L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazioneforense e circolazione nello spazio giudiziario europeo

L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazioneforense e circolazione nello spazio giudiziario europeo

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il sistema a tre binari dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010. — 3. La
certificazione forense: natura sostanziale e limiti. — 4. L’omologazione giudiziale:
perimetro del controllo e conseguenze. — 5. La mediazione cross-border: l’art. 12, comma
1-ter. — 6. La circolazione nello spazio giudiziario europeo: un cantiere aperto. — 7.
Prospettive operative.

  1. Premessa
    L’accordo raggiunto in mediazione è, anzitutto, un contratto. Ma la sua ambizione — e la
    sua utilità per l’operatore — è quella di trascendere la dimensione meramente negoziale
    per assurgere a titolo esecutivo, idoneo a fondare l’espropriazione forzata, l’esecuzione in
    forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Questa metamorfosi — da accordo
    privato a titolo per l’esecuzione — è governata, nell’ordinamento italiano, dall’art. 12 del
    d.lgs. 28/2010, che dopo la riforma Cartabia e il correttivo del 2024 disegna un sistema a
    tre binari, di complessità crescente quando la controversia assume carattere
    transfrontaliero.
    Il presente contributo esamina il funzionamento di questo sistema, con particolare
    attenzione al regime dell’accordo cross-border — oggi disciplinato dal nuovo comma 1-ter
    — e al problema, ancora largamente aperto, della sua circolazione nello spazio giudiziario
    europeo.
  2. Il sistema a tre binari dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010
    L’art. 12, nella formulazione risultante dal d.lgs. 216/2024 (il correttivo Cartabia), distingue
    tre ipotesi.
    Primo binario: la certificazione forense (comma 1). Quando tutte le parti aderenti alla
    mediazione sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori
    costituisce ipso iure titolo esecutivo. La disposizione precisa che «gli avvocati attestano e
    certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico».
    L’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto e l’avvocato certifica la
    conformità all’originale della copia trasmessa telematicamente all’ufficiale giudiziario.
    Secondo binario: l’omologazione giudiziale (comma 1-bis). Quando le parti non sono tutte
    assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
    decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione,
    «previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e
    dell’ordine pubblico». L’omologazione è dunque un controllo di legalità che sostituisce, in
    questo caso, la certificazione forense.
    Terzo binario: la mediazione cross-border (comma 1-ter). «Nelle controversie
    transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale
    è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis». Il dato più rilevante è che
    il rinvio al comma 1-bis opera per tutte le controversie transfrontaliere, anche quando tutte
    le parti siano assistite da avvocati. In quest’ultimo caso, un accordo che in una
    controversia meramente interna costituirebbe già titolo esecutivo ai sensi del comma 1
    senza necessità di omologazione, deve invece essere sottoposto al vaglio del presidente
    del tribunale.
    La scelta del legislatore, già delineata nella riforma Cartabia del 2022 e perfezionata dal
    correttivo, risponde a una logica di cautela ispirata alla dimensione transfrontaliera: la
    circolazione del titolo nello spazio giuridico europeo rende opportuno un controllo
    giurisdizionale preventivo, che offra maggiori garanzie di tenuta del titolo in sede di
    riconoscimento ed esecuzione all’estero.
  3. La certificazione forense: natura sostanziale e limiti
    La giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare, in più occasioni, che l’attestazione
    degli avvocati prevista dal comma 1 non costituisce un requisito meramente formale, ma
    ha valenza sostanziale.
    Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 157 del 2026, ha affermato che l’attestazione di
    conformità «non può essere sostituita dalla mera sottoscrizione dell’accordo da parte degli
    avvocati, ma necessita di specifica e autonoma dichiarazione con cui i legali attestino di
    aver eseguito un positivo controllo di conformità sostanziale delle clausole dell’accordo
    alle norme imperative e all’ordine pubblico». L’assenza di tale attestazione è ostativa
    all’attribuzione dell’efficacia esecutiva.
    Nello stesso senso, il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 831 del 2026, ha chiarito
    che «non è sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo da parte delle parti e dei
    rispettivi difensori, essendo altresì necessaria la specifica attestazione e certificazione»
    della conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, precisando che tale
    attestazione «non riveste carattere meramente formale, ma assume valenza sostanziale,
    in quanto espressione di un controllo positivo di legalità sostanziale delle clausole
    dell’accordo, che il legislatore del 2013 ha trasferito dal presidente del tribunale agli
    avvocati delle parti in sostituzione del procedimento di omologazione».
    Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1260 del 2024, ha ulteriormente precisato che
    attestazione degli avvocati e omologa giudiziale sono «equiparate quanto agli effetti di
    attribuzione della natura di titolo esecutivo», e che l’assenza di entrambe rende l’accordo
    inidoneo a costituire titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del diritto a procedere
    ad esecuzione forzata.
    Sul piano operativo, il difensore che assiste la parte in mediazione deve dunque formulare
    una dichiarazione espressa e autonoma — distinta dalla mera sottoscrizione dell’accordo
    — che attesti il positivo controllo di legalità sostanziale. La formula, pur non essendo
    tipizzata, dovrebbe dare conto in modo esplicito dell’avvenuta verifica di conformità alle
    norme imperative e all’ordine pubblico. In difetto, il titolo esecutivo è insussistente e
    l’eventuale precetto intimato sulla sua base è illegittimo.
  4. L’omologazione giudiziale: perimetro del controllo e conseguenze
    Quando l’accordo non è assistito dalla certificazione forense — e, in ogni caso, quando la
    controversia è transfrontaliera — l’efficacia esecutiva passa attraverso il decreto di
    omologazione del presidente del tribunale.
    La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 33925 del 2022, ha chiarito la portata del
    controllo: «Il decreto di omologa giudiziale previsto dall’art. 12 sottende, per espresso
    dettato positivo, un controllo di mera regolarità formale sull’accordo (dovendo cioè il
    giudice verificare la sottoscrizione ad opera delle parti e di un mediatore inserito in un
    organismo accreditato) e di generale non contrarietà dello stesso alle norme imperative ed
    all’ordine pubblico: salve queste valutazioni, il decreto non concerne in alcun modo il
    contenuto delle pattuizioni convenute dalle parti e la coattiva realizzabilità di eventuali
    obblighi assunti, sicché non preclude successive ed eventuali contestazioni in ambito
    giudiziale in ordine alla validità oppure all’efficacia dell’accordo».
    In senso conforme, il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 267 del 2024, ha affermato
    che l’accordo ha «natura negoziale» ed è inquadrato «nello schema del contratto di
    transazione», e che l’omologazione non preclude la possibilità di impugnare l’accordo
    «con i consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di
    transazione ed elencati agli artt. 1969-1976 c.c. o mediante i più generali rimedi della
    nullità e dell’annullabilità del contratto».
    Due conseguenze operative meritano di essere segnalate.
    In primo luogo, l’omologazione non sana i vizi del consenso né le invalidità negoziali:
    l’accordo omologato può essere impugnato per nullità, annullabilità, rescissione o
    risoluzione davanti al giudice ordinario, in un processo di cognizione piena.
    L’omologazione copre il solo profilo della conformità all’ordine pubblico e alle norme
    imperative, ma non si estende, ad esempio, alla verifica della procura sostanziale del
    rappresentante che ha partecipato alla mediazione — questione che il Tribunale di
    Cassino ha ritenuto «irrilevante» in sede esecutiva, ma che potrebbe essere fatta valere in
    sede cognitiva.
    In secondo luogo, il titolo esecutivo formato con l’omologazione deve comunque
    possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della prestazione: la Cassazione
    (citata ordinanza n. 33925/2022) ha affermato che «ai fini della qualificazione come titolo
    esecutivo, non rileva soltanto la veste formale del documento, ma anche e soprattutto il
    suo contenuto», che deve individuare «in maniera esatta e compiuta, tale da escludere la
    necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo, il comando da attuare, l’obbligo da
    realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva».
    Con l’omologazione, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per
    l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi del comma 2
    dell’art. 12.
  5. La mediazione cross-border: l’art. 12, comma 1-ter
    Il comma 1-ter, introdotto dal correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024, art. 1, comma 1, lettera
    m), prevede che «nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva
    2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al
    comma 1-bis».
    Tre aspetti meritano attenzione.
    5.1. L’ambito di applicazione. La nozione di controversia transfrontaliera è quella dell’art. 2
    della direttiva 2008/52/CE: è transfrontaliera la controversia in cui almeno una parte ha
    domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra
    parte, al momento in cui la mediazione viene avviata per accordo, per ordine del giudice o
    per obbligo di legge. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 novembre 2018
    (C-627/17), ha precisato che la natura transfrontaliera si determina con riferimento
    esclusivo alle parti del rapporto controverso (attore e convenuto), con esclusione di
    eventuali intervenienti.
    5.2. L’obbligo di omologazione in ogni caso. Anche quando tutte le parti sono assistite da
    avvocati e l’accordo recherebbe la certificazione forense ex comma 1, la controversia
    transfrontaliera impone comunque il passaggio dall’omologazione giudiziale. La ratio è
    duplice: da un lato, garantire un controllo di legalità «rinforzato» da parte dell’autorità
    giudiziaria in vista della circolazione transfrontaliera del titolo; dall’altro, uniformare il
    regime dell’accordo cross-border a quello dell’accordo interno senza avvocati,
    semplificando il quadro per l’operatore.
    5.3. La competenza territoriale. Per effetto del rinvio al comma 1-bis, la competenza per
    l’omologazione spetta al presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di
    mediazione. Questa soluzione, introdotta dal correttivo del 2024, supera la formulazione
    originaria della riforma Cartabia, che ancorava la competenza al luogo di esecuzione
    dell’accordo — criterio che, nelle controversie transfrontaliere, avrebbe potuto radicare la
    competenza presso un tribunale straniero, con evidenti problemi di coordinamento.
    Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 5066 del 2024, ha incidentalmente confermato
    che l’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce «titolo
    esecutivo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010» ed è «assimilabile al contratto di
    transazione di cui agli artt. 1965 ss. c.c.», producendo «i medesimi effetti preclusivi
    rispetto alle controversie in esso composte». Questo principio vale anche per gli accordi
    cross-border, con la precisazione che il titolo esecutivo si forma solo a seguito
    dell’omologazione.
  6. La circolazione nello spazio giudiziario europeo: un cantiere aperto
    Il tema della circolazione transfrontaliera dell’accordo di mediazione omologato è, allo
    stato, il punto di maggiore criticità del sistema.
    6.1. L’art. 6 della direttiva 2008/52/CE e i suoi limiti. La direttiva 2008/52/CE, all’art. 6, si
    limita a prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione un procedimento che renda
    esecutivo l’accordo di mediazione, ma non armonizza le modalità di esecuzione né,
    soprattutto, il riconoscimento del titolo così formato in altri Stati membri. La disposizione
    ha natura programmatica e rimette all’autonomia procedurale degli Stati membri la
    concreta disciplina dell’esecutività.
    6.2. Il regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012). Il regolamento Bruxelles I-bis disciplina
    il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. L’art. 2
    definisce la «decisione» come «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale
    di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale decreto, sentenza,
    ordinanza o mandato di esecuzione, nonché una determinazione delle spese giudiziali da
    parte del cancelliere». Vi rientrano anche le transazioni giudiziarie (art. 59) e gli atti
    pubblici (art. 58).
    Il decreto di omologazione del presidente del tribunale ex art. 12, comma 1-bis (e, per
    rinvio, comma 1-ter) del d.lgs. 28/2010 presenta le caratteristiche per essere qualificato
    come «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles I-bis, in quanto proviene da
    un’autorità giurisdizionale e presuppone un controllo — sia pur limitato — di legalità. In
    questa prospettiva, il decreto di omologazione dovrebbe poter circolare liberamente nello
    spazio giudiziario europeo senza necessità di exequatur, secondo il regime di
    riconoscimento automatico introdotto dal regolamento.
    Tuttavia, la questione non è stata ancora affrontata in modo specifico dalla Corte di
    Giustizia UE con riferimento agli accordi di mediazione. Un argomento a favore della
    circolazione può trarsi dalla sentenza del 14 maggio 2020 (C-372/20), in cui la Corte ha
    affermato che la nozione di «procedimento giudiziario» include anche i procedimenti di
    mediazione in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, e ha sottolineato che «lo stesso
    diritto dell’Unione incoraggia il ricorso ai procedimenti di mediazione» e che «sarebbe
    incoerente che il diritto dell’Unione incoraggiasse l’utilizzo di simili metodi e restringesse,
    al contempo, i diritti dei singoli che decidono di avvalersi di tali metodi».
    6.3. Il titolo esecutivo europeo (regolamento n. 805/2004). Una via alternativa potrebbe
    essere rappresentata dal regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti
    non contestati. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 14 dicembre 2017
    (C-66/17), ha precisato che le condizioni di applicazione del regolamento «sono soggette
    a un’interpretazione restrittiva» e che l’ambito di applicazione non può essere esteso oltre i
    limiti testuali. Inoltre, l’accordo di mediazione — a differenza della transazione giudiziaria
    espressamente menzionata dall’art. 24 del regolamento — non è compreso tra gli atti
    certificabili come titolo esecutivo europeo, e il credito che ne deriva potrebbe non rientrare
    nella nozione di «credito non contestato» se la controversia non è stata previamente
    incardinata in un procedimento giudiziario.
    6.4. La via degli atti pubblici. Una terza possibilità è quella di qualificare l’accordo di
    mediazione — una volta omologato — come «atto pubblico» ai sensi dell’art. 58 del
    regolamento Bruxelles I-bis, che consente la circolazione degli atti pubblici aventi efficacia
    esecutiva nello Stato membro di origine. Tuttavia, questa qualificazione presupporrebbe
    che l’omologazione trasformi l’accordo in un atto di natura pubblicistica, assimilabile a un
    atto notarile o a un provvedimento amministrativo, il che è dubbio alla luce della
    giurisprudenza della Cassazione che, come visto, qualifica l’accordo in termini negoziali e
    limita l’omologazione a un controllo formale.
  7. Prospettive operative
    Allo stato, l’operatore che assista una parte in una mediazione cross-border deve adottare
    alcune cautele.
    In sede di redazione dell’accordo. L’accordo deve essere formulato in modo da soddisfare
    i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per il titolo esecutivo. È opportuno che
    la prestazione sia descritta in termini precisi e che l’accordo rechi l’indicazione del valore ai
    sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 28/2010. Se la controversia è transfrontaliera, è
    consigliabile che l’accordo sia redatto — o almeno accompagnato da una traduzione —
    nella lingua dello Stato in cui si prevede l’esecuzione.
    In sede di omologazione. L’istanza di omologazione va presentata al presidente del
    tribunale del luogo di sede dell’organismo di mediazione. È opportuno allegare una
    sintetica illustrazione dei motivi per cui l’accordo rispetta le norme imperative e l’ordine
    pubblico, anche in considerazione del potenziale impatto transfrontaliero.
    In sede di esecuzione all’estero. Il decreto di omologazione, unitamente all’accordo, dovrà
    essere presentato all’autorità competente dello Stato di esecuzione. In ambito UE, la via
    maestra è il regolamento Bruxelles I-bis. È consigliabile munirsi del certificato di cui all’art.
    53 del regolamento, rilasciato dal presidente del tribunale che ha omologato l’accordo.
    Fuori dall’Unione, la circolazione del titolo sarà regolata dalle convenzioni internazionali
    applicabili o dal diritto internazionale privato dello Stato di esecuzione.
    La questione aperta. Resta il dubbio, segnalato in dottrina e non ancora affrontato dalla
    giurisprudenza europea, se il decreto di omologazione ex art. 12, comma 1-ter, sia
    qualificabile come «decisione» o come «atto pubblico» ai fini dei regolamenti europei sulla
    circolazione dei titoli esecutivi. La risposta non è neutrale: dalla qualificazione dipende
    l’applicabilità del regime di riconoscimento automatico o, in alternativa, la necessità di
    ricorrere a strumenti di esecuzione indiretta (come l’azione di adempimento contrattuale
    davanti al giudice dello Stato di esecuzione).
    L’auspicio è che la prassi applicativa, anche attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di
    Giustizia, possa chiarire questo profilo, colmando una lacuna che — in un’Unione europea
    che da quasi vent’anni promuove la mediazione come strumento privilegiato di risoluzione
    delle controversie — appare sempre meno giustificabile.

Avv. Marianna Curcio