Natura negoziale dell’accordo di mediazione e conseguenze fiscali: dalla divisione immobiliare alla clausola penale
Analisi delle sentenze del Tribunale di Catania n. 1906/2025 e Tribunale di Torino n. 5440/2024
di [Autore]
Premessa: l’accordo di mediazione tra autonomia negoziale ed efficacia esecutiva
L’accordo di mediazione raggiunto ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 rappresenta uno degli strumenti più significativi di risoluzione alternativa delle controversie nel sistema giuridico italiano. La Riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e successivamente perfezionata dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, ha ulteriormente rafforzato il ruolo della mediazione, ampliandone l’ambito di operatività e potenziandone gli effetti giuridici.
Una questione di rilevante importanza teorica e pratica riguarda la natura giuridica dell’accordo di mediazione: si tratta di un atto a prevalente connotazione processuale, destinato essenzialmente a porre fine a una lite, o piuttosto di un vero e proprio negozio giuridico, espressione dell’autonomia privata delle parti?
La risposta a tale interrogativo non ha solo una valenza concettuale, ma produce conseguenze concrete e immediate in numerosi ambiti, in particolare quello fiscale. La qualificazione dell’accordo di mediazione come negozio giuridico implica l’applicazione integrale della disciplina civilistica e fiscale propria dei contratti, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di validità, efficacia, interpretazione e, soprattutto, di regime tributario.
Due recenti pronunce di merito — la sentenza del Tribunale di Catania n. 1906 del 3 aprile 2025 e la sentenza del Tribunale di Torino n. 5440 del 29 ottobre 2024 — offrono l’occasione per approfondire questi profili, esaminando due fattispecie molto diverse tra loro ma accomunate dalla necessità di chiarire quali siano le conseguenze giuridiche e fiscali della natura negoziale degli accordi di mediazione.
Il caso del Tribunale di Catania: divisione immobiliare e definitività dell’accordo
I fatti
La vicenda esaminata dal Tribunale di Catania riguardava due comproprietari di un immobile che, in sede di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, avevano raggiunto un accordo di divisione con assegnazione delle rispettive porzioni del bene.
L’accordo prevedeva:
- l’assegnazione delle due porzioni dell’immobile ai rispettivi condividenti;
- l’impegno di procedere al frazionamento catastale;
- l’obbligo di rendere autonomi gli impianti idrico e fognario;
- l’impegno di formalizzare successivamente l’atto in forma pubblica ai fini della trascrizione.
Uno dei condividenti, tuttavia, rimase inerte nonostante ripetute diffide. L’altra parte procedette unilateralmente al frazionamento catastale, sostenendo le relative spese, e agì poi in giudizio per ottenere:
- l’accertamento dell’avvenuta divisione;
- la condanna all’esecuzione degli obblighi assunti (rendere autonomi gli impianti);
- il rimborso della metà delle spese di frazionamento sostenute.
La decisione del Tribunale: l’accordo come divisione definitiva
Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda, affermando un principio di grande rilevanza per la qualificazione giuridica degli accordi di mediazione:
“L’accordo raggiunto in sede di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 ha natura sostanziale di vero e proprio accordo negoziale, espressione dell’autonomia negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., destinato a regolamentare direttamente la situazione giuridica sostanziale.”
Il giudice catanese ha chiarito che quando le parti, nell’ambito di una mediazione avente ad oggetto la divisione di un bene immobile in comunione, non si limitano a prestare il proprio consenso rispetto alla sottoscrizione di un successivo atto di divisione, ma procedono direttamente all’assegnazione delle rispettive porzioni del bene, salvo l’impegno di provvedere agli adempimenti tecnici necessari e di riprodurre quanto pattuito in forma pubblica ai fini della trascrizione, l’accordo assume natura di divisione definitiva e produce immediatamente i suoi effetti tra le parti.
La necessità della forma pubblica prescritta dall’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 28/2010 per procedere alla trascrizione degli atti previsti dall’art. 2643 c.c. non incide sulla definitività degli effetti sostanziali già prodotti dall’accordo inter partes, ma attiene esclusivamente all’opponibilità ai terzi.
Tale interpretazione poggia su una chiara distinzione tra:
- effetti sostanziali dell’accordo, che si producono immediatamente tra le parti in forza dell’autonomia negoziale esercitata;
- pubblicità dell’atto, necessaria per l’opponibilità ai terzi mediante trascrizione, che richiede la forma pubblica.
Il Tribunale ha quindi condannato il convenuto all’esecuzione degli obblighi assunti (rendere autonomi gli impianti) e al rimborso della metà delle spese di frazionamento, riconoscendo che l’accordo di mediazione può contenere obbligazioni di fare a carico delle parti, la cui esecuzione può essere chiesta in giudizio.
Le implicazioni giuridiche
La pronuncia del Tribunale di Catania chiarisce in modo inequivocabile che il procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, come novellato dalla Riforma Cartabia, ha natura sostanziale, perché destinato a favorire la conclusione di un vero e proprio accordo negoziale tra i potenziali litiganti.
Come osservato dal giudice, l’istituto della mediazione è limitato alla sola materia dei diritti disponibili, al fine di valorizzare la libertà negoziale delle parti e la loro autonomia, e l’accordo può assumere le forme più varie per risolvere la lite, costituendo espressione del potere negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., perché attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale.
Si tratta di un vero e proprio accordo concluso tra le parti e nella maggior parte dei casi di una vera e propria transazione con l’assistenza dei legali e di un terzo soggetto (l’organismo di mediazione), il cui ruolo è quello di mediare le posizioni conflittuali per cercare un punto di raccordo soddisfacente per tutti i contendenti, anche attraverso la formulazione di proposte di soluzione della lite.
L’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo, come confermato anche dalla parte convenuta che, pur costituitasi in giudizio, ha riconosciuto la definitività del detto accordo, contestando solo il proprio diniego alla presentazione innanzi al notaio.
Il caso del Tribunale di Torino: clausola penale e regime IVA
I fatti
La vicenda esaminata dal Tribunale di Torino riguardava un’agenzia immobiliare che aveva conferito incarico di mediazione immobiliare in via esclusiva per la vendita di un immobile, per la durata di quindici mesi con rinnovo automatico.
Il contratto prevedeva:
- un compenso del 3% sul prezzo di vendita dell’immobile (pari a € 24.900,00 oltre IVA);
- una clausola penale pari al 70% del compenso pattuito (€ 17.430,00 oltre IVA) in caso di violazione dell’obbligo di esclusiva.
Prima della scadenza del mandato, il proprietario conferì l’incarico di vendita del medesimo immobile ad altro mediatore, violando manifestamente l’obbligo di esclusiva.
L’agenzia originariamente incaricata richiese quindi il pagamento della penale contrattualmente prevista. Il convenuto rimase contumace.
La decisione del Tribunale: natura risarcitoria della clausola penale
Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento della penale nella misura del 70% del compenso pattuito, ma con un’importante precisazione in ordine al regime fiscale:
“A detta sorte capitale non va invero aggiunta l’i.v.a. poiché l’articolo 9 del contratto si riferisce al compenso quale mero parametro determinativo, senza che la somma ivi indicata costituisca essa stessa compenso, trattandosi piuttosto di mera posta risarcitoria preventivamente stabilita e liquidata mediante apposita clausola penale.”
Il giudice torinese ha quindi affermato un principio di rilevante portata pratica: la clausola penale ha natura esclusivamente risarcitoria e non remunerativa, con la conseguenza che l’importo dovuto a titolo di penale non è soggetto ad IVA, anche quando la clausola assuma come parametro di calcolo il compenso pattuito per la mediazione.
La somma non costituisce essa stessa compenso per l’attività professionale, ma rappresenta una posta risarcitoria preventivamente stabilita e liquidata dalle parti mediante la clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c..
Le implicazioni fiscali
La pronuncia del Tribunale di Torino si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato in materia di regime fiscale delle clausole penali, che trova fondamento normativo nell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA), secondo cui:
“Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
Tale disposizione conferma che le penali contrattuali, avendo natura risarcitoria e non corrispettiva, sono escluse dalla base imponibile IVA.
Il principio trova ulteriore conferma nel secondo comma della medesima norma, che prevede:
“Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.”
La ratio della disposizione è chiara: l’IVA colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni, come previsto dall’art. 1 del d.P.R. 633/1972. La clausola penale, tuttavia, non costituisce corrispettivo di una prestazione, ma liquidazione anticipata del danno derivante da inadempimento.
Come chiarito dall’art. 13 del d.P.R. 633/1972, la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali. La penale, non essendo corrispettivo, resta fuori da tale ambito.
La natura negoziale dell’accordo di mediazione: profili generali
Il quadro normativo
L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 28/2010 definisce la conciliazione come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
L’art. 11, comma 1 prevede che “Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”.
L’art. 12, comma 1, nella formulazione introdotta dalla Riforma Cartabia, stabilisce che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo” per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
La giurisprudenza consolidata sulla natura negoziale
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha costantemente affermato la natura eminentemente negoziale degli accordi di mediazione.
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 2777/2024 ha chiarito che:
“L’accordo di mediazione conclusivo della procedura ex D.Lgs. n. 28/2010 ha natura eminentemente negoziale e comporta, sul piano processuale, la rinuncia alle domande formulate in giudizio con conseguente cessazione della materia del contendere.”
La sentenza del Tribunale di Palermo n. 658 del 11 febbraio 2025 ha affermato che:
“L’accordo di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti assimilabile alla transazione, può essere impugnato come titolo esecutivo solamente per nullità o annullabilità nei limiti previsti dagli artt. 1969-1976 c.c.”
La sentenza del Tribunale di Milano n. 2511 del 25 marzo 2025 ha ribadito che:
“Il riconoscimento di debito contenuto nell’accordo di mediazione prescinde da un accertamento giudiziale, essendo questa la logica propria del titolo esecutivo formato ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 28/2010, che consente alle parti di definire consensualmente le proprie obbligazioni senza necessità di verifica giurisdizionale.”
L’assimilazione alla transazione
La natura negoziale dell’accordo di mediazione comporta la sua assimilazione al negozio transattivo, di cui condivide i presupposti (esistenza di una lite attuale o futura) e le finalità (composizione di detta lite).
Come evidenziato dal Tribunale di Palermo, tale assimilazione conduce a ritenere che l’accordo di mediazione sia suscettibile di impugnazione per annullamento o nullità nei ristretti limiti previsti dagli artt. 1969 e ss. c.c. che disciplinano la transazione.
In particolare:
- la transazione è nulla se il diritto che ha formato oggetto di contestazione tra le parti non poteva essere oggetto di transazione (art. 1972 c.c.);
- la transazione è annullabile per errore, violenza o dolo solo quando questi vizi riguardano gli elementi che ne hanno costituito la base (art. 1969 c.c.);
- la transazione non può essere impugnata per causa di lesione (art. 1970 c.c.);
- la transazione fatta su documenti riconosciuti o dichiarati falsi successivamente è nulla (art. 1973 c.c.).
Ne consegue che in sede di opposizione all’esecuzione fondata su accordo di mediazione, il giudice può conoscere esclusivamente dei fatti modificativi o estintivi del diritto azionato sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo o delle cause di nullità dell’accordo, restando preclusa la ridiscussione del nucleo fattuale su cui l’accordo si è formato.
Le conseguenze fiscali della natura negoziale: profili generali
Il regime fiscale degli accordi di mediazione dopo la Riforma Cartabia
L’art. 17 del D.Lgs. 28/2010, nella formulazione introdotta dalla Riforma Cartabia e modificata dal D.Lgs. 216/2024, prevede un regime fiscale particolarmente favorevole per gli accordi di mediazione.
Comma 1 – Esenzione totale da imposta di bollo:
“Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”
Comma 2 – Esenzione parziale dall’imposta di registro:
“Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.”
Tale regime riguarda le imposte indirette (bollo e registro), ma non incide sul regime IVA delle prestazioni oggetto dell’accordo, che resta disciplinato dalle norme ordinarie del d.P.R. n. 633/1972.
Il regime IVA delle prestazioni oggetto dell’accordo
Quando l’accordo di mediazione ha ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, si applica il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sancito dall’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986: se la prestazione è soggetta ad IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Se inoltre il valore rientra nella soglia di esenzione di € 100.000, l’accordo beneficia dell’esenzione totale prevista dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 28/2010.
Il caso particolare della clausola penale
Come chiarito dal Tribunale di Torino e confermato dalla normativa IVA, la clausola penale non è soggetta ad IVA in quanto:
- Non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi, ma liquidazione anticipata del danno da inadempimento;
- È espressamente esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972;
- Ha natura risarcitoria e non remunerativa, come costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Questo principio trova ulteriore conferma nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di imposta di registro. La Cassazione civile, Sez. Tributaria, sentenza n. 3056 del 2 febbraio 2024 ha affermato che:
“La clausola penale inserita in un contratto non è soggetta a distinta imposizione ai fini dell’imposta di registro, trovando applicazione la regola della tassazione unica sulla disposizione più onerosa prevista dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.”
La Suprema Corte ha chiarito che la clausola penale, pur nella complessità delle forme del suo manifestarsi, svolge una funzione non sanzionatorio-punitiva ma di risarcimento forfettario del danno, indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale, e presenta natura necessariamente accessoria rispetto al contratto che la prevede.
Essa non ha una causa propria e distinta ma una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta, attivandosi sin dalla conclusione del contratto in funzione dipendente dall’obbligazione contrattuale.
Tale orientamento è stato confermato da numerose pronunce successive: Cass. n. 3014/2024, Cass. n. 3031/2024, Cass. n. 3466/2024, Cass. n. 30989/2023, Cass. n. 31027/2023, Cass. n. 31145/2023.
Applicazioni pratiche: dalla divisione alla clausola penale
La divisione immobiliare: definitività e opponibilità
Il caso del Tribunale di Catania offre importanti indicazioni operative per gli accordi di mediazione aventi ad oggetto la divisione di beni immobili.
Elementi essenziali per la definitività dell’accordo:
- Assegnazione diretta delle porzioni: le parti non si limitano a prestare il consenso per un futuro atto, ma procedono direttamente all’assegnazione;
- Individuazione specifica delle porzioni: l’accordo deve contenere la precisa individuazione catastale o comunque una descrizione idonea ad identificare le porzioni assegnate;
- Disciplina completa dei rapporti: l’accordo deve regolare tutti gli aspetti essenziali della divisione (assegnazione, adeguamenti, conguagli, servitù, ecc.);
- Obblighi accessori: possono essere previsti obblighi di fare (frazionamento, autonomia impianti, ecc.) e obblighi di dare (conguagli, rimborsi spese).
Forma pubblica e trascrizione:
- La forma pubblica è necessaria solo per la trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi;
- L’accordo produce effetti immediati inter partes anche senza forma pubblica;
- L’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 28/2010 prevede che per procedere alla trascrizione la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Tutela esecutiva:
- L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010;
- In caso di inadempimento, è possibile agire per l’esecuzione specifica degli obblighi di fare;
- È possibile chiedere il risarcimento del danno per i pregiudizi derivanti dall’inadempimento (pur se nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata rigettata per genericità).
La clausola penale: natura e regime fiscale
Il caso del Tribunale di Torino fornisce chiare indicazioni sulla natura e sul regime fiscale delle clausole penali inserite negli accordi di mediazione (o più in generale nei contratti di mediazione immobiliare).
Natura giuridica della clausola penale:
L’art. 1382 c.c. definisce gli effetti della clausola penale:
“La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
Come chiarito dalla Cassazione nelle pronunce sopra richiamate, la clausola penale:
- Ha natura risarcitoria, non sanzionatorio-punitiva;
- Svolge funzione deterrente rafforzando il vincolo contrattuale;
- Esonera dalla prova del danno il creditore inadempiente;
- Ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale;
- Non può sussistere autonomamente ma segue le sorti del contratto.
Regime fiscale – IVA:
- La clausola penale non è soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972;
- L’importo dovuto a titolo di penale va fatturato senza applicazione dell’aliquota IVA;
- Nelle fatture va indicata la natura risarcitoria della somma con riferimento normativo all’art. 15 citato.
Regime fiscale – Imposta di registro:
- Secondo l’orientamento della Cassazione (sentt. nn. 3014, 3031, 3056, 3466/2024 e 30989, 31027, 31145/2023), la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro;
- Si applica la regola dell’imposizione unica sulla disposizione più onerosa ex art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986;
- Questo perché la clausola penale deriva necessariamente, per intrinseca natura, dal contratto cui accede.
Parametro di calcolo:
- La penale può essere determinata facendo riferimento al compenso pattuito (es. 70% del compenso);
- Tale riferimento costituisce mero parametro determinativo, non significa che la penale sia essa stessa compenso;
- La natura risarcitoria resta ferma anche quando l’importo è elevato o calcolato in percentuale del compenso.
Questioni aperte e profili problematici
La distinzione tra accordo definitivo e impegno a contrarre
Una questione delicata riguarda la distinzione tra:
- Accordo definitivo: produce immediatamente gli effetti voluti dalle parti (es. divisione, cessione, transazione);
- Contratto preliminare o impegno a contrarre: obbliga le parti a stipulare successivamente un contratto definitivo.
I criteri distintivi, come evidenziati dal Tribunale di Catania, sono:
- Criterio oggettivo: le parti hanno proceduto direttamente a regolare il rapporto o si sono limitate a impegnarsi per il futuro?
- Criterio formale: l’accordo contiene tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo o rinvia ad una successiva determinazione?
- Criterio funzionale: l’accordo è idoneo a realizzare immediatamente l’interesse delle parti o ha funzione meramente preparatoria?
Nel caso di divisione immobiliare, l’assegnazione diretta delle porzioni con individuazione catastale specifica fa propendere per la natura di accordo definitivo, essendo la successiva forma pubblica necessaria solo per la trascrizione.
Gli accordi complessi con prestazioni eterogenee
Quando l’accordo di mediazione contiene prestazioni eterogenee (es. assegnazione immobiliare + pagamento di conguaglio + clausole penali + obblighi di fare), si pone la questione della corretta qualificazione fiscale.
In base ai principi generali dell’imposta di registro (art. 21 del d.P.R. 131/1986), occorre distinguere tra:
- Negozio complesso con causa unica: si applica l’imposta una sola volta sulla disposizione più onerosa;
- Negozi collegati con pluralità causale: l’imposta si applica separatamente per ciascuna disposizione autonoma.
La giurisprudenza ha chiarito che la connessione rilevante deve essere di natura oggettiva e derivare dalla volontà della legge o dall’intrinseca natura delle diverse disposizioni, non dalla mera volontà soggettiva delle parti.
Il regime fiscale degli accordi con effetti traslativi
Quando l’accordo di mediazione prevede la cessione di beni immobili o la costituzione di diritti reali, si applica:
- Imposta di registro secondo le aliquote previste per gli atti traslativi (2% per prima casa, 9% per altri immobili, ecc.);
- Esenzione solo per la parte di valore fino a € 100.000;
- Imposta ipotecaria e catastale nelle misure ordinarie.
È possibile beneficiare del regime del prezzo-valore previsto dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30881 del 29 ottobre 2021.
La validità delle clausole penali: limiti e riducibilità
Un profilo problematico riguarda i limiti di validità delle clausole penali e la possibilità di riduzione giudiziale.
L’art. 1384 c.c. prevede che “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.
La giurisprudenza ha chiarito che:
- La riduzione equitativa è rimessa al potere discrezionale del giudice;
- Il carattere manifestamente eccessivo va valutato in concreto, considerando l’interesse del creditore all’adempimento;
- La clausola penale può svolgere anche funzione deterrente, giustificando importi elevati;
- Non è sufficiente la mera sproporzione, ma occorre la manifesta eccessività.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, la penale pari al 70% del compenso pattuito è stata ritenuta congrua e non manifestamente eccessiva, considerando la gravità della violazione dell’obbligo di esclusiva.
Profili comparatistici: mediazione e conciliazione stragiudiziale
Il confronto con altri istituti deflativi
È utile confrontare il regime fiscale della mediazione con quello di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie:
Negoziazione assistita (D.L. 132/2014):
- L’accordo ha natura negoziale come quello di mediazione;
- Esenzione dall’imposta di bollo e dal contributo unificato;
- Non è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, rendendo la mediazione fiscalmente più vantaggiosa per accordi di valore elevato.
Arbitrato:
- Il lodo arbitrale è soggetto a registrazione con le stesse imposte previste per le sentenze (art. 8 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 131/1986);
- Non beneficia delle esenzioni previste per la mediazione;
- Costi generalmente più elevati rispetto alla mediazione.
Conciliazione giudiziale:
- Il verbale di conciliazione è equiparato alla sentenza passata in giudicato quanto agli effetti sostanziali;
- Regime fiscale determinato in base al contenuto causale dell’accordo (Cass. nn. 5480/2008 e 17511/2017);
- Non opera l’esenzione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 28/2010.
Le prassi internazionali
A livello europeo, la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, riconosce la natura negoziale degli accordi di mediazione e promuove l’accesso alla giustizia attraverso la risoluzione alternativa delle controversie.
L’art. 12, comma 1-ter, del D.Lgs. 28/2010 prevede un regime speciale per le controversie transfrontaliere, confermando che l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte.
Raccomandazioni operative
Per i mediatori e gli organismi di mediazione
- Qualificazione chiara dell’accordo: redigere verbali che chiariscano la natura definitiva dell’accordo o, al contrario, il carattere meramente preparatorio rispetto ad un successivo atto;
- Indicazione del valore: inserire sempre l’indicazione del valore dell’accordo, come richiesto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 28/2010;
- Disciplina delle clausole penali: quando l’accordo contiene clausole penali, specificare espressamente la loro natura risarcitoria e il regime fiscale applicabile;
- Forma pubblica per gli atti trascrittibili: quando l’accordo riguarda beni immobili, informare le parti della necessità della forma pubblica per la trascrizione, pur precisando che l’accordo produce effetti immediati inter partes;
- Assistenza fiscale: suggerire alle parti di avvalersi di consulenza fiscale per la corretta applicazione del regime tributario.
Per gli avvocati
- Verifica della definitività: assistere le parti nella redazione di accordi che contengano tutti gli elementi essenziali per produrre gli effetti voluti, evitando rinvii o indeterminatezze;
- Clausole chiare sul regime fiscale: inserire clausole che disciplinino espressamente chi è tenuto al pagamento delle imposte (se dovute) e degli altri oneri fiscali;
- Gestione delle clausole penali: prestare attenzione alla corretta formulazione delle clausole penali, chiarendo:
- La natura risarcitoria della prestazione;
- Il parametro di calcolo;
- L’esclusione dall’IVA;
- Le modalità di fatturazione;
- Certificazione di conformità: nell’apporre la sottoscrizione sull’accordo ai fini dell’efficacia esecutiva ex art. 12, verificare attentamente la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, anche sotto il profilo fiscale;
- Gestione dell’inadempimento: in caso di inadempimento dell’accordo, valutare se agire per l’esecuzione specifica, per il risarcimento del danno o per la richiesta della penale (se prevista).
Per le parti
- Consapevolezza della definitività: comprendere che l’accordo di mediazione ha natura negoziale definitiva e produce effetti immediati, non essendo un mero atto preparatorio;
- Attenzione alle clausole penali: valutare attentamente l’inserimento di clausole penali, considerando:
- L’importo della penale in rapporto al valore della prestazione;
- La proporzionalità rispetto al danno prevedibile;
- Le modalità di determinazione;
- Verifica degli obblighi accessori: quando l’accordo prevede obblighi di fare (frazionamenti, autonomia impianti, ecc.), chiarire:
- I termini di esecuzione;
- La ripartizione delle spese;
- Le conseguenze dell’inadempimento;
- Pianificazione fiscale: valutare preventivamente le conseguenze fiscali dell’accordo, avvalendosi di consulenza specializzata.
Conclusioni
L’analisi delle due pronunce in commento conferma con chiarezza la natura eminentemente negoziale degli accordi di mediazione raggiunti ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Tale natura produce conseguenze rilevanti su molteplici piani:
Sul piano civilistico:
- L’accordo è espressione dell’autonomia negoziale delle parti ex art. 1321 c.c.;
- Produce immediatamente gli effetti voluti dalle parti, salvo la necessità di forma pubblica per la trascrizione;
- È soggetto alla disciplina generale dei contratti, comprese le cause di invalidità e le azioni di impugnazione;
- Può contenere obbligazioni di ogni tipo (dare, fare, non fare) la cui esecuzione può essere chiesta in giudizio.
Sul piano processuale:
- L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010;
- Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
- L’opposizione all’esecuzione è limitata ai fatti sopravvenuti e alle cause di nullità, restando preclusa la ridiscussione del merito.
Sul piano fiscale:
- L’accordo beneficia delle esenzioni previste dall’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 (imposta di bollo e imposta di registro fino a € 100.000);
- Il regime IVA segue le norme ordinarie in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell’accordo;
- Le clausole penali, avendo natura risarcitoria, non sono soggette ad IVA né ad autonoma imposta di registro.
La sentenza del Tribunale di Catania n. 1906/2025 offre un esempio paradigmatico di accordo di mediazione con effetti immediatamente definitivi, chiarendo che la forma pubblica è necessaria solo per l’opponibilità ai terzi mediante trascrizione, mentre gli effetti sostanziali si producono inter partes sin dalla conclusione dell’accordo.
La sentenza del Tribunale di Torino n. 5440/2024 fornisce importanti indicazioni sul regime fiscale delle clausole penali, confermando la loro natura risarcitoria e l’esclusione dall’IVA, in linea con la normativa e con la giurisprudenza della Cassazione.
Per i professionisti che operano nel settore della mediazione — mediatori, avvocati, consulenti — la conoscenza approfondita di questi principi costituisce un presupposto essenziale per:
- Assistere efficacemente le parti nella redazione di accordi chiari, completi e fiscalmente ottimali;
- Evitare contenziosi derivanti da ambiguità o lacune nella formalizzazione degli accordi;
- Garantire la piena efficacia degli accordi, sia inter partes che nei confronti dei terzi;
- Ottimizzare il carico fiscale, sfruttando le agevolazioni previste dalla legge e evitando errori nella determinazione delle imposte dovute.
La natura negoziale dell’accordo di mediazione non costituisce un mero dato teorico, ma il fondamento di un sistema che valorizza l’autonomia privata come strumento di composizione delle controversie, alternativo al ricorso all’autorità giudiziaria. La piena consapevolezza di tale natura, con tutte le implicazioni che ne derivano, è la chiave per la piena realizzazione della funzione deflattiva e pacificatrice che l’ordinamento attribuisce alla mediazione.

