La mediazione obbligatoria nel patrocinio: quando va liquidata anche senza accordo
Lodi n. 360/2026 — il contrasto di luglio. Milano nega, Lodi riconosce il compenso per la mediazione fallita
Sommario. Due sentenze di merito a distanza di un giorno, due risposte opposte sulla stessa questione: nel patrocinio a spese dello Stato, l’attività difensiva svolta nel procedimento di mediazione conclusosi senza accordo va liquidata? Il Tribunale di Milano (17 luglio 2026, n. 6099) risponde di no, richiamando l’art. 15-bis d.lgs. 28/2010; il Tribunale di Lodi (18 luglio 2026, n. 360, dep. 6 agosto) risponde di sì, valorizzando le fasi di attivazione e negoziazione e applicando la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002. Il contributo ricostruisce i due percorsi argomentativi, li colloca nel quadro normativo — dalla Consulta n. 10/2022 alla riforma del d.lgs. 149/2022 — e ne trae le indicazioni operative per il difensore antistatario.
1. Il caso deciso da Lodi: l’opposizione al decreto di liquidazione
L’avvocata difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile risarcitorio ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, lamentando l’inadeguatezza della somma liquidata (€ 952,25) e la mancata considerazione dell’attività svolta nel procedimento di mediazione obbligatoria.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, ha accolto l’opposizione e ha fissato alcuni principi che meritano attenzione:
- l’obbligo di motivazione del decreto di liquidazione: il provvedimento deve indicare lo scaglione di valore della causa e i parametri tariffari applicati, in quanto presupposto logico e giuridico della quantificazione ex artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002 e art. 4 D.M. 55/2014; la loro omissione legittima l’opposizione;
- il valore della causa si determina dal quantum richiesto in giudizio dalla parte assistita: domandati € 27.800,00, lo scaglione applicabile è quello da € 26.001,00 a € 52.000,00;
- la liquidazione sui valori minimi delle tabelle del D.M. 55/2014, in assenza di profili di complessità: € 2.356,00 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, dimezzati in € 1.178,00 ex art. 130 d.P.R. 115/2002;
- la mediazione obbligatoria conclusasi negativamente è compensabile: “La liquidazione del compenso, poi, avrebbe dovuto tenere conto dell’esperito procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi degli articoli da 15-bis a 15-undecies del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Applicati i medesimi parametri di valore e di complessità della vertenza sopra richiamati, e valorizzate le sole fasi di attivazione e negoziazione, essendosi la mediazione conclusa negativamente, il compenso avrebbe dovuto essere valorizzato in complessivi € 804,00, da liquidarsi previa dimidiazione del 50% nella misura di € 402,00 oltre oneri di legge”;
- il limite del petitum: poiché l’istante aveva domandato per la mediazione € 761,60 al lordo della dimidiazione, il compenso liquidato è stato contenuto in € 380,80, non potendo superare l’importo richiesto.
L’esito: revoca del decreto e liquidazione complessiva di € 1.558,80 oltre spese generali, IVA e CPA, con condanna del Ministero al 50% delle spese del giudizio di opposizione (Tribunale di Lodi, sent. n. 360/2026).
2. Milano: la risposta opposta
Un giorno prima, il 17 luglio 2026, la Sezione XIII civile del Tribunale di Milano si è pronunciata su un’opposizione analoga, riguardante l’attività difensiva svolta in un giudizio di convalida di sfratto per finita locazione e nel successivo giudizio di opposizione, nell’ambito del quale era stato avviato un procedimento di mediazione non conclusosi con accordo.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha riliquidato i compensi per le fasi processuali effettivamente svolte (sommaria, introduttiva, trattazione e decisionale), applicando i valori minimi e la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002: complessivi € 2.229,00 (di cui € 750,00 per la fase sommaria ed € 1.479,00 per la fase di merito). Ma sulla mediazione il diniego è netto: “Nulla per la mediazione, non essendosi il procedimento concluso con accordo (art. 15 bis DL 28/2010)” (Tribunale di Milano, sent. n. 6099/2026).
La lettura milanese è formalista: l’art. 15-bis d.lgs. 28/2010 — che disciplina il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione — lo assicura “se è raggiunto l’accordo di conciliazione”. Se l’accordo manca, manca la copertura normativa, e il compenso non è liquidabile nemmeno nell’ambito della successiva liquidazione giudiziale.
3. Il quadro normativo: le coordinate del problema
3.1 Il patrocinio a spese dello Stato è (anche) “processuale”
L’art. 74 d.P.R. 115/2002 assicura il patrocinio “nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione”. L’art. 75, comma 1, estende l’ammissione a “ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. La liquidazione spetta all’autorità giudiziaria che ha proceduto (art. 83, comma 2), con il limite dei valori medi tariffari (art. 82) e la riduzione della metà (art. 130).
Da questo impianto la Cassazione ha tratto, con la sentenza n. 18123/2020, un principio di chiusura: l’art. 74 “postula l’intervenuto avvio della lite giudiziale”, sicché “non è liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non è seguita la proposizione della lite”, essendo il limite non superabile in via interpretativa perché attinente a disposizioni di spesa (Cass. civ., Sez. II, n. 18123/2020).
3.2 La Consulta e la riforma: il patrocinio in mediazione nasce “con l’accordo”
Il punto di svolta è la sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale: dichiarata l’illegittimità degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, d.P.R. 115/2002, nonché dell’art. 83, comma 2, “nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo” (Corte cost., sent. n. 10/2022).
Il percorso argomentativo della Consulta è doppiamente rilevante. Da un lato, il nesso di strumentalità necessaria della mediazione obbligatoria con il processo — “giurisdizione condizionata avente finalità deflattive” — rende “distonica e priva di alcuna ragionevole giustificazione” l’esclusione del patrocinio quando la mediazione si sia conclusa con successo. Dall’altro, la Corte ha condiviso il presupposto esegetico dei rimettenti, secondo cui la liquidazione a carico dello Stato dell’attività svolta nella mediazione obbligatoria “potrebbe avere ad oggetto l’attività espletata nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria soltanto se questo abbia avuto esito negativo“: proprio il caso in cui alla mediazione fallita segue l’instaurazione del giudizio.
Il legislatore, recependo l’intervento, ha introdotto con il d.lgs. 149/2022 il capo sul patrocinio in mediazione: l’art. 15-bis d.lgs. 28/2010 assicura il patrocinio “per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione” (art. 15-bis d.lgs. 28/2010). L’ammissione anticipata (art. 15-quinquies) e la conferma con visto di congruità sulla parcella (art. 15-septies) presuppongono anch’esse l’accordo. Gli importi spettanti all’avvocato sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia (art. 15-octies).
Su un piano diverso, la tariffa forense ha da tempo una regola chiara: l’art. 20, comma 1-bis, D.M. 55/2014 dispone che “l’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella” e che solo “nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento” (art. 20 D.M. 55/2014). La norma, a contrario, presuppone che le fasi di attivazione e negoziazione siano liquidabili anche in assenza di accordo: è il fondamento della tesi di Lodi.
4. I termini del contrasto
Le due letture si fronteggiano sulla portata dell’art. 15-bis d.lgs. 28/2010.
La tesi restrittiva (Milano, in linea con Trib. Rimini n. 634/2025): la norma, disciplinando il patrocinio per l’attività svolta nel procedimento di mediazione, lo subordina al raggiungimento dell’accordo; la mediazione fallita resta fuori dall’ambito del beneficio, anche quando il giudizio viene poi instaurato e la mediazione era condizione di procedibilità. Il richiamo alla lettera della legge esclude spazi interpretativi, nel solco di Cass. 18123/2020 sulla riserva al legislatore delle disposizioni di spesa.
La tesi estensiva (Lodi): l’art. 15-bis disciplina l’ipotesi della mediazione tout court, non il caso in cui la mediazione obbligatoria fallisce e il processo si instaura: in questa ipotesi l’attività difensiva è strumentale e connessa al giudizio (art. 75, comma 1, d.P.R. 115/2002), rientra nel perimetro dell’art. 20 D.M. 55/2014 sulle prestazioni stragiudiziali svolte “prima o in concomitanza con attività giudiziali”, e va liquidata dal giudice del processo con la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002. A sostegno: il presupposto esegetico condiviso dalla Consulta in Corte cost. 10/2022 e la logica deflattiva, che verrebbe capovolta se l’esito negativo della mediazione — che costringe al processo — restasse a carico del difensore del non abbiente.
Sul versante della negoziazione assistita, la giurisprudenza di merito ha già sviluppato un’analoga lettura “a contrario”: Tribunale di Siracusa n. 999/2026 ha liquidato il compenso per la negoziazione assistita obbligatoria desumendo da Cass. n. 3888/2023 — che nega il compenso per la negoziazione facoltativa, “procedimento rimesso alla volontà delle parti” che “non condiziona l’accesso alla tutela giurisdizionale” — il riconoscimento nell’ipotesi opposta, in cui il tentativo è condizione di procedibilità (Tribunale di Siracusa, sent. n. 999/2026).
5. Profili operativi per il difensore antistatario
Fino a un intervento delle Sezioni Unite o del legislatore, la prudenza suggerisce di:
- inserire sempre la mediazione nella nota spese, allegando la domanda di mediazione, i verbali degli incontri e il verbale conclusivo negativo, con l’indicazione che il tentativo era condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010) o comunque funzionalmente connesso al giudizio;
- quantificare il compenso per le sole fasi di attivazione e negoziazione (non per la conciliazione, che presuppone l’accordo), applicando i parametri tabellari dello scaglione di valore della causa e, se del caso, chiedendo l’aumento del 30% in caso di accordo;
- indicare nel decreto di liquidazione lo scaglione e i parametri applicati, come richiesto da Lodi; l’omissione fonda l’opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002;
- domandare importi coerenti: la liquidazione non può superare il petitum, al lordo della dimidiazione (limite applicato da Lodi), e i valori medi tariffari ex art. 82 d.P.R. 115/2002 restano il tetto invalicabile;
- tenere distinte le fattispecie: mediazione fallita seguita dal giudizio (tesi estensiva applicabile; contrasto aperto) e mediazione fallita non seguita dal giudizio (preclusa da Cass. 18123/2020 e Trib. Rimini 634/2025, in assenza di accordo);
- contestare i decreti che omettono la motivazione, valorizzando il principio della liquidazione “per fasi effettivamente svolte”, che la giurisprudenza di legittimità applica anche alle fasi comunque espletate ancorché non concluse (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 4880/2024 sui limiti inderogabili dei minimi tabellari).
6. Prospettive
Il contrasto di luglio fotografa un’incertezza destinata a moltiplicare le opposizioni: il volume delle mediazioni obbligatorie concluse senza accordo — che restano la maggioranza — rende la questione seriale. La composizione può venire da due fronti. Sul piano nomofilattico, la rimessione alle Sezioni Unite appare matura: la lettura di Lodi si aggancia a Corte cost. 10/2022 e alla tariffa (art. 20, comma 1-bis, D.M. 55/2014), quella di Milano alla lettera dell’art. 15-bis. Sul piano normativo, il decreto attuativo previsto dall’art. 15-octies d.lgs. 28/2010 — che deve fissare “gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese” per la mediazione — è la sede naturale per definire la sorte della mediazione fallita. Nell’attesa, il difensore del non abbiente che abbia espletato il tentativo imposto dalla legge deve continuare a chiederne il compenso: la tesi di Lodi offre oggi il miglior aggancio argomentativo, ma la prudenza impone di dar conto del contrasto in ogni nota spese.
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