La mediazione delegata «acquista natura obbligatoria»: l’onere del creditore opposto e dei cessionari

La mediazione delegata «acquista natura obbligatoria»: l’onere del creditore opposto e dei cessionari

Commento a Tribunale di Nola, sentenza n. 2215 del 25 maggio 2026


a cura del dott. Danilo Sigillo


Sommario: 1. Premessa: tre principi in una pronuncia. — 2. Il caso: contumacia, cessione del credito e accordo tardivo. — 3. L’onere del creditore opposto: il principio delle Sezioni Unite e la sua codificazione. — 4. L’estensione ai cessionari intervenuti: subentrare nella posizione sostanziale significa subentrare nell’onere. — 5. La mediazione delegata «acquista natura obbligatoria»: il cuore della pronuncia. — 6. Il quadro giurisprudenziale: un orientamento granitico. — 7. L’accordo stragiudiziale non sana l’improcedibilità. — 8. Indicazioni operative. — 9. Conclusioni.


1. Premessa: tre principi in una pronuncia

Il Tribunale di Nola, sentenza n. 2215 del 25 maggio 2026 è una di quelle pronunce che, pur nella loro apparente semplicità, condensano tre principi di grande rilievo pratico: (a) l’onere della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto, quale attore sostanziale; (b) tale onere si estende ai cessionari del credito che intervengano volontariamente nel giudizio; (c) la mediazione delegata dal giudice ex art. 5-quater «acquista natura obbligatoria» una volta disposta, indipendentemente dalla materia, purché si verta in diritti disponibili.

Tre principi che, combinati, disegnano un quadro severo per il creditore che non si attivi: la domanda monitoria diventa improcedibile, il decreto ingiuntivo viene revocato, e nemmeno un accordo transattivo stragiudiziale raggiunto nel frattempo può salvare la procedura.


2. Il caso: contumacia, cessione del credito e accordo tardivo

Un creditore ottiene un decreto ingiuntivo per il saldo di forniture di merci e servizi. Le ingiuntate propongono opposizione. Il creditore originario rimane contumace nel giudizio di opposizione. Intervengono volontariamente due soggetti quali cessionari successivi del credito azionato con il decreto.

Il giudice assegna alla parte opposta il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria. Né la parte opposta (contumace) né le interventrici cessionarie attivano la procedura. Nel frattempo, le parti raggiungono un accordo transattivo stragiudiziale e chiedono congiuntamente la compensazione delle spese.

Il Tribunale non si lascia convincere dall’accordo: dichiara l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio per mancato esperimento del procedimento di mediazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa le spese.


3. L’onere del creditore opposto: il principio delle Sezioni Unite e la sua codificazione

Il primo principio è ormai pacifico e trova la sua fonte nelle Sezioni Unite n. 19596 del 18 settembre 2020, richiamate dalla sentenza:

«nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Il principio è stato poi codificato dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia, che testualmente dispone: «nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo». La sentenza di Nola lo richiama espressamente, osservando che il legislatore del 2022, recependo l’orientamento delle Sezioni Unite, ha chiaramente previsto al primo comma dell’art. 5-bis che l’onere grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

La ratio è nota: nel giudizio di opposizione il creditore opposto assume la veste di attore in senso sostanziale, gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in via monitoria. A lui — e non al debitore opponente — compete anche l’onere di attivare la mediazione.


4. L’estensione ai cessionari intervenuti: subentrare nella posizione sostanziale significa subentrare nell’onere

Il secondo principio è il più originale della pronuncia. Il Tribunale di Nola estende l’onere della mediazione ai soggetti che intervengano volontariamente nel giudizio di opposizione in qualità di cessionari del credito azionato con il ricorso monitorio:

«Il medesimo onere si estende ai soggetti che intervengano volontariamente nel giudizio di opposizione in qualità di cessionari del credito azionato con il ricorso monitorio, i quali subentrano nella posizione sostanziale del creditore originario e sono pertanto tenuti ad attivare la procedura di mediazione.»

La logica è di pura successione: il cessionario subentra nella posizione sostanziale del cedente, e con essa subentra anche negli oneri processuali connessi a quella posizione. Se il creditore originario era l’attore sostanziale gravato dall’onere di attivare la mediazione, il cessionario che interviene al suo posto — o accanto a lui — non può sottrarsi a quell’onere, perché ne ha ereditato la posizione processuale.

La conseguenza è severa: l’inerzia del cessionario intervenuto determina l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto, esattamente come se l’inerzia fosse del creditore originario. Chi acquista un credito azionato in via monitoria deve sapere che acquista anche l’onere di coltivare la condizione di procedibilità.


5. La mediazione delegata «acquista natura obbligatoria»: il cuore della pronuncia

Il terzo principio — quello che l’utente ha correttamente individuato come centrale — riguarda la natura della mediazione delegata. Il Tribunale di Nola lo enuncia con formula netta:

«Il principio trova applicazione anche nell’ipotesi di mediazione delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28 del 2010: una volta disposta d’ufficio, la mediazione acquista natura obbligatoria e il suo mancato esperimento è parimenti sanzionato con l’improcedibilità della domanda, indipendentemente dalla materia oggetto di causa, purché si verta in diritti disponibili, atteso che la norma adotta una formula identica a quella dettata per la mediazione obbligatoria ex lege.»

Tre elementi meritano evidenziazione.

Primo: l’obbligatorietà sopravvenuta. La mediazione delegata nasce da una valutazione discrezionale del giudice, ma una volta disposta «acquista natura obbligatoria»: non è più rimessa alla volontà delle parti, che sono tenute ad esperirla. Il Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 1919 del 5 giugno 2025 lo precisa con un corollario importante: nella mediazione delegata «tale vaglio non può essere operato dalle parti al primo incontro informativo previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, poiché esso è già stato fatto dal giudice stesso, prima di decidere di demandare la promozione della procedura». Il mediatore e le parti devono quindi iniziare immediatamente la discussione sul merito, senza la fase di valutazione preliminare tipica della mediazione volontaria.

Secondo: l’indipendenza dalla materia. L’obbligatorietà della mediazione delegata non discende dall’oggetto della controversia, ma dalla valutazione discrezionale del giudice sulla potenziale «mediabilità» della lite. Il Tribunale di Latina, sentenza n. 736 del 10 aprile 2026 lo afferma con chiarezza: «nella mediazione obbligatoria è il legislatore ad individuare l’oggetto della controversia, mentre nella mediazione demandata la mediabilità della lite prescinde dall’oggetto e deriva da una valutazione discrezionale del giudice». L’unico limite è la disponibilità dei diritti: la mediazione delegata può essere disposta solo «purché si verta in diritti disponibili».

Terzo: l’insindacabilità della scelta. La valutazione discrezionale del giudice non è rimessa ad ulteriore apprezzamento delle parti. Il Tribunale di Tivoli, sentenza n. 939 del 17 luglio 2026 richiama la giurisprudenza di legittimità: «l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione» (Cass. 31209/2022; Cass. 12986/2021; Cass. 25155/2020; Cass. 32797/2019; Cass. 27433/2018).


6. Il quadro giurisprudenziale: un orientamento granitico

La sentenza di Nola si inserisce in un filone ormai imponente e uniforme, che merita una sintesi ragionata.

La mediazione delegata e quella obbligatoria sono modelli diversi e non alternativi. Il Tribunale di Latina n. 736/2026, il Tribunale di Avellino n. 611 del 26 marzo 2026 e il Tribunale di Cagliari n. 2000 del 5 dicembre 2025 sono concordi: il previo esperimento della mediazione obbligatoria ante causam, ancorché conclusosi negativamente, non è ostativo alla successiva mediazione demandata. Le due forme intervengono in momenti diversi e assumono autonoma rilevanza ai fini della procedibilità.

Nemmeno la negoziazione assistita è ostativa. Il Tribunale di Tivoli n. 939/2026 estende il principio alla negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014: trattandosi di istituti distinti e non alternativi, il previo esperimento della negoziazione assistita non esonera dall’obbligo di esperire la mediazione demandata.

La mediazione volontaria precedente non è adempimento anticipato. Il Tribunale di Parma, sentenza n. 512 del 4 maggio 2026 lo afferma con nettezza: la precedente mediazione volontaria «non può essere considerata adempimento anticipato della mediazione demandata, in quanto quest’ultima è disposta dal giudice in un momento processuale successivo e sulla base di presupposti valutativi autonomi». Nel caso deciso, il creditore opposto aveva già esperito volontariamente la mediazione con esito negativo, ma il giudice aveva comunque disposto la mediazione demandata: l’inerzia successiva ha determinato l’improcedibilità e la revoca del decreto.

Il rilievo è officioso e non sono concedibili ulteriori termini. Il Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 339 del 25 febbraio 2025 precisa che il rilievo dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione delegata è officioso e deve essere formulato in sentenza, e che non è possibile concedere ulteriori termini quando le parti non abbiano ottemperato all’ordine del giudice: il mancato ottemperamento «costituisce una forma qualificata di inattività processuale, espressiva di mancanza di interesse a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia».

L’onere grava sul creditore opposto anche nella mediazione delegata. Il Tribunale di Roma, sentenza n. 4591 del 26 marzo 2026 e il Tribunale di Parma n. 512/2026 applicano il principio delle Sezioni Unite anche alla mediazione delegata: l’onere grava sulla parte opposta, quale creditore ingiungente e attore sostanziale, «in quanto la mediazione delegata sostanzialmente si distingue dalla mediazione obbligatoria perché la sua obbligatorietà è conseguente ad una scelta discrezionale del giudice».

La stessa corte di Nola è costante. Il Tribunale di Nola, sentenza n. 770 del 26 febbraio 2026 aveva già applicato il principio in materia bancaria, osservando che «in claris non fit interpretatio»: la formula dell’art. 5-quater, comma 2 («la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») è inequivoca.


7. L’accordo stragiudiziale non sana l’improcedibilità

Un profilo di grande interesse pratico è la sorte dell’accordo transattivo stragiudiziale raggiunto nel frattempo. Nel caso di Nola, le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la compensazione delle spese, evidentemente confidando che l’accordo rendesse superflua la declaratoria di improcedibilità.

Il Tribunale non la pensa così: dichiara comunque l’improcedibilità e revoca il decreto. La logica è che la condizione di procedibilità è un requisito di ammissibilità della domanda, che va verificato dal giudice indipendentemente dalla sorte sostanziale della controversia. L’accordo stragiudiziale può determinare la cessazione della materia del contendere, ma non può sanare retroattivamente il mancato esperimento della mediazione che era condizione di procedibilità della domanda.

La compensazione delle spese disposta nel caso di specie non è quindi un riconoscimento dell’accordo, ma una scelta equitativa legata alla peculiarità della vicenda (contumacia del creditore originario, intervento dei cessionari, accordo raggiunto). Non deve essere letta come un’attenuazione del principio.


8. Indicazioni operative

Per il creditore opposto. Ricevuta l’ordinanza che dispone la mediazione (obbligatoria o delegata), depositare immediatamente la domanda presso un organismo competente. L’inerzia determina l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria, ma la tagliola vera è l’udienza di verifica: superata quella senza il primo incontro, l’improcedibilità è inevitabile.

Per il cessionario del credito. Chi interviene volontariamente nel giudizio di opposizione subentra nella posizione sostanziale del creditore originario e con essa nell’onere di attivare la mediazione. Prima di intervenire, verificare che la mediazione sia stata (o venga) esperita: l’inerzia del cessionario determina l’improcedibilità e la revoca del decreto esattamente come quella del cedente.

Per il debitore opponente. Se il creditore opposto (o il cessionario) resta inerte, eccepire tempestivamente l’improcedibilità alla prima udienza, a pena di decadenza. Il difetto è comunque rilevabile d’ufficio.

Per tutti. Ricordare che la mediazione delegata «acquista natura obbligatoria» una volta disposta: non è rimessa alla valutazione delle parti, non è sostituibile con una mediazione volontaria già esperita, con la negoziazione assistita o con un accordo stragiudiziale. L’unico modo per assolvere la condizione è esperire effettivamente la procedura entro l’udienza di verifica.


9. Conclusioni

La sentenza di Nola n. 2215/2026 conferma e consolida un quadro ormai granitico: la mediazione delegata, una volta disposta dal giudice, è un obbligo per le parti, sanzionato con l’improcedibilità in caso di inerzia. E aggiunge un tassello originale — l’estensione dell’onere ai cessionari intervenuti — che completa il mosaico.

Il messaggio complessivo è severo e chiaro: chi acquista un credito azionato in via monitoria, o chi lo ha azionato, deve sapere che la mediazione non è un adempimento burocratico aggirabile con accordi stragiudiziali o con precedenti tentativi volontari. È una condizione di procedibilità che va coltivata con diligenza, nel termine e nelle forme prescritte. Chi la trascura perde la domanda e il titolo. Come ha sintetizzato il Tribunale di Nola n. 770/2026, la formula dell’art. 5-quater è inequivoca: «in claris non fit interpretatio».

Dott. Danilo Sigillo