Mediazione demandata in appello e inerzia delle parti: quando scatta l’improcedibilità
Commento a Tribunale di Velletri, sentenza n. 1728 del 22 luglio 2026
Sommario: 1. Il caso. — 2. Mediazione demandata anche fuori dal catalogo dell’art. 5 comma 1: il potere discrezionale del giudice d’appello. — 3. Il termine di quindici giorni non è perentorio, ma attenzione alla tagliola temporale. — 4. La «parentesi endoprocessuale»: dall’ordinanza all’udienza di verifica. — 5. Il principio consolidato in Cassazione: da 40035/2021 a 12654/2026. — 6. Inerzia totale vs mero ritardo: il discrimine decisivo. — 7. Conseguenze dell’improcedibilità in appello: passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. — 8. Strategie operative per il difensore.
1. Il caso
Due consorziati impugnano la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento di contributi consortili. La materia — contributi consortili — non rientra nell’elenco dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010. Tuttavia, il giudice d’appello, valutata la natura della causa e il comportamento collaborativo manifestato dalle parti in udienza, dispone con ordinanza del 22 settembre 2025 la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater, fissando l’udienza di verifica al 4 maggio 2026.
Gli appellanti rimangono completamente inerti. La procedura non viene nemmeno attivata. All’udienza di verifica, il Tribunale di Velletri dichiara l’appello improcedibile con condanna alle spese (sentenza n. 1728 del 22 luglio 2026).
La decisione offre lo spunto per un’analisi sistematica dei rapporti tra mediazione demandata in appello, natura del termine di avvio e conseguenze dell’inerzia totale.
2. Mediazione demandata anche fuori dal catalogo dell’art. 5 comma 1: il potere discrezionale del giudice d’appello
Il primo profilo di interesse della sentenza è che la mediazione viene disposta in una materia — i contributi consortili — pacificamente estranea all’elenco tassativo dell’art. 5, comma 1. Eppure il giudice la dispone ugualmente, esercitando il potere conferitogli dall’art. 5-quater.
La norma, nella formulazione risultante dal correttivo D.Lgs. 216/2024, consente al giudice — «anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione» — di disporre la mediazione «valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza».
Il Tribunale di Velletri motiva la scelta valorizzando tre elementi: (a) l’esistenza tra le parti di un rapporto destinato a protrarsi nel tempo; (b) la disponibilità manifestata dalle parti a ricercare una soluzione bonaria; (c) la pendenza presso lo stesso ufficio di ulteriori giudizi analoghi tra il Consorzio e altri consorziati. Circostanze tutte ritenute sintomatiche della «concreta mediabilità della lite».
Il punto è importante perché sfata un equivoco ricorrente: la mediazione demandata non presuppone che la controversia ricada nelle materie dell’art. 5, comma 1. Il giudice può disporla in qualunque materia, purché motivi adeguatamente le ragioni per cui ritiene quel caso concreto suscettibile di composizione conciliativa. Come affermato dalla Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 7958 del 31 dicembre 2025: «non si è in presenza di un presupposto processuale previsto dalla legge con riferimento all’oggetto della lite quanto, piuttosto, all’attribuzione al giudice da parte della legge di un potere discrezionale […] di imporre alle parti, viste le caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto, di tentare la via stragiudiziale prima di continuare il percorso giudiziario».
E una volta disposta, la mediazione demandata diventa condizione di procedibilità esattamente come quella obbligatoria ex lege: «il legislatore ha dunque equiparato, sotto il profilo degli effetti processuali, la mediazione demandata dal giudice alla mediazione obbligatoria prevista direttamente dalla legge», osserva il Tribunale di Velletri.
3. Il termine di quindici giorni non è perentorio, ma attenzione alla tagliola temporale
Qui veniamo al cuore tecnico della sentenza. Il giudice assegna alle parti un termine di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione. Gli appellanti non lo rispettano. Anzi, non depositano proprio nulla. Il Tribunale dichiara comunque l’improcedibilità. Su quale base, se il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria?
La risposta sta nel distinguere due ipotesi radicalmente diverse, che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito a partire dalla sentenza-capostipite Cass. civ., Sez. II, n. 40035 del 14 dicembre 2021.
In quella pronuncia la Corte enunciò il principio secondo cui «ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione — da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza accordo — e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni». Principio ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9102 del 31 marzo 2023, da Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 34364 del 22 novembre 2022, da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4133 del 14 febbraio 2024 e, più recentemente, da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32454 del 13 dicembre 2024.
Ma la stessa Cass. n. 40035/2021 aggiungeva un caveat fondamentale: «ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata massima della mediazione […], la parte che per colpevole inerzia abbia ritardato la presentazione dell’istanza impedendo la conclusione del procedimento entro tale termine si espone al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile». Caveat ripreso testualmente da Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12654 del 5 maggio 2026, che ne ha tratto la conseguenza applicativa più rigorosa: quando il deposito tardivo della domanda avviene in un momento tale da non consentire materialmente lo svolgimento del primo incontro entro l’udienza di verifica, l’inerzia iniziale ridonda in mancato esperimento e dunque in improcedibilità.
4. La «parentesi endoprocessuale»: dall’ordinanza all’udienza di verifica
L’espressione è dello stesso Tribunale di Velletri ed è particolarmente felice: «la procedura deve collocarsi all’interno della parentesi endoprocessuale delimitata dall’ordinanza di demanda e dall’udienza di verifica».
Questa immagine rende bene la scansione temporale che governa la mediazione demandata:
- Dies a quo: l’ordinanza motivata con cui il giudice dispone la mediazione.
- Termine intermedio: i quindici giorni assegnati per il deposito della domanda (natura ordinatoria).
- Durata della procedura: sei mesi prorogabili ex art. 6 D.Lgs. 28/2010.
- Dies ad quem: l’udienza fissata per la verifica dell’esperimento.
Tutto ciò che accade dentro questa parentesi può sanare eventuali ritardi iniziali. Tutto ciò che accade fuori — o, peggio, ciò che non accade affatto — determina il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Nel caso di Velletri, gli appellanti non hanno nemmeno depositato la domanda. Non c’è stato alcun incontro, né formale né sostanziale. Siamo fuori dall’ipotesi del «mero ritardo» sanabile: siamo nell’inerzia totale, che coincide perfettamente col mancato esperimento.
5. Il principio consolidato in Cassazione: da 40035/2021 a 12654/2026
Conviene ripercorrere sinteticamente l’evoluzione del principio, perché la sua corretta comprensione è essenziale per il difensore.
Primo tassello — Cass. n. 40035/2021. Fissa la regola-base: il termine di quindici giorni non è perentorio; conta l’esperimento effettivo entro l’udienza di rinvio. Ma introduce il caveat sull’inerzia colpevole.
Secondo tassello — Cass. n. 8473/2019 (richiamata da tutte le successive). Precisa cosa significhi «esperire» la mediazione: basta il primo incontro davanti al mediatore, anche se si conclude con la comunicazione di indisponibilità a proseguire. Non occorre andare oltre.
Terzo tassello — Cass. n. 28739/2024 (richiamata da Velletri). Ribadisce che «ciò che rileva è l’effettivo esperimento del procedimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non il rispetto del termine intermedio di quindici giorni eventualmente assegnato per l’avvio».
Quarto tassello — Cass. n. 12858/2025. Aggiunge un corollario importante sulla preclusione: se il giudice, dopo aver disposto la mediazione, omette di verificare l’ottemperanza all’udienza successiva senza che vi sia stata eccezione di parte, «si determina la definitiva preclusione della rilevanza dell’improcedibilità, che non può essere fatta valere per la prima volta in appello».
Quinto tassello — Cass. n. 16209/2026. Conferma che l’eccezione di improcedibilità va sollevata entro la prima udienza di primo grado; superato quel limite, opera una sanatoria processuale.
Sesto tassello — Cass. n. 31000/2024. Chiarisce che la condizione di procedibilità «può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore qualora una delle parti comunichi la propria indisponibilità a procedere oltre».
Da questo mosaico emerge un sistema coerente: il legislatore vuole che le parti si siedano almeno una volta al tavolo della mediazione. Se lo fanno — anche in ritardo sui quindici giorni, ma entro l’udienza di verifica — la condizione è assolta. Se non lo fanno affatto, l’improcedibilità è inevitabile.
6. Inerzia totale vs mero ritardo: il discrimine decisivo
La distinzione tra inerzia totale e mero ritardo è il vero spartiacque operativo, e la sentenza di Velletri contribuisce a delinearlo con nettezza.
| Ipotesi | Conseguenza | Precedenti |
|---|---|---|
| Domanda depositata in ritardo ma primo incontro celebrato prima dell’udienza di verifica | Condizione assolta | Cass. 40035/2021, Cass. 9102/2023, Cass. 34464/2022 |
| Domanda depositata così tardi che il primo incontro cade dopo l’udienza di verifica | Improcedibilità per inerzia colpevole | Cass. 34720/2022, Cass. 13454/2026 |
| Domanda mai depositata, nessuna attività | Improcedibilità per mancato esperimento | Velletri 1748/2026, App. Roma 2727/2026 |
Il caso di Velletri appartiene alla terza categoria, quella più grave. Ma la seconda categoria — deposito talmente tardivo da impedire il primo incontro entro l’udienza — è altrettanto insidiosa, perché il difensore potrebbe erroneamente confidare nella natura ordinatoria del termine e scoprire troppo tardi che il calendario dell’organismo non consente di recuperare.
Come ammonisce Cass. n. 12454/2026: «costituisce inerzia colpevole della parte, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, il deposito tardivo della domanda di mediazione effettuato in un momento tale da non consentire, tenuto conto del termine di trenta giorni entro cui il responsabile dell’organismo deve fissare il primo incontro ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto, lo svolgimento del primo incontro di mediazione entro l’udienza fissata dal giudice».
7. Conseguenze dell’improcedibilità in appello: passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
Un ultimo profilo merita attenzione: cosa significa concretamente «improcedibilità dell’appello».
La questione era dibattuta sotto il vigore del vecchio art. 5, comma 2, e il riferimento dell’attuale art. 5-quater, comma 2, alla «domanda giudiziale» aveva alimentato il dubbio: l’improcedibilità travolge l’intero processo (compresa la sentenza di primo grado) o solo l’impugnazione?
La risposta, ormai consolidata nella giurisprudenza di merito e confortata dalla dottrina, è nel secondo senso. Come affermato dalla Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 7974 del 31 dicembre 2025: «il mancato rituale espletamento del procedimento di mediazione in appello determina l’improcedibilità delle domande che sono state proposte nell’introdurre tale grado di giudizio». Con la conseguenza che «la pronuncia di primo grado verrà resa definitivamente stabile, acquisendo la sua astratta attitudine a divenire res iudicata in applicazione del disposto di cui all’art. 338 c.p.c.» (App. Roma, sent. n. 7948/2025).
Dunque: l’improcedibilità dell’appello cristallizza la sentenza impugnata, che passa in giudicato. Non la travolge. È una sanzione che colpisce l’impugnante inerte, non l’intero processo.
A ciò si aggiunga, per completezza, che quando l’appello principale viene dichiarato improcedibile, anche l’appello incidentale tardivo perde ogni efficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., come statuito da App. Roma, sent. n. 1462 del 22 aprile 2026.
8. Strategie operative per il difensore
Dal quadro descritto discendono alcune indicazioni pratiche immediate.
Prima. Ricevuta l’ordinanza ex art. 5-quater in appello, il difensore deve depositare la domanda di mediazione entro pochi giorni, non entro i quindici. Solo così potrà calendarizzare il primo incontro in tempo utile rispetto all’udienza di verifica. Attendere la scadenza del quindicesimo giorno significa esporsi al rischio che l’organismo fissi l’incontro oltre l’udienza, con conseguenze potenzialmente irreparabili.
Seconda. Verificare immediatamente se il cliente può partecipare personalmente o necessita di procura sostanziale notarile. La giurisprudenza romana (App. Roma nn. 7990-7980/2025) è granitica: la procura alle liti non basta mai. Senza partecipazione personale o delegato munito di procura autenticata, il primo incontro è irrituale e la condizione di procedibilità non è soddisfatta.
Terza. Contestare tempestivamente l’ordinanza se si ritiene che manchino i presupposti per la mediazione demandata. Secondo App. Roma n. 8000/2025, la parte onerata deve sollevare eventuali contestazioni «entro l’udienza fissata dal giudice per la verifica della condizione di procedibilità ovvero, qualora il giudice abbia preavvisato le parti che all’udienza provvederà ai sensi dell’art. 5-quater, ogni deduzione deve essere effettuata entro detta udienza». Superato quel termine, la nullità è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c.
Quarta. Per l’appellato vittorioso in primo grado, sollecitare la mediazione demandata può essere una mossa strategica: se l’appellante non vi ottempera, l’appello diventa improcedibile e la sentenza favorevole passa in giudicato. Uno strumento deflattivo che si trasforma in strumento difensivo.
Quinta. Ricordare che, una volta disposta la mediazione demandata, essa «è condizione di procedibilità della domanda giudiziale» (art. 5-quater, comma 2). L’equivoco lessicale («domanda giudiziale») non deve trarre in inganno: in appello, la domanda giudiziale è l’impugnazione. È questa che diventa improcedibile, non la domanda originaria di primo grado.
La sentenza di Velletri, in definitiva, non dice nulla di nuovo rispetto ai principi già affermati dalla Cassazione. Ma li applica con un rigore e una chiarezza espositiva che ne fanno un precedente utile per chiunque debba affrontare — dal lato dell’appellante o dell’appellato — un’ordinanza ex art. 5-quater in secondo grado. Il messaggio è semplice e severo: l’ordine di mediazione non è un invito, è una condizione. Ignorarlo significa rinunciare all’impugnazione.
