La condizione di procedibilità nella mediazione civile dopo la Riforma Cartabia: un orientamento consolidato

La condizione di procedibilità nella mediazione civile dopo la Riforma Cartabia: un orientamento consolidato

SOMMARIO: 1. Premessa: il quadro normativo. — 2. Il punto di partenza: Cass. n.
8473/2019 e i tre principi cardine. — 3. L’evoluzione successiva: il superamento della
«mediazione effettiva». — 4. Il punto di approdo: Cass. n. 9608/2026 e la comparizione
della sola parte onerata. — 5. Le conseguenze della mancata comparizione: il sistema
sanzionatorio dell’art. 12-bis. — 6. Conclusioni operative.

Premessa: il quadro normativo


La Riforma Cartabia, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riscritto
integralmente la disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28. Il nuovo art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 estende l’ambito delle controversie
per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, includendovi, tra le altre, le materie del
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e
ulteriori tipologie contrattuali.
Il comma 4 del medesimo art. 5 stabilisce che «la condizione si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione».
Formula asciutta, che ha richiesto un intenso lavorio interpretativo da parte della
giurisprudenza di legittimità per definirne l’esatta portata.
Sul versante sanzionatorio, l’art. 12-bis d.lgs. 28/2010 — introdotto dalla stessa
Riforma Cartabia e successivamente ritoccato dal correttivo di cui al d.lgs. 27 dicembre
2024, n. 216 — prevede un articolato sistema di conseguenze processuali per la parte
che non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro: argomenti di prova ex
art. 116, comma 2, c.p.c., condanna al versamento all’erario del doppio del contributo
unificato dovuto per il giudizio, e — su richiesta — condanna al pagamento in favore
della controparte di una somma equitativamente determinata entro il limite massimo
delle spese processuali maturate dopo la conclusione del procedimento.

Il punto di partenza: Cass. n. 8473/2019 e i tre principi cardine

Occorre muovere da una sentenza anteriore alla riforma, che ne ha però anticipato e
plasmato l’interpretazione. Con la sentenza 27 marzo 2019, n. 8473, la Terza Sezione
Civile della Cassazione — relatrice Lina Rubino, la stessa Presidente del collegio che ha
deciso Cass. n. 9608/2026 — ha fissato tre principi di diritto destinati a guidare tutta
l’elaborazione successiva:
(a) Necessaria comparizione personale. «Nel procedimento di mediazione
obbligatoria disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal
difensore». La ratio è chiarissima: il legislatore ha previsto e voluto la comparizione
personale perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può
trovare una composizione degli opposti interessi che sia satisfattiva al punto da evitare
la controversia.
(b) Delegabilità a rappresentante sostanziale. La parte può farsi sostituire da un
rappresentante sostanziale, anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste,
purché dotato di apposita procura sostanziale avente lo specifico oggetto della
partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti che ne
sono oggetto. Non è sufficiente la procura alle liti, ancorché contenente i poteri di
transigere e conciliare: trattasi di procura con valenza meramente processuale, mentre
la delega alla partecipazione alla mediazione richiede poteri dispositivi di natura
sostanziale.
(c) Sufficienza del primo incontro. La condizione di procedibilità può ritenersi
realizzata al termine del primo incontro, qualora una o entrambe le parti, richieste dal
mediatore dopo essere state adeguatamente informate, comunichino la propria
indisponibilità a procedere oltre. Sia l’argomento letterale — il testo dell’art. 8 — sia
l’argomento sistematico — la necessità di interpretare la giurisdizione condizionata in
modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela
giurisdizionale — depongono in questo senso.
La sentenza è consultabile integralmente in Cass. civ., Sez. III, n. 8473 del 2019.

L’evoluzione successiva: il superamento della «mediazione effettiva»

I principi di Cass. n. 8473/2019 sono stati via via confermati e affinati. Una tappa
rilevante è Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18485 del 2024, che — richiamando testualmente
Cass. n. 8473/2019 — ha ribadito che la condizione si considera avverata anche quando
le parti, dopo aver ricevuto le informazioni del mediatore, «entrino nel merito della
controversia illustrando le rispettive posizioni e manifestino l’impossibilità di
addivenire ad un accordo, senza che sia necessario lo svolgimento di una mediazione
“effettiva” con discussione approfondita delle questioni controverse». La Corte ha
ritenuto sufficiente che le parti si siano confrontate sulle rispettive pretese, anche solo
per ribadirne l’inconciliabilità.
Nello stesso anno, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31209 del 2024 ha aggiunto un corollario
importante in tema di mediazione demandata dal giudice d’appello: quando il fallimento
della mediazione dipende dalla manifestazione di indisponibilità di una delle parti a
proseguire, eventuali irregolarità formali nella partecipazione delle altre parti
all’incontro preliminare non risultano rilevanti, perché il fallimento si è prodotto per
causa anteriore e autonoma. La ratio è sempre la stessa: impedire che una parte possa
paralizzare l’accesso alla giurisdizione altrui.
Sul versante opposto, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18068 del 2019 — coeva a Cass. n.
8473/2019 — aveva già chiarito che la presenza del solo difensore privo di procura
sostanziale speciale non soddisfa la condizione, e ciò anche quando la controparte non
compare affatto: in tal caso, non essendovi alcuna parte validamente comparsa, la
condizione di procedibilità non si avvera.

Il punto di approdo: Cass. n. 9608/2026 e la comparizione della sola parte
onerata

Il consolidamento definitivo dell’orientamento è giunto con Cass. civ., Sez. III, ord. n.
9608 del 2026, che ha affrontato il nodo forse più delicato: cosa accade quando al primo
incontro compare la parte che ha attivato il procedimento ma non la controparte?
La fattispecie concreta era quella di un conduttore che — dopo aver attivato la
mediazione disposta dal giudice — si era visto dichiarare la mancata adesione dell’ente
locatore, il quale non era comparso. Il conduttore eccepiva l’improcedibilità della
domanda. La Cassazione ha rigettato il ricorso, enunciando un principio di diritto che
merita di essere riportato integralmente:
«In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del
2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo
esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si
considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte
ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero
tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto
incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre,
senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale.
Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti
regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda
giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra
parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art.
8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al
primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta
l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata».
La Corte ha motivato questa soluzione con un’affermazione lapidaria: «l’ordinamento
non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione
semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il
convenuto arbitro della procedibilità». La comparizione della parte chiamata è
doverosa, ma la sua mancanza non ha effetto paralizzante: determina soltanto le
sanzioni di cui all’art. 12-bis.
La Corte, peraltro, ha dedicato ampio spazio alla giustificazione sistematica dell’istituto,
osservando che:
— la natura della mediazione richiede la presenza delle parti (personalmente o tramite
rappresentante) perché l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti,
che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare;
— non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il
mediatore in vista di un’informativa che i difensori, per definizione, già conoscono;
— la lettura coordinata degli artt. 5, comma 1-bis (oggi art. 5, comma 2), e 8 d.lgs.
28/2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento «con l’assistenza
degli avvocati» — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il
difensore che la assiste: la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura,
non è idonea.

Le conseguenze della mancata comparizione: il sistema sanzionatorio dell’art.
12-bis

Definita la soglia minima per l’avveramento della condizione di procedibilità — la
comparizione qualificata di almeno la parte onerata —, l’ordinamento appronta un
sistema sanzionatorio a tre livelli per la parte che, regolarmente convocata, diserti senza
giustificato motivo il primo incontro.
A) Argomenti di prova. Il giudice può desumere dalla mancata partecipazione
argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 12-bis,
comma 1).
B) Sanzione pecuniaria. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità,
il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza
giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari
al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, comma 2).
C) Condanna ulteriore in favore della controparte. Su richiesta, il giudice può
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento
in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non superiore
nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di
mediazione (art. 12-bis, comma 3).
Il correttivo di cui al d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (art. 1, comma 1, lett. n), ha
precisato — con modifica meramente lessicale — che il riferimento è alla mancata
partecipazione «al primo incontro di» mediazione, fugando ogni dubbio sul fatto che il
dovere di comparire riguardi specificamente il primo incontro e non l’intero
procedimento.

Conclusioni operative

Dal quadro normativo e giurisprudenziale qui ricostruito possono trarsi alcune
indicazioni operative.
Quanto basta per la procedibilità. La condizione di procedibilità si avvera quando al
primo incontro dinanzi al mediatore compare almeno la parte onerata dell’attivazione
(personalmente o tramite rappresentante munito di procura sostanziale). All’esito
dell’incontro, la parte può legittimamente dichiarare la propria indisponibilità a
proseguire. Non serve una mediazione «effettiva» con discussione nel merito: è
sufficiente che l’incontro si tenga e si concluda senza accordo. Questo principio,
affermato da Cass. n. 8473/2019, è stato ribadito da Cass. n. 18485/2024 e da Cass. n.
20170/2025, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria una
mediazione «effettiva».
Quanto occorre per la delega. Se la parte non compare personalmente, il delegato
deve essere munito di procura sostanziale specifica, distinta dalla procura alle liti, che
attribuisca il potere di disporre dei diritti oggetto della controversia. Il correttivo di cui
al d.lgs. 216/2024 ha semplificato le modalità formali: la delega può essere conferita
con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di
identità del delegante (nuovo comma 4-bis dell’art. 8 d.lgs. 28/2010).
La controparte non può paralizzare. La parte chiamata in mediazione che non
compare subisce le sanzioni di cui all’art. 12-bis, ma non può con la propria condotta
ostruzionistica impedire alla controparte di accedere alla giurisdizione. È questo il
messaggio più netto di Cass. n. 9608/2026, che ha definitivamente superato ogni
residua incertezza sul punto.
Nessuna parte compare. In questo caso — l’unico — la condizione non si avvera e la
domanda è improcedibile. L’ipotesi è stata espressamente contemplata nel principio di
diritto enunciato da Cass. n. 9608/2026: «ove nessuna delle parti compaia al primo
incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta
l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata».
Ricadute sulle spese di lite. L’orientamento della Cassazione, nel superare la tesi — un
tempo diffusa nella giurisprudenza di merito — che richiedeva una mediazione
«effettiva», ha ricadute anche sulla regolazione delle spese processuali. La pronuncia
che riteneva non avverata la condizione per mancanza di effettività veniva
frequentemente utilizzata come argomento per la compensazione delle spese. Cass. n.
20170/2025 costituisce un precedente significativo proprio sotto questo profilo: la
Cassazione ha cassato la sentenza d’appello che aveva fondato la soccombenza virtuale
e la compensazione delle spese sul preteso mancato avveramento della condizione di
procedibilità per carenza di effettività della mediazione.
La traiettoria è nitida. La Cassazione, con progressione coerente dal 2019 ad oggi, ha
costruito un’interpretazione dell’istituto che bilancia due esigenze contrapposte: da un
lato, la ratio deflattiva, che richiede un effettivo confronto tra le parti davanti al
mediatore; dall’altro, il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., che non tollera che
l’accesso alla giurisdizione sia rimesso all’arbitrio della controparte. Il punto di
equilibrio trovato — comparizione qualificata di almeno una parte, sufficienza del
primo incontro, irrilevanza della mancata comparizione altrui — appare ormai
saldamente acquisito alla giurisprudenza di legittimità.

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