L’esperto nella mediazione: ausilio negoziale o anticipazione della consulenza tecnica giudiziale?
1. Una figura collocata tra tecnica e negoziazione
La presenza di questioni tecniche costituisce una delle principali ragioni per cui una controversia, pur essendo affidata a un procedimento informale e orientato alla composizione amichevole, può richiedere l’intervento di un professionista dotato di competenze specialistiche.
Si pensi alle controversie in materia di responsabilità sanitaria, vizi edilizi, appalti, rapporti bancari, stime immobiliari, danni patrimoniali o ricostruzioni contabili. In questi casi, la distanza tra le parti non dipende soltanto da una diversa interpretazione giuridica dei fatti, ma anche dalla difficoltà di stabilire, con strumenti tecnici, quale sia la situazione oggettiva sulla quale costruire una possibile soluzione.
L’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 28/2010 consente al mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. La norma attribuisce inoltre al regolamento dell’organismo il compito di disciplinare il calcolo e la liquidazione dei compensi dell’esperto e consente alle parti, al momento della nomina, di convenire che la relazione possa essere prodotta nel successivo giudizio, anche in deroga alla riservatezza propria della mediazione. In tal caso, la relazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. Art. 8 d.lgs. n. 28/2010
La disposizione apre un tema di particolare interesse: l’esperto è soltanto un ausilio interno alla trattativa oppure svolge una funzione assimilabile, almeno in parte, a quella del consulente tecnico d’ufficio?
La risposta richiede di mantenere distinti tre piani: la funzione del mediatore, il ruolo dell’esperto nella procedura e la consulenza tecnica giudiziale.
2. Il primo equivoco da evitare: mediatore ausiliario ed esperto non sono la stessa figura
La disciplina vigente utilizza due espressioni diverse.
Da un lato, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Dall’altro, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Il mediatore ausiliario è un soggetto che svolge, insieme al mediatore designato o nell’ambito del collegio, attività propriamente mediatoria. Partecipa quindi al percorso di facilitazione del dialogo, alla gestione delle sessioni e all’individuazione delle possibili opzioni conciliative.
L’esperto tecnico, invece, non esercita la funzione di mediatore. Il suo intervento è circoscritto all’acquisizione o alla spiegazione di conoscenze specialistiche utili a comprendere i fatti controversi. Non gli compete assistere le parti nella negoziazione in senso proprio, né formulare una decisione vincolante.
La distinzione non è terminologica. Il mediatore ausiliario opera nella funzione imparziale di facilitazione propria della mediazione; l’esperto fornisce un contributo tecnico che il mediatore utilizza per rendere più consapevole il confronto tra le parti.
Il mediatore, in ogni caso, rimane privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio. È questa una caratteristica essenziale della mediazione, definita come attività svolta da un terzo imparziale per assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole. Art. 1 d.lgs. n. 28/2010
3. La funzione dell’esperto: chiarire, non decidere
L’esperto può contribuire alla mediazione in modi diversi.
Può, anzitutto, esaminare documenti e dati già disponibili, fornendo una valutazione tecnica sulle questioni controverse. Può inoltre chiarire il significato di un accertamento, stimare il costo di un intervento, ricostruire un rapporto contabile o verificare la compatibilità di una soluzione con determinati parametri tecnici.
Il suo contributo può essere particolarmente utile quando le parti condividono almeno in parte i fatti, ma divergono sulle conseguenze tecniche. In una controversia edilizia, per esempio, la possibilità di raggiungere un accordo può dipendere dalla corretta individuazione delle opere necessarie e dei relativi costi. In una controversia sanitaria, può essere essenziale comprendere il rapporto tra condotta, danno e possibili interventi riparatori. In una lite bancaria, può essere necessario ricostruire flussi finanziari, saldi, interessi e imputazioni contabili.
L’esperto non deve però trasformare il procedimento in un giudizio tecnico sostitutivo della decisione delle parti. La sua relazione non stabilisce chi abbia ragione in senso processuale, non pronuncia una condanna e non attribuisce automaticamente un valore vincolante alle proprie conclusioni.
Anche quando l’accertamento tecnico incide significativamente sulla trattativa, la soluzione resta il risultato dell’autonomia negoziale delle parti. La relazione può ridurre l’incertezza, rendere misurabile il rischio processuale e offrire una base quantitativa per la proposta conciliativa, ma non sostituisce il consenso necessario per concludere l’accordo.
4. L’esperto non è un consulente tecnico d’ufficio
Il confronto con la consulenza tecnica d’ufficio è inevitabile, ma deve essere condotto senza sovrapposizioni.
La consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento del processo. Il consulente è nominato dal giudice e opera per fornire al giudicante cognizioni tecniche necessarie o utili alla decisione. La sua attività è inserita in un procedimento regolato da garanzie processuali, dal contraddittorio e dai poteri dell’autorità giudiziaria.
La Cassazione ha chiarito che la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova in senso proprio e che la nomina dell’ausiliario rientra nel potere discrezionale del giudice. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 326 del 13 gennaio 2020
La consulenza tecnica svolta nella mediazione nasce invece da una diversa esigenza: mettere le parti in condizione di valutare consapevolmente la convenienza di un accordo. L’esperto non è ausiliario del giudice, non riceve un quesito giudiziale e non opera per fornire al tribunale un elemento istruttorio destinato necessariamente alla decisione.
Anche il regime della responsabilità e della collocazione procedurale è diverso. Il consulente tecnico d’ufficio opera nell’ambito di un incarico conferito dal giudice e in posizione di imparzialità rispetto alle parti. La Cassazione ha sottolineato che tale imparzialità è tutelata anche attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27916 del 30 ottobre 2019
L’esperto della mediazione deve certamente offrire un contributo professionalmente indipendente e tecnicamente affidabile, ma il suo incarico non si identifica con quello del CTU. La relazione è anzitutto uno strumento di chiarificazione e di negoziazione, non un atto processuale istruttorio.
5. La relazione dell’esperto e il principio di riservatezza
La regola generale della mediazione è la riservatezza. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo, così come chiunque partecipi al procedimento, è tenuto a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite. Art. 9 d.lgs. n. 28/2010
La riservatezza tutela lo spazio negoziale e consente alle parti di formulare proposte, riconoscere margini di rischio o prospettare soluzioni senza il timore che tali dichiarazioni vengano successivamente utilizzate contro di loro.
L’art. 10 rafforza questa protezione stabilendo che le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul loro contenuto non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito il giuramento decisorio. Art. 10 d.lgs. n. 28/2010
La relazione dell’esperto segue, in linea generale, questo regime. Se viene predisposta per l’utilizzo interno alla mediazione, non può essere automaticamente trasferita nel successivo giudizio come se fosse una consulenza tecnica d’ufficio. La sua producibilità richiede una specifica pattuizione delle parti, da assumere al momento della nomina dell’esperto.
Questa previsione consente alle parti di scegliere consapevolmente tra due modelli. Nel primo, la relazione resta confinata al procedimento di mediazione e svolge una funzione esclusivamente negoziale. Nel secondo, le parti accettano in anticipo che l’elaborato possa essere prodotto nel successivo processo, attribuendogli la funzione di elemento valutabile dal giudice.
La scelta deve essere chiara. Non è sufficiente che le parti abbiano ricevuto materialmente una copia della relazione o abbiano partecipato alle operazioni tecniche. Occorre che abbiano convenuto la producibilità in giudizio, sapendo che l’elaborato potrà essere utilizzato oltre il perimetro riservato della procedura.
6. La producibilità non equivale a efficacia vincolante
La pattuizione sulla producibilità non trasforma la relazione in una consulenza tecnica d’ufficio e non vincola il giudice alle conclusioni dell’esperto.
L’art. 8 stabilisce che, una volta resa producibile, la relazione è valutata ai sensi dell’art. 116, primo comma, c.p.c. Ciò significa che il giudice può apprezzarla secondo il proprio prudente convincimento, considerando il suo contenuto insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
La relazione entra quindi nel quadro probatorio o valutativo del giudizio, ma non gode automaticamente dell’efficacia propria di un accertamento giudiziale. Il giudice può condividerne le conclusioni, disattenderle, chiedere ulteriori chiarimenti o disporre una consulenza tecnica d’ufficio, se ritiene che persistano questioni tecniche rilevanti.
La giurisprudenza distingue infatti tra il consulente di parte e il consulente nominato dal giudice. Il consulente di parte svolge un’attività tecnica di natura difensiva, mentre il CTU opera in posizione di imparzialità e fornisce al giudicante elementi di valutazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20878 del 15 ottobre 2015
La relazione dell’esperto della mediazione non coincide con nessuna delle due figure in modo pieno: non è una consulenza di parte, perché l’esperto è inserito nella procedura e non necessariamente assiste una sola parte; non è una CTU, perché non è nominato dal giudice e non svolge una funzione istruttoria processuale. La sua eventuale utilizzazione nel giudizio dipende dalla pattuizione delle parti e dalla valutazione discrezionale del giudice.
7. Neutralità del mediatore e indipendenza dell’esperto
L’intervento tecnico non può compromettere l’imparzialità del mediatore né alterare l’equilibrio tra le parti.
Il regolamento dell’organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore idonee ad assicurarne l’imparzialità e l’indipendenza. Art. 3 d.lgs. n. 28/2010
Il mediatore deve inoltre dichiarare la propria indipendenza e imparzialità e comunicare immediatamente ogni circostanza idonea a incidere su tali requisiti. La riforma Cartabia ha rafforzato questo profilo, attribuendo rilievo non soltanto all’assenza di conflitti di interesse già conosciuti, ma anche all’obbligo di segnalare circostanze emerse durante la procedura.
L’esperto, pur non essendo il mediatore, dovrebbe essere sottoposto a una verifica analoga quanto a competenza, indipendenza e assenza di rapporti incompatibili con le parti. Il suo contributo tecnico non sarebbe affidabile se provenisse da un professionista legato a una delle parti, già coinvolto nella formazione del contratto controverso o portatore di un interesse economico nell’esito della procedura.
Per questa ragione, il regolamento dell’organismo e il verbale di nomina dovrebbero indicare almeno:
- il nominativo e la qualifica dell’esperto;
- l’iscrizione all’albo o il possesso delle specifiche competenze richieste;
- l’assenza di rapporti professionali o personali rilevanti con le parti;
- l’oggetto dell’incarico;
- i documenti e i dati sottoposti all’esame;
- i tempi di svolgimento dell’attività;
- il regime di riservatezza;
- il compenso e il criterio di ripartizione;
- l’eventuale accordo sulla producibilità della relazione.
La trasparenza della nomina consente alle parti di valutare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità e impedisce che l’intervento tecnico si trasformi in un fattore di squilibrio nella trattativa.
8. Il perimetro dell’incarico: fatti tecnici, non decisioni giuridiche
L’esperto può essere chiamato a ricostruire fatti, misurare danni, verificare dati o formulare stime. Non dovrebbe invece assumere il compito di risolvere questioni giuridiche riservate al mediatore, agli avvocati e, se il processo prosegue, al giudice.
La distinzione è stata tradizionalmente affermata dalla giurisprudenza anche in materia di CTU: la consulenza tecnica è funzionale alla soluzione di questioni di fatto che richiedono cognizioni specialistiche, non alla qualificazione giuridica dei fatti o alla valutazione della conformità al diritto di una condotta. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1186 del 22 gennaio 2016
Il principio è ancora più importante nella mediazione, dove l’esperto non dispone di un potere processuale e il suo intervento deve rimanere funzionale alla composizione. Potrà, per esempio, accertare se un’opera presenti determinate caratteristiche, quale sia il costo di ripristino o quale importo risulti da una ricostruzione contabile. Non dovrebbe invece dichiarare che una clausola è nulla, che una parte è giuridicamente responsabile o che una domanda è fondata secondo il diritto.
Queste valutazioni possono essere formulate dai difensori nell’ambito della trattativa e restano nella disponibilità delle parti. La relazione tecnica dovrebbe fornire una base fattuale verificabile, lasciando alle parti e ai loro legali la valutazione delle conseguenze giuridiche e negoziali.
9. Costi e decisione di nominare l’esperto
L’intervento dell’esperto comporta un costo ulteriore rispetto alle indennità dovute all’organismo. L’art. 8 rimette al regolamento di procedura la disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso.
La decisione di nominare un esperto dovrebbe quindi essere preceduta da una valutazione di proporzionalità. Non ogni controversia tecnicamente connotata richiede una relazione formale. In alcuni casi può essere sufficiente un chiarimento orale, un confronto tra consulenti di parte o l’acquisizione di documentazione già disponibile.
La nomina può essere utile quando:
- il punto tecnico è determinante per la decisione economica delle parti;
- esiste una base documentale comune;
- l’accertamento è circoscritto e concretamente eseguibile;
- il costo dell’attività è proporzionato al valore della lite;
- le parti sono disposte a considerare la relazione come base della trattativa;
- l’eventuale accordo sulla producibilità può ridurre il rischio di duplicazione degli accertamenti nel successivo processo.
Al contrario, l’esperto rischia di essere inutile quando la controversia è prevalentemente giuridica, quando le parti non condividono neppure i dati di base o quando la distanza negoziale è estranea alla valutazione tecnica.
Il compenso dell’esperto può assumere rilievo anche nella fase giudiziale. La disciplina delle spese processuali consente al giudice di considerare, in determinati casi, le spese sostenute per l’esperto nell’ambito della mediazione, soprattutto quando vi sia stata una proposta conciliativa e la decisione giudiziale ne riproduca integralmente il contenuto. La valutazione resta comunque legata alle circostanze concrete e alla motivazione sulle spese.
10. La relazione tecnica nella strategia processuale
L’esperto può svolgere una funzione preventiva rispetto al processo. Una relazione tecnicamente solida può consentire alle parti di valutare il rischio di una CTU, i tempi del giudizio e l’incidenza delle spese. Può inoltre favorire una transazione calibrata non soltanto su posizioni contrapposte, ma su dati verificabili.
La sua utilità non consiste necessariamente nel fornire una risposta definitiva. Anche l’individuazione di margini di incertezza può essere funzionale alla conciliazione. Una relazione che evidenzi l’impossibilità di una stima precisa, la necessità di ulteriori accertamenti o la pluralità delle soluzioni tecniche può aiutare le parti a distribuire il rischio attraverso un accordo.
Il mediatore dovrà evitare che l’esperto diventi il centro esclusivo della procedura. La mediazione non può essere ridotta a una consulenza tecnica seguita da un’attesa passiva delle conclusioni. Il dato tecnico deve essere integrato con gli interessi delle parti, i tempi di adempimento, le esigenze economiche, la continuità dei rapporti e il valore attribuito dalle parti alla certezza della definizione.
La competenza tecnica, in altri termini, è uno strumento della negoziazione, non il suo sostituto.
11. Il rapporto con il consulente tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
L’esperto della mediazione deve essere distinto anche dal consulente nominato nell’accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite.
La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è un procedimento giudiziale. Il consulente è nominato dal giudice, opera secondo un quesito giudiziale e deve tentare la conciliazione delle parti nell’ambito dell’incarico ricevuto.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in tale procedura, non sono predeterminate modalità rigide per il tentativo conciliativo e che anche un invito alle parti o ai loro consulenti a ricercare una soluzione può integrare un tentativo adeguato, purché la condotta del consulente non presenti profili di colpa grave. Tribunale civile Alessandria, sentenza n. 844 del 7 ottobre 2023
La differenza rispetto alla mediazione è netta: nella consulenza tecnica preventiva il tentativo conciliativo si inserisce in un procedimento giudiziale e l’elaborato è destinato a operare nell’ambito di quel procedimento; nella mediazione, l’esperto opera all’interno di una procedura stragiudiziale e la relazione può essere utilizzata nel successivo giudizio soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 8 e dall’accordo delle parti.
12. Le garanzie minime per una relazione utilizzabile
Quando le parti intendono consentire la producibilità della relazione, è opportuno disciplinare con precisione il percorso tecnico. Un accordo generico rischia di generare contestazioni proprio nel successivo giudizio.
Dovrebbero essere chiariti almeno:
- il quesito tecnico;
- la documentazione esaminata;
- la possibilità per entrambe le parti di formulare osservazioni;
- le modalità di accesso a luoghi, beni o dati;
- la facoltà di nominare consulenti di parte;
- il termine per il deposito della relazione;
- il diritto di ricevere una bozza o una relazione finale;
- la gestione dei dati riservati;
- l’eventuale possibilità di chiedere chiarimenti;
- la specifica accettazione della producibilità in giudizio;
- la natura non vincolante dell’elaborato;
- la valutazione del documento secondo l’art. 116, primo comma, c.p.c.
La relazione dovrebbe inoltre distinguere chiaramente tra dati acquisiti, metodo utilizzato, accertamenti svolti, ipotesi assunte e conclusioni tecniche. Questa struttura è utile sia per le parti, che devono comprendere il risultato, sia per il giudice, che dovrà valutarne attendibilità e rilevanza se il documento verrà prodotto.
13. Responsabilità e affidamento delle parti
La relazione dell’esperto può incidere in modo rilevante sulle scelte economiche delle parti. Da ciò deriva l’esigenza di professionalità, diligenza e chiarezza metodologica.
Non ogni errore tecnico determina automaticamente una responsabilità. Occorre verificare il contenuto dell’incarico, la natura dell’attività, le informazioni disponibili, il grado di complessità dell’accertamento e il danno concretamente lamentato.
La giurisprudenza sulla responsabilità degli ausiliari tecnici mostra che devono essere distinti l’errore dell’esperto, il pregiudizio e il nesso causale. La Corte d’appello di Firenze ha escluso la responsabilità di un consulente tecnico anche perché non era stata provata l’erroneità delle conclusioni, il danno e il rapporto causale tra l’attività peritale e il pregiudizio dedotto. Corte d’appello civile Firenze, sentenza n. 718 dell’11 febbraio 2026
Nella mediazione, la valutazione potrà essere ulteriormente influenzata dal carattere negoziale dell’incarico. Se le parti hanno accettato una relazione come strumento di orientamento e non come accertamento vincolante, l’affidamento riposto nelle conclusioni dovrà essere ricostruito alla luce di tale funzione.
È quindi opportuno che l’esperto non presenti la propria relazione come una decisione, ma espliciti il margine di opinabilità delle conclusioni, la base documentale utilizzata e gli eventuali limiti dell’indagine.
14. Conclusioni: ausilio negoziale, non anticipazione automatica della CTU
L’esperto nella mediazione è, prima di tutto, un ausilio alla decisione negoziale delle parti. La sua funzione consiste nel trasformare una controversia tecnicamente opaca in un problema più comprensibile e, quando possibile, misurabile.
La relazione non costituisce automaticamente un’anticipazione della consulenza tecnica giudiziale. Mancano, infatti, la nomina del giudice, il quesito processuale, la funzione istruttoria e il vincolo dell’ausilio rispetto alla decisione giudiziale. Anche quando le parti ne abbiano concordato la producibilità, il documento resta sottoposto alla valutazione del giudice secondo il prudente apprezzamento previsto dall’art. 116, primo comma, c.p.c.
La mediazione può tuttavia produrre un risultato più articolato: la relazione, se redatta con metodo e nel rispetto del contraddittorio negoziale, può costituire una base tecnica comune, ridurre il rischio di una duplicazione degli accertamenti e orientare le parti verso una soluzione consapevole.
Il punto di equilibrio è quindi nella distinzione delle funzioni. Il mediatore conserva il compito di facilitare il confronto e di proteggere l’imparzialità della procedura; l’esperto offre competenze tecniche senza decidere la controversia; gli avvocati traducono il dato tecnico in valutazioni giuridiche e negoziali; le parti mantengono il potere di accettare o rifiutare l’accordo.
Solo rispettando questa separazione la competenza tecnica può rafforzare la mediazione senza trasformarla in un processo informale privo delle garanzie proprie del giudizio.
