Mediazione civile: rassegna ragionata della giurisprudenza di luglio 2026. Tutte le ultime sentenze.

Mediazione civile: rassegna ragionata della giurisprudenza di luglio 2026. Tutte le ultime sentenze.

Sommario: 1. Premessa. — 2. Improcedibilità da inerzia totale: tre pronunce, un principio granitico. — 3. L’indennità all’organismo: il discrimine dell’attività sostanziale. — 4. Patrocinio a spese dello Stato: tre tasselli su revoca, liquidazione e dimidiazione. — 5. Vizi procedurali imputabili all’organismo: il controllo doveroso della parte onerata. — 6. Accordo raggiunto ed effetti sul processo. — 7. Tendenze e indicazioni operative.


1. Premessa

Luglio 2026 ha registrato una concentrazione insolita di pronunce in materia di mediazione civile: nove sentenze di merito distribuite lungo tutto il mese, dal Tribunale di Foggia del 1° luglio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27, passando per Roma, Milano, Bologna, Napoli Nord, Velletri e Castrovillari. Un campione geograficamente rappresentativo che consente di tracciare linee di tendenza affidabili.

A queste si aggiungono, come quadro di legittimità più aggiornato, due ordinanze della Cassazione depositate a fine giugno (Sez. III, ord. n. 20992 del 20 giugno e n. 21405 del 23 giugno), entrambe sulla procura sostanziale, che fanno da sfondo ai ragionamenti dei giudici di merito.

Questa rassegna analizza le nove sentenze raggruppandole per blocchi tematici, ne estrae i principi consolidati e offre indicazioni operative immediate per il professionista.


2. Improcedibilità da inerzia totale: tre pronunce, un principio granitico

Il blocco più corposo riguarda l’improcedibilità dichiarata quando nessuna parte dà seguito all’ordinanza che dispone la mediazione. Tre sentenze, emesse da uffici giudiziari diversi, convergono verso conclusioni uniformi.

Trib. Velletri, sent. n. 1728 del 22 luglio 2026

Caso emblematico: appello in materia di contributi consortili. La materia non rientra nell’elenco dell’art. 5 comma 1, ma il giudice demanda ugualmente le parti alla mediazione ex art. 5-quater. Gli appellanti rimangono completamente inerti: la procedura non viene nemmeno attivata. Il Tribunale dichiara l’appello improcedibile con condanna alle spese, richiamando espressamente Cass. n. 37920/2022 e Cass. n. 9102/2023 sul rapporto tra termine ordinatorio di quindici giorni e udienza di verifica: ciò che conta è l’utile esperimento entro quest’ultima, ma se la procedura non è stata neppure avviata prima del passaggio in decisione, l’inerzia è irrimediabile.

Trib. Napoli Nord, sent. n. 2649 del 21 luglio 2026

Opposizione a decreto ingiuntivo per forniture. Il giudice dispone mediazione delegata; nessuno la attiva né nei quindici giorni né successivamente. Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda ab initio, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l’opposta — creditrice procedente, dunque attore sostanziale — alle spese. È l’applicazione ortodossa del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3452 del 28 febbraio 2024: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’onere grava sull’attore in senso sostanziale, cioè sul creditore opposto.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2848 del 27 luglio 2026

Mediazione delegata disposta dal giudice istruttorio. Anche qui nessuna parte vi dà seguito. Il Tribunale dichiara l’improcedibilità precisando — in linea con gli orientamenti di legittimità — che ciò che rileva non è il termine intermedio di quindici giorni ma l’utile esperimento entro l’udienza di rinvio. Spese compensate.

Principio comune. Da queste tre pronunce emerge un indirizzo granitico: quando il giudice dispone la mediazione e nessuna parte la attiva, l’improcedibilità è inevitabile. Non esistono scorciatoie. Il termine di quindici giorni assegnato per l’avvio ha natura ordinatoria, ma la sua violazione diventa fatale se al momento dell’udienza di verifica la procedura non risulta utilmente esperita. E poiché la durata minima della mediazione è comunque superiore allo spatium deliberandi tra ordinanza e udienza, chi non si attiva subito difficilmente potrà rimediare.

Indicazione operativa. Ricevuta l’ordinanza ex art. 5-quater o art. 5 comma 2, il difensore deve depositare la domanda di mediazione entro pochi giorni, non entro i quindici. Solo così potrà calendarizzare il primo incontro in tempo utile per l’udienza di verifica.


3. L’indennità all’organismo: il discrimine dell’attività sostanziale

Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2727 del 13 luglio 2026

È forse la sentenza più innovativa del mese. Una controversia ereditaria viene gestita in mediazione per oltre due anni, con molteplici incontri e proposta finale del mediatore. Le parti non raggiungono l’accordo. L’organismo chiede il pagamento dell’indennità; uno degli aderenti si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dall’organismo sostenendo che, in assenza di accordo, nulla sia dovuto.

Il Tribunale rigetta l’opposizione con motivazione articolata:

  • Discrimine decisivo: «il compenso all’organismo è dovuto ogni volta che sia stata svolta attività sostanziale, anche in unico incontro e senza accordo». Ciò che esonera dal pagamento non è il mancato accordo, ma l’assenza totale di attività sostanziale — ipotesi residuale in cui il mediatore si limiti a registrare formalmente l’indisponibilità delle parti senza alcun tentativo di facilitazione.
  • Ampliamento dell’oggetto: se nel corso della procedura le parti ampliano consensualmente l’oggetto della domanda iniziale, tale ampliamento vincola il valore ai fini tariffari. Non ci si può giovare dell’estensione del thema decidendum in mediazione per poi contestare il calcolo dell’indennità parametrato su quel maggior valore.
  • Solidarietà passiva: le spese gravano in solido sugli aderenti, secondo il principio generale dell’obbligazione solidale per prestazioni indivisibili o contrattuali unitarie.

La sentenza fa definitiva chiarezza su un punto a lungo controverso: l’art. 17, comma 5-ter, D.Lgs. 28/2010 prevede che «nessun compenso è dovuto» quando la mediazione si conclude al primo incontro senza accordo, ma questa esenzione opera solo se l’incontro è stato effettivamente meramente formale. Se invece c’è stata attività sostanziale — ascolto, confronto, proposta — il compenso matura comunque.

Indicazione operativa. Per gli organismi: documentare sempre l’attività svolta oltre la mera verbalizzazione, così da precostituire prova del carattere sostanziale dell’incontro. Per gli avvocati: informare preventivamente il cliente che, salvo il caso-limite del primo incontro puramente formale, l’indennità sarà dovuta anche in caso di mancato accordo.


4. Patrocinio a spese dello Stato: tre tasselli su revoca, liquidazione e dimidiazione

Tre sentenze compongono un mosaico coerente sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione.

Trib. Castrovillari, sent. n. 954 dell’8 luglio 2026

Fissa un principio garantista: la revoca dell’ammissione al patrocinio può essere disposta soltanto in presenza di manifesta infondatezza della pretesa accompagnata da colpa grave della parte. Il mero rigetto della domanda o l’infondatezza semplice non bastano. Si tratta di un’applicazione rigorosa dell’art. 15-septies D.Lgs. 28/2010, che tutela l’accesso alla mediazione per i non abbienti contro revoche pretestuose.

Trib. Milano, sent. n. 6099 del 17 luglio 2026

In sede di opposizione a decreto di liquidazione, il Tribunale riliquida i compensi applicando i parametri minimi del DM 55/2014 con dimidiazione ex art. 130 DPR 115/2002. Quanto alla fase di mediazione, taglia netto: «nulla per la mediazione, non essendosi il procedimento concluso con accordo (art. 15 bis DL 28/2010)».

La conseguenza pratica è severa: il difensore che assiste la parte ammessa al patrocinio nella mediazione ha diritto al compenso solo se la procedura si conclude positivamente. Se fallisce, la sua attività mediatoria resta scoperta. Questo rende cruciale valutare ex ante le probabilità di successo della mediazione prima di accettare l’incarico con patrocinio a spese dello Stato.

Trib. Bologna, sent. n. 5504 del 23 luglio 2026

Affronta il rapporto tra la regola generale elaborata dalla Cassazione (divieto di riduzione del compenso oltre il 50% dei valori medi tabellari: Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11788/2023) e la regola speciale del patrocinio a spese dello Stato. Conclusione: la regola speciale prevale. Nel patrocinio a spese dello Stato vige la dimidiazione obbligatoria ex art. 130 DPR 115/2002, che può portare il compenso ben sotto la soglia del 50% dei valori medi. I due sistemi — liquidazione ordinaria e patrocinio — operano su binari distinti e reciprocamente impermeabili.

Indicazioni operative. Per il difensore: verificare sempre, prima di depositare la domanda di mediazione per conto di un cliente ammesso al patrocinio, se vi siano concrete probabilità di accordo. In caso negativo, considerare l’opportunità di limitarsi al primo incontro informativo, contenendo l’impegno professionale destinato a restare non retribuito. Per l’organismo: ricordare che l’esenzione dall’indennità per la parte ammessa scatta solo in caso di accordo (art. 15-septies, comma 2); in caso contrario, l’indennità è dovuta e andrà richiesta alla controparte o, in solido, a tutti gli aderenti.


5. Vizi procedurali imputabili all’organismo: il controllo doveroso della parte onerata

Trib. Foggia, sent. n. 1566 del 1° luglio 2026

È la sentenza più originale del mese, perché introduce un principio nuovo in tema di responsabilità della parte onerata rispetto all’operato dell’organismo.

I fatti: tre tentativi consecutivi di mediazione in primo grado. I primi due nulli perché svolti presso sede incompetente. Il terzo nullo perché l’incontro viene celebrato sette giorni prima della data comunicata alle parti, in assenza del convenuto e senza documentare alcuna comunicazione dell’anticipo. Il Tribunale conferma l’improcedibilità e aggiunge:

«la parte onerata deve esercitare un doveroso controllo sull’operato dell’organismo, verificando ritualità della convocazione e data effettiva dell’incontro.»

Non basta, cioè, aver depositato la domanda di mediazione e confidare che l’organismo faccia correttamente il suo lavoro. La parte su cui grava l’onere — e il suo difensore — devono monitorare attivamente la regolarità della procedura: sede competente, data corretta, ritualità della convocazione della controparte. Se emergono irregolarità, occorre segnalarle immediatamente e, se necessario, cambiare organismo.

Nel caso di specie, il Tribunale ha anche riformato la compensazione delle spese disposta in primo grado con formula di stile, ritenendola immotivata.

Indicazione operativa. Dopo il deposito della domanda, il difensore deve: (a) verificare che l’organismo designato abbia sede nel circondario del tribunale competente; (b) controllare la data fissata per il primo incontro appena ricevuta la convocazione; (c) contestare immediatamente eventuali irregolarità via PEC, mettendole a verbale se non sanate.


6. Accordo raggiunto ed effetti sul processo

Trib. Roma, sent. n. 11609 del 27 luglio 2026

Chiude il mese una sentenza che mostra il volto virtuoso della mediazione. Opposizione a decreto ingiuntivo in materia assicurativa. Il giudice dispone la mediazione obbligatoria. Le parti vi partecipano, raggiungono un accordo positivo e decidono autonomamente di accollarsi reciprocamente le spese della procedura.

All’udienza successiva, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali, valorizzando espressamente la scelta negoziale delle parti di regolare autonomamente i profili economici in sede stragiudiziale.

Due aspetti meritano nota. Primo: la compensazione integrale delle spese processuali nonostante la soccombenza virtuale, giustificata proprio dall’accordo conciliativo raggiunto — un incentivo implicito alla composizione bonaria. Secondo: la sinergia tra autoregolamentazione delle spese di mediazione (le parti se le accollano reciprocamente) e decisione del giudice sulle spese processuali (compensate), che produce un risultato economicamente neutro per entrambe, eliminando qualsiasi disincentivo economico all’accordo.


7. Tendenze e indicazioni operative

Dal complesso delle nove sentenze di luglio 2026 emergono alcune linee di tendenza nitide.

Primo. L’improcedibilità per inerzia totale è ormai un automatismo difficilmente evitabile. I giudici di merito — da Velletri a Napoli Nord, da Santa Maria Capua Vetere a Foggia — applicano la sanzione con uniformità e senza indulgenza. Il messaggio per i difensori è inequivocabile: l’ordine di mediazione va preso sul serio e va eseguito tempestivamente.

Secondo. Sul fronte economico, il mese di luglio ha chiarito questioni aperte da tempo. L’indennità all’organismo è dovuta ogni volta che vi sia stata attività sostanziale, anche senza accordo (Santa Maria Capua Vetere 2727). Per converso, il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio è dovuto solo in caso di accordo (Milano 6099). Due regole speculari che creano un disallineamento: l’organismo viene pagato comunque (se lavora); il difensore no (se la mediazione fallisce). Un’asimmetria che potrebbe disincentivare l’assistenza tecnica nelle mediazioni con patrocinio a spese dello Stato, proprio dove sarebbe più necessaria.

Terzo. Emerge un dovere di vigilanza attiva della parte onerata sull’operato dell’organismo (Foggia 1566). Principio nuovo e potenzialmente dirompente, perché trasferisce sul difensore un onere di controllo che finora si riteneva assorbito dalla responsabilità dell’organismo. Attendiamo sviluppi: se altre corti seguiranno Foggia, si consoliderà un obbligo di monitoraggio che inciderà sulle prassi operative degli studi legali.

Quarto. Quando funziona, la mediazione premia (Roma 11609): accordo raggiunto, spese processuali compensate, costi neutralizzati. Il volto virtuoso dell’istituto, che conviene ricordare quando si illustra al cliente lo scenario peggiore dell’improcedibilità.

Dott. Stefano Sogari