Il presidente del tribunale competente per l’omologazione nelle controversietransfrontaliere: criterio del luogo di esecuzione e questioni aperte

Il presidente del tribunale competente per l’omologazione nelle controversietransfrontaliere: criterio del luogo di esecuzione e questioni aperte

Sommario: 1. Premessa. — 2. La genesi: il criterio del luogo di esecuzione nella riforma
Cartabia del 2022. — 3. L’abbandono del criterio nel correttivo del 2024. — 4. Il nuovo
regime: il rinvio al comma 1-bis e la sede dell’organismo. — 5. Questioni aperte. — 6.
Conclusioni operative.

  1. Premessa
    L’introduzione del comma 1-ter nell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 ad opera del d.lgs. 27
    dicembre 2024, n. 216 (il correttivo Cartabia) ha portato a compimento — almeno per ora
    — un percorso normativo tormentato, il cui snodo più delicato è rappresentato proprio
    dall’individuazione del presidente del tribunale competente a omologare l’accordo
    raggiunto in una controversia transfrontaliera.
    In apparenza, la questione potrebbe sembrare di dettaglio: si tratta pur sempre di
    scegliere quale presidente del tribunale debba apporre il decreto di omologazione. In
    realtà, la posta in gioco è ben più alta. L’omologazione è il passaggio che trasforma
    l’accordo di mediazione in titolo esecutivo; in una controversia transfrontaliera, la corretta
    individuazione del giudice dell’omologazione condiziona la validità del titolo, la sua
    riconoscibilità all’estero e la stessa utilità pratica dell’accordo per le parti. Questo
    contributo ripercorre l’evoluzione del criterio di competenza — dal luogo di esecuzione,
    introdotto nel 2022 e abbandonato nel 2024, alla sede dell’organismo di mediazione — e
    ne esamina le questioni ancora aperte.
  2. La genesi: il criterio del luogo di esecuzione nella riforma Cartabia del 2022
    L’art. 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) aveva
    riscritto l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 inserendo, tra l’altro, un comma 1-bis così formulato:
    «In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
    decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del
    rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di
    cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
    maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario
    l’accordo deve avere esecuzione.»
    La disposizione conteneva, dunque, due criteri distinti: per le controversie interne senza
    assistenza di avvocati, la competenza era del presidente del tribunale tout court, senza
    ulteriori specificazioni territoriali (il che lasciava intendere un rinvio implicito al tribunale del
    luogo di sede dell’organismo, come da prassi consolidata); per le controversie
    transfrontaliere, la competenza era ancorata al «presidente del tribunale nel cui
    circondario l’accordo deve avere esecuzione».
    La ratio di questa scelta era comprensibile. In una controversia transfrontaliera,
    l’esecuzione dell’accordo può dover avvenire in uno Stato membro diverso da quello in cui
    la mediazione si è svolta. Ancorare l’omologazione al luogo di esecuzione significava
    garantire che il titolo esecutivo fosse formato dal giudice dello Stato in cui l’accordo era
    destinato a produrre i suoi effetti pratici, facilitandone la circolazione e l’esecuzione
    coattiva.
    Tuttavia, il criterio presentava una criticità immediata: se il luogo di esecuzione si trovava
    all’estero, il presidente del tribunale competente per l’omologazione sarebbe stato —
    letteralmente — un giudice straniero, al quale la norma italiana non poteva imporre alcun
    dovere di provvedere. La disposizione presupponeva, in modo implicito e problematico,
    che il luogo di esecuzione fosse in Italia, ma nulla escludeva — anzi, era tutt’altro che
    infrequente — che l’accordo raggiunto in Italia in una controversia transfrontaliera dovesse
    essere eseguito, in tutto o in parte, in un altro Stato membro.
  3. L’abbandono del criterio nel correttivo del 2024
    Il d.lgs. 216/2024, art. 1, comma 1, lettera m) è intervenuto con un triplice intervento
    sull’art. 12:
  • ha riscritto il comma 1-bis, espungendo ogni riferimento alle controversie transfrontaliere
    e precisando che la competenza per l’omologazione spetta al «presidente del tribunale del
    luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto»;
  • ha inserito il nuovo comma 1-ter, che per le controversie transfrontaliere opera un rinvio
    integrale alla disciplina del comma 1-bis;
  • ha aggiunto, per il comma 1, la certificazione di conformità della copia telematica
    trasmessa all’ufficiale giudiziario.
    L’abbandono del criterio del luogo di esecuzione è stato, verosimilmente, dettato dalla
    consapevolezza della sua impraticabilità quando l’esecuzione debba avvenire fuori
    dall’Italia. Ma la soluzione adottata — il rinvio al comma 1-bis e, dunque, alla competenza
    del presidente del tribunale del luogo di sede dell’organismo — non è priva di implicazioni
    sistematiche che meritano di essere esaminate.
  1. Il nuovo regime: il rinvio al comma 1-bis e la sede dell’organismo
    Il testo vigente del comma 1-ter recita:
    «Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è
    omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.»
    E il comma 1-bis, a sua volta:
    «Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo
    allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
    tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è
    stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme
    imperative e dell’ordine pubblico.»
    Il criterio è dunque quello della sede dell’organismo di mediazione. E poiché l’art. 4,
    comma 1, del d.lgs. 28/2010 àncora l’organismo al «luogo del giudice territorialmente
    competente per la controversia» — salvo deroga consensuale delle parti — ne deriva che
    la competenza per l’omologazione è, in ultima analisi, radicata presso il presidente del
    tribunale del luogo che sarebbe competente per la controversia secondo le regole del
    codice di procedura civile.
    Questo meccanismo di collegamento a cascata — comma 1-ter fi comma 1-bis fi art. 4,
    comma 1 fi regole del codice di rito sulla competenza territoriale — offre il vantaggio di un
    criterio certo e di immediata applicazione. La competenza per l’omologazione è
    determinata a monte, al momento del deposito della domanda di mediazione, e non
    dipende da valutazioni a valle sul luogo in cui l’accordo dovrà essere eseguito.
    La giurisprudenza di merito ha consolidato, negli ultimi anni, una lettura rigorosa del
    criterio di competenza territoriale degli organismi, che si riverbera anche sulla competenza
    per l’omologazione nelle controversie transfrontaliere.
    Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1711 del 2024, ha affermato con chiarezza che
    «la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non
    ha competenza territoriale, non produce effetti» e che la competenza territoriale è
    derogabile solo mediante accordo delle parti. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n.
    1350 del 2025, ha precisato che il legislatore ha inteso «imporre una corrispondenza tra
    luogo dell’organismo di mediazione e luogo del giudice competente, nel senso di collegare
    la localizzazione dell’organismo al foro della controversia e non viceversa». Il Tribunale di
    Lecce, con la sentenza n. 2127 del 2025, ha ulteriormente chiarito che la modalità
    telematica di svolgimento della mediazione «non modifica i criteri di individuazione della
    competenza territoriale dell’organismo stesso, che resta ancorata alla sede del giudice
    competente per la controversia».
    Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 232 del 2026, ha infine affermato che
    l’esistenza di una sede secondaria dell’organismo nel circondario competente «non sana il
    vizio se la domanda è stata presentata presso la sede territorialmente incompetente»,
    precisando che grava sull’attore sostanziale l’onere di dimostrare l’esistenza di una sede
    valida dell’organismo nel circondario competente mediante documentazione idonea.
    Questo orientamento, ormai consolidato, si applica a fortiori alle controversie
    transfrontaliere: un vizio nella competenza territoriale dell’organismo si tradurrebbe non
    solo nell’inefficacia della mediazione ai fini della condizione di procedibilità, ma anche
    nell’invalidità dell’eventuale decreto di omologazione, con conseguenze potenzialmente
    irreversibili sul titolo esecutivo.
  2. Questioni aperte
    5.1. L’omologazione transfrontaliera quando l’esecuzione deve avvenire all’estero
    Il principale problema che il correttivo del 2024 ha eluso, più che risolto, è quello
    dell’accordo transfrontaliero destinato a essere eseguito in uno Stato membro diverso
    dall’Italia. In questa ipotesi, il decreto di omologazione è pronunciato dal presidente del
    tribunale italiano (luogo di sede dell’organismo), ma l’esecuzione deve avvenire all’estero.
    Il titolo esecutivo così formato dovrà essere riconosciuto nello Stato di esecuzione
    secondo le regole del regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012).
    La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’8 febbraio 2024, causa C-566/22 (Inkreal),
    ha affermato che l’art. 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis si applica anche
    quando tutte le parti sono stabilite nello stesso Stato membro ma convengono la
    competenza dei giudici di un altro Stato membro, e che «la mera esistenza di una clausola
    attributiva di competenza a favore dei giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui
    sono stabilite le parti contraenti dimostra, di per sé, l’incidenza transfrontaliera della
    controversia». Successivamente, con la sentenza del 9 ottobre 2025, causa C-394/22
    (Oilchart International), la Corte ha esteso ulteriormente la portata dell’art. 25, affermando
    che esso si applica «indipendentemente dal domicilio delle parti» e «non richiede che
    almeno una di esse sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro».
    Questi principi, benché formulati con riferimento alle clausole attributive di competenza
    giurisdizionale, offrono argomenti a favore della riconoscibilità del decreto di omologazione
    italiano all’estero: se l’elemento di estraneità può essere generato dalla volontà delle parti
    (la clausola di scelta del foro), a maggior ragione dovrebbe esserlo quando le parti, pur
    domiciliate in Stati diversi, hanno scelto di svolgere la mediazione in Italia e di sottoporne
    l’accordo all’omologazione del giudice italiano.
    Tuttavia, la questione non è stata ancora affrontata specificamente dalla Corte di Giustizia
    con riferimento agli accordi di mediazione, e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza
    n. 159 del 2026, ha ribadito che l’art. 8, paragrafo 1, n. 1, del regolamento Bruxelles I-bis
    — che consente il radicamento della competenza in caso di pluralità di convenuti — «deve
    essere interpretato in senso restrittivo quale deroga al criterio generale del domicilio del
    convenuto», richiedendo «l’esistenza di un collegamento così stretto tra le domande da
    rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di
    giungere a decisioni incompatibili». L’approccio restrittivo della giurisprudenza europea
    sulle deroghe alla competenza generale suggerisce prudenza nell’estendere
    analogicamente i principi in materia di clausole attributive di competenza al diverso ambito
    dell’omologazione degli accordi di mediazione.
    5.2. L’accordo con esecuzione in più Stati membri
    Un problema ulteriore, non affrontato dal correttivo, è quello dell’accordo transfrontaliero la
    cui esecuzione deve avvenire in più Stati membri. Nella vigenza del criterio del luogo di
    esecuzione (riforma Cartabia 2022), la questione si poneva in termini di concorso di fori:
    se l’accordo doveva essere eseguito in parte in Italia e in parte in Francia, quale
    presidente del tribunale era competente? La mancanza di una risposta chiara era una
    delle ragioni dell’abbandono del criterio.
    Con il regime attuale, il problema è spostato a valle: l’omologazione è unica e pronunciata
    dal presidente del tribunale italiano del luogo di sede dell’organismo; la circolazione del
    titolo in più Stati membri è affidata al regolamento Bruxelles I-bis. Ma resta il dubbio se un
    unico decreto di omologazione possa costituire titolo esecutivo per prestazioni da eseguire
    in Stati diversi, e se l’esecuzione in ciascuno Stato richieda un’autonoma delibazione o se
    operi il riconoscimento automatico.
    5.3. Il coordinamento con la competenza territoriale dell’organismo: la giurisprudenza più
    recente
    Il rinvio del comma 1-ter al comma 1-bis postula che l’organismo di mediazione sia
    territorialmente competente. La giurisprudenza di merito, come si è visto, è rigorosa nel
    sanzionare con l’improcedibilità la domanda presentata presso un organismo
    incompetente. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4532 del 2025, ha dichiarato che
    «la competenza territoriale dell’organismo di mediazione si riferisce al luogo presso cui
    l’istanza è stata effettivamente presentata e la procedura attivata, e non può essere elusa
    dalla circostanza che l’incontro di mediazione si svolga in modalità telematica». Il
    Tribunale di Paola, con la sentenza n. 343 del 2026, ha aggiunto che la modalità
    telematica «non può essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento
    per derogare al criterio di competenza territoriale previsto dalla legge».
    Particolarmente significativa è la sentenza del Tribunale di Lodi n. 23 del 2025, che ha
    rilevato come l’abrogazione dell’art. 7 del D.M. 180/2010 ad opera del D.M. 150/2023
    abbia «eliminato la possibilità per gli organismi di avvalersi delle strutture, del personale e
    dei mediatori di altri organismi, con la conseguenza che gli accordi di avvalimento tra
    organismi diversi non sono più idonei a radicare la competenza territoriale dell’organismo
    di mediazione». Nello stesso senso, il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 327 del
    2024, aveva già affermato che l’art. 7, comma 2, lett. c), del D.M. 180/2010 «non modifica
    né può modificare i criteri di individuazione dell’organismo competente stabiliti dall’art. 4
    del D.Lgs. n. 28 del 2010».
    Per le controversie transfrontaliere, questo orientamento ha una ricaduta immediata: se
    l’organismo di mediazione non è territorialmente competente, il decreto di omologazione
    pronunciato dal presidente del tribunale del luogo di quella sede è viziato ab origine,
    perché si fonda su una mediazione irritualmente incardinata. Il che espone il titolo
    esecutivo a contestazioni sia in Italia sia — a maggior ragione — nello Stato di
    esecuzione.
    5.4. La deroga consensuale alla competenza dell’organismo
    L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che «la competenza dell’organismo è
    derogabile su accordo delle parti». Nelle controversie transfrontaliere, questa facoltà
    assume un rilievo particolare: le parti possono convenire di svolgere la mediazione presso
    un organismo situato in uno Stato membro diverso da quello del giudice territorialmente
    competente per la controversia, con conseguente spostamento della competenza per
    l’omologazione al presidente del tribunale di quel diverso luogo.
    Il Tribunale di Firenze, con la citata sentenza n. 1711 del 2024, ha precisato che l’accordo
    di deroga «può intervenire sia prima che dopo l’avvio del procedimento di mediazione» e
    che «la mancata contestazione della parte invitata, da cui deriva l’implicito accordo di
    deroga», costituisce ipotesi di deroga tacita. Tuttavia, la giurisprudenza più recente — si
    veda il Tribunale di Oristano, sentenza n. 232 del 2026 — tende a escludere che la mera
    mancata comparizione o la partecipazione con riserva possano equivalere ad
    accettazione tacita della deroga.
    L’operatore che assista una parte in una mediazione transfrontaliera farà dunque bene,
    ove intenda derogare alla competenza territoriale dell’organismo, a ottenere un accordo
    espresso, preferibilmente anteriore all’avvio della procedura o consacrato in un atto
    congiunto.
  3. Conclusioni operative
    All’esito di questa analisi, possono formularsi alcune indicazioni per l’operatore.
    a) Verificare la competenza territoriale dell’organismo. La correttezza del radicamento
    territoriale della mediazione è il presupposto di validità del successivo decreto di
    omologazione. L’organismo deve avere sede — principale o secondaria — nel circondario
    del tribunale competente per la controversia secondo le regole del codice di rito, salvo
    deroga consensuale espressa.
    b) Individuare il presidente del tribunale competente per l’omologazione. In virtù del rinvio
    operato dal comma 1-ter al comma 1-bis, la competenza spetta al presidente del tribunale
    del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione. È irrilevante, ai fini della competenza, il
    luogo in cui l’accordo dovrà essere eseguito.
    c) Predisporre l’accordo in funzione della circolazione transfrontaliera. Poiché il decreto di
    omologazione dovrà verosimilmente circolare in altro Stato membro, è opportuno che
    l’accordo sia redatto — o accompagnato da traduzione — nella lingua dello Stato di
    esecuzione, e che la prestazione sia descritta in termini sufficientemente precisi da
    soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per il titolo esecutivo anche
    nell’ordinamento di destinazione.
    d) Munirsi del certificato ex art. 53 del regolamento Bruxelles I-bis. Ai fini del
    riconoscimento e dell’esecuzione del decreto di omologazione in altro Stato membro, è
    consigliabile richiedere al presidente del tribunale che ha omologato l’accordo il rilascio del
    certificato previsto dall’art. 53 del regolamento n. 1215/2012, che attesta l’esecutività del
    provvedimento nello Stato di origine e ne facilita la circolazione.
    e) Valutare la deroga consensuale. Se le parti intendono svolgere la mediazione in uno
    Stato membro diverso da quello del giudice territorialmente competente, è necessario un
    accordo espresso di deroga ex art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010, che dovrà essere
    documentato nel verbale di mediazione per consentire al presidente del tribunale di
    verificare la propria competenza.
    Il sistema, nel suo complesso, ha guadagnato in coerenza interna con il passaggio dal
    criterio del luogo di esecuzione a quello della sede dell’organismo. Resta però affidata alla
    prassi applicativa — e, auspicabilmente, a un intervento chiarificatore della Corte di
    Giustizia — la verifica della piena circolazione del decreto di omologazione nello spazio
    giudiziario europeo.

Dott. Stefano Sogari