La nuova durata della mediazione dopo il Correttivo Cartabia: cosa cambia dal 25 gennaio 2025

Con l’entrata in vigore del *D.lgs. 216/2024, dal *25 gennaio 2025 è modificata in modo sostanziale la disciplina relativa alla durata della procedura di mediazione. La novella, inserita nel contesto della riforma Cartabia della giustizia civile, interviene sull’art. 6 del D.lgs. 28/2010, ampliando i termini della mediazione e precisando le modalità di proroga[^1].

Durata ordinaria e proroghe

Il nuovo termine ordinario per la conclusione della mediazione è fissato in sei mesi, superando il limite previgente di tre[^2].
Per le mediazioni volontarie e obbligatorie, la durata può essere prorogata più volte, purché ogni proroga non superi i tre mesi.

Diversa è la disciplina per le mediazioni delegate dal giudice (obbligatorie o demandate), per le quali è consentita una sola proroga, e sempre per un massimo di tre mesi.
Lo scopo dichiarato del legislatore è chiaro: garantire una procedura alternativa al giudizio che sia celere, concentrata e funzionale alla conciliazione[^3].

Decorrenza dei termini

La decorrenza del termine semestrale varia in base alla tipologia:

  • Mediazioni volontarie e obbligatorie: dal deposito della domanda;
  • Mediazioni delegate dal giudice: dal deposito dell’ordinanza di delega[^4].

Come formalizzare la proroga

Qualunque proroga deve essere frutto di un accordo scritto tra le parti, che può risultare da:

  • un verbale d’incontro in mediazione;
  • un accordo scritto a latere, purché esplicitamente richiamato nel verbale successivo[^5].

Tale accordo deve essere redatto dopo l’avvio della mediazione e prima della scadenza del termine in corso.
Già in passato, i mediatori più attenti tendevano a formalizzare la proroga a ridosso della scadenza, oppure raccoglievano il consenso tramite corrispondenza tra le parti da verbalizzare successivamente.

Procura alla proroga: attenzione ai poteri del rappresentante

Nel caso di parte assente ma rappresentata da un legale o da un terzo, è indispensabile che la procura contenga espressamente il potere di acconsentire alla proroga.
Si tratta di un potere speciale e sostanziale, che non può essere ricavato dalla generica procura ad mediationem conferita per l’assistenza legale[^6].

Comunicazione al giudice e sospensione dei termini processuali

Quando la mediazione è disposta nel corso di un giudizio, e l’udienza di rinvio è già fissata, le parti devono comunicare al giudice l’avvenuta proroga tramite deposito dell’accordo o del verbale che la documenti[^7].

Durante il periodo di mediazione:

  • non decorrono i termini per il calcolo della durata ragionevole del processo (Legge Pinto n. 89/2001, art. 7);
  • non si applica la sospensione feriale dei termini[^8].

Ambito applicativo: anche le mediazioni in corso

In base all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 216/2024, le nuove disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che non sia stato ancora depositato il verbale conclusivo[^9].

È quindi importante che, già nella fase di avvio della mediazione, mediatori e legali verifichino con attenzione i termini e verbalizzino correttamente eventuali proroghe.

I rischi dello sforamento e il valore della concentrazione

Nelle mediazioni delegate, dove il limite massimo è di nove mesi (sei + tre), è fondamentale evitare il superamento del termine, che potrebbe:

  • creare interferenze con l’udienza già fissata;
  • comportare la perdita di benefici fiscali;
  • impedire l’accesso al patrocinio a spese dello Stato;
  • legittimare eccezioni di improcedibilità[^10].

Per questi motivi, è consigliabile che le parti conducano la mediazione in modo leale, collaborativo e concentrato, entro il limite massimo previsto.

Proroghe utili solo se necessarie

Le proroghe, infatti, devono essere utilizzate solo in presenza di esigenze concrete, quali:

  • attività consulenziali in corso;
  • regolarizzazioni catastali in mediazioni immobiliari e divisionali;
  • istruttorie complesse all’interno di enti pubblici o aziende sanitarie (ad esempio in casi di responsabilità medica).

Evitate dilazioni immotivate: il fine resta quello di favorire un accordo conciliativo rapido ed efficace, nell’interesse delle parti e in coerenza con gli obiettivi deflattivi della riforma.


Note

[1]: Art. 6 del D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.lgs. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025.

[2]: Il termine di tre mesi era previsto dal testo originario del D.lgs. 28/2010 prima della riforma.

[3]: Cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. 216/2024, che richiama l’esigenza di efficienza e contenimento dei tempi delle ADR.

[4]: Art. 6, comma 2, D.lgs. 28/2010.

[5]: Art. 6, comma 3, D.lgs. 28/2010.

[6]: Si veda Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2022, n. 20423, in tema di procura speciale per la mediazione.

[7]: Art. 6, comma 4, D.lgs. 28/2010.

[8]: Art. 6, comma 5, D.lgs. 28/2010; la non sospensione del termine feriale mira ad assicurare continuità alla procedura conciliativa.

[9]: Art. 4, comma 1, D.lgs. 216/2024 (norma transitoria).

[10]: Si veda Cons. di Stato, parere n. 1005/2023, sull’importanza del rispetto dei termini per l’accesso ai benefici collegati alla mediazione.

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