Risarcimento concordato in mediazione civile e sorte della querela: perché l’accordo non basta più dopo la Riforma Cartabia

Risarcimento concordato in mediazione civile e sorte della querela: perché l’accordo non basta più dopo la Riforma Cartabia

Sommario: 1. Premessa: il problema. — 2. La nuova fisionomia dell’art. 152 c.p.: le ipotesi tipizzate di remissione tacita. — 3. La clausola generale del comma 2 sopravvive, ma il mero risarcimento non basta più. — 4. L’accordo raggiunto in mediazione civile: perché non integra remissione tacita. — 5. L’alternativa praticabile: l’estinzione ex art. 162-ter c.p. — 6. Un ostacolo sistemico: l’esclusione dell’azione civile dal novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria. — 7. Conclusioni operative.

1. Premessa: il problema

Un avvocato patrocina una persona offesa che ha sporto querela per lesioni personali, diffamazione o altro reato procedibile a querela di parte. Parallelamente, assiste la stessa parte in una procedura di mediazione civile finalizzata al risarcimento del danno. Le parti si incontrano davanti al mediatore, trovano un’intesa economica, sottoscrivono un verbale di accordo. Il cliente chiede: «la querela è rimessa?».

Fino alla Riforma Cartabia, la risposta poteva essere cautamente affermativa: la giurisprudenza ammetteva che l’accettazione del risarcimento potesse costituire fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, specie se accompagnata da quietanza liberatoria con rinuncia espressa ad ogni azione penale. Oggi quella risposta deve essere radicalmente diversa.

Il presente contributo intende dimostrare — attraverso l’analisi del dato normativo e dei più recenti arresti giurisprudenziali — che l’accordo conciliativo raggiunto in mediazione civile, quand’anche contenga il riconoscimento del risarcimento integrale del danno, non produce alcun effetto automatico sulla querela, né può fondare una declaratoria di remissione tacita. E che questa conclusione, lungi dall’essere un inconveniente interpretativo, discende da una scelta consapevole del legislatore delegato del 2022.


2. La nuova fisionomia dell’art. 152 c.p.: le ipotesi tipizzate di remissione tacita

Il D.Lgs. 150/2022 ha integralmente ridisegnato i commi terzo e quarto dell’art. 152 c.p., introducendo due fattispecie nominative di remissione tacita accanto alla tradizionale clausola generale del comma 2 («fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela»).

La disposizione oggi recita:

«Vi è altresì remissione tacita:

  1. quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
  2. quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.»

L’avverbio «altresì», su cui torneremo, segnala che queste ipotesi si aggiungono — e non sostituiscono — la clausola generale. Tuttavia, ciò che qui rileva è la direzione politico-criminale impressa dal legislatore: solo il percorso di giustizia riparativa formalizzato garantisce l’effetto estintivo automatico legato a condotte collaborative post factum. Fuori da questo binario, il risarcimento — per quanto integrale e documentato — degrada a mero presupposto per altri istituti premiali (attenuante ex art. 62 n. 6, estinzione ex art. 162-ter), ma non estingue il reato ipso facto.


3. La clausola generale del comma 2 sopravvive, ma il mero risarcimento non basta più

La questione se il nuovo testo dell’art. 152 abbia reso tassative le ipotesi di remissione tacita è stata affrontata e risolta dalla Cassazione.

Con la sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 14945/2026 la Corte ha chiarito che «il d.lgs. n. 150 del 2022, riformulando il comma 3 dell’art. 152 cod. pen., non ha reso tassative le ipotesi di remissione tacita, limitandole a quelle specificamente previste ai numeri 1 e 2 dello stesso terzo comma». L’avverbio «altresì» indica inequivocabilmente l’aggiunta delle nuove ipotesi a quella generale preesistente.

Tuttavia — ed è questo il punto decisivo — la stessa giurisprudenza di legittimità ha progressivamente eroso la possibilità di qualificare il mero risarcimento come «fatto incompatibile». La sentenza-cardine è Cass. pen., Sez. V, n. 18063/2025: «Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, l’intervenuto risarcimento del danno non è considerato quale presupposto per una remissione tacita della querela ai sensi dell’art. 152 cod. pen.»

La Corte distingue lucidamente tra due piani che il legislatore ha voluto tenere separati:

  • da un lato, le condotte risarcitorie e riparatorie tradizionali, valorizzate secondo logiche di incentivo premiale (attenuanti, cause di estinzione diverse dalla remissione, messa alla prova);
  • dall’altro, la giustizia riparativa, disciplinata organicamente dal D.Lgs. 150/2022, ispirata alla logica dell’incontro e produttiva di conseguenze favorevoli solo se il programma si conclude con esito positivo.

In altre parole: pagare il danno non equivale a incontrare la vittima. Solo l’incontro — mediato, strutturato, verificato — produce l’estinzione automatica.


4. L’accordo raggiunto in mediazione civile: perché non integra remissione tacita

Se il mero risarcimento non basta, a maggior ragione non basta l’accordo raggiunto in mediazione civile. Tre ragioni convergono verso questa conclusione.

A) Natura negoziale e non riparativa dell’accordo. L’accordo di mediazione civile ex art. 11 D.Lgs. 28/2010 è essenzialmente un contratto di transazione avente ad oggetto pretese civilistiche. Anche quando contiene il riconoscimento del risarcimento integrale, manca l’elemento caratterizzante della giustizia riparativa: il confronto diretto tra autore e vittima sugli effetti morali e relazionali del reato, condotto da un mediatore specializzato secondo i protocolli definiti dagli artt. 42 ss. D.Lgs. 150/2022.

B) Irrilevanza processuale penale dell’accordo stragiudiziale. Come ribadito da Cass. pen., Sez. II, n. 29959/2024, il giudice penale deve sempre verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che sorgano dubbi. La sottoscrizione di un accordo civilistico — che persegue finalità patrimoniali — non manifesta di per sé una volontà dismissiva dell’istanza punitiva. Anzi: proprio perché la mediazione civile opera sul piano degli interessi economici, ben può coesistere con la volontà di vedere comunque accertata la responsabilità penale.

C) Costituzione di parte civile successiva o coeva. Secondo Cass. pen., Sez. II, n. 30236/2025 e Cass. pen., Sez. V, n. 43636/2023, la costituzione di parte civile rappresenta un elemento idoneo a far dubitare della volontà di rimettere la querela. Ne deriva che, se dopo aver incassato il risarcimento in sede di mediazione la parte offesa mantiene o esercita la costituzione di parte civile nel processo penale, qualsiasi inferenza di volontà remissoria è preclusa.

Quanto alla possibilità residua di invocare la clausola generale del comma 2, occorre essere consapevoli che la giurisprudenza post-Cartabia richiede un quid pluris rispetto al semplice accordo economico: serve un comportamento concludente ulteriore e inequivoco. La sola quietanza liberatoria con rinuncia agli atti del giudizio penale potrebbe ancora rilevare (Cass. pen., Sez. IV, n. 13204/2022), ma siamo fuori dallo schema della mediazione civile pura: si tratta di atti dispositivi del diritto di querela compiuti dalle parti personalmente, non di effetti automatici dell’accordo conciliativo.


5. L’alternativa praticabile: l’estinzione ex art. 162-ter c.p.

Se l’obiettivo è ottenere l’estinzione del reato a fronte del risarcimento, la strada maestra — dopo la Riforma Cartabia — non passa dalla remissione tacita ma dall’art. 162-ter c.p..

La norma prevede che, nei reati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiari estinto il reato quando l’imputato ha riparato interamente il danno mediante restituzioni o risarcimento entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. È inoltre possibile formulare offerta reale ex artt. 1208 ss. c.c.; se la persona offesa rifiuta, il giudice valuta comunque la congruità della somma.

Tre aspetti meritano attenzione per chi operi nell’intersezione tra mediazione civile e processo penale.

Termine decadenziale. Il risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Per i processi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge 103/2017, la dichiarazione di estinzione può avvenire anche oltre tale termine. In appello, invece, l’applicabilità è controversa: Cass. pen., Sez. V, n. 7763/2018 l’ha ammessa in sede di legittimità purché la valutazione di congruità sia già stata compiuta dal giudice di merito; Cass. pen., Sez. V, n. 31005/2022 ha aperto a un’applicabilità anche nel giudizio di impugnazione, ma subordinatamente alla verifica di congruità.

Natura soggettiva. La causa estintiva ha natura personale ex art. 182 c.p. e giova soltanto all’imputato che ha materialmente posto in essere la condotta riparatoria, non si estende ai correi (Cass. pen., Sez. V, n. 34056/2024).

Raccordo con la mediazione civile. Qui sta il punto di sutura tra i due mondi: nulla impedisce che il risarcimento concordato in mediazione civile venga poi speso nel processo penale come base per l’istanza ex art. 162-ter. L’accordo conciliativo fornisce la prova documentale dell’avvenuta riparazione; sarà poi onere del difensore veicolarlo tempestivamente nel procedimento penale, chiedendo al giudice di sentire le parti e valutare la congruità. Non vi è automatismo, ma vi è un percorso processuale perfettamente praticabile.


6. Un ostacolo sistemico: l’esclusione dell’azione civile dal novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria

Non può trascurarsi un ultimo profilo critico. L’art. 5, comma 6, lett. g), D.Lgs. 28/2010 esclude espressamente dall’ambito della mediazione obbligatoria «l’azione civile esercitata nel processo penale».

Questa disposizione genera un paradosso operativo: la persona offesa che sceglie di far valere le proprie ragioni risarcitorie costituendosi parte civile nel processo penale è esonerata dal tentativo di mediazione; quella che invece agisce in sede civile autonomamente deve esperirlo. Nel primo caso, l’unica via per ottenere un effetto estintivo collegato al risarcimento resta l’art. 162-ter c.p. (con il suo rigido termine decadenziale); nel secondo caso, la mediazione civile può fornire la piattaforma per un accordo risarcitorio, ma quell’accordo dovrà poi essere riversato nel processo penale senza garanzia di successo.

Si tratta di un disallineamento che il legislatore non ha affrontato e che lascia all’interprete e al difensore il compito di navigare tra istituti pensati separatamente.


7. Conclusioni operative

Per il professionista che assista una persona offesa costituita querelante, alcune indicazioni pratiche:

  1. L’accordo raggiunto in mediazione civile non rimette tacitamente la querela. Va abbandonata ogni prassi che confidi nell’automatismo risarcimento → estinzione. Il rischio è duplice: per il difensore, esporre il cliente a conseguenze penali indesiderate; per l’imputato, confidare in un effetto estintivo che non si realizzerà.
  2. Se l’obiettivo è l’estinzione del reato, la via è l’art. 162-ter c.p. Occorre però agire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salvo eccezioni. Il verbale di accordo raggiunto in mediazione civile costituisce prova privilegiata dell’avvenuto risarcimento, ma va immediatamente depositato nel fascicolo penale con istanza motivata.
  3. Se l’obiettivo è la remissione tacita tramite giustizia riparativa, occorre attivare il Centro per la giustizia riparativa competente. Solo il programma formale disciplinato dal D.Lgs. 150/2022, concluso con esito positivo, produce l’effetto estintivo automatico ex art. 152, comma 3, n. 2, c.p. La mediazione civile non è fungibile con la giustizia riparativa: sono percorsi distinti per fonti normative, mediatori, metodologie ed effetti.
  4. Attenzione alla costituzione di parte civile. Se la persona offesa, dopo aver ricevuto il risarcimento in mediazione, mantiene la costituzione di parte civile nel processo penale, qualsiasi argomento difensivo basato sulla presunta volontà remissoria è destinato al rigetto, come confermato dai citati arresti di legittimità.
  5. Coordinamento strategico tra i due fronti. Il difensore che gestisca parallelamente la mediazione civile e il processo penale deve pianificare con precisione la sequenza: prima il risarcimento (in mediazione o altrove), poi l’eventuale rinuncia alla costituzione di parte civile, infine l’istanza ex art. 162-ter o, se praticabile, l’attivazione del percorso di giustizia riparativa.

In definitiva, la Riforma Cartabia ha tracciato un confine netto là dove prima regnava l’incertezza: il denaro ripara il danno, ma solo l’incontro — quello vero, mediato secondo i canoni della restorative justice — estingue il reato. Fino a quando il legislatore non colmerà il vuoto di coordinamento tra i due sistemi, spetta all’avvocato conoscere la differenza e governarla nell’interesse del proprio assistito.

Avv. Nicola Postiglione