Tre mediazioni, tre nullità: il dovere di controllo della parte sull’operato dell’organismo

Tre mediazioni, tre nullità: il dovere di controllo della parte sull’operato dell’organismo

Commento a Tribunale di Foggia, sentenza n. 1566 del 1° luglio 2026


a cura dell’avv. Mariarosaria Cicatiello


Sommario: 1. I fatti: una odissea processuale in tre atti. — 2. Il principio di diritto: la parte onerata deve controllare l’operato dell’organismo. — 3. Le tre nullità analizzate: sede incompetente, anticipazione non comunicata, assenza della parte. — 4. La cornice giurisprudenziale: un orientamento ormai consolidato. — 5. La compensazione delle spese con formula di stile: perché il Tribunale ha riformato. — 6. Indicazioni operative.


1. I fatti: una odissea processuale in tre atti

Una società cessionaria di crediti bancari agisce dinanzi al Giudice di Pace di San Severo per recuperare circa 4.700 euro derivanti da due linee di credito revolving risolte per inadempimento. Il convenuto si costituisce contestando integralmente la pretesa ed eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari.

Quella che doveva essere una procedura conciliativa di routine si trasforma in una vicenda paradigmatica dei vizi che possono inficiare la mediazione quando l’organismo non opera correttamente e la parte onerata non vigila.

Primo tentativo. Con ordinanza del 12 febbraio 2016, il Giudice assegna termine per esperire la mediazione. Ma l’organismo adito fissa l’incontro presso una sede territorialmente incompetente. Il Giudice, su eccezione del convenuto, rimette la causa sul ruolo e assegna nuovo termine.

Secondo tentativo. L’attrice deposita tempestivamente nuova domanda presso l’Organismo 645 s.r.l., ma anche questo fissa l’incontro presso una sede collocata fuori dal mandamento dell’ufficio giudiziario. Nuova eccezione del convenuto, nuova ordinanza del Giudice (11 aprile 2018) che assegna un terzo termine.

Terzo tentativo. L’attrice avvia la procedura il 23 aprile 2018. L’organismo comunica alle parti che il primo incontro si terrà a San Severo il 16 maggio 2018. Tuttavia, l’incontro viene materialmente celebrato il 9 maggio 2018 — sette giorni prima — in assenza del convenuto e senza che dagli atti risulti documentata alcuna comunicazione dell’anticipazione.

Il Giudice di Pace dichiara l’improcedibilità della domanda e compensa le spese «in ragione della particolarità e novità delle questioni giuridiche affrontate».

Il convenuto appella la sola statuizione sulle spese. La società propone appello incidentale contro la declaratoria di improcedibilità. Il Tribunale di Foggia, sentenza n. 1566 del 1° luglio 2026 (Est. dott.ssa Valentina Patti), rigetta l’appello incidentale confermando l’improcedibilità e accoglie l’appello principale condannando la società alle spese di entrambi i gradi.


2. Il principio di diritto: la parte onerata deve controllare l’operato dell’organismo

Il cuore della sentenza è racchiuso in un passaggio che merita di essere riportato integralmente:

«la parte interessata ed onerata della introduzione del procedimento di mediazione è tenuta ad esercitare un doveroso potere di controllo sulla attività svolta dall’Organismo competente, monitorando sul buon esito della convocazione ed adoperandosi per risolvere eventuali carenze del suddetto organismo.»

Non basta, dunque, depositare la domanda di mediazione e attendere passivamente che l’organismo faccia il suo lavoro. La parte su cui grava l’onere — e il suo difensore — devono monitorare attivamente: la correttezza della sede, la regolarità della convocazione della controparte, la corrispondenza tra la data fissata e quella in cui l’incontro si celebra effettivamente.

Questo principio era già stato affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata nella motivazione: «la parte interessata ha non solo l’onere di attivarsi affinché l’organismo medesimo, in caso di inerzia, proceda alla fissazione e comunicazione del primo incontro […], bensì è necessario che, in quanto parte interessata al valido e corretto esperimento del tentativo di mediazione, si attivi per controllare che l’organismo medesimo dia corso correttamente a tutto l’iter necessario, come, in primis, l’invito della controparte al primo incontro di mediazione» (Trib. Napoli Nord, sent. 26 gennaio 2022).

Ma la sentenza di Foggia compie un passo ulteriore: estende il dovere di controllo anche alla verifica della data effettiva dell’incontro rispetto a quella comunicata. Non è sufficiente aver ricevuto la convocazione e averla girata al cliente. Occorre assicurarsi che l’incontro si svolga effettivamente nel giorno, nell’ora e nella sede indicati nella comunicazione ufficiale. Se l’organismo modifica unilateralmente questi elementi senza darne notizia, la parte onerata che non se ne avvede subisce le conseguenze dell’invalidità.


3. Le tre nullità analizzate: sede incompetente, anticipazione non comunicata, assenza della parte

Ciascuno dei tre vizi merita un’analisi separata, perché ciascuno insegna qualcosa di diverso.

A) Sede incompetente (primo e secondo tentativo). L’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 impone che la domanda sia depositata «presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». È un criterio di prossimità geografica posto a tutela di entrambe le parti, specie di quella invitata, che non può essere costretta a presentarsi in luoghi disagevoli. Come chiarito dal Tribunale di Pavia, sentenza n. 1125 del 16 novembre 2025: attribuire alla parte onerata la libera scelta del luogo «sarebbe irragionevole, poiché consentirebbe di convocare la controparte in luogo per essa ipoteticamente disagevole, frustrando gli scopi della mediazione stessa». E secondo il Tribunale di Oristano, sentenza n. 232 del 10 aprile 2026, nemmeno lo svolgimento in modalità telematica sana il vizio di competenza territoriale.

Nel caso di Foggia, per ben due volte consecutive l’attrice — o meglio, gli organismi da lei incaricati — hanno sbagliato sede. Due errori identici che già di per sé denotano un’assenza totale di vigilanza.

B) Anticipazione non comunicata (terzo tentativo). Qui il vizio è ancora più grave perché colpisce il diritto fondamentale della parte invitata a partecipare consapevolmente. L’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010 prevede che la data del primo incontro sia comunicata alle parti «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione». Comunicare una data e poi celebrarne un’altra — senza documentare alcuna informativa intermedia — equivale a violare questa disposizione in modo radicale.

Il Tribunale lo dice con chiarezza: «non può dirsi provato che la parte opposta sia stata messa nelle condizioni di partecipare alla procedura medesima, non avendo la società dimostrato che sia stata data comunicazione dell’anticipazione dell’incontro originariamente fissato il 16.05.2018». E poiché la prova della regolarità grava su chi ha attivato la procedura, l’assenza di documentazione si risolve in danno dell’attrice.

C) Assenza della parte e convocazione irregolare. Strettamente collegato è il tema della convocazione personale. Come ribadito da numerose pronunce di merito (Trib. Torre Annunziata, sent. n. 529 del 21 febbraio 2023Trib. Trani, sent. n. 563 del 20 marzo 2024Trib. Napoli, sent. n. 11262 del 31 dicembre 2024), la comunicazione dell’invito a mediazione deve essere effettuata direttamente alla parte personalmente e non può essere validamente eseguita mediante invio al solo procuratore costituito. Nel caso di Foggia, addirittura, la comunicazione dell’anticipo manca del tutto: il convenuto semplicemente non sapeva che l’incontro fosse stato spostato.


4. La cornice giurisprudenziale: un orientamento ormai consolidato

La sentenza di Foggia non nasce isolata. Si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi due anni ha progressivamente precisato i confini del dovere di diligenza gravante sulla parte onerata.

Già il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 259 del 23 febbraio 2023, aveva affermato che «sulla parte istante, tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura, incombeva il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con la conseguenza che oggi non può invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell’esatta individuazione del destinatario della comunicazione».

Il Tribunale di Trani, sentenza n. 569 del 22 marzo 204, aveva aggiunto che «l’elezione di domicilio presso il difensore […] è limitata al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche al procedimento di mediazione, avente natura stragiudiziale», sicché inviare la convocazione al solo difensore equivale a non inviarla affatto.

E il Tribunale di Napoli, sentenza n. 1162 del 31 dicembre 2024, ha ribadito che «la convocazione all’incontro di mediazione deve essere effettuata personalmente nei confronti delle parti e non può essere validamente eseguita mediante comunicazione al solo procuratore costituito in giudizio, anche quando la mediazione sia disposta dal giudice in corso di causa».

Foggia aggiunge a questo mosaico il tassello della data effettiva: non basta che la convocazione sia stata correttamente indirizzata alla parte personalmente; occorre anche che l’incontro si tenga realmente nel giorno comunicato. Se l’organismo lo anticipa o lo posticipa senza avvisare, la procedura è nulla.


5. La compensazione delle spese con formula di stile: perché il Tribunale ha riformato

L’altro profilo di grande interesse della sentenza riguarda la riforma della statuizione sulle spese.

Il Giudice di Pace aveva compensato le spese «in ragione della particolarità e novità delle questioni giuridiche affrontate». Formula che il Tribunale di Foggia bolla senza mezzi termini come «formula di stile che, in assenza di ulteriori specificazioni, non può considerarsi idonea a fondare la compensazione».

La motivazione del Tribunale è un piccolo trattato sulla disciplina delle spese applicata alla mediazione:

  • Regola generale: art. 91 c.p.c. — le spese seguono la soccombenza.
  • Deroghe tassative: art. 92, comma 2, c.p.c. — soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (per effetto di Corte Cost. n. 77/2018).
  • Obbligo motivazionale rafforzato: la deroga richiede «un supporto motivazionale adeguato e idoneo a sostenere la relativa statuizione, la quale deve risultare in modo chiaro e non equivoco dall’iter argomentativo sviluppato dal giudice» (Cass. SU n. 2098/208).

Nel caso concreto, osserva il Tribunale, «dall’esame degli atti non sono evincibili dati ed elementi che possano avvalorarla, trattandosi di un’ordinaria questione relativa al valido svolgimento della procedura di mediazione, peraltro incardinata per ben tre volte in ragione di vizi di volta in volta rilevati dal giudice». Inoltre, la decisione di improcedibilità aveva fatto proprie le argomentazioni del convenuto, evidenziando «il mancato assolvimento da parte dell’attrice ad un onere processuale prescritto in primo luogo dalla legge e poi disposto dal giudice».

In queste condizioni, compensare le spese significa premiare la parte inadempiente e penalizzare quella diligente. Un esito contrario allo stesso principio di effettività della mediazione come condizione di procedibilità.

La conclusione è netta: condanna dell’attrice alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 633 per il primo grado ed euro 1.278 per l’appello, oltre accessori.


6. Indicazioni operative

Dalla sentenza di Foggia — e dal solido quadro giurisprudenziale che la sostiene — discendono alcune regole pratiche per il difensore che gestisca una procedura di mediazione.

Prima. Dopo il deposito della domanda, verificare immediatamente che l’organismo designato abbia sede (principale o secondaria) nel circondario del tribunale competente. In caso contrario, revocare l’incarico e rivolgersi a un organismo corretto prima che scada il termine assegnato dal giudice.

Seconda. Ricevuta la comunicazione di fissazione del primo incontro, controllare data, ora e sede. Appuntare questi dati e, qualche giorno prima dell’incontro, ricontrollare che non vi siano state modifiche unilaterali non comunicate.

Terza. Verificare che la convocazione sia stata inviata alla controparte personalmente, non al solo difensore costituito. Se l’organismo comunica di averla inviata via PEC all’avvocato, chiedere espressamente che venga integrata con comunicazione diretta alla parte.

Quarta. Documentare ogni passaggio. Conservare tutte le comunicazioni ricevute dall’organismo e, se possibile, chiedere conferma scritta dell’avvenuta convocazione della controparte. In caso di contestazioni future, sarà il difensore a dover provare la regolarità della procedura.

Quinta. Contestare immediatamente qualsiasi irregolarità. Se emerge un vizio (sede sbagliata, data incongruente, omessa convocazione), segnalarlo subito all’organismo via PEC e, se del caso, al giudice, chiedendo un nuovo termine. Attendere l’udienza di verifica per eccepire il vizio è rischioso: a quel punto potrebbe essere troppo tardi per sanarlo.

Sesta. Quanto alle spese: se si rappresenta la parte vittoriosa in una declaratoria di improcedibilità per vizi imputabili alla controparte, opporsi sempre a una compensazione immotivata, richiamando espressamente l’obbligo motivazionale rafforzato di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 253 del 6 febbraio 206Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6105 del 7 marzo 2024). Una formula di stile non basta mai.

La vicenda di Foggia è istruttiva proprio per la sua ordinarietà: non si discute di massimi sistemi ma di un credito di poche migliaia di euro, eppure la causa attraversa otto anni di processo tra primo grado e appello, consuma tre tentativi di mediazione tutti nulli, e si conclude con una condanna alle spese che probabilmente supera il valore della pretesa originaria. Tre mediazioni, tre nullità, un’unica responsabile: la parte che, pur onerata, non ha mai controllato ciò che l’organismo faceva — o non faceva — in sua vece.

Prof. Avv. Mariarosaria Cicatiello