Argomenti di prova e condanna pecuniaria: il prezzo della sedia vuota in mediazione
La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha riscritto il sistema sanzionatorio per la mancata partecipazione alla mediazione, trasferendo la disciplina dal vecchio art. 8, comma 4-bis, al nuovo art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, che oggi costituisce il riferimento normativo unitario. La norma prevede tre conseguenze graduate, cui si aggiunge l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti per le pubbliche amministrazioni.
1. Il dovere di partecipazione personale
Il punto di partenza è l’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010: le parti partecipano personalmente alla procedura. Solo in presenza di «giustificati motivi» possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La delega (comma 4-bis) va conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante.
La giurisprudenza di merito ha precisato che il giustificato motivo non esonera la parte dall’incombente di assicurare comunque la partecipazione, sia pure mediante rappresentante sostanziale (cfr. Trib. Torino, n. 451/2025). In altre parole, l’esistenza di un giustificato motivo «rende solo legittimo il conferimento di una delega», ma non libera la parte dall’obbligo di essere presente, direttamente o per delega.
La Corte d’Appello di Palermo, n. 1717/2025, ha ulteriormente qualificato il giustificato motivo come impedimento avente i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità, precisando che non possono valere come giustificazione ex post valutazioni sulla presunta indisponibilità della controparte a mediare: ciascuna parte risponde della propria condotta indipendentemente da quella altrui.
2. Gli argomenti di prova (art. 12-bis, comma 1)
L’art. 12-bis, comma 1, stabilisce che «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile».
L’art. 116, comma 2, c.p.c. consente al giudice di desumere argomenti di prova «dal contegno delle parti stesse nel processo»: il rinvio operato dall’art. 12-bis estende questa valutazione anche al contegno extraprocessuale tenuto in mediazione. La sede vuota diventa un elemento indiziario che il giudice può valutare — unitamente agli altri elementi — per formare il proprio convincimento.
Si tratta di un potere discrezionale del giudice («può desumere»), non di un automatismo probatorio. L’assenza non equivale di per sé ad ammissione dei fatti avversari, ma costituisce un comportamento processualmente significativo che il giudice è libero di apprezzare nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie.
3. La condanna al doppio del contributo unificato (art. 12-bis, comma 2)
È la sanzione centrale e automatica: «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio».
Quattro precisazioni essenziali:
a) La sanzione colpisce solo la parte costituita. Il contumace non può esserne destinatario (cfr. Corte d’Appello Palermo, n. 1717/2025).
b) Presuppone l’assenza di giustificato motivo. L’onere di allegare e provare il giustificato motivo grava sulla parte assente.
c) Si applica anche alla mediazione demandata dal giudice in appello. In tal caso, la sanzione colpisce la parte non onerata della condizione di procedibilità — l’appellato non appellante incidentale — mentre per l’appellante che non compare la conseguenza è più grave: l’improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Corte d’Appello Roma, n. 2727/2026).
d) La sanzione è applicata dal giudice con il provvedimento che definisce il giudizio (o anche prima, secondo alcune prassi di merito), ed è versata all’erario, non alla controparte.
4. La condanna equitativa in favore della controparte (art. 12-bis, comma 3)
Con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, entro il limite massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
A differenza della condanna al doppio del contributo unificato (comma 2), questa sanzione:
- è discrezionale («può»);
- presuppone la soccombenza nel merito della parte assente;
- richiede un’istanza di parte («se richiesto»);
- ha natura indennitaria in favore della controparte, non erariale;
- è limitata alle spese processuali maturate dopo la conclusione della mediazione.
Si tratta di una misura che colpisce non solo la violazione del dovere di partecipazione, ma anche il nesso causale tra l’assenza ingiustificata e l’aggravio di spese processuali che la controparte ha dovuto sopportare per proseguire un giudizio che forse, con la mediazione, si sarebbe potuto evitare.
5. Il nodo interpretativo: improcedibilità o sole sanzioni?
Il dibattito più acceso riguarda la domanda se la mancata partecipazione della parte onerata determini anche l’improcedibilità della domanda. L’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 28/2010 stabilisce che la condizione di procedibilità «si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo», formula che presuppone lo svolgimento effettivo dell’incontro.
La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9608/2026 ha disegnato un sistema a due livelli:
- Se al primo incontro non partecipa nessuna delle parti, o non partecipa la parte che ha attivato il procedimento: la condizione di procedibilità non si avvera e la domanda diviene improcedibile.
- Se la parte che ha attivato la procedura compare, ma l’altra parte regolarmente convocata non si presenta: la condizione di procedibilità si avvera ugualmente, e la parte assente incorre soltanto nelle sanzioni di legge.
La ratio è chiara: «l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità».
La stessa linea è stata seguita dalla Corte d’Appello Catanzaro, n. 408/2026, che ha riformato una sentenza di improcedibilità affermando che è sufficiente la comparizione di chi ha promosso la mediazione, mentre l’assenza della controparte rileva solo ai fini dell’art. 12-bis.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione si complica per l’inversione dei ruoli processuali. La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22169/2023 ha affermato che l’onere di attivare la mediazione grava sull’opposto (attore sostanziale), ma la mancata partecipazione dell’opponente non può comportare improcedibilità, poiché l’art. 12-bis (e il previgente art. 8 comma 4-bis) prevede esclusivamente argomenti di prova e condanna pecuniaria.
Parte della giurisprudenza di merito segue invece un orientamento più rigoroso: per il Tribunale di Latina, n. 556/2026, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata partecipazione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione, perché altrimenti «la mediazione si risolverebbe in un mero adempimento burocratico» e «da strumento deflattivo diverrebbe strumento a fini dilatori nella disponibilità del debitore opponente». Nello stesso senso si sono espressi i Tribunali di Lamezia Terme (nn. 32, 372, 963, 1064) e di Tempio Pausania (n. 203/2026), che distinguono tra il giudizio ordinario — dove le sanzioni pecuniarie e probatorie sono sufficienti — e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove la peculiare inversione dei ruoli impone conseguenze più severe per l’opponente assente.
6. La trasmissione alla Corte dei conti (art. 12-bis, comma 4)
Quando il destinatario della condanna pecuniaria è una pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), il giudice trasmette copia del provvedimento al pubblico ministero presso la Corte dei conti, configurando così un possibile profilo di responsabilità erariale. Analoga trasmissione è prevista all’autorità di vigilanza per i soggetti vigilati.
7. Sintesi operativa
| Conseguenza | Fonte | Presupposti | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Argomenti di prova | Art. 12-bis co. 1 + art. 116 co. 2 c.p.c. | Mancata partecipazione senza giustificato motivo | Qualsiasi parte assente |
| Condanna al doppio del CU | Art. 12-bis co. 2 | Mediazione condizione di procedibilità + parte costituita + assenza ingiustificata | Parte costituita assente (non contumace) |
| Condanna equitativa alla controparte | Art. 12-bis co. 3 | Soccombenza + richiesta di parte | Parte soccombente assente |
| Improcedibilità | Art. 5 co. 2-bis | Mancata comparizione di chi ha attivato la procedura (o di entrambe le parti) | Domanda giudiziale nella sua interezza |
| Trasmissione Corte conti | Art. 12-bis co. 4 | Condanna a carico di PA | PM contabile |
Il «prezzo della sedia vuota» non è dunque una sanzione unica ma un sistema articolato, che colpisce su piani diversi — probatorio, pecuniario, processuale — il rifiuto ingiustificato di sedersi al tavolo della mediazione.

