Due vizi che travolgono la mediazione: la domanda «numero di ruolo» e il verbale firmato solo dagli avvocati

Due vizi che travolgono la mediazione: la domanda «numero di ruolo» e il verbale firmato solo dagli avvocati

Commento a Tribunale di Ischia, sentenza n. 484 del 27 maggio 2026


Sommario: 1. Premessa: quando la forma è sostanza. — 2. Il caso. — 3. Primo vizio: la domanda di mediazione che cita solo il numero di ruolo. — 4. Secondo vizio: il verbale sottoscritto soltanto dagli avvocati. — 5. Il quadro giurisprudenziale: un orientamento diffuso e convergente. — 6. Le conseguenze: improcedibilità, revoca del decreto, spese. — 7. L’esclusione della sanzione ex art. 12-bis: una precisazione importante. — 8. Indicazioni operative.


1. Premessa: quando la forma è sostanza

La mediazione è un procedimento informale. Ma l’informalità ha un confine, ed è tracciato dagli artt. 48 e 11 del D.Lgs. 28/2010. Oltre quel confine non si è più in presenza di una mediazione validamente esperita, ma di una mera sequenza di atti privi di efficacia processuale — con conseguenze potenzialmente devastanti per la parte che aveva l’onere di attivarla.

Il Tribunale di Ischia, sentenza n. 484 del 27 maggio 2026 (Giudice dott.ssa Pasqualina Principale) offre una delle rassegne più complete dei vizi che possono inficiare una procedura di mediazione: tre irregolarità, singolarmente già letali, cumulativamente letali al quadrato, tutte riconducibili alla stessa parte onerata. E aggiunge una precisazione di sistema importante sulla sanzione ex art. 12-bis.


2. Il caso

Una società cessionaria di crediti bancari, tramite la propria procuratrice, ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e di due fideiussori persone fisiche per oltre 135.000 euro derivanti da due finanziamenti chirografari. Gli intimati propongono opposizione deducendo, tra l’altro, l’usura, la nullità delle fideiussioni e l’inefficacia delle cessioni.

Nel giudizio di opposizione — materia bancaria, mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 — l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, cioè sulla creditrice opposta (art. 5-bis D.Lgs. 28/2010). Gli opponenti eccepiscono l’improcedibilità già alla prima udienza. Il giudice, con ordinanza del 22 maggio 2023, assegna alla parte opposta il termine per introdurre il procedimento. La mediazione si svolge presso l’organismo Rimedia S.r.l. e si conclude con esito negativo.

Ma gli opponenti contestano la validità della procedura per plurimi vizi. Il Tribunale li accoglie tutti, dichiara l’improcedibilità della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società creditrice a oltre 14.000 euro di spese.


3. Primo vizio: la domanda di mediazione che cita solo il numero di ruolo

L’art. 4, comma 2, D.Lgs. 28/2010 prescrive che la domanda di mediazione indichi «l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa». Non è un requisito di stile: è il contenuto minimo essenziale senza il quale la domanda è nulla.

Nel caso di specie, la domanda di mediazione indicava come oggetto: «opposizione a d.i. RG. 389/2020». Nessun riferimento alla pretesa creditoria, alle ragioni che la fondavano, alle parti nei loro rapporti sostanziali. Il mero richiamo al numero di ruolo del procedimento giudiziario.

Il Tribunale censura senza esitazione questa prassi:

«Il mero richiamo al numero di ruolo del procedimento giudiziario non equivale all’indicazione dell’oggetto della controversia, tanto più che dalla domanda di mediazione non risulta alcuna esplicitazione delle ragioni della pretesa.»

E aggiunge la ratio decisiva: la completezza dell’indicazione è necessaria «non solo per consentire alle parti di partecipare consapevolmente al tentativo di composizione bonaria della controversia, ma anche perché dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 derivano gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza, effetti che possono prodursi solo se la domanda contiene l’indicazione precisa e determinata della pretesa azionata».

La genericità della domanda, quindi, non è un vizio meramente formale: priva l’atto di quegli effetti sostanziali (interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza) che sono il cuore dell’istituto, e impedisce alla controparte di comprendere la materia del contendere e di prendere posizione consapevolmente.

Il principio è condiviso dalla giurisprudenza più recente. Il Tribunale di Venezia, sentenza n. 5008 del 25 ottobre 2025 ha precisato che «la conoscenza dei fatti da parte della controparte per altre vie, quali precedenti comunicazioni, non sana il vizio dell’istanza in assenza di un richiamo per relationem a tali comunicazioni contenuto nell’istanza stessa»: la radicale omissione delle ragioni della pretesa determina il mancato avveramento della condizione di procedibilità. E il Tribunale di Roma, sentenza n. 3279 del 3 marzo 2026 ha aggiunto che l’istanza «deve prospettare tutti gli elementi fattuali posti a fondamento della eventuale domanda dinanzi all’organo giurisdizionale», a pena di considerare domanda nuova — e non coperta dall’effetto impeditivo della decadenza — ciò che sia asimmetrico rispetto all’istanza.


4. Secondo vizio: il verbale sottoscritto soltanto dagli avvocati

L’art. 11, comma 4, D.Lgs. 28/2010 stabilisce che il verbale conclusivo della mediazione «è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore». E l’art. 8-bis, per la mediazione telematica, distingue altrettanto chiaramente tra la firma delle parti e quella degli avvocati, richiedendole entrambe.

Nel caso di specie, il verbale conclusivo risultava sottoscritto esclusivamente dagli avvocati delle parti, non dalle parti personalmente. La società opposta sosteneva che la partecipazione tramite difensori muniti di procura generale alle liti fosse sufficiente.

Il Tribunale non è d’accordo, con un ragionamento a doppio livello:

  • Sul piano formale, il verbale privo della sottoscrizione delle parti è invalido, perché la norma richiede la sottoscrizione di tutti i partecipanti, parti comprese.
  • Sul piano sostanziale, la procura alle liti non può supplire, perché ha «natura processuale e limitata al singolo giudizio» e non conferisce «il potere sostanziale di disporre dei diritti in sede di mediazione, che ha natura extraprocessuale».

La conclusione è netta: «la mancata partecipazione personale delle parti e la mancata sottoscrizione del verbale conclusivo da parte delle stesse inficia la validità del procedimento di mediazione esperito».

Questa conclusione si salda con l’orientamento di legittimità sulla partecipazione personale. La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 ha infatti enunciato che la condizione di procedibilità è soddisfatta solo quando «almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali», precisando che «la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente». La Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 1115 del 2 settembre 2024 ha poi chiarito che la convocazione stessa deve essere comunicata alla parte personalmente, non al solo difensore costituito, perché «il difensore può sostituire la parte nel procedimento di mediazione soltanto se munito di apposita procura speciale quale rappresentante sostanziale».


5. Il quadro giurisprudenziale: un orientamento diffuso e convergente

I due vizi contestati nel caso di Ischia trovano ampia conferma in un filone giurisprudenziale che si è sviluppato su entrambi i fronti.

Sulla sottoscrizione del verbale. Il Tribunale di Salerno, sentenza n. 3136 del 19 maggio 2026 ha dichiarato improcedibile la domanda per la doppia violazione: procura con firma autenticata dal difensore (non valida, perché «l’autenticazione di tale procura non rientra nei poteri dell’avvocato, neppure quando il potere di rappresentanza sia conferito allo stesso professionista che procede all’autenticazione») e verbale non sottoscritto dalle parti né dal mediatore. Il Tribunale di Siena, sentenza n. 473 del 16 luglio 2026 ha esteso il principio alla mediazione telematica: il verbale privo della firma digitale del mediatore e dell’avvocato presente all’incontro è invalido e inidoneo a dimostrare il regolare esperimento — e per l’assolvimento della condizione di procedibilità non basta provare la mera attivazione, dovendo la parte onerata dimostrare anche la conclusione infruttuosa mediante produzione di un verbale valido.

Il Tribunale di Salerno, sentenza n. 2712 del 19 giugno 2025 mostra poi l’effetto più severo: nel condominio, il verbale telematico con sottoscrizione mancante (avvocato assente sostituito da altro legale, parte presente senza firma digitale) non produce l’effetto interruttivo della decadenza ex art. 1137 c.c., con conseguente inammissibilità per tardività dell’impugnazione della delibera.

In senso apparentemente contrario, il Tribunale di Brescia, sentenza n. 3207 del 26 marzo 2026 ha ritenuto valida la sottoscrizione dell’accordo da parte dei soli procuratori, ma con una differenza decisiva: nella mediazione da remoto ex art. 8-ter le parti, collegate in videoconferenza, avevano dichiarato di non essere munite di strumenti di firma digitale e avevano espressamente delegato i difensori alla sottoscrizione, i quali erano muniti di procura speciale sostanziale. È la conferma del principio opposto: la firma dei soli avvocati regge solo se c’è una valida procura sostanziale alle spalle; altrimenti il verbale è nullo.

Sull’efficacia esecutiva. Un’ultima notazione: i requisiti formali del verbale condizionano anche la sua forza di titolo esecutivo. Il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 157 del 4 febbraio 2026, il Tribunale di Cassino, sentenza n. 831 del 13 maggio 2026 e il Tribunale di Catania, sentenza n. 3757 del 22 settembre 2023 ritengono che l’attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico ex art. 12 sia requisito sostanziale per l’efficacia esecutiva, non mera formalità. E il Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 937 del 25 luglio 2023 ha chiarito che il titolo opera solo verso le «parti» in senso tecnico: il garante che partecipa al solo fine di rilasciare una fideiussione non è parte, e il verbale non è azionabile contro di lui senza omologazione.


6. Le conseguenze: improcedibilità, revoca del decreto, spese

L’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 è il terminale applicativo: «quando la mediazione non è stata validamente esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese».

Nel caso di Ischia il Tribunale ha fatto esattamente questo:

  1. dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio per mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari e finanziari;
  2. revocato il decreto ingiuntivo n. 60/2020;
  3. condannato la società creditrice al pagamento delle spese, liquidate in 14.103,00 euro per compensi professionali, oltre accessori, con attribuzione agli avvocati antistatari.

La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata anche nei confronti della società debitrice, perché «il procedimento di mediazione ha riguardato anche tale parte e i vizi dello stesso inficiano la procedibilità dell’intera domanda creditoria».

Un corollario importante riguarda la tempestività dell’eccezione. Il Tribunale ha ricordato che l’improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza; concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. o ammessi i mezzi istruttori, non è più possibile il rilievo officioso. Ma nel caso di specie l’eccezione era stata ritualmente sollevata dagli opponenti già alla prima udienza, sicché il giudice — pur avendo provveduto con l’ordinanza del 22 maggio 2023, ben oltre quella data — ha legittimamente assegnato il termine per l’introduzione della mediazione: l’eccezione tempestiva di parte conserva il potere del giudice di assegnare il termine anche in un momento successivo.


7. L’esclusione della sanzione ex art. 12-bis: una precisazione importante

Un profilo di grande interesse tecnico è quello relativo alla sanzione di cui all’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010: il versamento all’erario del doppio del contributo unificato per la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo.

Il Tribunale di Ischia la ritiene non applicabile nel caso di specie:

«il procedimento di mediazione è stato formalmente svolto con partecipazione della parte opposta a mezzo del difensore, sicché non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione, essendo il vizio costituito non dalla mancata partecipazione, bensì dalle irregolarità che hanno inficiato la validità complessiva del procedimento.»

La distinzione è sottile ma importante: la sanzione presuppone l’assenza tout court dal primo incontro, non l’invalidità della procedura per vizi formali. Nel primo caso c’è un comportamento omissivo sanzionabile; nel secondo c’è una partecipazione formalmente avvenuta ma processualmente inutilizzabile. La parte che “ha partecipato” tramite difensore senza valida procura sostanziale evita la sanzione pecuniaria, ma non l’improcedibilità — che è conseguenza ben più grave, perché travolge la domanda e il titolo.


8. Indicazioni operative

Dalla sentenza di Ischia — e dal quadro giurisprudenziale che la circonda — discendono regole pratiche precise per il difensore.

Sulla domanda di mediazione. Mai limitarsi al numero di ruolo o a una formula generica. Indicare sempre: l’oggetto della controversia nei suoi elementi essenziali (il petitum), le ragioni della pretesa in termini fattuali (la causa petendi sintetica), e — nei casi di mediazione demandata — allegare eventualmente l’atto introduttivo del giudizio, che è il modo più sicuro per garantire la simmetria. La domanda va redatta come se potesse essere esaminata dal giudice dell’improcedibilità, perché lo sarà.

Sulla partecipazione personale. Verificare sempre che il cliente possa comparire personalmente o munirsi di procura sostanziale autenticata da pubblico ufficiale, con oggetto specifico (la partecipazione alla mediazione sulla controversia X) e potere dispositivo sui diritti oggetto del contendere. La procura alle liti non basta mai (Cass. civ., ord. n. 9608/2026). Ricordare che anche per la società vale la regola: il legale rappresentante (o delegato munito di procura sostanziale) deve partecipare. E che la procura autenticata dall’avvocato è nulla (Trib. Salerno n. 3136/2026).

Sul verbale. Il verbale conclusivo va sottoscritto da tutti i partecipanti: parti, avvocati, mediatore. Prima di lasciare l’organismo, verificare che la sottoscrizione delle parti ci sia davvero. Se la mediazione si svolge in modalità telematica, verificare che il documento sia firmato digitalmente dalle parti e dagli avvocati, e che il mediatore abbia apposto la propria firma (Trib. Siena n. 473/2026). Se le parti dichiarano di non avere strumenti di firma digitale, la delega ai difensori è possibile solo se questi hanno una valida procura sostanziale, e va verbalizzata (Trib. Brescia n. 3207/2026).

Sulla strategia processuale. Se si rappresenta la parte che subisce una mediazione invalida, eccepire tempestivamente l’improcedibilità — alla prima udienza, a pena di decadenza — contestando specificamente ogni vizio (genericità, mancata partecipazione, mancata sottoscrizione). Se si rappresenta la parte onerata, ricordare che la sanzione ex art. 12-bis è la minore delle preoccupazioni: la vera posta in gioco è l’improcedibilità della domanda e la revoca del titolo.


Due formalità — l’oggetto scritto bene in domanda, la firma apposta a verbale — sono costate alla società creditrice del caso di Ischia la revoca del decreto ingiuntivo e una condanna alle spese di oltre 14.000 euro. Non è un’ingiustizia: è il prezzo della funzione che quelle formalità presidiano. La mediazione non è un passaggio burocratico da timbrare con distrazione: è un procedimento che produce effetti sostanziali — interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza, condizione di procedibilità — e come tale va trattato. Con la stessa cura che si riserverrebbe a una citazione.

Avv. Marianna Curcio