La procura sostanziale in mediazione dopo Cass. n. 10978/2026: basta la scrittura privata

La procura sostanziale in mediazione dopo Cass. n. 10978/2026: basta la scrittura privata

SOMMARIO: 1. Il contrasto antecedente. — 2. Il principio di diritto di Cass. n.
10978/2026. — 3. I tre corollari: superfluità dell’autentica, non applicabilità dell’art.
1392 c.c., natura ricettizia e astratta. — 4. Il rapporto con il correttivo 2024 e l’art. 8,
comma 4-bis. — 5. Che cosa cambia nella prassi: indicazioni operative.

1. Il contrasto antecedente
Pochi temi hanno diviso la giurisprudenza di merito quanto la forma della procura
sostanziale per la partecipazione alla mediazione. La scintilla fu Cass. n. 8473 del 2019,
che — nell’enunciare il principio della necessaria comparizione personale e della
delegabilità a un rappresentante sostanziale — affermò che la procura speciale a
partecipare alla mediazione «non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure
se il potere è conferito allo stesso professionista».
Quell’inciso generò due letture contrapposte.
La lettura rigorista ne trasse la conseguenza che, se l’avvocato non può autenticare,
allora la procura deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. In
questo senso si sono pronunciate, tra le altre, la Corte d’Appello di Bologna, sent. n.
1648/2025 («la procura sostanziale per la partecipazione alla mediazione richiede
necessariamente l’autentica notarile o da parte di altro pubblico ufficiale diverso
dall’avvocato, attesa la tassatività dei poteri di autentica riconosciuti al difensore»), la
Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 1768/2025 (la procura «deve essere conferita
mediante atto notarile»), il Tribunale di Milano, sent. n. 2067/2026 («la procura
sostanziale deve essere autenticata, non avendo altrimenti senso l’affermazione per cui
tra i poteri dell’avvocato difensore non rientra quello di autenticare la procura
rilasciatagli dal cliente per la mediazione»), il Tribunale di Lagonegro, sent. n. 65/2026
(«solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le
indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi»), e il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1491/2025 («la procura sostanziale deve essere
autenticata con atto pubblico notarile, in applicazione dell’art. 1392 c.c.»).
La lettura liberale ritenne invece che la Cassazione del 2019 avesse semplicemente
escluso che l’avvocato potesse autenticare la procura, ma non che la procura dovesse
essere autenticata: sarebbe bastata la scrittura privata non autenticata, in forza del
principio di libertà delle forme di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. 28/2010 («gli atti del
procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità»). In questo senso si sono
pronunciate la Corte d’Appello di Catania, sent. n. 1593/2024 («la procura speciale
sostanziale non deve necessariamente essere redatta per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, essendo sufficiente il conferimento dei poteri a mezzo di delega in
forma scritta») e, in precedenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. n.
342/2024 («basta una procura speciale sostanziale, non la procura alle liti, non
necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio, quindi, una procura nella
forma di scrittura privata, non autenticata»).
In questo scenario — con pronunce di segno opposto che si fronteggiavano senza un
chiaro discrimen temporale o geografico, e con la posta in gioco altissima
(l’improcedibilità della domanda o dell’appello, il passaggio in giudicato, la revoca del
decreto ingiuntivo) — è intervenuta Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10978 del 24 aprile 2026.

2. Il principio di diritto di Cass. n. 10978/2026
La Seconda Sezione (Pres. Manna, Est. Amato) ha enunciato il seguente principio:
«La procura sostanziale rilasciata dalla parte al proprio legale è sufficiente che rivesta la
forma scritta con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna
autentica ai sensi dell’art. 1392 c.c., costituendo un negozio unilaterale ricettizio ed
astratto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante».
La fattispecie concreta era quella di un Condominio che aveva partecipato alla
mediazione obbligatoria tramite il proprio amministratore. Il condomino ricorrente
lamentava che l’amministratore fosse privo di specifica procura sostanziale. La Corte
d’Appello aveva ritenuto rituale la procura conferita. La Cassazione ha confermato.
La pronuncia si inserisce dichiaratamente nel solco di Cass. n. 8473/2019, ma ne
chiarisce un passaggio rimasto ambiguo: la Cassazione del 2019, nell’escludere che
l’avvocato potesse autenticare la procura sostanziale, non intendeva affatto affermare
che la procura dovesse essere autenticata dal notaio. Intendeva semplicemente dire che
la procura alle liti — autenticabile dall’avvocato ex art. 83 c.p.c. — non è sufficiente, e
che occorre una procura diversa (sostanziale, non processuale), la cui sottoscrizione, in
quanto non processuale, non può essere autenticata dal difensore. Ma da ciò non
discende affatto che debba esserlo dal notaio. L’alternativa, come ora chiarito, è che la
procura sia semplicemente sottoscritta dal rappresentato, senza autentica di sorta.

3. I tre corollari: superfluità dell’autentica, non applicabilità dell’art. 1392 c.c.,
natura ricettizia e astratta
La vera novità di Cass. n. 10978/2026 non sta nel che cosa (la scrittura privata non
autenticata basta: principio già affermato dalla giurisprudenza di merito liberale) ma
nel perché. E il perché risiede nella qualificazione giuridica della procura per la
mediazione come «negozio unilaterale ricettizio ed astratto autonomo rispetto al
negozio gestorio sottostante».
A) Superfluità dell’autentica. La procura per la mediazione non è una procura alle liti
ex art. 83 c.p.c., né un mandato con rappresentanza a concludere un contratto formale. È
un negozio unilaterale con cui la parte conferisce al delegato il potere di partecipare al
procedimento e di valutare se e come comporre la controversia. La sua forma è libera,
salvo il requisito della scrittura e della sottoscrizione del rappresentato.
B) Non applicabilità dell’art. 1392 c.c. È questo il punto di maggior rilievo
sistematico. L’art. 1392 c.c. stabilisce che «la procura non ha effetto se non è conferita
con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere». I
sostenitori della tesi rigorista invocavano questa disposizione per sostenere che,
potendo la mediazione sfociare in un accordo traslativo di diritti reali (che richiede la
forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.), la procura dovesse a sua volta rivestire la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La Cassazione respinge questo argomento con un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, la procura per la mediazione non è una procura a disporre dei diritti: è
una procura a partecipare a un procedimento che può condurre a un accordo
dispositivo. L’eventuale accordo conclusivo, se richiederà la forma solenne, dovrà essere
concluso con le forme di legge; ma la procura a monte non è attratta dalla forma del
negozio a valle, proprio in ragione della sua natura astratta e autonoma.
In secondo luogo, la stessa evoluzione normativa depone per la libertà di forme. L’art. 8,
comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 — introdotto dal correttivo di cui al d.lgs. 216/2024 —
prevede espressamente che la delega per la partecipazione all’incontro sia «conferita
con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di
identità del delegante», salvo il caso in cui l’accordo da raggiungere debba essere
trascritto (art. 11, comma 7), nel qual caso «il delegante può conferire la delega con
firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». La regola generale è
dunque la libertà di forme; l’autentica è l’eccezione, limitata all’ipotesi in cui l’accordo
finale abbisogni di trascrizione.
C) Natura ricettizia e astratta. La qualificazione come negozio unilaterale ricettizio
comporta che la procura produca effetto dal momento in cui perviene nella sfera di
conoscenza del destinatario (l’organismo o il mediatore). La natura astratta ne sancisce
l’autonomia rispetto al rapporto gestorio sottostante: vizi interni del rapporto tra
rappresentato e rappresentante non inficiano l’affidamento della controparte e del
mediatore sulla validità del potere rappresentativo. Infine, l’autonomia rispetto al
negozio gestorio significa che la procura non è attratta dalla forma dell’eventuale
accordo conclusivo, perché abilita il delegato a partecipare e valutare, non a disporre ex
ante.

4. Il rapporto con il correttivo 2024 e l’art. 8, comma 4-bis
La soluzione raggiunta da Cass. n. 10978/2026 è in piena sintonia con il quadro
normativo risultante dal correttivo di fine 2024.
L’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 — introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs.
216/2024 e in vigore dal 26 gennaio 2025 — dispone che la delega per la partecipazione
all’incontro è conferita «con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli
estremi del documento di identità del delegante». Solo nei casi in cui l’accordo
conclusivo richieda la trascrizione ex art. 2643 c.c., «il delegante può conferire la delega
con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
La disposizione, letta in combinato con il principio di Cass. n. 10978/2026, delinea il
seguente regime:
— regola generale: la procura sostanziale per la mediazione è conferita con scrittura
privata non autenticata, sottoscritta dal rappresentato e recante gli estremi del suo
documento di identità. Il delegato ne cura la presentazione all’organismo, unitamente a
copia non autenticata del proprio documento di identità;
— eccezione (accordo da trascrivere): se l’accordo conclusivo ha per oggetto il
trasferimento di diritti reali immobiliari o altri atti soggetti a trascrizione ex art. 2643
c.c., la procura è conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale (non
necessariamente notaio: anche il mediatore stesso può autenticare, come già previsto
dall’art. 8, comma 4);
— in nessun caso la procura alle liti (ancorché autenticata dal difensore ex art. 83 c.p.c.
e contenente poteri di transigere e conciliare) è sufficiente: la procura per la mediazione
deve essere sostanziale e specifica.

5. Che cosa cambia nella prassi: indicazioni operative
Per il professionista che assiste la parte onerata. La procura sostanziale per la
mediazione richiede un documento separato dalla procura alle liti, sottoscritto dal
cliente, recante gli estremi del documento di identità del delegante. Non serve il notaio.
Non serve l’autentica. Basta la firma del cliente. Il documento deve specificare che il
delegato è autorizzato a partecipare alla mediazione, a valutare le proposte e, se del
caso, a concludere l’accordo (o, in alternativa, deve contenere l’impegno del
rappresentato a ratificare l’accordo conclusivo). Va prodotto all’organismo prima del
primo incontro e allegato al verbale.
Per il professionista che assiste la parte non onerata. Verificare la regolarità della
procura depositata dalla controparte. Se la controparte non compare personalmente e
non deposita una procura sostanziale separata (o deposita la sola procura alle liti),
eccepire il mancato avveramento della condizione di procedibilità. L’eccezione va
proposta — a seconda dei casi — alla prima udienza o all’udienza di verifica.
Per le persone giuridiche. La procura deve essere conferita dal legale rappresentante
(o da un suo delegato con poteri di subdelega). Se il legale rappresentante conferisce
procura al difensore, vale il regime sopra descritto: scrittura privata non autenticata con
gli estremi del documento di identità del legale rappresentante. Se la procura è conferita
da un procuratore speciale del legale rappresentante, occorre verificare che la procura a
monte contenga il potere di subdelega per la partecipazione alla mediazione.
Per il mediatore. Prima dell’inizio dell’incontro, verificare i poteri di rappresentanza
dei delegati e darne atto a verbale. In caso di procura invalida o assente, informare la
parte delle conseguenze e verbalizzare.
Con Cass. n. 10978/2026 il cerchio si chiude. Il principio di diritto è chiaro: la procura
sostanziale per la mediazione è un negozio unilaterale ricettizio astratto, la cui forma è
libera. Basta la scrittura privata con la sottoscrizione del rappresentato. L’art. 1392 c.c.
non si applica. Le pronunce di merito che richiedevano l’autentica notarile devono
considerarsi superate.

admin