuto delle dichiarazioni, ma anche al modo in cui le parti descrivono il problema, alle parole ricorrenti, alle preoccupazioni non esplicitate e agli elementi che possono favorire o ostacolare il dialogo.
La formazione iniziale prevista dall’art. 23 del d.m. n. 150/2023 comprende, tra gli altri contenuti, la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali, nonché le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa. Il tirocinio consente di vedere queste nozioni all’opera: una domanda aperta, una riformulazione o una pausa possono incidere sul modo in cui una parte percepisce di essere stata ascoltata e sulla sua disponibilità a esaminare proposte diverse da quella iniziale.
Gestione del procedimento
Il futuro mediatore deve imparare anche a governare la struttura dell’incontro. Ciò comprende la preparazione, la scansione dei tempi, la gestione degli interventi, l’eventuale passaggio tra sessioni congiunte e separate, il coordinamento con la segreteria dell’organismo e la corretta formazione degli atti.
L’art. 16 del d.lgs. n. 28/2010 collega l’efficienza dell’organismo all’adeguatezza dell’organizzazione, alla qualità del servizio, alla trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile e alla qualificazione professionale del responsabile e dei mediatori: art. 16 del d.lgs. n. 28/2010. Il tirocinio mostra quindi che la competenza del mediatore non è soltanto relazionale. È anche organizzativa: una procedura ben condotta richiede attenzione ai documenti, alle comunicazioni, ai verbali, alle deleghe, agli aspetti tecnici e alle regole interne dell’organismo.
Imparzialità, indipendenza e gestione dei conflitti di interesse
Un ulteriore insegnamento fondamentale riguarda il ruolo del terzo. Il tirocinante può osservare come il mediatore eviti di assumere la prospettiva di una delle parti, anche quando una ricostruzione appare più persuasiva o quando una soluzione sembra, sul piano personale, preferibile.
L’art. 14 del d.lgs. n. 28/2010 impone al mediatore di sottoscrivere, per ciascun affare, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e di comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti ogni circostanza idonea a incidere su tali requisiti: art. 14 del d.lgs. n. 28/2010. Il tirocinio permette di comprendere che imparzialità e indipendenza non sono formule da inserire in un documento, ma criteri che devono orientare ogni intervento, dalla scelta delle domande al modo di distribuire il tempo di parola.
Redazione degli atti e degli accordi
La pratica consente inoltre di vedere come si passa dalla discussione alla documentazione formale dell’esito. La redazione del verbale richiede precisione, chiarezza e rispetto delle dichiarazioni rese e degli accordi effettivamente raggiunti. Il mediatore deve saper distinguere ciò che è stato discusso da ciò che le parti hanno concordato, evitando ambiguità e formulazioni che possano generare ulteriori controversie.
I moduli pratici della formazione iniziale comprendono espressamente le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa. L’esperienza assistita aiuta il tirocinante a comprendere come queste attività si inseriscano nel procedimento e come il contenuto dell’accordo debba essere verificato anche sotto il profilo della sua comprensibilità e concreta attuabilità.
Uso degli strumenti telematici
L’esperienza può riguardare anche le procedure svolte a distanza. Il d.lgs. n. 28/2010 ammette la mediazione in modalità telematica secondo le regole previste dalla legge e dal regolamento dell’organismo; inoltre disciplina gli incontri con modalità audiovisive da remoto, richiedendo la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate: art. 3 del d.lgs. n. 28/2010, art. 1 del d.lgs. n. 216/2024.
Affiancare un mediatore in un incontro da remoto consente di osservare difficoltà specifiche: la verifica dell’identità dei partecipanti, la gestione dei turni di parola, l’uso delle stanze virtuali separate, la prevenzione delle interruzioni e la tutela della riservatezza. Sono competenze che non sempre emergono con sufficiente chiarezza dalla sola formazione teorica.
Il rapporto con l’organismo e con gli altri professionisti
Il tirocinio non permette di conoscere soltanto il lavoro del mediatore. Consente anche di comprendere il rapporto tra il professionista e l’organismo presso il quale la procedura si svolge. Il futuro mediatore può osservare le funzioni della segreteria, il ruolo del responsabile dell’organismo, le modalità di designazione, la gestione delle comunicazioni e il coordinamento degli adempimenti amministrativi.
La formazione pratica prevista dalla disciplina ministeriale include infatti il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione, oltre alle attività dirette all’acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche e ai rapporti con il consulente legale. In questo modo il tirocinante comprende che la mediazione è un’attività interdisciplinare: il mediatore non sostituisce l’avvocato, il consulente tecnico o il professionista chiamato a fornire una valutazione specialistica, ma deve saper dialogare con questi soggetti mantenendo chiara la propria funzione.
Per lo stesso motivo il tirocinio aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza dei confini professionali. Il mediatore non deve offrire consulenza legale a una parte, non può sostituirsi ai difensori nella valutazione della convenienza giuridica dell’accordo e non può assumere il ruolo di rappresentante di una delle parti. Può, invece, facilitare il confronto, chiarire la struttura della procedura e favorire una comunicazione utile alla composizione della controversia.
Il tirocinio non è una formalità
Considerare il tirocinio come una mera raccolta di presenze significa perdere la parte più importante della formazione. L’aspirante mediatore dovrebbe preparare ogni partecipazione, conoscere almeno gli elementi essenziali della procedura, annotare le tecniche utilizzate e dedicare un momento successivo alla riflessione critica.
È utile chiedersi, per ciascun incontro, quali fossero gli interessi delle parti, quali interventi abbiano favorito il dialogo, quali passaggi abbiano prodotto una chiusura e come il mediatore abbia gestito l’asimmetria informativa o emotiva. Il confronto con il mediatore affiancato può trasformare l’osservazione in apprendimento: non per replicare automaticamente uno stile, ma per comprendere la ragione delle scelte compiute.
Anche il professionista che accoglie il tirocinante ha una responsabilità formativa. Deve preservare la riservatezza del procedimento, evitare di esporre dati non necessari e chiarire al tirocinante il suo ruolo meramente assistito. È opportuno che l’organismo definisca modalità ordinate di partecipazione, criteri di selezione delle procedure e momenti di confronto, così da evitare che il tirocinio si riduca alla presenza passiva in una stanza o in una videoconferenza.
Dalla pratica osservata alla formazione continua
L’esperienza sul campo non si esaurisce con il completamento del tirocinio iniziale. La mediazione richiede aggiornamento e allenamento costanti, perché cambiano le tecniche, gli strumenti telematici, le prassi degli organismi e le esigenze delle parti.
L’art. 24 del d.m. n. 150/2023 prevede che l’organismo attesti, per ciascun mediatore, la partecipazione a corsi di formazione continua, articolati anche in attività laboratoriali, per almeno diciotto ore nel biennio: art. 24 del d.m. n. 150/2023. Il tirocinio costituisce quindi il primo esercizio di una metodologia che dovrebbe accompagnare l’intera vita professionale: osservare, sperimentare in contesti formativi, ricevere un riscontro, correggere il proprio approccio e aggiornarsi.
Per gli aspiranti mediatori, il tirocinio offre la possibilità di verificare concretamente l’idoneità personale al ruolo. Non tutti coloro che apprezzano la teoria della negoziazione si trovano a proprio agio nella gestione di silenzi, conflitti e interlocutori ostili. L’esperienza assistita permette di comprendere se si possiedono, o se si intendono sviluppare, pazienza, autocontrollo, capacità di ascolto, chiarezza espositiva e disponibilità a lavorare senza imporre una soluzione.
Per i professionisti e per gli organismi, il tirocinio rappresenta invece uno strumento di qualità e di ricambio professionale. Un ambiente formativo serio contribuisce a diffondere buone prassi, rafforzare la cultura della riservatezza e dell’imparzialità e mantenere elevato il livello del servizio offerto alle parti.
Conclusione
Il tirocinio serve a rendere visibile ciò che la teoria descrive soltanto in astratto. Attraverso l’affiancamento a un mediatore, l’aspirante professionista può osservare la procedura nella sua complessità, sviluppare competenze comunicative e organizzative, comprendere il significato concreto dell’imparzialità, familiarizzare con la redazione degli atti e confrontarsi con le dinamiche reali del conflitto.
Le dieci mediazioni richieste dalla disciplina rappresentano una soglia formativa, non un punto di arrivo. Il risultato più importante non è il numero delle presenze, ma la capacità di trasformare ogni osservazione in consapevolezza professionale. Un tirocinio realmente utile prepara il futuro mediatore non a dirigere le parti verso un esito predeterminato, ma ad accompagnarle con competenza, equilibrio e rispetto della loro autonomia nella ricerca di una possibile composizione.

Marianna Curcio, avvocato, mediatrice da oltre 15 anni e formatrice per mediatori, ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito della mediazione civile e commerciale e nella formazione dei professionisti della mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.
