L’improcedibilità dopo mediazione delegata: quando il giudice chiude il processo

L’improcedibilità dopo mediazione delegata: quando il giudice chiude il processo

La mediazione demandata dal giudice — oggi disciplinata dall’art. 5-quater d.lgs. 28/2010 — costituisce uno degli snodi processuali più delicati del rito civile. A differenza della mediazione obbligatoria ex ante prevista dall’art. 5, comma 1, che opera come filtro preventivo all’accesso alla giurisdizione, la mediazione delegata interviene a processo già instaurato, per iniziativa officiosa del giudice, e trasforma la prosecuzione del giudizio in un percorso condizionato: se la condizione non si avvera, il processo si chiude in rito.

Il fondamento normativo

L’art. 5-quater, introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e oggi pienamente vigente, prevede che il giudice — anche in appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni — possa disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un procedimento di mediazione, valutando «la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza». Il comma 2 stabilisce che «la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale», richiamando espressamente i commi 4, 5 e 6 dell’art. 5. Il comma 3 chiude il cerchio: «quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale».

La differenza rispetto alla mediazione obbligatoria è netta e produce conseguenze processuali rilevanti. Nella mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 2, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio «non oltre la prima udienza»: superato quel limite temporale, il vizio è sanato e il processo prosegue. Nella mediazione delegata, invece, questo meccanismo di sanatoria non opera. Come ha osservato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2632 del 2025, «in caso di mediazione demandata, e non di mediazione obbligatoria, non è applicabile il meccanismo di sanatoria previsto dal comma 1-bis in caso di mancata eccezione o rilevazione della suddetta omissione entro la prima udienza». L’improcedibilità matura definitivamente alla scadenza del termine assegnato dal giudice e non ammette remissioni in termini.

L’onere di attivazione: su chi grava

La norma non indica espressamente quale parte debba attivare il procedimento di mediazione. L’art. 5-quater, comma 1, si limita a prevedere che il giudice fissi «la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6», senza specificare a chi spetti l’incombente.

La giurisprudenza di merito ha elaborato un orientamento ormai consolidato: l’onere di attivare la procedura grava sulla parte che ha introdotto il giudizio, cioè sull’attore (o sull’appellante, nel giudizio di impugnazione). Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 2632/2025 ha affermato che «l’onere di attivare la procedura di mediazione demandata grava sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo, ossia sull’attore». Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 1083 del 2025 ha confermato questo principio in un giudizio di opposizione a precetto, ponendo l’onere di impulso a carico della parte attrice opponente. Il Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 2798 del 2025 ha dichiarato l’improcedibilità per mancata attivazione da parte degli attori, condannandoli alle spese.

In appello, l’onere grava sull’appellante. La Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 39 del 2025 ha statuito che «l’onere di dimostrare l’espletamento della condizione di procedibilità ricade sulla parte che ha proposto l’azione o l’appello».

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la regola è diversa e ora codificata dall’art. 5-bis d.lgs. 28/2010: l’onere di presentare la domanda di mediazione «grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo», cioè sul creditore opposto, non sull’opponente. La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24630 del 2025 ha ribadito che «l’onere di promuovere la procedura di mediazione, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, grava sulla parte opposta che ha proposto il ricorso monitorio e non sull’opponente».

La condizione di procedibilità: quando si considera avverata

Il punto più controverso — e su cui la Cassazione è intervenuta con pronunce recenti di grande rilievo sistematico — riguarda il momento in cui la condizione di procedibilità può dirsi soddisfatta.

L’art. 5-quater, comma 2 richiama l’art. 5, comma 4: «la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione». La norma, apparentemente lineare, ha generato un contenzioso significativo sul significato da attribuire all’«esperimento» del procedimento.

La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9608 del 2026 ha offerto una ricostruzione organica. La condizione di procedibilità, ha affermato la Corte, non è collegata «né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso», bensì a un fatto giuridico preciso: che il primo incontro si tenga e che a esso vi sia «la comparizione qualificata di almeno una parte». La ragione è che «l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità».

Il principio è stato così sintetizzato: se nessuna parte compare — e, in particolare, non compare la parte che ha attivato il procedimento — la domanda è improcedibile; se invece la parte che ha attivato il procedimento compare, ma l’altra parte non si presenta, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta e la parte assente incorre nelle sanzioni previste dall’art. 12-bis d.lgs. 28/2010 (condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., e possibile condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata).

In termini ancora più espliciti, la Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31209 del 2024 ha chiarito che «l’onere di dar corso alla mediazione deve ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro, senza che sia necessario che le parti diano effettivo corso alla mediazione nel merito». È sufficiente, cioè, che il primo incontro si svolga e che le parti, ricevute le informazioni del mediatore, manifestino la propria posizione: anche l’indisponibilità a proseguire è un esito legittimo che soddisfa la condizione.

La Corte d’Appello di Firenze, n. 39/2025 ha applicato rigorosamente questi principi, dichiarando improcedibile un appello in cui l’appellante, pur avendo formalmente attivato la mediazione, non si era presentato al primo incontro senza giustificazione. La mera attivazione formale, ha affermato la Corte, non basta: occorre che la parte onerata partecipi effettivamente, personalmente o a mezzo di rappresentante munito di poteri sostanziali.

Il termine per l’esperimento e la natura dell’udienza di verifica

L’art. 5-quater va letto in combinato con l’art. 6 d.lgs. 28/2010, che stabilisce la durata del procedimento di mediazione demandata in sei mesi, prorogabili una sola volta di ulteriori tre mesi. Il giudice fissa l’udienza successiva dopo la scadenza di tale termine, e in quella sede verifica se la condizione si è avverata.

La Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 12654 del 2026 ha affermato con chiarezza che l’udienza fissata dal giudice rappresenta «il momento in cui deve svolgersi la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione». Se a quella data il primo incontro non si è tenuto per colpevole inerzia della parte onerata — ad esempio perché la domanda è stata depositata così tardivamente da non consentire all’organismo di fissare il primo incontro entro l’udienza — la domanda va dichiarata improcedibile.

Quanto al termine di quindici giorni per il deposito della domanda, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenerlo ordinatorio e non perentorio. La Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 4133 del 2024 ha ribadito che «il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per dare corso alla mediazione ha natura ordinatoria e non perentoria, non essendo stato qualificato come tale dal legislatore ai sensi dell’art. 152, secondo comma, cod. proc. civ.». Ciò che conta, ha precisato la Cassazione, Sez. VI-2, ordinanza n. 34364 del 2022, è «l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione — da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo — e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni».

La declaratoria di improcedibilità: forma e conseguenze

L’improcedibilità viene dichiarata con sentenza, trattandosi di statuizione di natura decisoria che chiude il processo in rito. Il Tribunale di Nocera Inferiore, n. 2798/2025 ha precisato che la declaratoria «costituendo ragione ostativa all’esame dell’atto introduttivo del giudizio, preclude al giudice l’esame del merito della questione e determina la chiusura del giudizio in rito, dovendo essere resa con sentenza in quanto statuizione di natura decisoria».

Il rilievo è officioso. Il Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 339 del 2025 ha affermato che «assurgendo a condizione di procedibilità della domanda, il rilievo della stessa non può che essere officioso e certamente formulato in sentenza».

Quanto all’estensione soggettiva, l’improcedibilità colpisce la domanda giudiziale ab initio. La Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 22805 del 2023 ha chiarito che «la mancata ottemperanza a tale invito da parte delle parti determina l’improcedibilità della domanda ab initio e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla singola fase processuale in cui la mediazione è stata disposta».

Sulle spese, il criterio è quello della soccombenza ex art. 91 c.p.c. La parte onerata che non ha attivato la mediazione — tipicamente l’attore — sopporta le spese di lite. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha escluso la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, «avendo essa intrapreso un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali necessari per la sua definizione». Il Tribunale di Castrovillari ha invece compensato le spese in un caso in cui entrambe le parti avevano omesso di attivarsi, dichiarando improcedibili sia la domanda attorea sia le riconvenzionali.

Un profilo da non trascurare: la richiesta di un nuovo termine per esperire la mediazione, avanzata all’udienza di verifica dopo che nessuna parte si è attivata, è pacificamente rigettata. Il Tribunale di Castrovillari ha motivato il diniego osservando che «il mancato ottemperamento all’invito del giudice deve intendersi come mancanza di interesse della parte a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia» e che «la concessione di un nuovo termine si porrebbe in aperto contrasto con il dettato legislativo».

Le sanzioni accessorie per la mancata partecipazione

Anche quando la condizione di procedibilità risulta comunque avverata — perché almeno la parte onerata ha partecipato al primo incontro — la parte che non si presenta senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni dell’art. 12-bis. Il comma 2 prevede la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato; il comma 1 consente al giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.; il comma 3, con il provvedimento che definisce il giudizio, permette la condanna al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.

Per le amministrazioni pubbliche, il comma 4 impone la trasmissione del provvedimento sanzionatorio alla Procura della Corte dei conti. Per i soggetti vigilati, la trasmissione avviene all’autorità di vigilanza competente.

Conclusioni operative

Dall’esame della disciplina e della giurisprudenza più recente, emergono alcuni punti fermi per il professionista.

L’onere di attivare la mediazione delegata grava sulla parte che ha introdotto il giudizio — attore in primo grado, appellante in appello. Non è sufficiente il deposito formale della domanda presso l’organismo: occorre che la parte onerata compaia personalmente, o a mezzo di delegato con poteri sostanziali, al primo incontro davanti al mediatore. La semplice presenza del difensore senza rappresentanza sostanziale non soddisfa la condizione, come chiarito dalla Cassazione.

Il termine di quindici giorni per il deposito della domanda è ordinatorio, ma il primo incontro deve comunque tenersi prima dell’udienza di verifica fissata dal giudice. Un deposito tardivo che impedisca lo svolgimento del primo incontro entro quella data espone l’attore alla declaratoria di improcedibilità per colpevole inerzia.

La mancata comparizione della controparte non impedisce l’avveramento della condizione: se l’attore compare, la domanda è procedibile e la controparte subisce le sanzioni dell’art. 12-bis. Viceversa, se è l’attore a non comparire, la domanda diventa improcedibile — ed è questa la conseguenza più grave, perché chiude definitivamente il processo in rito con condanna alle spese.

Infine, va ricordata l’assenza di sanatoria: nella mediazione delegata, a differenza di quella obbligatoria, non opera il limite temporale della prima udienza per eccepire o rilevare l’improcedibilità. La condizione si consolida definitivamente alla scadenza del termine, e il giudice — anche d’ufficio, in sentenza — non può che prenderne atto.

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