L’accordo di mediazione cross-border come titolo esecutivo: omologazione, certificazioneforense e circolazione nello spazio giudiziario europeo
Sommario: 1. Premessa. — 2. Il sistema a tre binari dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010. — 3. La
certificazione forense: natura sostanziale e limiti. — 4. L’omologazione giudiziale:
perimetro del controllo e conseguenze. — 5. La mediazione cross-border: l’art. 12, comma
1-ter. — 6. La circolazione nello spazio giudiziario europeo: un cantiere aperto. — 7.
Prospettive operative.
- Premessa
L’accordo raggiunto in mediazione è, anzitutto, un contratto. Ma la sua ambizione — e la
sua utilità per l’operatore — è quella di trascendere la dimensione meramente negoziale
per assurgere a titolo esecutivo, idoneo a fondare l’espropriazione forzata, l’esecuzione in
forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Questa metamorfosi — da accordo
privato a titolo per l’esecuzione — è governata, nell’ordinamento italiano, dall’art. 12 del
d.lgs. 28/2010, che dopo la riforma Cartabia e il correttivo del 2024 disegna un sistema a
tre binari, di complessità crescente quando la controversia assume carattere
transfrontaliero.
Il presente contributo esamina il funzionamento di questo sistema, con particolare
attenzione al regime dell’accordo cross-border — oggi disciplinato dal nuovo comma 1-ter
— e al problema, ancora largamente aperto, della sua circolazione nello spazio giudiziario
europeo. - Il sistema a tre binari dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010
L’art. 12, nella formulazione risultante dal d.lgs. 216/2024 (il correttivo Cartabia), distingue
tre ipotesi.
Primo binario: la certificazione forense (comma 1). Quando tutte le parti aderenti alla
mediazione sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori
costituisce ipso iure titolo esecutivo. La disposizione precisa che «gli avvocati attestano e
certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico».
L’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto e l’avvocato certifica la
conformità all’originale della copia trasmessa telematicamente all’ufficiale giudiziario.
Secondo binario: l’omologazione giudiziale (comma 1-bis). Quando le parti non sono tutte
assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione,
«previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e
dell’ordine pubblico». L’omologazione è dunque un controllo di legalità che sostituisce, in
questo caso, la certificazione forense.
Terzo binario: la mediazione cross-border (comma 1-ter). «Nelle controversie
transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale
è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis». Il dato più rilevante è che
il rinvio al comma 1-bis opera per tutte le controversie transfrontaliere, anche quando tutte
le parti siano assistite da avvocati. In quest’ultimo caso, un accordo che in una
controversia meramente interna costituirebbe già titolo esecutivo ai sensi del comma 1
senza necessità di omologazione, deve invece essere sottoposto al vaglio del presidente
del tribunale.
La scelta del legislatore, già delineata nella riforma Cartabia del 2022 e perfezionata dal
correttivo, risponde a una logica di cautela ispirata alla dimensione transfrontaliera: la
circolazione del titolo nello spazio giuridico europeo rende opportuno un controllo
giurisdizionale preventivo, che offra maggiori garanzie di tenuta del titolo in sede di
riconoscimento ed esecuzione all’estero. - La certificazione forense: natura sostanziale e limiti
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare, in più occasioni, che l’attestazione
degli avvocati prevista dal comma 1 non costituisce un requisito meramente formale, ma
ha valenza sostanziale.
Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 157 del 2026, ha affermato che l’attestazione di
conformità «non può essere sostituita dalla mera sottoscrizione dell’accordo da parte degli
avvocati, ma necessita di specifica e autonoma dichiarazione con cui i legali attestino di
aver eseguito un positivo controllo di conformità sostanziale delle clausole dell’accordo
alle norme imperative e all’ordine pubblico». L’assenza di tale attestazione è ostativa
all’attribuzione dell’efficacia esecutiva.
Nello stesso senso, il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 831 del 2026, ha chiarito
che «non è sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo da parte delle parti e dei
rispettivi difensori, essendo altresì necessaria la specifica attestazione e certificazione»
della conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, precisando che tale
attestazione «non riveste carattere meramente formale, ma assume valenza sostanziale,
in quanto espressione di un controllo positivo di legalità sostanziale delle clausole
dell’accordo, che il legislatore del 2013 ha trasferito dal presidente del tribunale agli
avvocati delle parti in sostituzione del procedimento di omologazione».
Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1260 del 2024, ha ulteriormente precisato che
attestazione degli avvocati e omologa giudiziale sono «equiparate quanto agli effetti di
attribuzione della natura di titolo esecutivo», e che l’assenza di entrambe rende l’accordo
inidoneo a costituire titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del diritto a procedere
ad esecuzione forzata.
Sul piano operativo, il difensore che assiste la parte in mediazione deve dunque formulare
una dichiarazione espressa e autonoma — distinta dalla mera sottoscrizione dell’accordo
— che attesti il positivo controllo di legalità sostanziale. La formula, pur non essendo
tipizzata, dovrebbe dare conto in modo esplicito dell’avvenuta verifica di conformità alle
norme imperative e all’ordine pubblico. In difetto, il titolo esecutivo è insussistente e
l’eventuale precetto intimato sulla sua base è illegittimo. - L’omologazione giudiziale: perimetro del controllo e conseguenze
Quando l’accordo non è assistito dalla certificazione forense — e, in ogni caso, quando la
controversia è transfrontaliera — l’efficacia esecutiva passa attraverso il decreto di
omologazione del presidente del tribunale.
La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 33925 del 2022, ha chiarito la portata del
controllo: «Il decreto di omologa giudiziale previsto dall’art. 12 sottende, per espresso
dettato positivo, un controllo di mera regolarità formale sull’accordo (dovendo cioè il
giudice verificare la sottoscrizione ad opera delle parti e di un mediatore inserito in un
organismo accreditato) e di generale non contrarietà dello stesso alle norme imperative ed
all’ordine pubblico: salve queste valutazioni, il decreto non concerne in alcun modo il
contenuto delle pattuizioni convenute dalle parti e la coattiva realizzabilità di eventuali
obblighi assunti, sicché non preclude successive ed eventuali contestazioni in ambito
giudiziale in ordine alla validità oppure all’efficacia dell’accordo».
In senso conforme, il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 267 del 2024, ha affermato
che l’accordo ha «natura negoziale» ed è inquadrato «nello schema del contratto di
transazione», e che l’omologazione non preclude la possibilità di impugnare l’accordo
«con i consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di
transazione ed elencati agli artt. 1969-1976 c.c. o mediante i più generali rimedi della
nullità e dell’annullabilità del contratto».
Due conseguenze operative meritano di essere segnalate.
In primo luogo, l’omologazione non sana i vizi del consenso né le invalidità negoziali:
l’accordo omologato può essere impugnato per nullità, annullabilità, rescissione o
risoluzione davanti al giudice ordinario, in un processo di cognizione piena.
L’omologazione copre il solo profilo della conformità all’ordine pubblico e alle norme
imperative, ma non si estende, ad esempio, alla verifica della procura sostanziale del
rappresentante che ha partecipato alla mediazione — questione che il Tribunale di
Cassino ha ritenuto «irrilevante» in sede esecutiva, ma che potrebbe essere fatta valere in
sede cognitiva.
In secondo luogo, il titolo esecutivo formato con l’omologazione deve comunque
possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della prestazione: la Cassazione
(citata ordinanza n. 33925/2022) ha affermato che «ai fini della qualificazione come titolo
esecutivo, non rileva soltanto la veste formale del documento, ma anche e soprattutto il
suo contenuto», che deve individuare «in maniera esatta e compiuta, tale da escludere la
necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo, il comando da attuare, l’obbligo da
realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva».
Con l’omologazione, l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi del comma 2
dell’art. 12. - La mediazione cross-border: l’art. 12, comma 1-ter
Il comma 1-ter, introdotto dal correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024, art. 1, comma 1, lettera
m), prevede che «nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva
2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al
comma 1-bis».
Tre aspetti meritano attenzione.
5.1. L’ambito di applicazione. La nozione di controversia transfrontaliera è quella dell’art. 2
della direttiva 2008/52/CE: è transfrontaliera la controversia in cui almeno una parte ha
domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra
parte, al momento in cui la mediazione viene avviata per accordo, per ordine del giudice o
per obbligo di legge. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 novembre 2018
(C-627/17), ha precisato che la natura transfrontaliera si determina con riferimento
esclusivo alle parti del rapporto controverso (attore e convenuto), con esclusione di
eventuali intervenienti.
5.2. L’obbligo di omologazione in ogni caso. Anche quando tutte le parti sono assistite da
avvocati e l’accordo recherebbe la certificazione forense ex comma 1, la controversia
transfrontaliera impone comunque il passaggio dall’omologazione giudiziale. La ratio è
duplice: da un lato, garantire un controllo di legalità «rinforzato» da parte dell’autorità
giudiziaria in vista della circolazione transfrontaliera del titolo; dall’altro, uniformare il
regime dell’accordo cross-border a quello dell’accordo interno senza avvocati,
semplificando il quadro per l’operatore.
5.3. La competenza territoriale. Per effetto del rinvio al comma 1-bis, la competenza per
l’omologazione spetta al presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di
mediazione. Questa soluzione, introdotta dal correttivo del 2024, supera la formulazione
originaria della riforma Cartabia, che ancorava la competenza al luogo di esecuzione
dell’accordo — criterio che, nelle controversie transfrontaliere, avrebbe potuto radicare la
competenza presso un tribunale straniero, con evidenti problemi di coordinamento.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 5066 del 2024, ha incidentalmente confermato
che l’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce «titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010» ed è «assimilabile al contratto di
transazione di cui agli artt. 1965 ss. c.c.», producendo «i medesimi effetti preclusivi
rispetto alle controversie in esso composte». Questo principio vale anche per gli accordi
cross-border, con la precisazione che il titolo esecutivo si forma solo a seguito
dell’omologazione. - La circolazione nello spazio giudiziario europeo: un cantiere aperto
Il tema della circolazione transfrontaliera dell’accordo di mediazione omologato è, allo
stato, il punto di maggiore criticità del sistema.
6.1. L’art. 6 della direttiva 2008/52/CE e i suoi limiti. La direttiva 2008/52/CE, all’art. 6, si
limita a prevedere che gli Stati membri mettano a disposizione un procedimento che renda
esecutivo l’accordo di mediazione, ma non armonizza le modalità di esecuzione né,
soprattutto, il riconoscimento del titolo così formato in altri Stati membri. La disposizione
ha natura programmatica e rimette all’autonomia procedurale degli Stati membri la
concreta disciplina dell’esecutività.
6.2. Il regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012). Il regolamento Bruxelles I-bis disciplina
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. L’art. 2
definisce la «decisione» come «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale
di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale decreto, sentenza,
ordinanza o mandato di esecuzione, nonché una determinazione delle spese giudiziali da
parte del cancelliere». Vi rientrano anche le transazioni giudiziarie (art. 59) e gli atti
pubblici (art. 58).
Il decreto di omologazione del presidente del tribunale ex art. 12, comma 1-bis (e, per
rinvio, comma 1-ter) del d.lgs. 28/2010 presenta le caratteristiche per essere qualificato
come «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles I-bis, in quanto proviene da
un’autorità giurisdizionale e presuppone un controllo — sia pur limitato — di legalità. In
questa prospettiva, il decreto di omologazione dovrebbe poter circolare liberamente nello
spazio giudiziario europeo senza necessità di exequatur, secondo il regime di
riconoscimento automatico introdotto dal regolamento.
Tuttavia, la questione non è stata ancora affrontata in modo specifico dalla Corte di
Giustizia UE con riferimento agli accordi di mediazione. Un argomento a favore della
circolazione può trarsi dalla sentenza del 14 maggio 2020 (C-372/20), in cui la Corte ha
affermato che la nozione di «procedimento giudiziario» include anche i procedimenti di
mediazione in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, e ha sottolineato che «lo stesso
diritto dell’Unione incoraggia il ricorso ai procedimenti di mediazione» e che «sarebbe
incoerente che il diritto dell’Unione incoraggiasse l’utilizzo di simili metodi e restringesse,
al contempo, i diritti dei singoli che decidono di avvalersi di tali metodi».
6.3. Il titolo esecutivo europeo (regolamento n. 805/2004). Una via alternativa potrebbe
essere rappresentata dal regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti
non contestati. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 14 dicembre 2017
(C-66/17), ha precisato che le condizioni di applicazione del regolamento «sono soggette
a un’interpretazione restrittiva» e che l’ambito di applicazione non può essere esteso oltre i
limiti testuali. Inoltre, l’accordo di mediazione — a differenza della transazione giudiziaria
espressamente menzionata dall’art. 24 del regolamento — non è compreso tra gli atti
certificabili come titolo esecutivo europeo, e il credito che ne deriva potrebbe non rientrare
nella nozione di «credito non contestato» se la controversia non è stata previamente
incardinata in un procedimento giudiziario.
6.4. La via degli atti pubblici. Una terza possibilità è quella di qualificare l’accordo di
mediazione — una volta omologato — come «atto pubblico» ai sensi dell’art. 58 del
regolamento Bruxelles I-bis, che consente la circolazione degli atti pubblici aventi efficacia
esecutiva nello Stato membro di origine. Tuttavia, questa qualificazione presupporrebbe
che l’omologazione trasformi l’accordo in un atto di natura pubblicistica, assimilabile a un
atto notarile o a un provvedimento amministrativo, il che è dubbio alla luce della
giurisprudenza della Cassazione che, come visto, qualifica l’accordo in termini negoziali e
limita l’omologazione a un controllo formale. - Prospettive operative
Allo stato, l’operatore che assista una parte in una mediazione cross-border deve adottare
alcune cautele.
In sede di redazione dell’accordo. L’accordo deve essere formulato in modo da soddisfare
i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per il titolo esecutivo. È opportuno che
la prestazione sia descritta in termini precisi e che l’accordo rechi l’indicazione del valore ai
sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 28/2010. Se la controversia è transfrontaliera, è
consigliabile che l’accordo sia redatto — o almeno accompagnato da una traduzione —
nella lingua dello Stato in cui si prevede l’esecuzione.
In sede di omologazione. L’istanza di omologazione va presentata al presidente del
tribunale del luogo di sede dell’organismo di mediazione. È opportuno allegare una
sintetica illustrazione dei motivi per cui l’accordo rispetta le norme imperative e l’ordine
pubblico, anche in considerazione del potenziale impatto transfrontaliero.
In sede di esecuzione all’estero. Il decreto di omologazione, unitamente all’accordo, dovrà
essere presentato all’autorità competente dello Stato di esecuzione. In ambito UE, la via
maestra è il regolamento Bruxelles I-bis. È consigliabile munirsi del certificato di cui all’art.
53 del regolamento, rilasciato dal presidente del tribunale che ha omologato l’accordo.
Fuori dall’Unione, la circolazione del titolo sarà regolata dalle convenzioni internazionali
applicabili o dal diritto internazionale privato dello Stato di esecuzione.
La questione aperta. Resta il dubbio, segnalato in dottrina e non ancora affrontato dalla
giurisprudenza europea, se il decreto di omologazione ex art. 12, comma 1-ter, sia
qualificabile come «decisione» o come «atto pubblico» ai fini dei regolamenti europei sulla
circolazione dei titoli esecutivi. La risposta non è neutrale: dalla qualificazione dipende
l’applicabilità del regime di riconoscimento automatico o, in alternativa, la necessità di
ricorrere a strumenti di esecuzione indiretta (come l’azione di adempimento contrattuale
davanti al giudice dello Stato di esecuzione).
L’auspicio è che la prassi applicativa, anche attraverso il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia, possa chiarire questo profilo, colmando una lacuna che — in un’Unione europea
che da quasi vent’anni promuove la mediazione come strumento privilegiato di risoluzione
delle controversie — appare sempre meno giustificabile.
