Oltre i confini dello schermo: l’udienza di mediazione da remoto tra parti situate in Stati diversi e il principio del contraddittorio
La comunicazione transfrontaliera della domanda: il Regolamento UE 2020/1784 e la
«ricezione» ex art. 8. — 3. La barriera linguistica: comprensione effettiva e diritto di rifiuto.
— 4. Lo schermo come luogo del confronto: l’art. 8-ter e la parità delle armi. — 5.
Partecipazione personale e delega: la tensione con la distanza geografica. — 6. La sede
fisica come presidio di prossimità: il monito della giurisprudenza. — 7. Il dovere di effettivo
confronto: l’art. 8, comma 6, come clausola generale. — 8. Linee guida operative.
- Il contraddittorio nella mediazione: un principio a geometria variabile
Il principio del contraddittorio, scolpito nell’art. 111 Cost. e nell’art. 101 c.p.c., costituisce la
garanzia minima di ogni procedimento che incida su diritti soggettivi. Nel processo
giurisdizionale, esso si traduce nella regola per cui il giudice non può statuire su alcuna
domanda se la parte contro cui è proposta non è stata regolarmente citata e non è
comparsa, e nel più ampio dovere di assicurare «il rispetto del contraddittorio» durante
tutto lo svolgimento del giudizio.
Nella mediazione civile, il contraddittorio assume una fisionomia diversa. Non vi è un
giudice che statuisce, né una decisione autoritativa che risolve il conflitto. L’atto conclusivo
— l’accordo — è frutto dell’autonomia negoziale delle parti, assistite dal mediatore.
Eppure, il procedimento di mediazione non è un territorio franco dalle garanzie. La
giurisprudenza lo ha chiarito con forza.
Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 383/2021, ha affermato che il primo incontro di
mediazione ha natura «bifasica»: una fase informativa e una fase di «mediazione effettiva,
in cui le parti parlandosi verificano le condizioni per addivenire ad una mediazione». E ha
aggiunto — con passaggio di particolare rilievo costituzionale — che «il rischio di una
mediazione burocratizzata, quale sarebbe quella in cui la parte si limita a comunicare la
propria intenzione di non voler conciliare, è quello di costituire un passaggio a vuoto,
un’inutile parentesi che allunga il processo costituendone un mero rallentamento, in
violazione degli artt. 111 Cost. e 117 per il tramite dell’art. 6 CEDU».
Questa pronuncia segna uno spartiacque. Il contraddittorio nella mediazione non è mera
notifica e comparizione formale: è effettivo confronto, è dialogo informato tra le parti, è
possibilità concreta di esporre le proprie ragioni e di ascoltare quelle altrui. Quando la
mediazione si sposta sullo schermo e le parti risiedono in Stati diversi, ciascuno di questi
elementi è messo sotto tensione. Esaminiamoli uno per uno. - La comunicazione transfrontaliera della domanda: il Regolamento UE 2020/1784 e la
«ricezione» ex art. 8
L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione, la
designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro e ogni altra informazione utile
sono comunicate alle parti «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione». La
formula è volutamente ampia, ma quando il destinatario risiede in un altro Stato membro,
l’idoneità del mezzo va valutata alla luce del diritto dell’Unione.
Il Regolamento UE 2020/1784 — che ha sostituito il Regolamento CE 1393/2007 —
disciplina la notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile e commerciale. L’art. 1 ne delimita l’ambito: «atti giudiziari
ed extragiudiziali». La domanda di mediazione, pur non essendo un atto giudiziario in
senso stretto, è un atto extragiudiziale funzionale a un procedimento che può costituire
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il canale del Regolamento —
trasmissione tra organi designati, notifica postale con ricevuta di ritorno, notifica consolare
— è quindi percorribile, e anzi raccomandabile quando la posta in gioco è la prova
dell’avvenuta comunicazione.
La giurisprudenza di legittimità sul Regolamento offre coordinate essenziali. La
Cassazione, sentenza n. 14342/2024, ha affermato che per la verifica del
perfezionamento della notifica transfrontaliera «sono sufficienti gli elementi informativi
riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato
Regolamento, secondo il modulo standard dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza
dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione
del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario». La
Cassazione, ordinanza n. 26189/2024, ha aggiunto un principio di garanzia: quando la
parte ha tempestivamente dato impulso al procedimento notificatorio transfrontaliero e
questo non è giunto a buon fine per circostanze imputabili all’organo ricevente dell’altro
Stato membro, «un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.p.c., alla
luce dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, esclude che possa farsi
ricadere sulla parte l’esito negativo del procedimento».
Quest’ultimo principio ha un riflesso diretto sulla mediazione: se la parte istante ha
correttamente attivato il canale del Regolamento 2020/1784 per comunicare la domanda
alla controparte estera, il ritardo o l’inefficienza dell’organo ricevente estero non possono
tradursi in un vizio della procedura. Il principio di scissione soggettiva degli effetti della
notificazione — già applicato alle notifiche transfrontaliere — opera anche qui: per il
notificante rileva il momento di trasmissione all’organo ricevente, non quello di ricezione
da parte del destinatario. - La barriera linguistica: comprensione effettiva e diritto di rifiuto
Se la comunicazione transfrontaliera della domanda è il primo presidio del contraddittorio,
la comprensione linguistica ne è il secondo. Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza
in contesti diversi — processo penale, espulsioni amministrative, notificazioni civili — ma i
principi affermati hanno portata generale.
La Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 686/2024, ha dichiarato nulla la notifica di atti
processuali in lingua italiana a una società con sede a Malta, senza traduzione in maltese
o inglese e senza l’allegazione del modulo L previsto dall’art. 12 del Regolamento
2020/1784. La Corte ha affermato che «non si può presumere in capo all’accipiens la
conoscenza della lingua italiana» quando l’atto è destinato a una società con sede legale
in altro Stato membro.
L’art. 12 del Regolamento 2020/1784 — che riproduce l’art. 8 del previgente Regolamento
1393/2007 — riconosce al destinatario il diritto di rifiutare l’atto se non è redatto o
accompagnato da una traduzione in una lingua che egli comprende o nella lingua ufficiale
del luogo di notificazione. Il rifiuto deve essere esercitato al momento della notifica o entro
due settimane, mediante il modulo L. La Cassazione, sentenza n. 14342/2024, ha però
precisato che il rifiuto è ingiustificato quando risulti provato che il destinatario comprende
la lingua in cui l’atto è redatto, dovendo il giudice «preservare il giusto equilibrio tra gli
interessi del richiedente e quelli del destinatario, evitando che il primo subisca le
conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente abusivo».
Nella mediazione transfrontaliera, questo principio si traduce in un onere operativo
preciso. L’organismo che comunica la domanda a una parte residente all’estero deve —
se non allega una traduzione — essere in grado di provare che la parte comprende
l’italiano. E la parte che riceve una domanda in lingua straniera ha l’onere di esercitare
tempestivamente il diritto di rifiuto, non potendo riservarsi l’eccezione a valle, in sede
giudiziale, a contraddittorio ormai cristallizzato.
La Cassazione, sentenza n. 25368/2025, ha scolpito il principio di effettività: l’uso di una
lingua veicolare (inglese, francese) non può basarsi su una presunzione astratta di
conoscenza, ma richiede «una valutazione in concreto della effettiva conoscibilità
dell’atto». E la Cassazione, ordinanza n. 17715/2025, ha elevato il principio a rango
costituzionale: il diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. impone, «quale minimo
irrinunciabile, che la persona sia posta nelle condizioni di superare gli ostacoli linguistici e
di comprendere il contenuto dei provvedimenti che la riguardano, i diritti e le garanzie che
devono assisterla».
Nella prassi della mediazione internazionale, questo significa che il mediatore — pur in
assenza di un obbligo normativo espresso di nomina di un interprete, diversamente da
quanto previsto per il processo — deve valutare caso per caso se la barriera linguistica
impedisca l’effettivo confronto. L’art. 8, comma 6, imponendo alle parti di «cooperare in
buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto», implicitamente richiede
che il confronto avvenga in una lingua compresa da entrambe. Se così non è, il mediatore
che prosegue la sessione senza accertare la comprensione reciproca rischia di formare un
verbale il cui valore giuridico — e la cui tenuta in sede di omologazione — è quantomeno
dubbio. - Lo schermo come luogo del confronto: l’art. 8-ter e la parità delle armi
Veniamo al cuore del problema. Quando le parti sono situate in Stati diversi e partecipano
tramite collegamento audiovisivo da remoto, lo schermo diventa il luogo del
contraddittorio. L’art. 8-ter, comma 2, esige che i sistemi di collegamento assicurino «la
contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate». È una
formula che riecheggia — e per certi versi innalza — lo standard del processo civile
telematico: non basta l’udibilità, serve anche la visibilità, e entrambe devono essere
«contestuali, effettive e reciproche».
Tre aggettivi che, scomposti, rivelano altrettante garanzie minime del contraddittorio:
- Contestuale: il collegamento deve essere sincrono. Non sono ammesse forme asincrone
di comunicazione (scambio di email, messaggistica). L’immediatezza dell’interazione orale
e visiva è irrinunciabile. - Effettiva: la qualità tecnica del collegamento deve essere tale da non pregiudicare la
comprensione. Un audio intermittente, un video sgranato, un ritardo nella trasmissione che
spezza il flusso del dialogo: tutto ciò mina l’effettività del confronto e, potenzialmente, la
validità del procedimento. - Reciproca: tutte le persone collegate devono potersi udire e vedere reciprocamente. Non
è ammesso un collegamento «a senso unico» in cui una parte vede e sente ma non è
vista né sentita.
Questi standard tecnici non sono un orpello: sono la trasposizione digitale della parità
delle armi che l’art. 111 Cost. prescrive per «ogni processo». Se il collegamento di una
parte è scadente e quello dell’altra è ottimale, la disparità tecnologica si traduce in
disparità partecipativa. Il mediatore ha il dovere di vigilare e, se necessario, interrompere o
rinviare la sessione.
Il Tribunale di Taranto, sentenza n. 297/2026, ha affrontato un caso in cui la modalità
telematica era stata disposta dal mediatore su richiesta di una sola parte, senza il
consenso dell’altra. Il Tribunale ha chiarito che la richiesta unilaterale «poteva valere solo
a consentire ad essa opposta di partecipare da remoto, fermo restando che, mancando il
consenso dell’opponente, la mediazione si doveva svolgere presso la sede in presenza
del mediatore e della opponente e con collegamento telematico, da remoto, della sola
[richiedente]». È un’applicazione puntuale del sistema disegnato dagli artt. 8-bis e 8-ter: la
mediazione interamente telematica richiede il consenso di tutte le parti; la partecipazione
da remoto di una sola parte, senza il consenso unanime, è possibile solo come estensione
di una mediazione che si svolge comunque in presenza per gli altri partecipanti.
Questo bilanciamento ha un riflesso diretto sul contraddittorio: evita che la parte
tecnologicamente più attrezzata (o quella che ha scelto l’organismo) possa imporre
all’altra un modulo partecipativo che ne comprometta la piena possibilità di interloquire.
- Partecipazione personale e delega: la tensione con la distanza geografica
L’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 impone la partecipazione personale delle parti alla
procedura. La delega è ammessa solo «in presenza di giustificati motivi», e il delegato
deve essere «a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione
della controversia». Il comma 4-bis prescrive che la delega sia conferita con atto
sottoscritto con firma non autenticata e contenga gli estremi del documento di identità del
delegante.
Quando la parte risiede all’estero, la distanza geografica potrebbe sembrare, di per sé, un
giustificato motivo per delegare. La giurisprudenza del Tribunale di Firenze ha però
tracciato un confine netto. Con la sentenza n. 554/2024, il Tribunale ha escluso che
costituiscano giustificati motivi le «generiche ragioni lavorative prive di riscontro
probatorio» e, soprattutto, la «dedotta indisponibilità di strumenti idonei a partecipare da
remoto», attesa la «generale disponibilità e agevole reperibilità di dispositivi telematici che
consentono la connessione ad internet e la partecipazione a videoconferenze». Con la
sentenza n. 2482/2024, lo stesso Tribunale ha aggiunto che i giustificati motivi devono
essere «rappresentativi di un effettivo e permanente impedimento alla partecipazione
personale, anche in modalità da remoto», e ha considerato sufficiente — per la
partecipazione da remoto — l’uso di un semplice smartphone.
Il paradosso è solo apparente. La distanza geografica, che prima dell’introduzione della
mediazione telematica poteva integrare un giustificato motivo, oggi non lo è più: proprio
perché la tecnologia consente il collegamento da remoto, la parte estera non può invocare
la lontananza per sottrarsi alla partecipazione personale. Il contraddittorio si arricchisce
così di una dimensione nuova: il dovere della parte di attrezzarsi tecnologicamente per
essere presente, anche se a distanza.
Resta fermo, naturalmente, che la partecipazione da remoto non può essere imposta.
L’art. 8-ter, comma 1, configura il collegamento audiovisivo come un diritto («ciascuna
parte può sempre chiedere»), non come un obbligo. La parte che vuole partecipare in
presenza ha diritto di farlo. Ma la parte che, risiedendo all’estero, chiede di partecipare da
remoto deve farlo personalmente, salvo che ricorrano giustificati motivi ulteriori e diversi
dalla mera distanza.
Sul fronte della delega, la giurisprudenza ha poi chiarito — il Tribunale di Avellino,
sentenza n. 857/2026, e il Tribunale di Salerno, sentenza n. 4959/2025 — che la procura
speciale sostanziale deve contenere poteri dispositivi pieni sui diritti controversi e gli
estremi completi del documento di identità del delegante. La procura alle liti non è
sufficiente. E l’autentica della procura sostanziale da parte del difensore non è ammessa,
non rientrando tale potere tra le facoltà dell’avvocato: è necessario, per i casi di cui all’art.
11, comma 7, d.lgs. 28/2010, un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. - La sede fisica come presidio di prossimità: il monito della giurisprudenza
Un altro profilo in cui il contraddittorio si salda con la geografia riguarda la competenza
territoriale dell’organismo. L’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 prescrive che la domanda sia
depositata presso un organismo «nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia». La ratio — lo ha chiarito la giurisprudenza — è garantire la prossimità
dell’organismo alla parte invitata, evitando che la mediazione diventi uno strumento di
pressione logistica.
Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 579/2026, ha affermato con formula lapidaria: «la
domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha
competenza territoriale non produce effetti e, pertanto, la stessa deve essere considerata
come non espletata». E ha aggiunto che «la possibilità di svolgimento della mediazione in
modalità telematica non è ammessa per aggirare strumentalmente le regole di
competenza territoriale».
Il Tribunale di Grosseto, sentenza n. 404/2025, ha precisato che anche quando
l’organismo opera tramite convenzioni con sedi secondarie, la domanda deve essere
materialmente depositata presso la sede territorialmente competente: «la domanda deve
comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente
competente e ciò, giova ribadire, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via
telematica, posto che in caso contrario verrebbe aggirata la norma sulla competenza
territoriale».
Nelle controversie transfrontaliere, questo principio impone un’operazione preliminare
complessa: individuare il giudice territorialmente competente secondo i criteri del
Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e, di riflesso, l’organismo nel cui circondario
quel giudice ha sede. È un passaggio che richiede competenze di diritto internazionale
privato processuale e che, se omesso o eseguito scorrettamente, vizia ab origine la
procedura. - Il dovere di effettivo confronto: l’art. 8, comma 6, come clausola generale
Tutti i fili fin qui tessuti convergono nell’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010: «Le parti e gli
avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un
effettivo confronto sulle questioni controverse».
È questa la clausola generale che, nella mediazione, tiene il luogo del principio del
contraddittorio. Non si tratta di un mero auspicio: la giurisprudenza ne ha tratto
conseguenze operative precise. Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 383/2021, ha
affermato che la parte istante che, al primo incontro, si limita a dichiarare di non voler
procedere senza confrontarsi con la controparte che si è dichiarata disponibile, non
soddisfa la condizione di procedibilità: «non è sufficiente la mera presenza fisica della
parte istante accompagnata dalla dichiarazione di non voler intraprendere la mediazione,
quando la controparte invitata manifesti disponibilità». Il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sentenza n. 820/2026, ha declinato il principio in termini di «simmetria» tra istanza
di mediazione e domanda giudiziale: «è necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano
allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare».
Quando la mediazione è transfrontaliera e telematica, il dovere di effettivo confronto si
carica di significati ulteriori:
- Sul piano della comunicazione: la domanda deve essere redatta — o accompagnata da
traduzione — in una lingua che la parte estera comprenda, o quantomeno deve esservi la
prova che la parte estera abbia avuto la possibilità concreta di comprenderla. - Sul piano tecnico: il collegamento audiovisivo deve garantire standard qualitativi che non
pregiudichino la piena partecipazione di tutte le parti, indipendentemente dal luogo di
collegamento. - Sul piano della buona fede: la parte che si trova in Italia non può strumentalizzare la
distanza geografica della controparte per imporre condizioni procedurali che ne limitino la
partecipazione effettiva (ad esempio, rifiutando il collegamento da remoto senza valide
ragioni). - Sul piano del mediatore: questi ha il dovere di accertare, all’inizio e durante la sessione,
che il confronto sia effettivo sotto tutti i profili sopra indicati. Il verbale dovrebbe dare atto di
tali verifiche.
- Linee guida operative
Da questo complesso di norme e principi è possibile distillare alcune indicazioni pratiche
per il professionista che si accinge a gestire una mediazione transfrontaliera in modalità
telematica.
a) La comunicazione iniziale. Per la parte residente all’estero, utilizzare il canale del
Regolamento UE 2020/1784 (trasmissione tra organi designati o servizio postale con
ricevuta di ritorno). Allegare alla domanda il modulo L, informando il destinatario del diritto
di rifiuto ex art. 12 del Regolamento. Se possibile, corredare la domanda di una traduzione
nella lingua ufficiale dello Stato di residenza del destinatario o in una lingua che si abbia
ragione di ritenere da lui compresa.
b) La verifica linguistica. All’inizio della prima sessione, il mediatore deve accertare — e
darne atto a verbale — che tutte le parti comprendano la lingua in cui si svolge la
mediazione. Se una parte ha difficoltà linguistiche, valutare la nomina di un interprete, i cui
costi possono essere ripartiti tra le parti secondo il regolamento dell’organismo.
c) Il consenso alla modalità telematica. Se si intende svolgere l’intera mediazione in
modalità telematica (art. 8-bis), acquisire il consenso espresso di tutte le parti,
preferibilmente già nella convenzione di mediazione o nell’accordo procedimentale. In
mancanza di consenso unanime, la mediazione deve svolgersi in presenza presso la sede
dell’organismo, con la sola possibilità per la parte che lo ha richiesto di collegarsi da
remoto ex art. 8-ter.
d) La scelta della piattaforma. Utilizzare piattaforme che garantiscano crittografia
end-to-end, autenticazione a due fattori e — possibilmente — la registrazione della
sessione, previo consenso delle parti. Il mediatore deve verificare, prima di ogni sessione,
che il collegamento di ciascun partecipante soddisfi lo standard di «contestuale, effettiva e
reciproca udibilità e visibilità».
e) La partecipazione personale. Informare la parte residente all’estero che la distanza
geografica non costituisce, di per sé, giustificato motivo per delegare un terzo, attesa la
possibilità di partecipare da remoto tramite dispositivi di uso comune. Se la parte intende
comunque farsi rappresentare, la procura speciale sostanziale deve indicare i giustificati
motivi, gli estremi completi del documento di identità e i poteri dispositivi pieni, anche
transattivi.
f) La sede dell’organismo. Verificare preventivamente che l’organismo abbia una sede —
principale o secondaria, regolarmente comunicata al Ministero — nel circondario del
tribunale territorialmente competente secondo i criteri del Regolamento Bruxelles I-bis. La
modalità telematica non sana il vizio di competenza territoriale.
g) La documentazione della sessione. Il verbale deve dare atto: (i) della modalità di
svolgimento (presenza, remoto, ibrida); (ii) della piattaforma utilizzata; (iii) dell’avvenuta
verifica della qualità del collegamento; (iv) della lingua in cui si è svolta la sessione; (v)
della comprensione da parte di tutti i partecipanti; (vi) dell’eventuale delega e dei relativi
poteri.
In conclusione. Il principio del contraddittorio, nella mediazione transfrontaliera da remoto,
non si riduce alla formale comunicazione della domanda e alla comparizione — fisica o
virtuale — delle parti. Esso si sostanzia in un fascio di garanzie — linguistiche, tecniche,
partecipative — che devono essere attivate consapevolmente dal mediatore e dalle parti.
L’art. 8-ter, con i suoi standard di contestualità, effettività e reciprocità del collegamento,
offre l’architrave normativo. L’art. 8, comma 6, con il dovere di «effettivo confronto», ne
costituisce la clausola generale di chiusura. Spetta al professionista — avvocato prima,
mediatore poi — tradurre questi principi in prassi operative che rendano la mediazione
transfrontaliera non solo possibile, ma effettivamente garantita.
