L’indennità di mediazione dopo il mancato accordo: quando l’organismo ha diritto al compenso

L’indennità di mediazione dopo il mancato accordo: quando l’organismo ha diritto al compenso

Commento a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2727 del 13 luglio 2026


Sommario: 1. Premessa: la domanda che ogni organismo si sente porre. — 2. Il caso: una divisione ereditaria durata due anni. — 3. L’art. 17, comma 5-ter: la norma e le due letture possibili. — 4. Il principio: attività sostanziale vs incontro meramente formale. — 5. Le componenti dell’indennità: spese di avvio, spese di mediazione, maggiorazioni. — 6. Il vincolo di solidarietà passiva. — 7. L’accettazione del regolamento come fonte contrattuale del credito. — 8. Il quadro giurisprudenziale: un orientamento dominante. — 9. Indicazioni operative.


1. Premessa: la domanda che ogni organismo si sente porre

«La mediazione non ha portato a un accordo. Perché dovrei pagare?»

È la domanda che ogni organismo di mediazione riceve quando la procedura si conclude con esito negativo, e che regolarmente finisce davanti al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. La risposta dipende da un discrimine sottile ma decisivo, che la giurisprudenza di merito ha progressivamente affinato e che la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2727 del 13 luglio 2026 applica con particolare nettezza: il compenso è dovuto ogni volta che il mediatore sia entrato nel merito della controversia, a prescindere dall’esito.

Il caso è emblematico perché non riguarda il primo incontro — già esplorato da numerose pronunce — ma una mediazione protrattasi per oltre due anni, con molteplici incontri, ampliamento dell’oggetto e proposta del mediatore sottoscritta da quasi tutte le parti. Un caso che consente di mettere a sistema l’intera disciplina dell’indennità.


2. Il caso: una divisione ereditaria durata due anni

Una controversia in materia di divisione ereditaria viene portata in mediazione. La procedura si protrae per più di due anni, attraverso svariati incontri. Le parti chiedono al mediatore di proseguire, vi è ampia discussione e si tenta di addivenire a un accordo. Viene anche formulata una proposta dal mediatore, sottoscritta da sei parti su sette, compresi i due soggetti che poi si opporranno. Nel corso del procedimento, le parti accettano e sottoscrivono l’ampliamento dell’oggetto della domanda originaria (dai buoni postali fruttiferi anche ai cespiti immobiliari), accettando contestualmente il valore della causa.

La mediazione si conclude senza accordo. L’organismo chiede il pagamento dell’indennità: euro 14.757,12 complessivi (euro 2.108,16 per ciascuna delle sette parti), composti da spese di avvio (euro 80,00 per sette parti), spese di mediazione (euro 1.000,00 per sette parti), aumento di un quinto per la proposta del mediatore (euro 2.520,00), aumento per particolare importanza e complessità (euro 2.016,00), più IVA.

Ottenuto decreto ingiuntivo, due degli aderenti propongono opposizione contestando l’an (in assenza di accordo, nulla sarebbe dovuto) e il quantum (riduzione ai minimi tariffari, esclusione del vincolo di solidarietà).

Il Tribunale rigetta l’opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido alle spese. La motivazione offre una lettura sistematica dell’art. 17, comma 5-ter, D.Lgs. 28/2010 che merita attenzione.


3. L’art. 17, comma 5-ter: la norma e le due letture possibili

La disposizione — introdotta dall’art. 84, comma 1, lett. p), n. 2, d.l. 69/2013, conv. l. 98/2013 — è laconica: «nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione».

La lettura letterale condurrebbe a ritenere che, ogni volta che il primo incontro si chiuda senza accordo, l’organismo non abbia diritto a nulla. Ma questa lettura — osserva il Tribunale — confligge con la struttura del procedimento delineata dall’art. 8, comma 1: nel primo incontro il mediatore chiarisce funzione e modalità della mediazione, poi invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura e, «nel caso positivo, procede con lo svolgimento».

Se le parti rispondono positivamente all’invito, la mediazione prosegue: si entra nella fase sostanziale, con esame delle questioni controverse, ascolto delle posizioni, esplorazione degli interessi, tentativo di costruire un accordo. In questa fase il mediatore lavora davvero. Il mancato accordo finale non cancella quel lavoro.

La norma dell’art. 17, comma 5-ter, va quindi letta — secondo l’orientamento prevalente di merito, a cui il Tribunale dichiara di aderire — nel senso che l’esenzione opera solo quando il mediatore non sia affatto entrato nel merito, limitandosi a verbalizzare l’avvenuto incontro senza indagare la concreta possibilità di un accordo. In quel caso limite — il «primo incontro meramente formale» — nulla è dovuto. In ogni altro caso il compenso matura.


4. Il principio: attività sostanziale vs incontro meramente formale

Il discrimine, nella formulazione del Tribunale, è il seguente:

«Detta norma […] deve essere interpretata nel senso di ritenere, al contrario, dovuto il compenso all’organismo di mediazione ogniqualvolta sia stata svolta concreta attività di mediazione, entrando il mediatore nel merito della controversia ed affrontando le relative questioni allo scopo di valutare la sussistenza di una possibilità di addivenire ad un accordo, a prescindere dall’effettivo raggiungimento dello stesso; ciò anche allorquando l’attività sia stata svolta anche in occasione di un unico incontro svoltosi innanzi al mediatore.»

Due conseguenze importanti. La prima: l’attività sostanziale in un unico incontro basta a fondare il diritto al compenso. La seconda, speculare: la regola di esenzione si applica esclusivamente al caso in cui il mediatore si sia limitato a verbalizzare l’incontro «non indagando in ordine alla possibilità concreta di un accordo, attraverso un esame sostanziale delle questioni emerse e della posizione delle parti».

Applicando questo criterio al caso di specie, il Tribunale rileva che dai verbali prodotti risulta: le parti chiesero al mediatore di proseguire; vi fu ampia discussione; si tentò di addivenire a un accordo; fu richiesta e formulata una proposta, sottoscritta da sei parti su sette. Elementi tutti sintomatici di un concreto tentativo di mediazione, non di un mero passaggio formale. L’organismo «prestava il proprio servizio e avviava il richiesto procedimento di mediazione»: il compenso è dovuto.


5. Le componenti dell’indennità: spese di avvio, spese di mediazione, maggiorazioni

Il Tribunale fornisce anche una ricostruzione utile delle componenti dell’indennità, richiamando le tabelle del D.M. 180/2010.

Spese di avvio. Ex art. 16, comma 2, D.M. 180/2010: euro 40,00 per liti di valore fino a 250.000 euro, euro 80,00 per liti di valore superiore. Sono dovute da ciascuna parte (l’istante al deposito della domanda, la parte invitata al momento dell’adesione) e anche in caso di mancato accordo al primo incontro. Nel caso di specie: euro 80,00 x 7 parti = euro 560,00.

Spese di mediazione. Ex art. 16, comma 3, D.M. 180/2010: l’importo indicato nella tabella A allegata al decreto, parametrato al valore della controversia. Nel caso di specie, valore compreso nello scaglione 250.000-500.000 euro: euro 1.000,00 per ciascuna delle sette parti = euro 7.000,00.

Maggiorazioni. L’art. 16, comma 4, D.M. 180/2010 consente aumenti massimi del 25% (un quinto) dell’importo base. Nel caso di specie: aumento di un quinto per la proposta del mediatore (euro 2.520,00) e aumento di un quinto per la particolare importanza e complessità della causa (euro 2.016,00). Entrambe le maggiorazioni sono state ritenute legittime.

La sentenza conferma inoltre che il valore della controversia, ai fini tariffari, è quello ampliato: l’accettazione dell’ampliamento dell’oggetto della domanda, sottoscritta da tutte le parti, è vincolante ai fini della determinazione del valore e della conseguente indennità. Chi accetta l’estensione del thema decidendum in mediazione non può poi contestare il calcolo dell’indennità parametrato su quel maggior valore.


6. Il vincolo di solidarietà passiva

L’altro profilo contestato era la solidarietà. Gli opponenti sostenevano che ciascuna parte rispondesse soltanto della propria quota. Il Tribunale la pensa diversamente:

«le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte, secondo l’importo indicato nella tabella allegata al decreto (art. 16, comma 3, D.M. n. 180/2010 cit.)».

La solidarietà passiva è il regime ordinario delle obbligazioni che trovano fonte in un contratto unitario o in una prestazione comune (art. 1294 c.c.: «le obbligazioni sono solidali quando, dalla legge o dal titolo, non risulta il contrario»). L’adesione alla procedura di mediazione, regolata da un regolamento accettato e da un unico procedimento svolto nell’interesse di tutte le parti, integra un vincolo unitario: ciascun aderente è tenuto all’intero, con rivalsa verso gli altri.

Il Tribunale applica il vincolo di solidarietà anche alle spese di lite: gli opponenti sono condannati «in solido» al pagamento delle spese del giudizio.


7. L’accettazione del regolamento come fonte contrattuale del credito

Un passaggio motivazionale meritevole di nota riguarda la fonte del diritto al compenso. Il Tribunale rileva che «in base alla documentazione prodotta (in particolare dall’istanza di mediazione) emerge che le parti abbiano accettato il regolamento di mediazione, con le relative tariffe», richiamando sul punto la sentenza n. 1486/2023 del Tribunale di Siracusa.

Il credito dell’organismo ha quindi una doppia fonte: legale (artt. 17 D.Lgs. 28/2010 e 16 D.M. 180/2010) e contrattuale (il regolamento accettato dalle parti con la domanda o l’adesione). L’accettazione del regolamento, comprensivo delle tariffe, vincola le parti a corrispondere quanto ivi previsto. Come ha osservato il Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 1534 del 23 settembre 2025, la sottoscrizione dell’adesione che dichiara di aver letto e accettato regolamento e tabelle costituisce prova della fonte del diritto e la parte che poi deduca una generica volontà contraria non supportata da riscontri è soccombente.


8. Il quadro giurisprudenziale: un orientamento dominante

La sentenza del 2026 non è isolata: si inserisce in un filone ormai dominante nella giurisprudenza di merito, che proprio il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha contribuito a costruire.

Lo stesso Tribunale, sentenza n. 3865 del 2 ottobre 2023 (link): primo incontro unico, verbale da cui risulta che le parti chiesero di proseguire e che vi fu ampia discussione → compenso dovuto, ma ridotto ai minimi tariffari in considerazione dell’unico incontro e dell’assenza di proposta formale.

Lo stesso Tribunale, sentenza n. 4636 del 13 novembre 2023 (link): identico principio, applicato a una controversia di valore superiore a 500.000 euro, con revoca del decreto e condanna al pagamento di importo rideterminato secondo le tabelle.

Tribunale di Cuneo, sentenza n. 637 del 12 settembre 2023 (link): se al primo incontro le parti chiedono concordemente un rinvio per valutare la conciliazione, la procedura prosegue oltre il primo incontro e sorge ex lege l’obbligo di corrispondere l’indennità, indipendentemente dall’esito negativo.

Tribunale di Roma, sentenza n. 19214 del 17 dicembre 2024 (link): la distinzione più raffinata — le spese di avvio (attività di segreteria prodromica) sono sempre dovute; l’indennità di mediazione (onorario del mediatore) è dovuta solo se si avvia la fase negoziale. Se la parte invitata dichiara al primo incontro utile di non voler proseguire, nulla è dovuto a titolo di indennità, ma restano dovute le spese di avvio.

Tribunale di Taranto, sentenza n. 2009 del 4 settembre 2023 (link): se la procedura si conclude al primo incontro senza che le parti abbiano espresso la volontà di avviare la fase sostanziale, sono dovute solo le spese di avvio; la sottoscrizione dell’adesione non basta, di per sé, a fondare il diritto alle spese di mediazione; il principio di solidarietà ex art. 16, comma 11, D.M. 180/2010 non opera per spese non dovute in radice.

Il quadro è coerente: l’esenzione vale solo per il primo incontro meramente formale (nessuna discussione, nessuna esplorazione del merito); in ogni altro caso — attività sostanziale in unico incontro, rinvio concordato, prosecuzione, proposta — il compenso è dovuto.


9. Indicazioni operative

Per gli organismi di mediazione. La documentazione è tutto. Ogni verbale deve dare conto dell’attività sostanziale svolta: richiesta delle parti di proseguire, esame delle questioni, tentativo di accordo, eventuale proposta. Un verbale che registra solo l’avvenuto incontro e l’indisponibilità a proseguire priva l’organismo della prova del lavoro svolto e lo espone al rischio di vedersi negare il compenso. È inoltre opportuno far sottoscrivere alle parti, all’atto dell’adesione, una dichiarazione di accettazione del regolamento e delle tariffe: è la fonte contrattuale del credito.

Per gli avvocati di parte. Prima di aderire, leggere il regolamento e il tariffario: vincoleranno il cliente. Spiegare al cliente che il mancato accordo non esonera dal pagamento se il mediatore ha svolto attività sostanziale; l’esenzione opera solo per il primo incontro meramente formale. In caso di contestazione, verificare i verbali: se documentano discussione e tentativo di accordo, l’opposizione è destinata a soccombere.

Per gli avvocati che oppongono il decreto. Le linee difensive percorribili sono limitate ma non inesistenti: (a) dimostrare che il primo incontro è stato meramente formale (nessuna attività sostanziale); (b) contestare la congruità del quantum (riduzione ai minimi tariffari, contestazione delle maggiorazioni non documentate); (c) contestare il valore della controversia se l’ampliamento non risulta accettato. L’opposizione fondata solo sul mancato accordo è, alla luce dell’orientamento dominante, quasi certamente perdente.


La sentenza n. 2727/2026 di Santa Maria Capua Vetere conferma e consolida un principio che la giurisprudenza di merito ha costruito pezzo dopo pezzo dal 2023: la mediazione si paga quando si fa, non quando si riesce. Chi assume il rischio di un esito negativo è la parte, non l’organismo che ha prestato il servizio. La regola di esenzione dell’art. 17, comma 5-ter, è — e resta — una clausola di salvaguardia per il primo incontro puramente formale, non una polizza gratuita per chi ha usufruito di un’attività professionale realmente svolta. Un principio di buon senso prima ancora che di diritto, che questa sentenza contribuisce a rendere sempre più solido.

Dott. Stefano Sogari