Clausole di mediazione nei contratti internazionali: redazione, validità ed effetti processuali transfrontalieri
Sommario: 1. La clausola di mediazione come strumento di autonomia negoziale. — 2.
Dalla prassi al diritto positivo: l’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010. — 3. Validità e forza
vincolante: la mediazione convenzionale al vaglio della giurisprudenza. — 4. Effetti
processuali: il rapporto con il procedimento monitorio e il nodo dell’art. 5-bis. — 5.
Redigere la clausola: elementi essenziali per i contratti internazionali. — 6. Coordinamento
con le clausole di scelta del foro e con la disciplina arbitrale. — 7. Circolazione
transfrontaliera dell’accordo: omologazione e Convenzione di Singapore. — 8. Modelli
operativi.
- La clausola di mediazione come strumento di autonomia negoziale
La clausola di mediazione inserita in un contratto internazionale è molto più di una
dichiarazione d’intenti. È un patto vincolante con cui le parti, esercitando la propria
autonomia negoziale, ridisegnano l’architettura della risoluzione delle controversie:
antepongono il dialogo facilitato dal mediatore al conflitto giudiziale, subordinano l’accesso
alla giurisdizione al previo esperimento di una procedura strutturata, e — nel farlo —
creano un meccanismo di governance del rapporto contrattuale che ha effetti processuali
dirompenti.
La materia ha trovato un assetto normativo compiuto solo di recente. Fino al 2022, la
mediazione convenzionale viveva nella penombra dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 28/2010,
che si limitava a stabilire che «quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente
pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, la domanda è presentata
all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,
all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1». La disposizione non chiariva
espressamente se la violazione della clausola determinasse improcedibilità, e la
giurisprudenza — prevalentemente di merito, ma con avalli della Cassazione — aveva
colmato la lacuna costruendo un sistema di effetti processuali su base negoziale.
La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha inserito l’art. 5-sexies, che oggi recita: «Quando
il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una
clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro,
su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6».
La norma ha recepito e positivizzato l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Ma ha
anche lasciato aperti — o meglio, ha generato — nuovi interrogativi che esplodono
quando il contratto ha carattere transfrontaliero. - Dalla prassi al diritto positivo: l’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010
L’art. 5-sexies colloca la clausola di mediazione nello spazio intermedio tra il contratto e il
processo. È condizione di procedibilità di fonte convenzionale, non di fonte legale. La
differenza non è nominalistica: ha conseguenze rilevanti sul regime applicabile.
La condizione di procedibilità legale (art. 5, comma 2) opera nelle materie tassativamente
elencate e segue il meccanismo dell’art. 5-bis per i procedimenti monitori: l’obbligo di
mediazione sorge solo dopo la fase sommaria, nella successiva opposizione. La
condizione di procedibilità convenzionale, invece, nasce dal contratto e segue le regole
che le parti hanno pattuito.
Questo inquadramento è stato recepito dalla giurisprudenza con una compattezza
impressionante. Il Tribunale di Milano, sentenza n. 1008/2022, ha affermato che la
clausola contrattuale «deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle
parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.» e che «non
costituisce un limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall’art.
24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti, non avendo le parti escluso il
diritto ad adire l’autorità giudiziaria, ma essendosi imposte di esercitare il diritto ad agire in
giudizio solo dopo l’esperimento del tentativo di mediazione, come dalle parti regolata».
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 20690/2017, aveva già anticipato questo approccio,
affermando che «deve ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione
della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo», e che il patto di
mediazione opera «come condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs.
n. 28/2010» — formula oggi superata dall’art. 5-sexies, ma di cui il principio di fondo
rimane intatto.
La Corte d’Appello di Perugia, sentenza n. 426/2023, ha aggiunto un tassello importante in
punto di interpretazione: la clausola è valida anche senza l’indicazione specifica
dell’organismo di mediazione, applicandosi il criterio suppletivo dell’art. 4, comma 1
(organismo nel luogo del giudice territorialmente competente). E, soprattutto,
l’interpretazione della clausola «deve conformarsi al principio di conservazione del
negozio giuridico di cui all’art. 1367 c.c., privilegiando il significato che consenta alla
clausola di produrre effetti rispetto a quello che la priverebbe di efficacia». - Validità e forza vincolante: la mediazione convenzionale al vaglio della giurisprudenza
Il 2025 e il 2026 hanno prodotto un corpus giurisprudenziale ormai consolidato che merita
di essere conosciuto da chiunque rediga o si trovi ad applicare clausole di mediazione in
contratti internazionali.
Il tratto comune a tutte queste pronunce è l’affermazione della piena autonomia della
mediazione convenzionale rispetto a quella obbligatoria ex lege. La distinzione è cruciale:
la prima nasce dal contratto e segue le regole pattizie; la seconda nasce dalla legge e
segue il regime dell’art. 5.
Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 195/2026, ha scolpito il principio con particolare
chiarezza: la clausola contrattuale di mediazione «ha natura cogente e deve essere
rispettata, comportando l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta in sua violazione.
Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione
obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto
costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la
possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo
esperimento del tentativo di mediazione».
Il Tribunale di Crotone, sentenza n. 628/2025, ha aggiunto che la clausola «ha natura
diversa dalla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010
e produce effetti vincolanti ai sensi dell’art. 1372 c.c.». E il Tribunale di Cosenza, sentenza
n. 719/2026, ha precisato che «tale estendibilità deve valutarsi in concreto, alla luce del
contenuto degli accordi che le parti hanno assunto in via negoziale».
Per i contratti internazionali, queste pronunce hanno una portata che va oltre il mero dato
processuale interno. Affermano che la clausola di mediazione non è un optional dal valore
meramente morale: è un obbligo giuridicamente sanzionato, la cui violazione travolge
l’atto introduttivo del giudizio. Un private enforcement dell’ADR che pone l’Italia
all’avanguardia nel panorama europeo. - Effetti processuali: il rapporto con il procedimento monitorio e il nodo dell’art. 5-bis
Il punto di maggior frizione — e di maggior interesse per il professionista — è il rapporto
tra clausola di mediazione convenzionale e procedimento monitorio.
L’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 esclude l’applicabilità della mediazione obbligatoria ex
lege «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione». In altre parole: chi
agisce in via monitoria in una materia soggetta a mediazione obbligatoria può chiedere e
ottenere il decreto ingiuntivo senza previa mediazione; l’obbligo scatterà solo nella
successiva fase di opposizione.
Questo regime — codificato nell’art. 5-bis — è però testualmente riservato alla mediazione
obbligatoria. L’art. 5-sexies, dedicato alla mediazione convenzionale, non richiama l’art.
5-bis, ma solo i commi 2, 5 e 6 dell’art. 5.
La giurisprudenza ne ha tratto una conseguenza dirompente: la clausola di mediazione
convenzionale vincola anche il ricorso per decreto ingiuntivo. Se il contratto impone la
mediazione «prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale», il creditore non può
aggirare l’obbligo scegliendo la via monitoria.
La Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 568/2026, ha affermato che «non vi è quella
possibilità di pronunciare sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto
attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l’esame del merito al previo
esperimento del tentativo di mediazione, poiché tale soluzione è inosservante degli effetti
voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 c.c.».
Il Tribunale di Potenza, sentenza n. 2525/2025, ha confermato che «la clausola
contrattuale di mediazione, laddove preveda espressamente che la via giudiziaria sia
esperibile solo in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, rende residuale l’azione
giudiziale, anche monitoria, e tale previsione non può essere elusa mediante
l’applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria di fonte legale».
Il Tribunale di Cosenza, sentenza n. 719/2026, ha escluso la sanatoria ex post: «né il vizio
originario è sanabile mediante la richiesta, formulata in corso di causa dalla parte che ha
agito senza rispettare la clausola, di assegnazione di un termine per l’espletamento della
mediazione, atteso che il previo esperimento della procedura conciliativa costituisce
presupposto per l’accesso stesso alla tutela giurisdizionale».
Questo orientamento — ormai maggioritario e difficilmente reversibile — produce un
effetto pratico dirompente nei contratti internazionali: il creditore che vanta un credito
cross-border deve preventivamente attivare la mediazione, anche quando l’urgenza
suggerirebbe la scorciatoia monitoria. La clausola di mediazione, in altre parole, blocca
anche il decreto ingiuntivo. - Redigere la clausola: elementi essenziali per i contratti internazionali
Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, la redazione della clausola di
mediazione in un contratto internazionale richiede attenzione a una pluralità di elementi.
Non esiste una clausola «standard» adatta a ogni contesto: la clausola va calibrata sul
tipo di contratto, sulle parti e sulla geografia del rapporto.
a) L’ambito di applicazione. La clausola deve definire con precisione il perimetro delle
controversie coperte. La formula più ampia — «qualsiasi controversia derivante da o in
connessione con il presente contratto» — copre l’intero spettro del contenzioso
contrattuale, comprese le domande risarcitorie e quelle relative a invalidità, inefficacia o
risoluzione. Formule più ristrette («controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione
del contratto») lasciano fuori le domande di nullità, con il rischio di frammentazione del
contenzioso.
La Corte d’Appello di Perugia, sentenza n. 426/2023, ha chiarito che il termine
«applicazione» del contratto ricomprende «le controversie relative all’esecuzione e
all’adempimento del contratto, ivi incluse quelle concernenti l’inadempimento
contrattuale».
b) L’organismo di mediazione. L’indicazione di un organismo specifico è opportuna ma
non indispensabile: in mancanza, si applica il criterio suppletivo dell’art. 4, comma 1. Nei
contratti internazionali, è consigliabile indicare un organismo con esperienza cross-border
e con sedi o convenzioni in più Stati. In alternativa, si può designare un organismo
internazionale (es. ICC, WIPO, SIMC) o un organismo con una pluralità di sedi operative.
c) La lingua della mediazione. Spesso trascurata, la scelta della lingua è invece
essenziale. La clausola dovrebbe specificare in quale lingua si svolgerà la procedura. In
mancanza, vale la lingua del contratto. Per contratti tra parti di Stati diversi, può essere
opportuno prevedere che la mediazione si svolga in inglese e che ciascuna parte possa
farsi assistere da un interprete a proprie spese.
d) La modalità di svolgimento: presenza o remoto. Dopo l’introduzione degli artt. 8-bis e
8-ter, la clausola dovrebbe disciplinare anche la modalità. Si può prevedere che la
mediazione si svolga in modalità telematica, con collegamento audiovisivo da remoto per
tutte le parti, superando così l’asimmetria dell’art. 8-ter, comma 4, sul diritto di veto alla
firma digitale. La clausola può essere formulata in termini di impegno reciproco alla
sottoscrizione digitale degli atti.
e) Il rapporto con il giudizio e con l’arbitrato. La clausola deve chiarire se la mediazione è
condizione di procedibilità (o di arbitrabilità) e se le parti possono adire il giudice o l’arbitro
per provvedimenti cautelari in pendenza della mediazione. L’art. 5, comma 5, d.lgs.
28/2010 lo consente, ma una conferma espressa nella clausola elimina ogni dubbio.
f) Il termine e gli effetti sulla prescrizione. La clausola dovrebbe indicare un termine per la
conclusione della mediazione (es. 60 o 90 giorni), scaduto il quale ciascuna parte è libera
di adire il giudice o l’arbitro. Quanto alla prescrizione, la domanda di mediazione produce
gli effetti interruttivi di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, ma la clausola può utilmente
ribadirlo. - Coordinamento con le clausole di scelta del foro e con la disciplina arbitrale
Nei contratti internazionali, la clausola di mediazione non vive isolata. Convive — o deve
convivere — con la clausola di scelta del foro e, frequentemente, con la clausola arbitrale.
Il coordinamento tra questi tre meccanismi è il banco di prova della qualità del drafting.
a) Mediazione + foro statale. Quando il contratto prevede una clausola di mediazione
seguita dalla giurisdizione di un foro statale, la clausola di scelta del foro determina — di
riflesso — anche l’organismo di mediazione territorialmente competente ex art. 4, comma - Nei contratti internazionali, la clausola di scelta del foro è disciplinata dall’art. 25 del
Regolamento Bruxelles I-bis (1215/2012), che richiede la forma scritta e — quando il
contratto è concluso tra parti domiciliate in Stati terzi — presenta comunque l’elemento di
estraneità necessario per radicare la competenza del giudice designato, come chiarito
dalla CGUE, sentenza C-766/2025 del 9 ottobre 2025.
b) Mediazione + arbitrato. La combinazione più frequente nei contratti commerciali
internazionali. In questo caso, l’art. 5-sexies prevede espressamente che il difetto di
mediazione sia rilevabile anche dall’arbitro, che provvede ai sensi dell’art. 5, comma 2,
sospendendo il procedimento e assegnando alle parti un termine per attivare la
mediazione.
La Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 18394/2025, ha affrontato il caso di una
clausola compromissoria che prevedeva la mediazione come condizione di procedibilità
dell’arbitrato. La Corte ha chiarito che la questione della mancata mediazione non incide
sul profilo della giurisdizione del giudice italiano, perché lo scrutinio della procedibilità
spetta agli arbitri in applicazione del principio Kompetenz-Kompetenz.
c) Il problema del contratto predisposto unilateralmente. Nei contratti internazionali
standardizzati — frequenti nella distribuzione, nella subfornitura e nell’intermediazione —
la clausola di mediazione inserita nel modulo predisposto da una parte solleva il problema
dell’art. 1341, comma 2, c.c. La Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 148/2026,
occupandosi di una clausola di proroga della giurisdizione in un contratto internazionale
standardizzato, ha affermato che quando il contratto presenta «le caratteristiche tipiche
del modulo predisposto unilateralmente — quali l’indicazione generica delle parti nel testo
negoziale, la suddivisione in articoli numerati secondo una sequenza logica tipica di una
modulistica idonea alla predisposizione per una serie indeterminata di rapporti analoghi —
la clausola derogatoria della giurisdizione-competenza» richiede la specifica sottoscrizione
ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Questo principio, per quanto riferito alla clausola di scelta del foro, è potenzialmente
estensibile alla clausola di mediazione quando essa incide sull’accesso alla giurisdizione
condizionandone la procedibilità. È dunque prudente — nei contratti predisposti
unilateralmente — far sottoscrivere specificamente la clausola di mediazione. - Circolazione transfrontaliera dell’accordo: omologazione e Convenzione di Singapore
Uno dei vantaggi più significativi della clausola di mediazione nei contratti internazionali è
la possibilità di ottenere un accordo che circola oltre i confini nazionali.
Sotto il profilo del diritto italiano, l’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010, introdotto dal
Correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024), prevede che «nelle controversie transfrontaliere di
cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al verbale è omologato, su
istanza di parte, in conformità al comma 1-bis»: quindi con decreto del presidente del
tribunale del luogo dove ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale
e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
L’accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata (art. 12,
comma 2), e può circolare negli altri Stati membri secondo le regole del Regolamento
Bruxelles I-bis. Inoltre, quando tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo anche senza
omologazione (art. 12, comma 1), con gli avvocati che «attestano e certificano la
conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico».
Sul piano del diritto internazionale, la Convenzione di Singapore del 2018 sull’esecuzione
degli accordi di mediazione (entrata in vigore il 12 settembre 2020 e ratificata dall’Italia con
legge n. 159/2020) rappresenta un salto di qualità. La Convenzione consente a una parte
di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di un accordo di mediazione commerciale
internazionale in uno degli Stati contraenti, con un meccanismo semplificato rispetto
all’exequatur tradizionale. La Convenzione si applica agli accordi scritti, conclusi in una
mediazione internazionale, relativi a una controversia commerciale.
L’integrazione tra l’art. 12, comma 1-ter, e la Convenzione di Singapore disegna un
sistema in cui l’accordo raggiunto in Italia può essere eseguito in uno qualsiasi degli Stati
contraenti, e viceversa: un potenziale straordinario per i contratti internazionali, che la
clausola di mediazione può attivare. - Modelli operativi
Sulla base dell’analisi che precede, si propongono di seguito alcuni modelli di clausola,
graduati per complessità e contesto.
Modello A — Clausola essenziale (contratti B2B intra-UE)
«Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto, ivi comprese
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
sottoposte al previo tentativo di mediazione presso [organismo], secondo il regolamento
da questo adottato. La mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. La
domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato nella presente clausola, se
iscritto nel registro di cui all’art. 16 d.lgs. 28/2010, ovvero, in mancanza, all’organismo
individuato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. La procedura di
mediazione ha una durata massima di novanta giorni dal deposito della domanda.
Ciascuna parte può chiedere al giudice competente, anche in pendenza della mediazione,
i provvedimenti cautelari e urgenti che ritenga necessari. La presente clausola è regolata
dalla legge [italiana / dello Stato X].»
Modello B — Clausola con mediazione telematica (contratti cross-border)
«[Inserire il Modello A e aggiungere:] Su richiesta di una delle parti, la mediazione si
svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 8-bis d.lgs. 28/2010, con collegamento
audiovisivo da remoto che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità
delle persone collegate. Le parti si impegnano reciprocamente e irrevocabilmente a
consentire la sottoscrizione digitale degli atti del procedimento, ai sensi del d.lgs. 82/2005
e del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), rinunciando fin d’ora alla facoltà di cui all’art.
8-ter, comma 4, d.lgs. 28/2010. La lingua della mediazione è l’inglese. Ciascuna parte può
partecipare assistita da un interprete a proprie spese.»
Modello C — Clausola multistep con arbitrato (contratti commerciali internazionali
complessi)
«Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto, comprese
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte
secondo il seguente procedimento multistep:
(a) Negoziazione diretta. Le parti si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente la
controversia mediante negoziazione diretta tra i rispettivi rappresentanti muniti dei
necessari poteri. La parte che intende sollevare una controversia invia all’altra una
comunicazione scritta che espone le proprie ragioni e la soluzione proposta. L’altra parte
risponde entro trenta giorni.
(b) Mediazione. Se la negoziazione diretta non conduce a un accordo entro trenta giorni
dalla ricezione della risposta, la controversia è sottoposta a mediazione ai sensi del
[Regolamento di Mediazione ICC / del regolamento dell’organismo X]. La mediazione ha
una durata massima di sessanta giorni dal deposito della domanda. La lingua della
mediazione è l’inglese. Le parti partecipano personalmente o tramite rappresentanti muniti
dei poteri necessari per la composizione della controversia, anche mediante collegamento
audiovisivo da remoto. Le parti si impegnano reciprocamente alla sottoscrizione digitale
degli atti del procedimento.
(c) Arbitrato. Se la mediazione si conclude senza accordo, la controversia è devoluta ad
arbitrato [secondo il Regolamento ICC / secondo il regolamento dell’istituzione Y]. Il
tribunale arbitrale è composto da [un arbitro unico / tre arbitri], nominati conformemente al
regolamento prescelto. La sede dell’arbitrato è [città]. La lingua dell’arbitrato è l’inglese.
(d) Provvedimenti cautelari. In qualsiasi momento, anche in pendenza delle fasi di
negoziazione e mediazione, ciascuna parte può chiedere al giudice statale o al tribunale
arbitrale i provvedimenti cautelari e urgenti che ritenga necessari.
(e) Legge applicabile. La presente clausola è regolata dalla legge [dello Stato X].»
Modello D — Clausola per contratti con parti deboli (subfornitura, distribuzione, agenzia)
«Le parti convengono che, prima di adire l’autorità giudiziaria per qualsiasi controversia
relativa al presente contratto, sarà esperito un tentativo di mediazione presso [organismo
di categoria / organismo paritetico]. La domanda di mediazione è presentata dalla parte
interessata. Le parti si impegnano a partecipare personalmente all’incontro di mediazione,
ovvero a delegare un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione
della controversia. La mediazione ha una durata massima di sessanta giorni. La presente
clausola è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti e non costituisce clausola
vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. Le parti dichiarano di averne compreso il
contenuto e di accettarla espressamente anche mediante sottoscrizione separata.»
In conclusione. La clausola di mediazione nei contratti internazionali è oggi — dopo l’art.
5-sexies e la giurisprudenza 2025-2026 — uno strumento di straordinaria efficacia. Non è
più una soft clause dal valore precettivo incerto: è una condizione di procedibilità
sanzionata con l’improcedibilità, che vincola anche il procedimento monitorio e che, se ben
redatta, copre l’intero spettro del contenzioso contrattuale. Coordinata con la clausola di
scelta del foro e con l’eventuale clausola arbitrale, integrata con le modalità telematiche e
con le garanzie linguistiche, può trasformare la gestione del rischio contrattuale
cross-border, spostando il baricentro dalla litigation al settlement. La sfida per il
professionista non è più se inserirla, ma come scriverla.
