La nuova durata della mediazione dopo il Correttivo Cartabia: cosa cambia dal 25 gennaio 2025
Con l’entrata in vigore del *D.lgs. 216/2024, dal *25 gennaio 2025 è modificata in modo sostanziale la disciplina relativa alla durata della procedura di mediazione. La novella, inserita nel contesto della riforma Cartabia della giustizia civile, interviene sull’art. 6 del D.lgs. 28/2010, ampliando i termini della mediazione e precisando le modalità di proroga[^1].
Durata ordinaria e proroghe
Il nuovo termine ordinario per la conclusione della mediazione è fissato in sei mesi, superando il limite previgente di tre[^2].
Per le mediazioni volontarie e obbligatorie, la durata può essere prorogata più volte, purché ogni proroga non superi i tre mesi.
Diversa è la disciplina per le mediazioni delegate dal giudice (obbligatorie o demandate), per le quali è consentita una sola proroga, e sempre per un massimo di tre mesi.
Lo scopo dichiarato del legislatore è chiaro: garantire una procedura alternativa al giudizio che sia celere, concentrata e funzionale alla conciliazione[^3].
Decorrenza dei termini
La decorrenza del termine semestrale varia in base alla tipologia:
- Mediazioni volontarie e obbligatorie: dal deposito della domanda;
- Mediazioni delegate dal giudice: dal deposito dell’ordinanza di delega[^4].
Come formalizzare la proroga
Qualunque proroga deve essere frutto di un accordo scritto tra le parti, che può risultare da:
- un verbale d’incontro in mediazione;
- un accordo scritto a latere, purché esplicitamente richiamato nel verbale successivo[^5].
Tale accordo deve essere redatto dopo l’avvio della mediazione e prima della scadenza del termine in corso.
Già in passato, i mediatori più attenti tendevano a formalizzare la proroga a ridosso della scadenza, oppure raccoglievano il consenso tramite corrispondenza tra le parti da verbalizzare successivamente.
Procura alla proroga: attenzione ai poteri del rappresentante
Nel caso di parte assente ma rappresentata da un legale o da un terzo, è indispensabile che la procura contenga espressamente il potere di acconsentire alla proroga.
Si tratta di un potere speciale e sostanziale, che non può essere ricavato dalla generica procura ad mediationem conferita per l’assistenza legale[^6].
Comunicazione al giudice e sospensione dei termini processuali
Quando la mediazione è disposta nel corso di un giudizio, e l’udienza di rinvio è già fissata, le parti devono comunicare al giudice l’avvenuta proroga tramite deposito dell’accordo o del verbale che la documenti[^7].
Durante il periodo di mediazione:
- non decorrono i termini per il calcolo della durata ragionevole del processo (Legge Pinto n. 89/2001, art. 7);
- non si applica la sospensione feriale dei termini[^8].
Ambito applicativo: anche le mediazioni in corso
In base all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 216/2024, le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che non sia stato ancora depositato il verbale conclusivo[^9].
È quindi importante che, già nella fase di avvio della mediazione, mediatori e legali verifichino con attenzione i termini e verbalizzino correttamente eventuali proroghe.
I rischi dello sforamento e il valore della concentrazione
Nelle mediazioni delegate, dove il limite massimo è di nove mesi (sei + tre), è fondamentale evitare il superamento del termine, che potrebbe:
- creare interferenze con l’udienza già fissata;
- comportare la perdita di benefici fiscali;
- impedire l’accesso al patrocinio a spese dello Stato;
- legittimare eccezioni di improcedibilità[^10].
Per questi motivi, è consigliabile che le parti conducano la mediazione in modo leale, collaborativo e concentrato, entro il limite massimo previsto.
Proroghe utili solo se necessarie
Le proroghe, infatti, devono essere utilizzate solo in presenza di esigenze concrete, quali:
- attività consulenziali in corso;
- regolarizzazioni catastali in mediazioni immobiliari e divisionali;
- istruttorie complesse all’interno di enti pubblici o aziende sanitarie (ad esempio in casi di responsabilità medica).
Evitate dilazioni immotivate: il fine resta quello di favorire un accordo conciliativo rapido ed efficace, nell’interesse delle parti e in coerenza con gli obiettivi deflattivi della riforma.
Note
[1]: Art. 6 del D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025.
[2]: Il termine di tre mesi era previsto dal testo originario del D.lgs. 28/2010 prima della riforma.
[3]: Cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. 216/2024, che richiama l’esigenza di efficienza e contenimento dei tempi delle ADR.
[4]: Art. 6, comma 2, D.lgs. 28/2010.
[5]: Art. 6, comma 3, D.lgs. 28/2010.
[6]: Si veda Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2022, n. 20423, in tema di procura speciale per la mediazione.
[7]: Art. 6, comma 4, D.lgs. 28/2010.
[8]: Art. 6, comma 5, D.lgs. 28/2010; la non sospensione del termine feriale mira ad assicurare continuità alla procedura conciliativa.
[9]: Art. 4, comma 1, D.lgs. 216/2024 (norma transitoria).
[10]: Si veda Cons. di Stato, parere n. 1005/2023, sull’importanza del rispetto dei termini per l’accesso ai benefici collegati alla mediazione.
