Mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo: l’ordinanza Cass. civ. n. 27926 del 28 ottobre 2026
Attivazione, procura sostanziale e preclusioni: la prevalenza della funzione conciliativa sulla sanzione processuale
1. La novità: quando la mediazione è stata comunque attivata, anche se dalla parte non onerata
L’ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, n. 27926 del 28 ottobre 2026 interviene su uno dei punti più sensibili della disciplina della mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: il rapporto fra la corretta individuazione della parte onerata, la validità della partecipazione al procedimento e la tempestività della contestazione.
La controversia traeva origine da un’opposizione proposta da due fideiussori contro un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di un debito derivante da un mutuo fondiario. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva disposto il tentativo di mediazione, assegnando alle parti un termine per attivarlo. La procedura era stata effettivamente avviata dagli opponenti, sebbene, secondo la prospettazione fatta valere in seguito, l’onere di impulso gravasse sul creditore opposto. Quest’ultimo aveva partecipato alla procedura senza una procura sostanziale ritenuta idonea dagli opponenti.
La contestazione, però, non era stata formulata all’udienza successiva fissata per la prosecuzione del processo. Gli opponenti avevano sollevato l’eccezione soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, sostenendo sia l’erroneità dell’individuazione della parte onerata, sia la carenza dei poteri rappresentativi della parte opposta in mediazione.
La Corte ha rigettato il motivo. La decisione si fonda su due proposizioni strettamente collegate:
- quando la mediazione è stata disposta dal giudice, l’eventuale mancato adempimento dell’ordine deve essere rilevato d’ufficio o eccepito dalla parte interessata all’udienza successiva fissata per la prosecuzione del giudizio;
- ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità, assume rilievo decisivo il fatto che la mediazione sia stata comunque attivata, non necessariamente che sia stata introdotta dalla parte che, in astratto, era gravata dall’onere di impulso o che la partecipazione dell’altra parte sia stata immune da ogni irregolarità formale.
L’ordinanza non elimina, dunque, la regola sull’allocazione dell’onere di attivazione. Ne delimita piuttosto la conseguenza processuale quando la procedura sia stata effettivamente instaurata e le contestazioni siano state tardivamente dedotte.
2. Il quadro normativo: tre piani da non sovrapporre
La vicenda richiede di distinguere tre piani che nella pratica difensiva vengono spesso confusi: l’obbligo di mediazione, l’onere di attivazione e la ritualità della partecipazione.
2.1. La materia bancaria e il momento in cui la mediazione diventa rilevante
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ricomprende i contratti bancari e finanziari tra le materie soggette a mediazione quale condizione di procedibilità. La stessa disposizione stabilisce che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. La condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo di conciliazione.
La disciplina, tuttavia, non opera nello stesso modo sin dall’introduzione del procedimento monitorio. L’art. 5, comma 6, lett. a), esclude l’applicazione della condizione nei procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, rinviando alla disciplina specifica dell’art. 5-bis.
Questa scelta risponde alla struttura del procedimento monitorio: il creditore può chiedere il decreto senza preventivo esperimento della mediazione, perché la fase monitoria si svolge senza un pieno contraddittorio. La mediazione viene in rilievo nel successivo giudizio di opposizione, dopo che il giudice abbia provveduto sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione.
2.2. L’onere di attivazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo
L’art. 5-bis, comma 1, individua espressamente la parte onerata: quando l’azione soggetta a mediazione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
La norma recepisce la logica dell’attore sostanziale: il creditore opposto è colui che ha azionato il diritto sostanziale mediante il ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, deve coltivare la condizione di procedibilità della domanda proposta in sede monitoria. Se non attiva la mediazione, il giudice dichiara improcedibile la domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Il principio era stato affermato dalle Sezioni Unite e trova oggi una formulazione legislativa espressa nell’art. 5-bis. La giurisprudenza successiva ha ribadito che l’improcedibilità riguarda la domanda monitoria e non l’opposizione in quanto tale: la conseguenza tipica è la revoca del decreto, non la decisione nel merito della pretesa creditoria.
Il dato è confermato, tra le altre, dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22243 del 25 luglio 2023 e dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28596 del 29 ottobre 2025.
2.3. La mediazione demandata dal giudice
La mediazione demandata è disciplinata dall’art. 5-quater del d.lgs. n. 28 del 2010. Il giudice, anche in appello e sino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza rilevante.
La mediazione demandata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata della procedura e, se la mediazione non risulta esperita, dichiara l’improcedibilità.
Nel caso deciso dalla Cassazione, il giudice aveva esercitato questo potere nel giudizio di opposizione. La questione non era quindi soltanto quella della mediazione obbligatoria per materia, ma anche quella dell’esecuzione dell’ordine giudiziale di instaurare la procedura.
3. La prima ratio decidendi: la preclusione della contestazione tardiva
Il primo passaggio dell’ordinanza n. 27926/2026 riguarda il momento processuale entro il quale la parte interessata deve reagire.
La Cassazione osserva che il giudice di primo grado aveva assegnato il termine per il tentativo di mediazione e che, alla successiva udienza del 5 aprile 2017, gli opponenti non avevano eccepito l’improcedibilità della domanda in relazione ai profili poi dedotti. La contestazione era stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Secondo la Corte, tale comportamento aveva determinato la decadenza dalla possibilità di far valere la relativa eccezione. La regola viene ricondotta al principio generale dell’art. 157, comma 2, c.p.c., secondo cui la nullità deve essere opposta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
L’ordinanza richiama, sul punto, la Cassazione civile, ordinanza n. 12858 del 2025 e la Cassazione civile, ordinanza n. 25155 del 2020, oltre a collegare il principio alla natura processuale dell’eccezione relativa al mancato assolvimento della condizione di procedibilità.
La conseguenza pratica è rilevante: la parte che assiste alla prosecuzione del giudizio dopo la conclusione della mediazione non può attendere la fase decisoria per selezionare, a posteriori, le irregolarità della procedura che erano già conosciute o conoscibili all’udienza immediatamente successiva.
La tempestività della contestazione deve quindi essere valutata con riferimento a ciò che la parte sapeva, o avrebbe potuto sapere, al momento della prima udienza successiva alla mediazione. In particolare, devono essere portati immediatamente all’attenzione del giudice:
- la mancata attivazione della mediazione;
- l’attivazione da parte di una parte diversa da quella ritenuta onerata;
- l’assenza della parte al primo incontro;
- la partecipazione mediante un soggetto privo dei poteri sostanziali;
- l’eventuale mancata verbalizzazione delle presenze o dei poteri rappresentativi;
- ogni altro vizio che la parte intenda collegare al mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Il passaggio non significa che ogni vizio sia irrilevante o automaticamente sanato. Significa che la parte che intende farlo valere deve contestarlo nel primo momento processuale utile, senza lasciar proseguire il giudizio per poi invocare l’improcedibilità in una fase avanzata.
4. La seconda ratio decidendi: l’attivazione della mediazione come dato funzionale
Il secondo passaggio riguarda la relazione tra l’onere di attivazione e il concreto avvio della procedura.
La Cassazione afferma che, ai fini del verificarsi della condizione di procedibilità, non rileva necessariamente il corretto o rituale svolgimento della mediazione in ogni suo dettaglio, ma il fatto che la mediazione sia stata comunque attivata. La Corte valorizza la finalità dell’istituto: favorire la composizione della lite, non trasformare la condizione di procedibilità in uno strumento per ottenere una pronuncia in rito e costringere l’attore a instaurare un nuovo giudizio.
In questa prospettiva, la circostanza che la procedura sia stata attivata dalla parte astrattamente non onerata, anziché dal creditore opposto, non impedisce il prosieguo del giudizio quando la mediazione risulti effettivamente instaurata. La stessa conclusione viene riferita alla mancata comparizione della parte onerata o alla sua comparizione senza una procura sostanziale ritenuta idonea, almeno nel particolare contesto della decisione: mediazione effettivamente attivata, fatto storico accertato dal giudice di merito e contestazione sollevata tardivamente.
La Corte precisa inoltre che il principio delle Sezioni Unite sull’onere del creditore opposto riguarda l’ipotesi in cui la mediazione non sia stata proposta affatto. Non si applica, invece, allo stesso modo quando la procedura risulti effettivamente attivata, sia pure dalla parte non onerata.
La distinzione è dunque tra:
- omessa attivazione della mediazione, che può determinare l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto;
- attivazione della mediazione da parte diversa dall’onerato, che, se la procedura è stata comunque instaurata e la contestazione non è tempestiva, non impedisce la prosecuzione del giudizio;
- irregolarità della partecipazione, che deve essere contestata nel primo momento utile e va valutata alla luce della concreta evoluzione del primo incontro e del procedimento.
5. L’apparente tensione con la giurisprudenza sulla procura sostanziale
L’ordinanza n. 27926/2026 deve essere letta insieme agli arresti che hanno valorizzato la necessità della partecipazione personale o tramite rappresentante munito di poteri sostanziali.
L’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010 stabilisce che le parti partecipano personalmente alla procedura. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la partecipazione avviene mediante rappresentanti o delegati che abbiano conoscenza dei fatti e i necessari poteri dispositivi. Il mediatore può chiedere che tali poteri siano dichiarati e deve darne atto a verbale.
La disciplina distingue quindi nettamente la procura alle liti dalla procura sostanziale per la mediazione. La prima abilita il difensore alla rappresentanza processuale; la seconda deve consentire al rappresentante di partecipare al procedimento mediativo, valutare le opzioni conciliative e disporre dei diritti sostanziali controversi.
La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20992 del 20 giugno 2026 ha ribadito, con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2022, che la partecipazione mediante il solo difensore richiede una procura sostanziale specifica, distinta dalla procura alle liti, con espresso riferimento alla procedura di mediazione e al potere di disporre dei diritti oggetto della controversia. La Corte ha ritenuto non sufficiente una procura priva di autenticazione idonea e ha collegato la mancata valida partecipazione della parte onerata all’improcedibilità della domanda.
Nella stessa direzione si collocano la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18068 del 5 luglio 2019 e la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18106 del 2 luglio 2024, che hanno sottolineato come la procura alle liti, anche se ampia e contenente poteri di conciliazione, non sostituisca la procura sostanziale necessaria per la partecipazione alla mediazione.
A prima vista, questo orientamento sembra difficilmente conciliabile con l’affermazione contenuta nell’ordinanza n. 27926/2026 secondo cui l’assenza di una procura sostanziale della parte opposta non incide sul successivo svolgimento del processo. La lettura più prudente è però quella che distingue il piano della validità astratta della partecipazione dal piano della preclusione processuale e della funzione complessiva della procedura.
L’ordinanza del 2026 non afferma che una procura alle liti sia sempre sufficiente. Non afferma nemmeno che la partecipazione mediante soggetto privo di poteri sostanziali sia sempre irrilevante. La Corte decide una fattispecie nella quale:
- la mediazione era stata effettivamente attivata;
- il giudice di merito aveva accertato tale dato;
- l’altra parte non aveva contestato il vizio all’udienza successiva;
- la contestazione era stata formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni;
- la censura era quindi preclusa già per la sua tardività.
Il principio va pertanto utilizzato con cautela. Esso impedisce che un’irregolarità non contestata tempestivamente venga trasformata, nella fase conclusiva del processo, in una causa di improcedibilità. Non autorizza invece la parte onerata a partecipare strutturalmente alla mediazione tramite un soggetto privo di poteri sostanziali confidando nella neutralizzazione automatica del vizio.
6. Il confronto con gli arresti più recenti: quando la procura resta decisiva
Il quadro giurisprudenziale del 2026 mostra una distinzione importante.
La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 ha affermato che la condizione di procedibilità non è collegata al mero avvio formale della mediazione, ma all’effettivo esperimento del procedimento. Tale esperimento richiede che il primo incontro si tenga e che almeno una parte vi partecipi personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. La mancata comparizione dell’altra parte, se il procedimento si è comunque svolto con la partecipazione qualificata della parte che lo ha attivato, non determina di per sé l’improcedibilità, ma può produrre conseguenze probatorie e sanzionatorie.
Questo arresto aiuta a leggere l’ordinanza n. 27926/2026: la presenza qualificata di almeno una parte al primo incontro può essere sufficiente a evitare che la controparte, semplicemente non comparendo, renda impossibile l’accesso al giudizio. La mancata partecipazione della parte chiamata non equivale automaticamente al mancato avveramento della condizione.
Diverso è il caso in cui la parte che deve assicurare l’effettività dell’incontro sia assente o sia rappresentata da un soggetto privo di poteri sostanziali e tale vizio venga tempestivamente dedotto. La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026 ha ritenuto inidonee deleghe limitate a “presenziare” o ad “assistere”, perché non implicano il potere di mediare, conciliare o disporre dei diritti controversi. In quel contesto, la dichiarazione di indisponibilità della controparte non poteva sanare la partecipazione irrituale dell’altra parte.
La differenza rispetto alla fattispecie dell’ordinanza n. 27926/2026 risiede soprattutto nella combinazione tra il vizio della partecipazione e il comportamento processuale successivo. Nel caso del 2026 la contestazione è stata tardiva; negli arresti che conducono all’improcedibilità il vizio è stato posto tempestivamente al centro della verifica giudiziale.
Il professionista dovrebbe quindi evitare di formulare la regola in termini assoluti. Non è corretto dire semplicemente che “la procura sostanziale non serve” o, al contrario, che “qualsiasi carenza della procura determina sempre l’improcedibilità”. La soluzione dipende almeno da quattro elementi:
- chi ha attivato la procedura;
- chi era onerato secondo la disciplina applicabile;
- chi ha partecipato al primo incontro e con quali poteri;
- quando e come il vizio è stato contestato nel processo.
7. Il ruolo della tempestività: la prima udienza successiva come momento di controllo
La decisione attribuisce un rilievo centrale all’udienza successiva alla mediazione. È questo il momento nel quale il giudice deve verificare se l’ordine è stato eseguito e se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta. È anche il momento nel quale le parti devono formulare le contestazioni relative all’attivazione e alla partecipazione.
Dal punto di vista operativo, alla prima udienza successiva il difensore dovrebbe essere in grado di riferire, con precisione documentale:
- la data di deposito della domanda di mediazione;
- l’organismo adito e la competenza territoriale;
- la data del primo incontro;
- le modalità di convocazione delle parti;
- la presenza personale o rappresentata di ciascun partecipante;
- gli estremi della procura sostanziale eventualmente conferita;
- la conoscenza dei fatti e i poteri dispositivi del rappresentante;
- il contenuto del verbale;
- l’eventuale prosecuzione oltre il primo incontro;
- l’esito della procedura;
- la tempestività rispetto all’udienza fissata dal giudice.
Una contestazione generica, formulata soltanto con riferimento alla “mancata mediazione”, può non essere sufficiente. Se il problema riguarda la procura, occorre indicare quale potere manchi, perché la procura prodotta non sia riferibile alla procedura, se sia stata autenticata da soggetto non legittimato, se sia successiva all’incontro o se non conferisca il potere di disporre della controversia.
Allo stesso modo, se il problema riguarda l’onere di attivazione, occorre distinguere la totale omissione dell’iniziativa dalla mera attivazione ad opera della parte non onerata. La prima può condurre all’improcedibilità; la seconda, alla luce dell’ordinanza n. 27926/2026, non conduce necessariamente allo stesso risultato quando la procedura sia stata comunque instaurata e la contestazione non sia stata tempestiva.
8. La mediazione effettivamente esperita e il semplice avvio formale
Un ulteriore punto da presidiare riguarda la differenza tra deposito della domanda e concreto svolgimento del primo incontro.
L’art. 5, comma 4, collega l’avveramento della condizione alla conclusione del primo incontro senza accordo. La disciplina non si esaurisce quindi nel deposito dell’istanza presso l’organismo. La procedura deve giungere almeno al momento nel quale il mediatore espone funzione e modalità della mediazione e le parti, assistite dai rispettivi avvocati nei casi previsti, possono esprimersi sulla possibilità di proseguire.
La giurisprudenza ha escluso sia che la sola domanda di mediazione basti sempre, sia che sia necessario un negoziato articolato su più incontri. La Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019 ha ritenuto sufficiente, dopo la comparizione valida al primo incontro e le necessarie informazioni del mediatore, la manifestazione di indisponibilità a proseguire. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13029 del 26 aprile 2022 ha applicato il medesimo criterio alla mediazione demandata.
Il punto di equilibrio è quindi il seguente: non occorre che la mediazione si trasformi necessariamente in una trattativa complessa, ma occorre che vi sia un primo incontro effettivo e una partecipazione qualificata almeno della parte che rende possibile l’esperimento della procedura. La verifica deve essere condotta sul verbale e sulla documentazione della procedura, non su formule astratte.
9. Ricadute specifiche per l’opposizione a decreto ingiuntivo su mutuo fondiario
Nei giudizi relativi a mutui fondiari, la mediazione si colloca spesso all’interno di controversie tecnicamente complesse, nelle quali l’opposizione investe il tasso di interesse, il piano di ammortamento, la capitalizzazione, l’usura, la validità delle fideiussioni e la quantificazione del saldo.
Questa complessità rende particolarmente importante la corretta gestione del primo incontro. La parte che partecipa deve essere in grado di comprendere i dati economici della controversia e di assumere, entro i limiti della procura, determinazioni negoziali effettive. La mera presenza di un difensore non informato o privo del potere di trattare può ridurre la mediazione a un passaggio documentale, esponendo la parte a contestazioni e sanzioni.
Al tempo stesso, l’opponente che intenda contestare la validità della partecipazione della banca, del cessionario o del mandatario deve farlo immediatamente. Non è prudente attendere la precisazione delle conclusioni, anche se la contestazione appare fondata sulla corretta applicazione dell’art. 5-bis o su un principio delle Sezioni Unite. L’ordinanza n. 27926/2026 dimostra che la tardività può essere assorbente e impedire alla parte di ottenere la revoca del decreto per ragioni relative alla mediazione.
Ne deriva una duplice esigenza difensiva:
- per il creditore opposto: attivare la mediazione, documentare la tempestività dell’iniziativa e assicurare la partecipazione tramite soggetto munito di poteri sostanziali adeguati;
- per l’opponente: verificare subito la procedura, acquisire il verbale e le procure, e formulare alla prima udienza utile ogni contestazione sulla procedibilità della domanda monitoria.
10. Una griglia operativa per il difensore
Per il creditore opposto
Il creditore che ha ottenuto il decreto dovrebbe considerare la mediazione come un adempimento sostanziale e non come una formalità da delegare automaticamente al difensore. È opportuno:
- verificare che la controversia rientri tra quelle soggette a mediazione;
- attendere la pronuncia sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, quando si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo;
- depositare la domanda di mediazione entro il termine fissato dal giudice;
- indicare correttamente parti, oggetto e ragioni della pretesa;
- partecipare al primo incontro personalmente o tramite rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari;
- predisporre una procura specifica, distinta dalla procura alle liti, quando la partecipazione avviene mediante delegato;
- far risultare dal verbale la presenza, la qualità e i poteri del partecipante;
- depositare tempestivamente nel giudizio il verbale conclusivo e documentare l’avveramento della condizione.
Per l’opponente
L’opponente dovrebbe verificare non soltanto se una domanda di mediazione sia stata depositata, ma anche se la procedura sia stata effettivamente esperita. È opportuno:
- controllare chi abbia depositato la domanda;
- verificare la data di deposito e il termine assegnato dal giudice;
- esaminare la convocazione e la regolarità della comunicazione;
- verificare chi abbia partecipato al primo incontro;
- controllare la procura sostanziale e i poteri dispositivi del rappresentante;
- esaminare se il verbale dia atto dell’informazione fornita dal mediatore e della possibilità di proseguire;
- contestare ogni vizio alla prima udienza successiva;
- evitare di rinviare la questione alla fase di precisazione delle conclusioni o all’impugnazione, salvo che il vizio sia emerso soltanto successivamente.
11. La portata sistematica dell’ordinanza
L’ordinanza n. 27926/2026 si colloca in una linea interpretativa che tende a impedire l’uso formalistico della mediazione come meccanismo di regressione processuale. La condizione di procedibilità è funzionale all’accesso alla giustizia e alla possibilità di una composizione, non alla moltiplicazione dei giudizi per vizi che la parte avrebbe potuto contestare tempestivamente.
La decisione, tuttavia, non riduce la mediazione a un adempimento meramente cartolare. La disciplina vigente continua a pretendere la partecipazione personale o una delega sostanziale idonea, soprattutto da parte del soggetto che deve assicurare l’effettività del primo incontro. La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 e la Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026 mostrano che il requisito della partecipazione qualificata resta operativo e può condurre all’improcedibilità quando il vizio incide sul concreto esperimento della procedura ed è fatto valere nei tempi utili.
Il principio che emerge è quindi selettivo:
la mediazione effettivamente attivata e non tempestivamente contestata tende a preservare la prosecuzione del giudizio; la totale omissione della procedura, oppure la sua mancata effettuazione per assenza o partecipazione priva di poteri della parte che deve assicurare l’incontro, può invece determinare l’improcedibilità, se la relativa contestazione è tempestiva.
Per l’opposizione a decreto ingiuntivo, la regola può essere sintetizzata in questi termini: l’onere di attivazione resta in capo al creditore opposto; la sua violazione produce, in linea di principio, l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto; tuttavia, quando la mediazione è stata comunque avviata e la parte interessata non ha contestato tempestivamente l’effettività o la ritualità della procedura, la preclusione processuale può impedire di ottenere in seguito la medesima pronuncia in rito.
12. Conclusione
La novità più significativa dell’ordinanza n. 27926/2026 non consiste nella cancellazione dell’onere del creditore opposto, né nell’affermazione che la procura sostanziale sia sempre superflua. Il punto centrale è piuttosto il rapporto tra funzione della mediazione e dinamica delle preclusioni processuali.
La Corte privilegia la conservazione del processo quando la finalità minima della condizione — l’attivazione di un percorso mediativo — è stata comunque realizzata e la parte che intende contestarla non ha reagito nel primo momento utile. La mediazione non può essere utilizzata come una riserva processuale da spendere soltanto alla fine del giudizio.
Per gli operatori, la lezione è concreta: la prima udienza successiva alla mediazione deve essere trattata come un’udienza di verifica sostanziale della procedura. In quella sede occorre chiarire chi ha attivato la mediazione, chi ha partecipato, con quali poteri e con quale esito. Ogni contestazione sulla procedibilità deve essere formulata immediatamente e documentata in modo analitico.
La mediazione resta una condizione di procedibilità, ma la sua disciplina deve essere applicata preservando insieme due esigenze: l’effettività del confronto conciliativo e la stabilità del processo, evitando che irregolarità non tempestivamente dedotte si trasformino, a distanza di tempo, in uno strumento di regressione del giudizio.

Nicola Postiglione, avvocato penalista e mediatore, collabora con InMediaLex da oltre 10 anni. Ha maturato una significativa esperienza nella mediazione civile e commerciale, con oltre 300 procedimenti di mediazione all’attivo. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.
