La lingua nella mediazione transfrontaliera: diritti linguistici, non discriminazione e ruolodel mediatore dopo Cass. 19042/2021 e la giurisprudenza CGUE

La lingua nella mediazione transfrontaliera: diritti linguistici, non discriminazione e ruolodel mediatore dopo Cass. 19042/2021 e la giurisprudenza CGUE

Sommario: 1. La lingua come diritto fondamentale: il quadro costituzionale ed europeo. —

  1. Il principio di non discriminazione linguistica: dalla CGUE Ruffer a Cass. 19042/2021. —
  2. La soglia minima di comprensione: il canone dell’effettività. — 4. Il mediatore come
    garante della comunicazione: oltre la neutralità. — 5. La barriera culturale: quando la
    lingua non basta. — 6. Rinuncia implicita, modulo L e notifiche cross-border. — 7. Linee
    guida operative.
  1. La lingua come diritto fondamentale: il quadro costituzionale ed europeo
    La lingua non è un mero strumento tecnico di comunicazione. È il veicolo della dignità,
    dell’autodeterminazione e — in ultima analisi — dell’accesso alla giustizia. La Carta dei
    diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’articolo 21, vieta «qualsiasi forma di
    discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
    etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
    personali». L’articolo 22 impone all’Unione di rispettare «la diversità culturale, religiosa e
    linguistica».
    Sul fronte interno, il combinato disposto degli articoli 24 e 111 Cost. — e dell’art. 117 Cost.
    per il tramite dell’art. 6 CEDU — presidia il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni
    stato e grado del procedimento giurisdizionale. La Corte Costituzionale e la Cassazione
    hanno progressivamente esteso la portata di queste garanzie oltre il perimetro del
    processo, fino a coprire ogni procedimento che incida su diritti soggettivi.
    La mediazione civile — soprattutto quella obbligatoria ex lege — si colloca in questo
    spazio: non è processo, ma neppure è zona franca. La giurisprudenza lo ha riconosciuto,
    ancorando la mediazione condizione di procedibilità agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, e
    qualificandone il primo incontro come fase di «effettivo confronto» e non di mero
    passaggio burocratico. Se la mediazione è condizione di procedibilità, il suo svolgimento
    deve rispettare standard minimi di garanzia. La lingua è — tra questi — il più elementare.
  2. Il principio di non discriminazione linguistica: dalla CGUE Ruffer a Cass. 19042/2021
    Il punto di svolta nella giurisprudenza europea sui diritti linguistici nei procedimenti civili è
    la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014, causa C-322/13, Ruffer. Il caso
    riguardava una cittadina tedesca residente in Germania che aveva citato in giudizio una
    cittadina ceca dinanzi al Tribunale di Bolzano, redigendo l’atto in lingua tedesca. La
    normativa sul bilinguismo nella provincia di Bolzano (D.P.R. 575/1988, artt. 20-27) —
    secondo l’interpretazione della Cassazione — riconosceva il diritto all’uso del tedesco nei
    processi civili ai soli cittadini italiani residenti nella provincia.
    La CGUE ha statuito che gli artt. 18 e 21 TFUE ostano a una normativa nazionale che
    riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili, una lingua diversa da quella ufficiale dello
    Stato solo ai cittadini nazionali residenti in un determinato ente locale, escludendo i
    cittadini di altri Stati membri. Il principio affermato è netto: «le considerazioni che hanno
    spinto la Corte, nella sentenza Bickel e Franz, ad ammettere che un cittadino dell’Unione,
    nell’ambito di un procedimento penale, possa avvalersi, allo stesso titolo dei cittadini di
    quest’ultimo Stato membro, di un regime linguistico […] si applichino a qualsiasi
    procedimento giurisdizionale che si svolga nell’ente locale interessato, segnatamente ad
    un processo civile».
    La Cassazione, con l’ordinanza n. 19042 del 6 luglio 2021, ha fatto applicazione diretta di
    questo principio. Un cittadino austriaco di lingua tedesca aveva agito in giudizio a Bolzano.
    Il giudizio era stato introdotto in tedesco, ma era proseguito in italiano dopo che
    l’interessato — pur avendone la facoltà — non aveva richiesto la traduzione degli atti. La
    Cassazione ha rigettato il ricorso dell’austriaco che lamentava la nullità del giudizio di
    rinvio per mancata traduzione in tedesco dell’atto di riassunzione.
    La pronuncia enuclea tre principi di portata generale:
  • a) La disciplina sul bilinguismo processuale si applica anche ai cittadini UE non italiani, in
    forza del principio di non discriminazione sancito dagli artt. 18 e 21 TFUE e dalla sentenza
    Ruffer;
  • b) Nel processo bilingue, la parte può rinunciare alla traduzione degli atti nella propria
    lingua, con conseguente prosecuzione del giudizio in forma monolingue;
  • c) In materia di notificazioni transfrontaliere, trova applicazione il Regolamento europeo
    1393/2007 (oggi 2020/1784), con esclusione delle convenzioni internazionali bilaterali.
    Il punto (b) è cruciale: la rinuncia alla traduzione può essere implicita, e si desume dal
    comportamento processuale della parte. Quando un atto viene notificato in italiano a un
    cittadino UE di altra lingua e la notifica risulta perfezionata per ricezione da parte del
    destinatario, «la mancata richiesta di traduzione da parte di quest’ultimo comporta rinuncia
    implicita alla traduzione e legittima la prosecuzione del giudizio in forma monolingue».
  1. La soglia minima di comprensione: il canone dell’effettività
    Se Cass. 19042/2021 legittima la rinuncia implicita alla traduzione, la giurisprudenza
    successiva ha tracciato un perimetro invalicabile: la rinuncia — esplicita o implicita —
    presuppone che la parte sia stata posta nelle condizioni di comprendere ciò a cui sta
    rinunciando.
    La Cassazione civile, ordinanza n. 17715 del 30 giugno 2025, ha scolpito questo principio
    nel contesto dei procedimenti di convalida del trattenimento dello straniero. La Corte ha
    affermato che «il principio di effettività della difesa garantito dagli articoli 24 e 111 della
    Costituzione impone, quale minimo irrinunciabile, che la persona sia posta nelle condizioni
    di superare gli ostacoli linguistici e di comprendere il contenuto dei provvedimenti che la
    riguardano, i diritti e le garanzie che devono assisterla, tanto più in procedimenti che
    incidono su diritti fondamentali della persona».
    La Corte ha aggiunto che l’amministrazione e il giudice non possono accontentarsi di
    attestazioni generiche sull’impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta dal destinatario:
    devono verificare in concreto se l’impedimento dipenda dalla rarità dell’idioma o dalla
    ristrettezza dei tempi, e il giudice non può «appiattire la propria valutazione»
    sull’attestazione amministrativa.
    Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte di Giustizia, sentenza n. 611 del 1° agosto 2022
    (causa C-242/22 PPU, HYA), ha dichiarato il carattere direttamente produttivo di effetti
    delle disposizioni della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione
    nei procedimenti penali, e ha affermato che una normativa nazionale non può subordinare
    l’invocazione della violazione dei diritti linguistici a un termine di decadenza che decorre
    «prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende,
    dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione».
    Pur essendo HYA relativa al procedimento penale, il principio di effettività da essa
    affermato ha una portata che trascende l’ambito penalistico: il diritto alla comprensione
    linguistica è strumentale all’esercizio di qualsiasi diritto di difesa in qualsiasi procedimento.
    In questo senso, la direttiva 2010/64/UE — benché testualmente limitata ai procedimenti
    penali — esprime un principio generale che informa l’intero ordinamento dell’Unione e, per
    il tramite degli artt. 47 e 48 della Carta, si riverbera anche sui procedimenti civili e sulle
    ADR.
  2. Il mediatore come garante della comunicazione: oltre la neutralità
    Queste coordinate giurisprudenziali impongono di ripensare il ruolo del mediatore nella
    gestione della barriera linguistica. L’art. 14 del d.lgs. 28/2010 delinea un mediatore
    neutrale e imparziale, tenuto a «comunicare immediatamente al responsabile
    dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad
    incidere sulla sua indipendenza e imparzialità». Ma la neutralità — nella mediazione
    transfrontaliera — non può sconfinare nell’inerzia di fronte all’incomprensione.
    Il dovere di effettivo confronto sancito dall’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010 — già
    esaminato in precedenza — obbliga «le parti e gli avvocati che le assistono» a cooperare
    in buona fede per «realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse». Sebbene
    la disposizione sia testualmente rivolta alle parti e ai loro difensori, essa delinea anche il
    perimetro minimo entro cui il mediatore esercita la propria funzione. Un confronto in una
    lingua che una delle parti non comprende non è un confronto: è un monologo.
    La Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 1260/2026, ha chiarito — in un contesto diverso
    — i limiti della responsabilità del mediatore, affermando che «compito e funzione del
    mediatore non è affatto fornire consulenza o offrire soluzioni giuridicamente e
    tecnicamente corrette (questi essendo compiti propri della difesa tecnica dell’avvocato) ma
    favorire la ricerca di un accordo basato sugli interessi delle parti, con l’unico limite della
    regolarità formale e del rispetto dell’ordine pubblico».
    Tuttavia, l’assenza di un obbligo di consulenza giuridica non esime il mediatore dal dovere
    di garantire la comprensione reciproca. Il confine è netto: il mediatore non deve risolvere
    questioni di diritto, ma deve assicurarsi che le parti comprendano ciò che viene detto
    durante la sessione. Se il mediatore prosegue la sessione senza accertare che una delle
    parti comprende la lingua in cui si svolge, il verbale conclusivo — e l’eventuale accordo —
    sono potenzialmente viziati, perché fondati su un consenso non informato.
    Il mediatore ha, in altre parole, un dovere di accertamento: deve verificare, all’inizio della
    prima sessione e ogniqualvolta emergano dubbi, che tutte le parti comprendano la lingua
    veicolare. Se l’accertamento è negativo, deve sospendere la sessione e sollecitare le parti
    a dotarsi di un interprete o di un mediatore linguistico-culturale. Il costo può essere ripartito
    secondo il regolamento dell’organismo, ma la sessione non può proseguire senza
    comprensione.
  3. La barriera culturale: quando la lingua non basta
    La Cassazione civile, sentenza n. 15457 del 7 luglio 2014, ha affrontato un tema che —
    pur inserendosi in un procedimento di adottabilità — ha implicazioni dirette per la
    mediazione transfrontaliera. Nel caso esaminato, il Tribunale per i minorenni aveva
    disposto una CTU con la partecipazione di un mediatore culturale di lingua hindi, mentre i
    genitori — di origine bangladese — parlavano bangla. La Cassazione ha affermato un
    principio di straordinaria rilevanza: «Quando il giudice di merito ritenga necessaria la
    partecipazione di un mediatore culturale nell’espletamento delle indagini peritali, tale figura
    deve essere della stessa provenienza geografica, linguistica e culturale delle parti
    esaminate, salvo che il giudice fornisca adeguata motivazione della scelta di un mediatore
    di diversa provenienza».
    La Corte ha aggiunto che «nei giudizi che hanno ad oggetto la valutazione di condotte
    endofamiliari e genitoriali di parti provenienti da paesi stranieri, la mancata o insufficiente
    conoscenza della lingua italiana non costituisce l’unico ostacolo da rimuovere per
    realizzare la parità di esercizio del diritto di difesa, potendo rivelarsi necessario conoscere
    anche i modelli familiari dominanti e i riferimenti culturali e religiosi di provenienza, al fine
    di evitare valutazioni negative prevalentemente condizionate dal diverso modo di
    intendere i ruoli familiari».
    Trasposto al contesto della mediazione civile transfrontaliera, questo principio significa
    che il mediatore — o l’interprete eventualmente nominato — non deve limitarsi a tradurre
    le parole. Deve essere in grado di cogliere le implicazioni culturali del linguaggio, i
    non-detti, le differenze nei modelli negoziali e nei codici comunicativi. Un mediatore che
    conduce una sessione tra una PMI tedesca e un’impresa italiana utilizzando l’inglese
    come lingua veicolare deve essere consapevole che la stessa frase — perfettamente
    tradotta — può avere valenze comunicative diverse nei due contesti culturali: la
    franchezza tedesca può essere percepita come aggressività dall’interlocutore italiano; la
    sfumatura italiana può essere interpretata come ambiguità dall’interlocutore tedesco.
  4. Rinuncia implicita, modulo L e notifiche cross-border
    Il principio della rinuncia implicita alla traduzione, affermato da Cass. 19042/2021, va
    coordinato con la disciplina delle notificazioni transfrontaliere. Il Regolamento UE
    2020/1784 prevede all’art. 12 il diritto del destinatario di rifiutare l’atto se non è redatto o
    accompagnato da una traduzione in una lingua che egli comprende o nella lingua ufficiale
    del luogo di notificazione. Il rifiuto deve essere esercitato al momento della notifica o entro
    due settimane, mediante il Modulo L.
    Nella mediazione transfrontaliera, questo meccanismo si presta a una duplice lettura:
  • Per la parte istante: la domanda di mediazione comunicata alla controparte estera deve
    essere preferibilmente accompagnata da una traduzione nella lingua del destinatario o in
    una lingua veicolare di cui si abbia ragione di ritenere che il destinatario abbia
    conoscenza. In mancanza, è necessario allegare il Modulo L per informare il destinatario
    del diritto di rifiuto.
  • Per la parte invitata: il diritto di rifiuto non può essere esercitato in modo puramente
    dilatorio. Cass. 19042/2021 e la giurisprudenza CGUE esigono che la parte, una volta
    ricevuto l’atto, eserciti tempestivamente il diritto di rifiuto: il silenzio protratto e la
    partecipazione alla procedura senza obiezioni costituiscono rinuncia implicita.
  • Per il mediatore: in assenza di una disciplina specifica sulla lingua nella mediazione, il
    mediatore non può presumere la rinuncia: deve accertare in apertura di sessione che tutte
    le parti comprendano la lingua veicolare. È un accertamento che va verbalizzato, per
    cristallizzare la prova della comprensione e prevenire contestazioni successive in sede di
    omologazione o di esecuzione.
  1. Linee guida operative
    Da questo complesso di fonti — costituzionali, europee, di legittimità e di merito — si
    possono distillare alcune indicazioni operative per il professionista della mediazione
    transfrontaliera.
    a) La lingua della domanda. La domanda di mediazione destinata a una parte residente in
    altro Stato membro deve essere redatta — o accompagnata da traduzione — in una
    lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario o in altra lingua di cui si abbia
    fondato motivo di ritenere la conoscenza. Il modulo L del Regolamento 2020/1784 deve
    essere allegato quando la traduzione non è fornita, per informare il destinatario del diritto
    di rifiuto.
    b) L’accertamento iniziale del mediatore. All’inizio del primo incontro, il mediatore deve
    accertare e verbalizzare che tutte le parti comprendono la lingua in cui si svolge la
    mediazione. L’accertamento non può basarsi su presunzioni (la lingua veicolare è
    l’inglese, la parte è un manager, quindi capisce): deve essere un riscontro effettivo,
    attraverso domande dirette e — se necessario — un breve scambio nella lingua veicolare.
    c) L’interprete e il mediatore culturale. Se una parte non comprende la lingua veicolare, il
    mediatore sospende la sessione e invita le parti a dotarsi di un interprete. La scelta
    dell’interprete non è neutra: deve conoscere non solo le lingue coinvolte ma anche i
    contesti culturali di provenienza delle parti, in applicazione estensiva del principio
    affermato da Cass. n. 15457/2014. Il costo dell’interprete può essere ripartito tra le parti
    secondo il regolamento dell’organismo.
    d) La lingua dell’accordo. L’accordo raggiunto deve essere redatto in una lingua compresa
    da tutte le parti. Se le parti hanno lingue diverse, è opportuno redigere versioni bilingue
    dell’accordo, specificando quale versione prevale in caso di divergenza interpretativa. La
    firma digitale richiesta dall’art. 8-bis non pone problemi linguistici; la firma analogica ex art.
    8-ter, comma 4, sì: la parte che firma un documento in una lingua che non comprende sta
    prestando un consenso potenzialmente viziato.
    e) La verbalizzazione. Il verbale deve dare atto: (i) della lingua in cui si è svolta la
    sessione; (ii) dell’accertamento della comprensione da parte di tutti i partecipanti; (iii)
    dell’eventuale presenza di un interprete, con indicazione delle generalità e delle lingue di
    lavoro; (iv) della lingua in cui è redatto l’accordo e dell’eventuale sottoscrizione di versioni
    plurilingue.
    f) Profili deontologici. Il mediatore che prosegue la sessione in presenza di una manifesta
    barriera linguistica si espone non solo alla censura di validità del verbale e dell’accordo,
    ma anche a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di diligenza e del dovere
    di garantire l’effettivo confronto tra le parti.
    In conclusione. La lingua nella mediazione transfrontaliera non è un problema logistico da
    risolvere con un interprete improvvisato al telefono. È un diritto fondamentale che innerva
    la legittimità stessa del procedimento. La giurisprudenza — da CGUE Ruffer a Cass.
    19042/2021, da Cass. 15457/2014 a Cass. 17715/2025 — ha costruito un’architettura di
    garanzie che, pur non essendo stata pensata specificamente per la mediazione, vi si
    applica per la forza espansiva dei principi che la sostengono: il diritto di comprendere, il
    diritto di essere compresi, il diritto di partecipare effettivamente a un procedimento che
    incide sui propri diritti. Il mediatore è il primo presidio di queste garanzie. Non può
    delegarle al difensore, non può ignorarle, non può presumere che siano rispettate. Deve
    accertarle, verbalizzarle, garantirle. Anche questo è «effettivo confronto».

Dott. Stefano Sogari