Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione delegata: l’onere grava sempre sul creditore opposto
Commento a Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 2649 del 21 luglio 2026
Sommario: 1. I fatti. — 2. La struttura bifasica del giudizio monitorio e la posizione delle parti. — 3. L’onere di attivazione dopo le Sezioni Unite e l’art. 5-bis. — 4. Mediazione delegata: condizione di procedibilità sopravvenuta che incide ab initio. — 5. Termine ordinatorio ma tagliola dell’udienza. — 6. Conseguenze: improcedibilità, revoca del decreto, spese. — 7. Indicazioni operative.
1. I fatti
Una s.r.l.s. propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per oltre quarantamila euro relativi a forniture. Deduce di aver già effettuato pagamenti parziali tali da ridurre il debito residuo a circa trentamila euro. La creditrice opposta si costituisce contestando l’opposizione e rilevando che alcune ricevute di bonifico prodotte dall’opponente sono duplicati della medesima operazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 28 dicembre 2025, rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e dispone la mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Nessuna delle parti attiva il procedimento di mediazione. Né entro il termine di quindici giorni fissato dal giudice, né successivamente, fino al passaggio in decisione della causa.
Con sentenza n. 2649 del 21 luglio 2026 (Est. dott. Antonio Caradonna), il Tribunale dichiara improcedibile la domanda avanzata in fase monitoria, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società opposta alle spese di lite.
2. La struttura bifasica del giudizio monitorio e la posizione delle parti
Il Tribunale apre la motivazione con una premessa sistematica essenziale: «il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato» e, una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre «un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori».
Ne discende che oggetto del giudizio non è la valutazione di legittimità del decreto, bensì «la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria». In questo giudizio, le parti conservano la loro posizione sostanziale: il creditore opposto rimane attore in senso sostanziale, gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi; il debitore opponente conserva la veste di convenuto sostanziale, su cui incombe la prova dei fatti estintivi o modificativi.
Questa ricostruzione — pacifica nella giurisprudenza di legittimità — è la chiave che spiega perché l’onere di attivare la mediazione ricada sul creditore opposto e non sul debitore opponente.
3. L’onere di attivazione dopo le Sezioni Unite e l’art. 5-bis
La questione fu risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, che compose un contrasto annoso stabilendo che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura grava sulla parte opposta, quale attore sostanziale.
Le argomentazioni sono note ma vale richiamarle: (a) l’art. 5 comma 1-bis pone l’obbligo a carico di «chi intende esercitare in giudizio un’azione», posizione propria del creditore opposto; (b) una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, il giudizio assume le forme della cognizione piena dove ciascuna parte riprende la propria posizione sostanziale; (c) porre l’onere sull’opponente significherebbe gravarlo ulteriormente dopo aver subito un decreto senza contraddittorio, mentre porlo sull’opposto produce conseguenze meno pregiudizievoli (improcedibilità anziché irrevocabilità).
Questo principio è stato recepito dal legislatore delegato del 2022 con l’introduzione dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che testualmente dispone: «nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo».
La giurisprudenza successiva lo ha applicato con uniformità pressoché totale: da App. Roma n. 5510/2024 a Trib. Pesaro n. 207/2026, da Trib. Nola n. 1316/2026 a Trib. Agrigento n. 298/2025, fino alla recentissima Cass. civ., Sez. III, n. 22276/2026. E anche quando il giudice ha erroneamente assegnato l’onere all’opponente, la Corte d’Appello riforma ripristinando il corretto riparto (App. Napoli n. 2206/2026).
Nel caso di specie, il Tribunale richiama anche le Sezioni Unite n. 3452 del 7 febbraio 2024, che hanno affermato il principio per cui «l’obbligo di promuovere la mediazione riguarda solo l’attore che introduce il giudizio in via principale, non le eventuali domande riconvenzionali». Principio distinto da quello sull’opposizione a decreto ingiuntivo, ma convergente nel criterio-guida: chi formula la pretesa per primo sopporta anche l’onere conciliativo.
4. Mediazione delegata: condizione di procedibilità sopravvenuta che incide ab initio
Un profilo merita particolare attenzione. Nel caso di specie, la materia (forniture) potrebbe rientrare tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, ma ciò che conta è che il giudice ha comunque disposto la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 2.
Come osserva il Tribunale, «quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda “ab initio” svolta e non della sua eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale».
A supporto viene richiamata espressamente Cass. n. 22805/2023: la mediazione demandata diventa condizione di procedibilità esattamente come quella obbligatoria ex lege, e la sua mancata ottemperanza colpisce la domanda originaria, non solo la fase processuale in corso. Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito più recente: Trib. Nola n. 2215/2026 ha precisato che «una volta disposta d’ufficio, la mediazione acquista natura obbligatoria e il suo mancato esperimento è parimenti sanzionato con l’improcedibilità della domanda, indipendentemente dalla materia oggetto di causa, purché si verta in diritti disponibili».
E ancora Trib. Cassino n. 2/2025 ha esteso il principio al caso complesso della cessione del credito in corso di causa: la mediazione deve coinvolgere tutte le parti del processo, compreso il cedente non estromesso, e il mancato coinvolgimento di una sola di esse determina comunque improcedibilità.
5. Termine ordinatorio ma tagliola dell’udienza
Il Tribunale dedica un passaggio importante alla natura del termine assegnato per l’avvio della mediazione, chiarendo — in linea con la giurisprudenza ormai consolidata — che esso «ha natura ordinatoria e non perentoria».
Richiama espressamente Cass. n. 40035/2021 e aggiunge: «la sanzione di improcedibilità consegue, infatti, non alla mancata proposizione della domanda di mediazione entro il predetto termine, bensì all’omesso esperimento del procedimento entro la data di celebrazione dell’udienza di rinvio del processo».
Tuttavia — ed è qui il punctum dolens — nel caso concreto «manca del tutto la prova che la procedura di mediazione delegata sia stata attivata né entro i quindici giorni fissati dal giudice né successivamente, ossia prima del passaggio in decisione della causa». Siamo cioè fuori dall’ipotesi del mero ritardo sanabile: siamo nell’inerzia totale, che coincide perfettamente col mancato esperimento.
È la stessa distinzione che abbiamo visto operare nella coeva giurisprudenza: se la domanda viene depositata in ritardo ma il primo incontro si celebra comunque prima dell’udienza di verifica, la condizione è assolta; se invece nulla viene fatto fino alla decisione, l’improcedibilità è inevitabile.
6. Conseguenze: improcedibilità, revoca del decreto, spese
Quanto agli effetti, la sentenza è netta: «la mancata ottemperanza all’ordine del giudice determina pertanto l’improcedibilità della domanda ab initio svolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto».
Tre precisazioni importanti.
Primo. L’improcedibilità colpisce la domanda proposta in via monitoria, non l’opposizione. È la pretesa creditoria fatta valere col ricorso per decreto ingiuntivo a diventare improcedibile, non l’iniziativa del debitore opponente. Coerentemente, il decreto viene revocato.
Secondo. La formula «ab initio» significa che la domanda è improcedibile fin dall’origine, come se la condizione fosse mancata sin dal deposito del ricorso monitorio. Ciò comporta che il creditore potrà riproporre la domanda previo esperimento della mediazione, senza che la precedente declaratoria glielo precluda. Come chiarito da Trib. Agrigento n. 298/2025: «la dichiarazione di improcedibilità non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l’emissione di un nuovo decreto ingiuntivo».
Terzo. Le spese seguono la soccombenza. Il Tribunale liquida euro 3.808,00 per compenso professionale ed euro 70,00 per esborsi, oltre accessori, ponendole integralmente a carico della società opposta soccombente, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Nessuna compensazione: la parte onerata sapeva — o doveva sapere — di dover attivare la mediazione; la sua inerzia totale integra negligenza processuale che non merita indulgenza sul piano delle spese.
7. Indicazioni operative
Dal caso di Napoli Nord discendono indicazioni pratiche immediate.
Per il creditore opposto. Ricevuta l’ordinanza che dispone la mediazione delegata, depositare immediatamente la domanda presso un organismo competente. Attendere la scadenza del quindicesimo giorno significa esporsi al rischio che l’organismo fissi il primo incontro oltre l’udienza di verifica. Meglio agire subito.
Per il debitore opponente. Verificare se la materia del contendere rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. In caso affermativo, eccepire tempestivamente il mancato esperimento alla prima udienza, a pena di decadenza. Se il giudice dispone la mediazione delegata, attendere che sia il creditore opposto ad attivarla: l’onere non è vostro. Se il creditore resta inerte fino all’udienza di verifica, chiedere dichiararsi l’improcedibilità con revoca del decreto e condanna alle spese.
Per entrambi. Ricordare che il termine di quindici giorni fissato dal giudice ha natura ordinatoria, ma la tagliola vera è l’udienza di verifica. Superata quella senza che il primo incontro si sia celebrato, l’improcedibilità è inevitabile. E ricordare altresì che, dopo le Sezioni Unite del 2020 e l’introduzione dell’art. 5-bis, non vi è più spazio per dubbi interpretativi: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo l’onere grava sempre e soltanto sul creditore opposto.
La vicenda di Napoli Nord è istruttiva nella sua apparente semplicità: un credito commerciale, un decreto ingiuntivo, un’opposizione, un’ordinanza di mediazione ignorata da tutti. Risultato: otto mesi di processo vanificati, decreto revocato, spese a carico del creditore per quasi quattromila euro. Tutto evitabile con il deposito di una domanda di mediazione. Che sarebbe costata molto meno.
