Divisione ereditaria e mediazione civile: le nuove sentenze su improcedibilità, delega e partecipazione dei coeredi

La mediazione come condizione di procedibilità

Le controversie in materia di divisione e successioni ereditarie rientrano tra quelle per le quali l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 impone a chi intende agire in giudizio di promuovere preliminarmente il procedimento; la condizione si considera avverata quando il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza accordo di conciliazione. Art. 5 d.lgs. n. 28/2010

Nelle cause ereditarie, tuttavia, l’adempimento non si esaurisce nel deposito dell’istanza. La recente giurisprudenza di merito attribuisce rilievo alla corretta individuazione di tutti i coeredi, alla corrispondenza sostanziale tra la controversia sottoposta al mediatore e quella portata in giudizio, nonché alla partecipazione personale della parte o di un delegato dotato di poteri adeguati.

Tutti i coeredi necessari devono essere coinvolti

Il primo profilo da verificare riguarda il perimetro soggettivo della procedura. Nella divisione ereditaria, la mediazione deve essere instaurata nei confronti di tutti i soggetti che devono partecipare al giudizio.

Il Tribunale di Crotone, sentenza n. 476 del 30 giugno 2026 ha dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria perché il procedimento non aveva coinvolto contestualmente tutti i litisconsorti necessari. L’attore aveva svolto un primo tentativo nei confronti di uno dei convenuti e, dopo l’assegnazione del termine giudiziale, aveva convocato l’altro senza coinvolgere nuovamente il primo.

Secondo il Tribunale, non è sufficiente che ciascun coerede sia stato convocato in momenti distinti. La mediazione deve offrire a tutti gli interessati un’occasione comune di confronto, finalizzata alla possibile composizione dell’intera controversia. L’omesso coinvolgimento anche di uno solo dei litisconsorti necessari rende strutturalmente inidoneo il procedimento e determina l’improcedibilità della domanda.

La medesima esigenza è stata valorizzata dal Tribunale di Cosenza, sentenza n. 990 del 9 giugno 2025, in una causa nella quale le domande di simulazione relativa e di tutela della quota di legittima erano funzionali alla ricostruzione della massa ereditaria e alla successiva divisione. Il procedimento doveva coinvolgere tutti i litisconsorti necessari, non soltanto la parte che aveva materialmente attivato la mediazione.

La regola assume rilievo anche rispetto alla parte contumace. La sua mancata evocazione nella procedura non è sanata dalla costituzione tardiva né da una successiva dichiarazione di rinuncia o ratifica, secondo l’orientamento espresso dal Tribunale civile Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2451 del 13 giugno 2024.

La mediazione demandata è autonoma rispetto a quella obbligatoria

La mediazione obbligatoria prevista dalla legge e quella disposta dal giudice sono istituti distinti. L’art. 5-quater consente al giudice, anche in appello e fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, di ordinare con provvedimento motivato l’esperimento della mediazione. Una volta disposta, essa diviene condizione di procedibilità della domanda e il mancato esperimento comporta l’improcedibilità. Art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010

Il Tribunale di Latina, sentenza n. 736 del 10 aprile 2026 ha chiarito che il precedente svolgimento della mediazione obbligatoria ante causam non esonera le parti dal dare esecuzione alla successiva ordinanza giudiziale. I due procedimenti hanno presupposti diversi: nel primo caso l’obbligatorietà deriva dalla materia; nel secondo deriva dalla valutazione del giudice sulla mediabilità concreta della lite.

Ne consegue che la parte non può opporre l’inutilità della nuova procedura sulla base del precedente tentativo fallito. Se il giudice dispone la mediazione demandata, le parti devono attivarla entro il termine indicato nell’ordinanza e documentarne l’esito all’udienza successiva.

Partecipazione personale e poteri del delegato

L’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che le parti partecipano personalmente alla procedura. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La delega deve essere sottoscritta, contenere gli estremi del documento d’identità del delegante e essere consegnata agli atti insieme alla copia del documento del delegato. Art. 8 d.lgs. n. 28/2010

Il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1362 del 13 maggio 2026 ha ritenuto invalida, in applicazione del regime anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 216/2024, la partecipazione di una coerede rappresentata da un delegato munito di procura con firma autenticata dal difensore anziché da un pubblico ufficiale. La controversia riguardava una divisione immobiliare, con atti soggetti a trascrizione.

La decisione evidenzia la necessità di distinguere tra la delega alla partecipazione all’incontro e la procura sostanziale necessaria per disporre dei diritti oggetto della lite. Nelle controversie immobiliari, quando il rappresentante debba compiere atti destinati alla trascrizione, la forma della procura assume ulteriore rilievo.

Il Tribunale di Lagonegro, sentenza n. 144 del 10 marzo 2025 ha inoltre escluso che la condizione di procedibilità possa ritenersi assolta mediante la sola presenza del difensore munito di delega generica. La parte deve comparire personalmente oppure farsi rappresentare da un procuratore speciale dotato di poteri sostanziali e di un incarico specificamente riferito alla mediazione.

Quando l’istanza è sufficientemente simmetrica alla domanda

La domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Art. 4 d.lgs. n. 28/2010

Non è tuttavia necessario che l’istanza riproduca in modo letterale la futura domanda giudiziale. Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 7656 dell’8 maggio 2026 ha ritenuto sufficiente che l’oggetto della mediazione sia determinato e intellegibile. Non determina l’improcedibilità il fatto che l’istanza abbia un oggetto più ampio rispetto alla domanda successiva, né che il giudizio sia poi limitato a una divisione parziale di alcuni beni dell’asse ereditario.

La decisione ammette quindi una certa elasticità nell’individuazione dell’oggetto, purché la controparte sia posta in condizione di comprendere il conflitto e di valutare una soluzione conciliativa. Nelle controversie successorie è comunque opportuno indicare con precisione il de cuius, il titolo della successione, i coeredi, i beni controversi, le quote e il risultato concretamente perseguito.

Un orientamento più rigoroso è stato espresso dal Tribunale di Salerno, sentenza n. 3484 del 23 agosto 2025, che ha escluso la simmetria tra una mediazione relativa a lesioni della legittima e possibili azioni revocatorie e una successiva domanda di scioglimento della comunione ereditaria. Si trattava, secondo il Tribunale, di controversie autonome, con oggetto e funzione diversi.

Il confronto tra le pronunce suggerisce che la verifica non deve essere svolta in termini meramente nominalistici. Occorre accertare se la domanda successiva rientri effettivamente nel conflitto sottoposto al mediatore oppure introduca una pretesa nuova e autonoma.

La divisione parziale dell’asse ereditario

Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 7656 del 2026 ha ritenuto ammissibile una divisione parziale avente a oggetto soltanto alcuni beni ereditari, in assenza di contestazione degli altri condividenti e di una richiesta di estensione all’intero asse.

Il principio dell’universalità della divisione non è quindi considerato inderogabile in ogni situazione. La divisione può essere limitata a una parte dei beni quando vi sia accordo oppure quando gli altri condividenti non chiedano di ampliare la domanda all’intero patrimonio ereditario.

Sul piano della mediazione, è quindi possibile circoscrivere l’istanza ai beni interessati dalla divisione parziale. Restano però necessarie la corretta individuazione dei condividenti e una descrizione sufficientemente precisa dei cespiti e delle quote.

Le conseguenze della mancata partecipazione

La mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro può produrre conseguenze nel successivo giudizio. Il giudice può desumere argomenti di prova dalla condotta omissiva e, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, deve condannare la parte costituita al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010. Art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010

Nella pronuncia del Tribunale di Napoli n. 7656 del 2026, il giudice ha disposto il versamento del contributo unificato nei confronti delle parti che non avevano partecipato senza giustificato motivo alla mediazione.

La conseguenza sanzionatoria è distinta dalla regolazione delle spese della divisione. Le spese necessarie alla tutela dell’interesse comune possono essere poste a carico della massa ereditaria o ripartite tra i condividenti secondo le rispettive quote; la sanzione per l’assenza ingiustificata, invece, colpisce la condotta processuale della singola parte.

Indicazioni operative per le controversie ereditarie

Prima di depositare una domanda di mediazione in materia di divisione o successione è opportuno verificare:

  • l’identità di tutti gli eredi, dei chiamati rilevanti e degli eventuali creditori opponenti;
  • la necessità di coinvolgere contestualmente tutti i litisconsorti;
  • l’esatta individuazione dei beni, delle quote e del titolo successorio;
  • la distinzione tra divisione, rendiconto, restituzione dei frutti, indennità di occupazione, simulazione, riduzione e altre domande autonome;
  • la corrispondenza sostanziale tra l’oggetto della mediazione e la domanda che si intende proporre;
  • la regolarità della comunicazione dell’invito a tutte le parti;
  • la partecipazione personale del coerede oppure la predisposizione di una delega conforme e adeguatamente documentata;
  • l’eventuale esistenza di un’ordinanza di mediazione demandata, che richiede un autonomo adempimento anche se una mediazione ante causam è già stata svolta;
  • la corretta verbalizzazione delle presenze, delle assenze e delle ragioni addotte per l’eventuale mancata partecipazione.

Conclusioni

Le più recenti pronunce confermano che la mediazione nelle controversie ereditarie deve essere effettiva, pur senza trasformarsi in un procedimento caratterizzato da formalismi estranei alla sua funzione conciliativa.

L’improcedibilità tende a essere esclusa quando l’istanza abbia consentito alla controparte di comprendere il conflitto e di partecipare a un confronto realmente utile. Al contrario, il rischio processuale resta elevato quando non siano coinvolti tutti i coeredi necessari, quando la mediazione demandata dal giudice non venga autonomamente attivata o quando la parte sia sostituita da un soggetto privo di poteri sostanziali o munito di una delega formalmente inidonea.

Nella divisione ereditaria, la corretta preparazione della mediazione richiede pertanto una verifica congiunta del perimetro soggettivo, dell’oggetto della controversia e delle modalità di partecipazione. Sono questi i tre profili che, secondo la giurisprudenza più recente, incidono maggiormente sulla possibilità di considerare validamente assolta la condizione di procedibilità.

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Danilo Sigillo

Danilo Sigillo, dottore in Scienze Giuridiche e mediatore esperto, collabora con InMediaLex da oltre 15 anni. Ha maturato una consolidata esperienza nell'ambito della mediazione civile e commerciale e nella gestione dei procedimenti di mediazione. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione e alla giurisprudenza in materia.