Il primo incontro non si scorda mai, soprattutto se è obbligatorio

Perché la mediazione merita una chance, ma non una celebrazione acritica

Il primo incontro di mediazione civile ha una reputazione singolare. Per alcuni è il passaggio necessario prima di poter finalmente entrare in giudizio; per altri è l’occasione concreta per evitare una causa lunga, costosa e dagli esiti incerti. La verità, probabilmente, sta nel mezzo: la mediazione non è una scorciatoia automatica e non può essere ridotta a un adempimento burocratico, ma è uno spazio nel quale il conflitto può essere affrontato prima che le posizioni processuali diventino definitivamente rigide.

Il titolo, allora, è volutamente ironico: il primo incontro non si scorda mai, soprattutto quando è obbligatorio. Ma l’obbligatorietà non dovrebbe essere il punto di arrivo della riflessione. Dovrebbe essere, piuttosto, il modo con cui l’ordinamento assicura alle parti almeno una prima occasione di confronto consapevole.

Che cosa accade davvero al primo incontro

Nelle materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il procedimento deve essere esperito prima dell’introduzione della causa. L’elenco comprende, tra l’altro, controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, responsabilità sanitaria, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché ulteriori rapporti contrattuali indicati dalla legge. La condizione si considera avverata quando il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza un accordo di conciliazione art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

Il primo incontro non dovrebbe essere una mera formalità. Il mediatore espone la funzione e le modalità della procedura, ascolta le parti e si adopera affinché esse possano valutare la possibilità di raggiungere un accordo. Le parti partecipano personalmente, salvo giustificati motivi, e possono farsi rappresentare da un soggetto a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per comporre la controversia; nei casi previsti dalla legge, sono assistite dai rispettivi avvocati art. 8 d.lgs. n. 28/2010.

Questa distinzione è essenziale. L’avvocato assiste e orienta la parte, ma non sempre può sostituirla. La giurisprudenza ha più volte valorizzato il contatto diretto tra parti e mediatore, proprio perché la mediazione mira a far emergere interessi, esigenze e soluzioni che non coincidono necessariamente con la domanda giudiziale. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13029 del 2022 ha chiarito che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata quando le parti, dopo essere state adeguatamente informate, dichiarino al primo incontro di non voler proseguire. Non è dunque sempre necessario trasformare il primo incontro in una lunga trattativa, ma è necessario che l’occasione di confronto sia reale e correttamente instaurata.

La prima potenzialità: cambiare la domanda

Il processo tende a tradurre il conflitto in domande, eccezioni, prove e decisioni. È indispensabile che lo faccia, ma questa traduzione può anche impoverire la complessità della vicenda. Due parti possono litigare formalmente su un pagamento e avere, in realtà, un problema di affidabilità, di comunicazione, di tempi di consegna o di prosecuzione di un rapporto commerciale.

La mediazione consente di ampliare il campo. La soluzione non deve necessariamente coincidere con quella che il giudice potrebbe pronunciare. Può prevedere tempi, modalità di adempimento, rinegoziazioni, compensazioni, scambi di prestazioni o impegni organizzativi. In questo senso, il mediatore non decide chi ha ragione: aiuta le parti a verificare se esiste una soluzione che ciascuna ritenga preferibile, o almeno più conveniente, rispetto all’incertezza del giudizio.

La flessibilità è particolarmente preziosa nei rapporti destinati a proseguire: condominio, locazione, rapporti societari, relazioni commerciali e controversie familiari di natura patrimoniale. Una sentenza può definire la questione sottoposta al giudice; un accordo ben costruito può anche disciplinare ciò che accadrà dopo.

La seconda potenzialità: contenere tempi, costi e conflittualità

La mediazione può offrire un percorso più rapido e meno formalizzato rispetto al processo. Il procedimento ha una durata massima ordinaria di sei mesi, prorogabile secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, e il primo incontro comporta costi iniziali predeterminati dal regolamento e dalla normativa applicabile. Se il procedimento si arresta al primo incontro senza accordo, non sono dovuti ulteriori importi per gli incontri successivi art. 6 d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal correttivo 2024 e art. 17 d.lgs. n. 28/2010.

Non si tratta, tuttavia, di promettere che ogni mediazione sarà breve o economica. La durata effettiva dipende dalla complessità della lite, dal numero delle parti, dalla qualità della documentazione e dalla disponibilità a negoziare. Il vantaggio non è garantito dal semplice deposito della domanda: dipende dalla qualità del lavoro preparatorio e dalla serietà del confronto.

Un ulteriore elemento positivo è la possibilità di svolgere gli incontri da remoto, purché siano garantite effettiva e reciproca udibilità e visibilità. La modalità audiovisiva può ridurre gli ostacoli logistici e favorire la partecipazione di parti lontane o difficilmente presenti. Non deve però diventare un modo per impoverire il dialogo: una connessione instabile, l’assenza di riservatezza o la partecipazione distratta possono compromettere proprio quel contatto personale che costituisce la ragione della procedura art. 8-ter d.lgs. n. 28/2010, introdotto dal correttivo 2024.

Il limite più serio: il rischio della mediazione-filtro

Il principale limite della mediazione obbligatoria nasce quando il primo incontro viene vissuto esclusivamente come un pedaggio per accedere al giudice. In quel caso, la parte compare, dichiara di non essere interessata e chiede che venga redatto il verbale. Formalmente il procedimento può essere concluso; sostanzialmente, però, la funzione conciliativa non ha avuto modo di esprimersi.

L’obbligatorietà ha una giustificazione: senza un confronto iniziale imposto dall’ordinamento, una parte potrebbe rifiutare ogni dialogo prima ancora di conoscerne l’utilità. Ma l’obbligo non può sostituire la volontà negoziale. La mediazione funziona soltanto se la parte arriva all’incontro informata, con una valutazione realistica dei propri interessi e con poteri effettivi per assumere decisioni.

Anche l’assenza ingiustificata è un problema. La legge consente al giudice di trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione e prevede, nei casi stabiliti, una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo unificato art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010. La sanzione è comprensibile come reazione a condotte meramente ostruzionistiche, ma non dovrebbe trasformare la mediazione in un meccanismo punitivo. Occorre distinguere l’assenza pretestuosa dall’impossibilità concreta di partecipare, verificando anche la correttezza della convocazione.

Su questo punto la pratica giudiziaria mostra quanto la regolarità delle comunicazioni sia decisiva. Il Tribunale civile di Torre Annunziata, sentenza n. 2845 del 2025 ha sottolineato l’importanza della conoscenza effettiva della procedura da parte della parte personalmente, mentre il Tribunale civile di Cosenza, sentenza n. 740 del 2026 ha ribadito che la comunicazione indirizzata soltanto al difensore può non essere sufficiente. La mediazione deve essere accessibile, ma anche comunicata in modo da consentire una partecipazione realmente consapevole.

Un altro limite: la qualità non è uniforme

La mediazione è un procedimento flessibile, ma la flessibilità può produrre esiti molto diversi. La qualità dipende dall’organizzazione dell’organismo, dalla preparazione del mediatore, dalla disponibilità di spazi adeguati, dalla gestione dei tempi e dal contributo degli avvocati.

Un mediatore privo di autorevolezza o incapace di governare la comunicazione rischia di lasciare le parti nelle rispettive posizioni. Un mediatore eccessivamente direttivo può, al contrario, comprimere l’autonomia negoziale. Anche l’avvocato ha una responsabilità importante: preparare il cliente al confronto, individuare i margini di trattativa e distinguere la tutela dell’interesse dalla difesa emotiva della posizione.

Non basta, quindi, aumentare il numero delle mediazioni. Occorre misurare la qualità del procedimento: la partecipazione effettiva, la comprensione delle informazioni, la possibilità di formulare proposte realistiche, la chiarezza degli accordi e il loro concreto adempimento.

Come migliorare il primo incontro

Un primo miglioramento riguarda la preparazione. La domanda di mediazione e la convocazione dovrebbero rendere comprensibili l’oggetto della lite, la data dell’incontro, le modalità di partecipazione e le conseguenze dell’assenza. La parte dovrebbe arrivare sapendo che cosa può chiedere, che cosa può concedere e quali margini non è disposta a superare.

Il secondo riguarda la partecipazione. La presenza personale dovrebbe essere la regola effettiva, non soltanto un principio scritto. Quando la parte non può comparire, la delega deve essere chiara e il rappresentante deve conoscere i fatti e disporre di poteri adeguati. Le incertezze sulla rappresentanza producono contenzioso sulla mediazione stessa, con un effetto paradossale: uno strumento pensato per ridurre le liti diventa l’oggetto di una nuova lite processuale. La Corte d’appello civile di Napoli, sentenza n. 2673 del 2026 mostra quanto la partecipazione qualificata e i poteri del rappresentante siano centrali.

Il terzo riguarda la formazione. La preparazione dei mediatori dovrebbe essere costantemente pratica, interdisciplinare e verificabile. Non servono soltanto conoscenze giuridiche: sono necessarie competenze nella gestione del conflitto, nella comunicazione, nell’analisi degli interessi e nella costruzione dell’accordo.

Il quarto riguarda il rapporto con il processo. La mediazione demandata dal giudice può essere utile quando il fascicolo mostra che la controversia è adatta a una soluzione negoziata. Ma l’ordinanza di invio non dovrebbe essere una formula standard: dovrebbe spiegare perché quel caso, in quel momento processuale, può trarre beneficio dal confronto. La motivazione aumenta la legittimazione della mediazione e aiuta le parti a comprendere che non si tratta di un rinvio privo di scopo.

Infine, occorre investire nella cultura professionale. La mediazione non dovrebbe essere presentata al cliente come un ostacolo preliminare alla causa, bensì come una delle opzioni disponibili. Ciò non significa orientarlo necessariamente verso l’accordo: significa consentirgli di scegliere conoscendo costi, tempi, rischi e opportunità delle diverse strade.

Il primo incontro come prova di maturità del sistema

Il primo incontro non è riuscito quando produce un accordo a ogni costo. È riuscito quando consente alle parti di comprendere meglio il conflitto, valutare con lucidità le alternative e decidere se proseguire il confronto oppure affrontare il giudizio.

La mediazione merita un atteggiamento favorevole perché restituisce alle parti una quota di responsabilità nella soluzione della controversia. Merita, però, anche un atteggiamento critico: l’obbligo non garantisce il dialogo, la flessibilità non garantisce la qualità e la rapidità non garantisce la convenienza.

Il futuro della mediazione dipenderà dalla capacità di trasformare il primo incontro da passaggio obbligato a occasione credibile. Per riuscirci servono convocazioni effettive, partecipazione personale o adeguatamente rappresentata, mediatori qualificati, avvocati preparati e organismi organizzati. Solo così il primo incontro potrà smettere di essere ricordato come il pedaggio prima della causa e diventare ciò che dovrebbe essere: il momento in cui, prima di chiedere a un giudice di decidere, le parti verificano seriamente se possono ancora decidere insieme.

Nicola Postiglione

Nicola Postiglione, avvocato penalista e mediatore, collabora con InMediaLex da oltre 10 anni. Ha maturato una significativa esperienza nella mediazione civile e commerciale, con oltre 300 procedimenti di mediazione all’attivo. Per Il Conciliatore cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.