Mediazione demandata e negoziazione assistita: l’autonomia dei procedimenti nella sentenza del Tribunale di Tivoli n. 939/2026

La decisione e la questione processuale

La sentenza del Tribunale civile di Tivoli, n. 939 del 17 luglio 2026 affronta un problema destinato a ricorrere con frequenza nella pratica: l’eventuale previo esperimento infruttuoso della negoziazione assistita non esonera le parti dall’attivare la mediazione demandata successivamente dal giudice.

La controversia aveva ad oggetto la dedotta violazione di un patto di non concorrenza, con domanda di condanna al pagamento di euro 14.606,00. Nel corso del giudizio il tribunale disponeva, con ordinanza, l’esperimento della mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 e fissava l’udienza per la verifica dell’esito. Le parti, a quell’udienza, davano atto del mancato avvio della procedura. L’attrice sosteneva, in sostanza, che la precedente negoziazione assistita, conclusasi negativamente, rendesse superfluo un ulteriore tentativo conciliativo.

Il tribunale ha respinto tale impostazione e ha dichiarato improcedibile la domanda, ponendo a carico dell’attrice le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

La mediazione demandata come condizione di procedibilità autonoma

Il punto di partenza è l’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010. La disposizione consente al giudice, anche in appello e sino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, di disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.

La norma attribuisce alla mediazione demandata una conseguenza processuale espressa: essa costituisce condizione di procedibilità della domanda. Inoltre, all’udienza fissata per la verifica, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità. Il dato testuale è riportato nell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.

La mediazione demandata si distingue, quindi, dalla mera sollecitazione giudiziale a valutare una composizione bonaria. L’ordinanza non contiene un invito rimesso alla libera adesione delle parti, ma introduce un adempimento processuale la cui omissione incide sulla possibilità di prosecuzione del giudizio.

La peculiarità dell’istituto sta nel fatto che l’obbligatorietà non deriva dalla materia della controversia. Nella mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 è il legislatore a selezionare determinate categorie di controversie. Nella mediazione demandata, invece, l’obbligo nasce dal provvedimento del giudice, che individua nella concreta controversia una potenziale attitudine conciliativa. Il diverso fondamento genetico non attenua, tuttavia, l’effetto processuale: una volta adottata l’ordinanza, l’esperimento diventa necessario.

La discrezionalità del giudice non è sostituibile dalla valutazione delle parti

La sentenza valorizza un ulteriore profilo: la valutazione del giudice sulla mediabilità della lite non è rimessa a una successiva valutazione di opportunità delle parti.

Il giudice può ritenere utile la mediazione anche quando la controversia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria per legge. La parte non può dunque sottrarsi all’ordine giudiziale perché considera già esplorate le possibilità transattive, perché ritiene la lite priva di margini conciliativi o perché giudica più adeguato un diverso strumento di composizione.

La giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la scelta di disporre la mediazione, nelle ipotesi non obbligatorie ex lege, all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in cassazione secondo i limiti richiamati dal Tribunale di Tivoli: Cassazione civile, sentenza n. 7269 del 2023, con riferimento ai precedenti Cassazione civile, sentenze n. 31209 del 2022, n. 12986 del 2021, n. 25155 del 2020, n. 32797 del 2019 e n. 27433 del 2018.

Da questa impostazione discende una conseguenza pratica: qualora la parte ritenga erronea, sproporzionata o superflua l’ordinanza di mediazione, non può semplicemente ignorarla. Dovrà piuttosto sottoporre tempestivamente al giudice le proprie ragioni, chiedendo, ove ne ricorrano i presupposti, una revisione del provvedimento o chiarimenti sulle modalità e sui termini di adempimento. L’inerzia non costituisce una forma di contestazione processualmente neutra.

Mediazione demandata e negoziazione assistita: procedimenti distinti e non alternativi

Il nucleo innovativo, sotto il profilo operativo, riguarda il rapporto con la negoziazione assistita.

L’art. 3 del d.l. n. 132/2014 collega la condizione di procedibilità della negoziazione assistita a specifiche controversie: in particolare, alle azioni per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dai casi già disciplinati dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, alle domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro. La disciplina è contenuta nell’art. 3 del d.l. n. 132/2014.

La negoziazione assistita e la mediazione demandata operano, dunque, su piani diversi. La prima è una procedura negoziale condotta dagli avvocati e resa obbligatoria dall’ordinamento in relazione a determinati oggetti e presupposti. La seconda è una procedura amministrata da un organismo di mediazione, attivata in ragione di una valutazione giudiziale di concreta mediabilità della lite.

Non esiste, in via generale, un rapporto di alternatività per cui l’esito negativo della negoziazione assistita consumerebbe o sostituirebbe la successiva mediazione demandata. L’esperimento della negoziazione assistita può dimostrare che le parti hanno già tentato una composizione, ma non elimina l’adempimento imposto dall’art. 5-quater.

Il Tribunale di Tivoli esprime la stessa logica con riferimento alla negoziazione assistita: la precedente procedura non è ostativa alla mediazione demandata, perché i due istituti hanno presupposti, struttura e funzione processuale differenti. La conclusione è coerente con l’orientamento di merito richiamato nella stessa pronuncia. Il Tribunale civile di Latina, sentenza n. 736 del 10 aprile 2026 ha affermato l’autonomia della mediazione demandata rispetto alla mediazione obbligatoria già svolta ante causam; il principio è trasferibile, sul piano della logica processuale, anche al rapporto con la negoziazione assistita.

Che cosa significa “esperire” la mediazione

La declaratoria di improcedibilità non deriva soltanto dalla mancata conclusione di un accordo. La condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza conciliazione, secondo la disciplina richiamata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e applicabile, per rinvio, alla mediazione demandata.

Ne consegue che occorre distinguere tra:

  • la mancata attivazione della procedura;
  • la mera trasmissione di una richiesta non perfezionata secondo le regole dell’organismo;
  • l’effettivo svolgimento del primo incontro, anche con esito negativo;
  • la prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro, eventualmente sino all’accordo.

La semplice intenzione di mediare, l’invio informale di documentazione o una comunicazione priva di seguito non garantiscono l’assolvimento dell’onere. Il Tribunale civile di Cassino, sentenza n. 299 del 19 febbraio 2026 ha escluso che la mera trasmissione della domanda, non seguita dall’effettiva attivazione del procedimento, sia sufficiente a evitare l’improcedibilità. Ha inoltre posto a carico della parte onerata l’onere di verificare il perfezionamento dell’istanza e di sollecitare l’organismo o rivolgersi ad altro organismo in caso di mancato riscontro.

La verifica processuale deve essere quindi documentabile: domanda depositata, organismo competente, ricevuta, comunicazioni alle parti, designazione del mediatore, convocazione al primo incontro, verbale conclusivo e prova della tempestiva produzione o comunicazione nel giudizio.

Il termine rilevante e la necessità di coordinare procedura e udienza

L’ordinanza giudiziale normalmente individua l’udienza di verifica, collocandola dopo la scadenza del termine di durata della mediazione. L’avvocato deve leggere congiuntamente il dispositivo dell’ordinanza, le comunicazioni dell’organismo e il calendario processuale, senza limitarsi alla scadenza del termine per il deposito della domanda.

La giurisprudenza di merito non è del tutto uniforme nel descrivere il rapporto tra termine iniziale assegnato per l’attivazione e udienza di verifica. Il Tribunale civile di Velletri, sentenza n. 1728 del 22 luglio 2026 ha ritenuto che il mero ritardo nell’introduzione della procedura non determini automaticamente l’improcedibilità, purché il primo incontro si svolga prima dell’udienza fissata per la verifica. Il principio non consente, però, di attendere senza cautela: se la mediazione non viene concretamente esperita entro l’udienza, la condizione resta insoddisfatta.

In termini prudenziali, la condotta processuale corretta consiste nell’attivare la procedura entro il termine indicato dal giudice, monitorarne l’effettivo avvio e segnalare tempestivamente ogni impedimento. Se l’organismo non risponde, se emergono problemi di competenza territoriale o se la data fissata è incompatibile con l’udienza, la questione deve essere documentata e portata immediatamente all’attenzione del giudice, chiedendo un provvedimento utile prima della scadenza.

Le spese di lite e l’inerzia delle parti

Nel caso deciso dal Tribunale di Tivoli, la declaratoria di improcedibilità è stata accompagnata dalla condanna dell’attrice alle spese, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza. Il tribunale ha ritenuto che l’inerzia nell’introduzione della mediazione demandata avesse determinato l’esito processuale.

La regolazione delle spese non è tuttavia necessariamente identica in ogni fattispecie. Il Tribunale civile di Ascoli Piceno, sentenza n. 224 del 28 aprile 2026 ha valorizzato la concorrente inerzia delle parti e, in quel caso, ha compensato integralmente le spese. Lo stesso criterio risulta dalla sentenza n. 225 del 28 aprile 2026 del Tribunale civile di Ascoli Piceno.

Il dato operativo è chiaro: anche la parte convenuta o resistente non dovrebbe considerarsi estranea all’attuazione dell’ordinanza. La disciplina individua le parti come destinatarie dell’ordine di mediazione; pertanto, a fronte dell’inerzia dell’attore, può essere opportuno valutare l’attivazione della procedura o, quanto meno, documentare le iniziative assunte e le sollecitazioni rivolte all’altra parte.

Va inoltre distinta la mancata attivazione della mediazione dalla mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro. Per quest’ultima, l’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede possibili conseguenze ulteriori: argomenti di prova, versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato e, su richiesta, una possibile condanna in favore della controparte entro il limite previsto dalla norma. Il testo vigente è consultabile nell’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Ricadute per la gestione del contenzioso

La pronuncia suggerisce una regola di gestione semplice ma rilevante: la storia degli strumenti ADR già utilizzati non sostituisce l’esame dell’ordinanza giudiziale sopravvenuta.

Quando il giudice dispone la mediazione, il difensore dovrebbe verificare immediatamente:

  1. il fondamento normativo richiamato nell’ordinanza e la natura dell’ordine impartito;
  2. il termine per il deposito della domanda e l’udienza fissata per la verifica;
  3. l’organismo territorialmente competente e le modalità di presentazione previste dal relativo regolamento;
  4. l’effettivo perfezionamento della domanda e la convocazione al primo incontro;
  5. i poteri del rappresentante della parte e la disponibilità a una trattativa effettiva;
  6. la necessità di depositare nel giudizio il verbale o altra documentazione attestante l’esito;
  7. le iniziative da assumere in caso di mancata collaborazione della controparte o dell’organismo.

La precedente negoziazione assistita dovrebbe essere utilizzata come materiale preparatorio, non come argomento per disattendere l’ordinanza. Può fornire elementi utili sulla posizione delle parti, sulle proposte già formulate e sui punti di possibile convergenza, ma non elimina l’autonomia della procedura di mediazione demandata.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Tivoli n. 939/2026 consolida, sul piano applicativo, tre coordinate.

Primo: la mediazione demandata è una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dall’ordinanza del giudice e non dall’oggetto della controversia. Secondo: la negoziazione assistita previamente esperita senza esito non costituisce un equipollente della mediazione demandata e non rende quest’ultima facoltativa. Terzo: l’inerzia delle parti sino all’udienza di verifica espone alla declaratoria di improcedibilità e può determinare conseguenze economiche, secondo la concreta valutazione della causalità processuale.

Per la difesa, il punto non è prevedere in anticipo l’utilità sostanziale di un ulteriore tentativo conciliativo. Dopo l’ordinanza, la priorità è assicurare l’adempimento documentato della condizione di procedibilità, riservando al giudice ogni eventuale contestazione sull’opportunità, sui tempi o sulle modalità della mediazione.

Stefano Sogari

Stefano Sogari, laureato in Scienze Giuridiche, collabora con l’Ente di Formazione InMediaLex e svolge attività di approfondimento e divulgazione in ambito giuridico. È autore di numerose pubblicazioni e, per Il Conciliatore, cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.