Appello principale, incidentale e mediazione: strategie processuali dopo le ultime pronunce di merito
Sommario: 1. Premessa: un orientamento ormai consolidato. — 2. L’onere di attivazione: perché grava sempre sull’appellante. — 3. Il nodo della procura sostanziale: la giurisprudenza romana fa scuola. — 4. Appello incidentale: stesso onere, stesse insidie. — 5. Le conseguenze differenziate: improcedibilità vs sanzione pecuniaria. — 6. Strategie operative per il difensore. — 7. Conclusioni.
1. Premessa: un orientamento ormai consolidato
Tra dicembre 2025 e giugno 2026, le Corti d’Appello italiane — con una concentrazione particolarmente significativa di pronunce a Roma e Firenze — hanno costruito un corpus giurisprudenziale coerente e ormai difficilmente contestabile sul tema della mediazione demandata in secondo grado ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010. Un corpus che incide profondamente sulla strategia processuale del difensore in appello, specie quando vi sia — o possa esservi — un appello incidentale.
Il presente contributo analizza questo orientamento, ne trae principi operativi e propone strategie difensive calibrate sui diversi scenari processuali.
La disposizione-cardine è stata ritoccata dal correttivo D.Lgs. 216/2024 (art. 1, comma 1, lett. d), che ha spostato il termine ultimo per disporre la mediazione demandata «fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione», ampliando così lo spettro temporale rispetto alla precedente formulazione («fino alla precisazione delle conclusioni»). La revoca di tale udienza consente validamente di disporre la mediazione anche successivamente (App. Roma, sent. n. 7958/2025).
2. L’onere di attivazione: perché grava sempre sull’appellante
Il principio è stato affermato con nettezza dalla Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2727 del 20 febbraio 2026:
«L’onere di introdurre il procedimento di mediazione demandata e di comparire personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura sostanziale al primo incontro davanti al mediatore grava sull’appellante, in quanto parte che assume la veste di attore rispetto al giudizio di appello e che ha essenziale interesse alla prosecuzione del giudizio di secondo grado.»
La ratio è duplice. Da un lato, sistematica: anche in appello si formulano domande — quelle di riforma della decisione di primo grado — e chi le formula assume la veste sostanziale di attore, quale che fosse la sua posizione nel grado precedente. Dall’altro, equitativa: sarebbe irragionevole addossare l’onere all’appellato vittorioso in primo grado, costringendolo ad attivarsi per mantenere fermo un risultato già acquisito.
Questo assetto risolve anche il dubbio interpretativo generato dall’equivoco riferimento legislativo alla «domanda giudiziale». Come chiarito dalle Corti romane (App. Roma, sent. nn. 7952, 7953, 7941, tutte del 30-31 dicembre 2025), il mancato esperimento della mediazione determina l’improcedibilità dell’appello e non dell’intera domanda originaria, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Non dunque un travolgimento integrale del processo, ma la cristallizzazione definitiva della statuizione impugnata.
Quanto alle modalità temporali, la Cassazione civile, ordinanza n. 40035 del 14 dicembre 2021 — richiamata come precedente conforme dalla successiva ordinanza n. 28739/2024 — ha precisato che ciò che rileva è l’effettivo esperimento del procedimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non il rispetto del termine intermedio di quindici giorni eventualmente assegnato per l’avvio. Tuttavia, resta fermo che «ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione […], senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile».
3. Il nodo della procura sostanziale: la giurisprudenza romana fa scuola
Se l’onere formale di avviare la procedura è sufficientemente chiaro, più insidiosa è la questione della partecipazione personale. Qui le Corti d’Appello hanno elaborato un indirizzo rigoroso e uniforme.
Secondo App. Roma, sent. n. 2727/2026, «la mancata comparizione personale dell’appellante o del suo procuratore sostanziale al primo incontro, anche qualora il procedimento sia stato materialmente introdotto dalla parte appellata, impedisce il rituale espletamento della mediazione e determina l’improcedibilità dell’appello».
Ancora più esplicita App. Roma, sent. n. 7980/2025: «la procura alle liti, ancorché contenga il potere di conciliare, non è sufficiente a consentire la sostituzione della parte nel procedimento di mediazione, richiedendosi una specifica procura sostanziale avente ad oggetto la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali controversi».
E ancora App. Roma, sent. n. 7990/2025: «la procura alle liti non rientra […] nei poteri di autentica dell’avvocato per quanto attiene alla partecipazione alla mediazione, trattandosi di atto di disposizione di diritti sostanziali che richiede una procura sostanziale ad hoc».
In sintesi: la procura alle liti — quand’anche conferisca al difensore «ogni potere giudiziale e stragiudiziale e il potere di conciliare la controversia» — non abilita il legale a sedersi al tavolo della mediazione in luogo della parte. Serve una procura sostanziale specifica, con firma autenticata da pubblico ufficiale (notaio), che menzioni espressamente il procedimento di mediazione e attribuisca il potere di disporre dei diritti oggetto della stessa.
Si tratta di un orientamento severo ma coerente con la natura stessa della mediazione, che presuppone la partecipazione personale delle parti (art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010) proprio perché mira a far emergere interessi sottostanti che solo la parte — non il suo avvocato — può compiutamente rappresentare.
4. Appello incidentale: stesso onere, stesse insidie
Veniamo al punto più delicato. Cosa accade quando, oltre all’appello principale, pende un appello incidentale?
La risposta è duplice e va articolata.
A) Onesull’appellante incidentale. Secondo App. Roma, sent. n. 8000/2025, «l’onere di introdurre il procedimento e di comparire personalmente […] grava sulla parte appellante, sia essa appellante principale o incidentale, in quanto soggetto che assume la veste di attore rispetto al giudizio di impugnazione e che ha interesse alla prosecuzione dello stesso per ottenere una decisione di segno contrario o più favorevole rispetto a quella di primo grado».
Dunque, se il giudice dispone la mediazione e vi sono sia un appello principale sia uno incidentale, entrambi gli appellanti devono partecipare personalmente (o tramite procuratore sostanziale) al primo incontro. La presenza del solo appellante principale non sana l’assenza dell’appellante incidentale, e viceversa.
B) Effetti dell’improcedibilità dell’appello principale sull’incidentale. Qui soccorre l’art. 334, comma 2, c.p.c., modificato dalla Riforma Cartabia e applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023: «se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia».
Come applicato da App. Roma, sent. n. 1462 del 22 aprile 2026, quando l’appello principale viene dichiarato improcedibile per mancato esperimento della mediazione demandata, anche l’appello incidentale tardivo diventa improcedibile, perdendo ogni efficacia.
Attenzione però: questa regola opera diversamente a seconda del tipo di appello incidentale. Se l’appello incidentale è tempestivo (proposto nei termini ordinari ex art. 343 c.p.c.), esso vive di vita propria e la sua sorte non dipende necessariamente da quella dell’appello principale. Ma se è tardivo (ex art. 334 c.p.c.), la sua efficacia è subordinata alla procedibilità dell’impugnazione principale. Inoltre, come precisato da App. Firenze, sent. n. 572 del 4 febbraio 2026, l’appello incidentale tardivo è inammissibile quando riguardi una causa scindibile da quella oggetto dell’appello principale (come nel caso della chiamata in garanzia).
5. Le conseguenze differenziate: improcedibilità vs sanzione pecuniaria
Uno degli snodi più importanti emersi dalla giurisprudenza recente riguarda la differenziazione delle sanzioni tra appellante e appellato.
Per l’appellante (principale o incidentale) che non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo, la conseguenza è radicale: improcedibilità dell’impugnazione, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (App. Roma, sent. n. 2730/2026).
Per l’appellato che non sia anche appellante incidentale, invece, la sanzione è quella prevista dall’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010: condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, oltre alla possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione (comma 1). In nessun caso l’assenza dell’appellato determina improcedibilità.
Questa asimmetria sanzionatoria riflette la diversa posizione processuale: l’appellante chiede la riforma ed è su di lui che grava l’onere di rendere possibile la valutazione di merito dei motivi di gravame; l’appellato resiste e la sua assenza, pur censurabile, non impedisce la prosecuzione del processo.
Un corollario importante: se l’appellato introduce spontaneamente il procedimento di mediazione (ad esempio per ragioni deflattive o transattive) e l’appellante non compare, l’improcedibilità scatta ugualmente. Come affermato da App. Roma, sent. n. 2740/2026, «la mancata comparizione personale dell’appellante […] anche qualora il procedimento sia stato materialmente introdotto dalla parte appellata, impedisce il rituale espletamento della mediazione e determina l’improcedibilità dell’appello».
6. Strategie operative per il difensore
Da questo quadro discendono alcune indicazioni pratiche immediate.
Prima strategia — Verifica immediata della procura. Ricevuta l’ordinanza che dispone la mediazione in appello, il difensore deve verificare immediatamente se dispone di una procura sostanziale idonea. Nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta sarà negativa: la procura alle liti rilasciata per il grado d’appello non contiene i requisiti richiesti dalla giurisprudenza. Occorre quindi convocare il cliente con urgenza e fargli rilasciare procura notarile specifica, oppure organizzare la sua partecipazione personale al primo incontro.
Seconda strategia — Coordinamento tra appellanti principali e incidentali. Quando vi siano più parti impugnanti (principale e incidentale), occorre coordinarsi preventivamente: ciascuna dovrà presenziare personalmente o munirsi di propria procura sostanziale. Non basta che compaia uno solo degli appellanti. È opportuno un contatto diretto tra i difensori prima del deposito della domanda di mediazione per concordare data e modalità.
Terza strategia — Attenzione all’appello incidentale tardivo. Chi propone appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. deve sapere che la sua impugnazione è «agganciata» a quella principale: se quest’ultima viene dichiarata improcedibile per mancata mediazione, anche l’incidentale tardiva cade. Nei casi dubbi — quando si sospetta che l’appellante principale possa non ottemperare all’ordine di mediazione — può essere prudente proporre appello incidentale autonomo e tempestivo anziché tardivo, così da blindarne la sopravvivenza.
Quarta strategia — Sfruttare l’assenza dell’appellato. Se l’appellato non compare al primo incontro, l’appellante deve comunque presenziare personalmente (o tramite procuratore sostanziale). La sua presenza sana la condizione di procedibilità anche se l’incontro si conclude senza accordo per indisponibilità della controparte. Come ricordato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 31000/2024, «la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una delle parti comunichi la propria indisponibilità a procedere oltre».
Quinta strategia — Giustificare l’assenza, se inevitabile. Qualora la partecipazione personale sia impossibile per ragioni oggettive e documentabili (malattia grave, residenza all’estero, forza maggiore), occorre comunicarle tempestivamente al mediatore e verbalizzarle. L’art. 9-bis non prevede cause tipizzate di giustificazione, ma la giurisprudenza ammette che il giustificato motivo — se provato — eviti tanto l’improcedibilità quanto le sanzioni pecuniarie. L’onere probatorio grava tuttavia sulla parte assente.
Sesta strategia — Valutare l’opportunità di sollecitare la mediazione demandata. Paradossalmente, per l’appellato vittorioso in primo grado che tema l’accoglimento dell’appello, può essere strategicamente vantaggioso sollecitare il giudice a disporre la mediazione ex art. 5-quater. Se l’appellante non vi ottempera, l’appello diventa improcedibile e la sentenza favorevole passa in giudicato. Una mossa processuale che trasforma un istituto nato con finalità conciliative in uno strumento difensivo.
7. Conclusioni
Le pronunce qui esaminate delineano un quadro ormai maturo e tendenzialmente uniforme: la mediazione demandata in appello è un filtro di procedibilità serio, presidiato da sanzioni asimmetriche ma effettive, che richiede al difensore una preparazione tecnica specifica e una pianificazione anticipata.
Tre punti fermi: l’onere grava sull’appellante (anche incidentale); la procura alle liti non basta mai; l’improcedibilità colpisce solo l’impugnazione, lasciando intatta la sentenza di primo grado.
Due aree di attenzione: il rapporto tra appello principale e incidentale tardivo (con la tagliola dell’art. 34, comma 2, c.p.c.) e la necessità di coordinamento tra più appellanti quando il giudice disponga la mediazione.
Una regola aurea: ricevuta l’ordinanza ex art. 5-quater, la prima cosa da fare non è studiare i motivi di gravame, ma verificare se il cliente può — fisicamente e documentalmente — sedersi al tavolo della mediazione. Perché se non può, quei motivi non verranno mai esaminati.
