Controversia transfrontaliera e mediazione: perimetro applicativo e nozione ditransnazionalità alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Controversia transfrontaliera e mediazione: perimetro applicativo e nozione ditransnazionalità alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Sommario: 1. Premessa. — 2. La definizione normativa: l’art. 2 della direttiva 2008/52/CE.
— 3. L’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di transnazionalità. — 4. Il
criterio soggettivo: la rilevanza esclusiva di attore e convenuto. — 5. L’elemento di
estraneità “generato” dalle parti: la clausola di scelta del foro. — 6. Transnazionalità e
interesse transfrontaliero certo. — 7. Il confine con le situazioni puramente interne. — 8.
Ricadute sull’ordinamento italiano: l’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010.

  1. Premessa
    La nozione di controversia transfrontaliera costituisce, al tempo stesso, il fondamento e il
    limite dell’intervento del legislatore europeo in materia di mediazione civile e commerciale.
    La direttiva 2008/52/CE si applica, per espressa previsione dell’art. 1, paragrafo 2, alle
    sole controversie transfrontaliere. È dunque dalla corretta individuazione di questo
    perimetro che dipende l’applicabilità stessa della disciplina europea.
    La questione non ha rilievo meramente definitorio. Negli ultimi anni la Corte di Giustizia
    dell’Unione Europea ha progressivamente affinato la nozione di transnazionalità,
    attraversando diversi strumenti normativi — dal regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012)
    al regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità (n.
    861/2007) — e distillando principi che, per la loro portata generale, si riverberano anche
    sull’interpretazione della direttiva 2008/52/CE. Parallelamente, il legislatore italiano, con
    l’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 ad opera del correttivo
    Cartabia (d.lgs. 216/2024), ha creato un regime di omologazione specificamente dedicato
    agli accordi raggiunti in controversie transfrontaliere, rendendo ancora più pressante la
    necessità di delimitare con precisione la fattispecie.
  2. La definizione normativa: l’art. 2 della direttiva 2008/52/CE
    L’art. 2 della direttiva 2008/52/CE definisce la controversia transfrontaliera come quella in
    cui «almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro
    diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
    a) le parti concordano di fare ricorso alla mediazione dopo l’insorgere della controversia;
    b) la mediazione è disposta da un organo giurisdizionale;
    c) sorge, secondo il diritto nazionale, l’obbligo di ricorrere alla mediazione; o
    d) il giudice invita le parti a ricorrere alla mediazione».
    La disposizione si segnala per alcune caratteristiche. Anzitutto, il riferimento incrociato ai
    domicili delle parti («diverso da quello di qualsiasi altra parte») impone che almeno una
    parte abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro differente da quello di
    almeno un’altra parte: non è sufficiente che una parte risieda fuori dall’Unione, perché il
    parametro è relazionale e tutto interno allo spazio giuridico europeo. In secondo luogo, il
    momento rilevante per la verifica della transnazionalità non è la data dell’accordo
    conciliativo, ma quella — anteriore — in cui la mediazione viene avviata, per accordo, per
    ordine del giudice o per obbligo di legge. Infine, il dato testuale chiarisce che la verifica va
    condotta sulla composizione soggettiva della lite al momento genetico della mediazione, e
    non sulla localizzazione dei beni, sul luogo di esecuzione delle prestazioni o su altri criteri
    di collegamento oggettivo.
  3. L’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di transnazionalità
    Benché la direttiva 2008/52/CE contenga una propria definizione di controversia
    transfrontaliera, la Corte di Giustizia ha elaborato, attraverso una pluralità di strumenti
    normativi, una nozione tendenzialmente unitaria di transnazionalità che trascende i confini
    del singolo regolamento o della singola direttiva.
    Con la sentenza del 3 giugno 2021, causa C-267/19 e C-323/19 (Parking e Interplastics),
    la Corte ha affermato un principio di portata generale: «poiché entrambi i regolamenti
    rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni
    transnazionali, occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti alle quali il
    legislatore dell’Unione ha fatto ricorso». La Corte ha così ricondotto a unità la nozione di
    controversia transfrontaliera contenuta nel regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), nel
    regolamento n. 1896/2006 (ingiunzione di pagamento europea) e, per estensione, nel
    regolamento n. 861/2007 (controversie di modesta entità), definendola come quella in cui
    «almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da
    quello del giudice adito».
    Questo principio di interpretazione armonizzata è suscettibile di estendersi anche alla
    direttiva 2008/52/CE, che condivide con i regolamenti menzionati la medesima base
    giuridica (la cooperazione giudiziaria in materia civile) e la medesima finalità di favorire la
    risoluzione delle controversie nello spazio giudiziario europeo. La conclusione è che la
    nozione di controversia transfrontaliera, pur declinata in modo parzialmente diverso nei
    vari strumenti (nella direttiva 2008/52 il raffronto è tra domicili delle parti; nei regolamenti
    processuali è tra domicilio della parte e foro adito), risponde a una logica comune:
    l’elemento di estraneità è dato dalla dislocazione dei soggetti in Stati membri diversi, non
    già dalla localizzazione dell’oggetto della lite.
  4. Il criterio soggettivo: la rilevanza esclusiva di attore e convenuto
    Un passaggio fondamentale nella delimitazione della nozione di transnazionalità è stato
    compiuto dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 22 novembre 2018, causa C-627/17.
    Nel caso di specie, una società con sede in uno Stato membro aveva promosso un
    procedimento europeo per controversie di modesta entità contro un convenuto domiciliato
    nello stesso Stato membro. Nel modulo di domanda veniva indicata anche una seconda
    società, con sede in altro Stato membro, che successivamente si costituiva come
    interveniente. Il giudice nazionale chiedeva se l’interveniente dovesse essere considerato
    «parte» ai fini della determinazione della natura transfrontaliera della controversia.
    La Corte ha risposto negativamente, affermando che la nozione di «parti» ai sensi del
    regolamento n. 861/2007 «comprende esclusivamente l’attore ricorrente e il convenuto nel
    procedimento principale, con esclusione di eventuali intervenienti». La ratio è duplice: da
    un lato, il regolamento prevede diritti e obblighi solo per attore e convenuto attraverso
    moduli standardizzati che non contemplano la partecipazione di terzi; dall’altro, la finalità di
    semplificazione, rapidità e riduzione dei costi del procedimento non consente la
    partecipazione di terzi in qualità di intervenienti.
    Il principio è di immediata rilevanza anche per la direttiva 2008/52/CE: nella mediazione, la
    natura transfrontaliera della controversia va determinata con riferimento esclusivo alle
    parti del rapporto sostanziale controverso, e non a soggetti che intervengano nella
    procedura a vario titolo (garanti, chiamati, intervenienti). Inoltre, la Corte ha escluso che il
    legislatore europeo intendesse ampliare la definizione di controversia transfrontaliera,
    ricordando che in sede di modifica del regolamento n. 861/2007 il legislatore aveva
    respinto una proposta della Commissione in tal senso: «tale volontà del legislatore
    dell’Unione verrebbe ignorata se il domicilio di un interveniente in uno Stato membro,
    diverso da quello dell’attore ricorrente e del convenuto, fosse sufficiente ad estendere
    l’ambito di applicazione del regolamento».
  5. L’elemento di estraneità “generato” dalle parti: la clausola di scelta del foro
    Un’evoluzione significativa della giurisprudenza europea riguarda la possibilità che
    l’elemento di transnazionalità sia creato dalle parti stesse attraverso l’esercizio
    dell’autonomia negoziale.
    La sentenza della Corte di Giustizia dell’8 febbraio 2024, causa C-566/22 ha affrontato il
    caso di due società stabilite nello stesso Stato membro (Slovacchia) che avevano
    concluso contratti di mutuo con clausola attributiva di competenza a favore dei giudizi di
    un altro Stato membro (Repubblica Ceca). Il contratto non presentava alcun altro
    collegamento con lo Stato del foro designato. La questione era se il regolamento Bruxelles
    I-bis fosse applicabile nonostante tutte le parti fossero stabilite nello stesso Stato membro.
    La Corte ha risposto in senso affermativo, con una motivazione che segna un punto di
    svolta nell’interpretazione della nozione di transnazionalità. La Corte ha affermato che
    «l’esistenza di una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato
    membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé,
    l’incidenza transfrontaliera della controversia principale», senza che sia necessaria la
    sussistenza di «elementi supplementari idonei a dimostrare tale incidenza».
    Il principio ha una portata che trascende il regolamento Bruxelles I-bis. Se l’elemento di
    estraneità può essere generato dalla volontà delle parti attraverso una clausola
    contrattuale, allora anche una clausola di mediazione che designi un organismo situato in
    uno Stato membro diverso da quello in cui tutte le parti sono domiciliate potrebbe essere
    sufficiente a conferire carattere transfrontaliero alla controversia, rendendo applicabile la
    direttiva 2008/52/CE e, sul piano interno, la disciplina speciale di cui all’art. 12, comma
    1-ter, del d.lgs. 28/2010.
  6. Transnazionalità e interesse transfrontaliero certo
    Un ulteriore tassello è costituito dalla giurisprudenza in materia di appalti pubblici, che ha
    elaborato la nozione di «interesse transfrontaliero certo». La sentenza del 14 novembre
    2013, causa C-221/12 (Belgacom) ha affermato che, in materia di concessioni di servizi,
    «l’interesse transfrontaliero certo» può risultare dall’importanza economica della
    convenzione, dal luogo di esecuzione o da caratteristiche tecniche, e sussiste anche in
    assenza di manifestazione effettiva di interesse da parte di operatori stabiliti in altri Stati
    membri.
    Benché elaborata in un contesto diverso, la nozione di interesse transfrontaliero certo offre
    una chiave di lettura utile anche per la direttiva 2008/52/CE: la transnazionalità non è solo
    una questione di domicilio formale delle parti, ma può emergere da una valutazione
    sostanziale della controversia, che tenga conto della localizzazione degli effetti
    dell’accordo, del luogo di esecuzione delle prestazioni e dell’impatto transfrontaliero della
    lite.
  7. Il confine con le situazioni puramente interne
    La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nell’affermare che le disposizioni del
    diritto dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria non si applicano alle situazioni «i
    cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro» (sentenza del 5
    dicembre 2013, causa C-413/12; ordinanza del 1° marzo 2011, causa C-457/09; sentenza
    del 7 giugno 2012, causa C-27/11).
    Nella sentenza del 5 dicembre 2013 (Asociación de Consumidores Independientes de
    Castilla y León), la Corte ha affermato che «le disposizioni della convenzione di Bruxelles,
    così come quelle del regolamento n. 44/2001, riguardano solo le controversie
    transfrontaliere» e che «l’insegnamento che può trarsi dalla citata sentenza Henkel […]
    non può essere trasposto a circostanze come quelle di cui al procedimento principale,
    riguardanti l’interpretazione di disposizioni processuali di diritto interno di un solo Stato
    membro».
    Questo confine è essenziale per comprendere il funzionamento del sistema: la direttiva
    2008/52/CE si applica solo alle controversie transfrontaliere, ma il considerando 8
    consente agli Stati membri di estendere le disposizioni della direttiva ai procedimenti
    interni. L’Italia si è avvalsa di questa facoltà, e la Corte di Giustizia, con la sentenza Menini
    (C-75/16), ha chiarito che tale estensione «non può avere l’effetto di ampliare l’ambito di
    applicazione della direttiva 2008/52». Ne consegue un regime giuridico duale: per le
    controversie transfrontaliere, la disciplina interna deve conformarsi ai parametri della
    direttiva; per le controversie interne, il legislatore nazionale gode di maggiore
    discrezionalità, potendo modellare la mediazione secondo le proprie scelte di politica del
    diritto, purché non contrasti con altre norme europee (come la direttiva 2013/11/UE per i
    consumatori).
  8. Ricadute sull’ordinamento italiano: l’art. 12, comma 1-ter, d.lgs. 28/2010
    Il percorso sin qui tracciato confluisce, sul piano del diritto interno, nell’art. 12, comma
    1-ter, del d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 216/2024. La disposizione prevede che
    «nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è
    omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis».
    La tecnica del rinvio alla direttiva europea — e, attraverso di essa, alla giurisprudenza
    della Corte di Giustizia che ne interpreta le nozioni — produce l’effetto di incorporare
    nell’ordinamento interno l’intero acquis interpretativo europeo sulla nozione di controversia
    transfrontaliera. Ciò significa che, ai fini dell’applicazione del comma 1-ter, l’interprete
    dovrà:
  • verificare, innanzitutto, che almeno una parte abbia domicilio o residenza abituale in uno
    Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte;
  • determinare il carattere transfrontaliero con riferimento esclusivo alle parti del rapporto
    controverso, senza considerare eventuali terzi intervenuti nella procedura (in applicazione
    del principio affermato dalla CGUE, sent. 22 novembre 2018, C-627/17);
  • fare riferimento alla data di avvio della mediazione — per accordo, per ordine del giudice
    o per obbligo di legge — quale momento rilevante per la verifica della transnazionalità (art.
    2 della direttiva 2008/52/CE);
  • valutare se l’elemento di estraneità possa derivare da una clausola contrattuale di
    mediazione che designi un organismo situato in uno Stato membro diverso da quello di
    domicilio di tutte le parti (in applicazione del principio affermato dalla CGUE, sent. 8
    febbraio 2024, C-566/22).
    Quanto alla competenza per l’omologazione, il rinvio operato dal comma 1-ter al comma
    1-bis radica la competenza presso il presidente del tribunale del luogo dove ha sede
    l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto. Questa soluzione,
    introdotta in via definitiva dal correttivo del 2024, supera la formulazione originaria della
    riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), che ancorava la competenza al luogo di esecuzione
    dell’accordo, e si allinea alla giurisprudenza di merito che aveva già sottolineato l’esigenza
    di ancorare la competenza a un criterio certo e di facile individuazione (cfr. Trib. Taranto,
    sent. n. 1350/2025; Trib. Firenze, sent. n. 1711/2024).
    Resta affidata alla prassi applicativa — e alla futura elaborazione giurisprudenziale — la
    verifica della tenuta del sistema, in particolare per quanto concerne il riconoscimento e
    l’esecuzione in altri Stati membri del decreto di omologazione pronunciato ai sensi del
    comma 1-ter, in un quadro in cui il regolamento Bruxelles I-bis e la stessa direttiva
    2008/52/CE (art. 6) dovrebbero assicurare la piena circolazione del titolo esecutivo così
    formato.

Dott. Stefano Sogari