Riconoscimento ed esecuzione dell’accordo conciliativo transfrontaliero fuori dall’Unione:la Convenzione di Singapore e il suo impatto sulla pratica forense italiana
Sommario: 1. Premessa. — 2. La Convenzione di Singapore: genesi e architettura. — 3.
Ambito di applicazione e meccanismo di riconoscimento. — 4. La Convenzione di
Singapore e la Convenzione di New York del 1958: un parallelo istruttivo. — 5. Lo stato
delle ratifiche: la posizione dell’Italia e dell’Unione Europea. — 6. Il quadro attuale per
l’avvocato italiano: gli strumenti disponibili. — 7. L’impatto potenziale della ratifica sulla
pratica forense. — 8. Prospettive.
- Premessa
Nel sistema delle fonti internazionali sugli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie si registra da tempo un’asimmetria: mentre il lodo arbitrale gode, da oltre
sessant’anni, di un regime di riconoscimento ed esecuzione pressoché universale grazie
alla Convenzione di New York del 1958, l’accordo di mediazione — che pure condivide
con il lodo la natura di soluzione negoziale della lite — è rimasto privo, fino al 2019, di uno
strumento internazionale che ne garantisse la circolazione transfrontaliera.
La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di mediazione internazionali (United
Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation),
adottata a Singapore il 20 dicembre 2018 e aperta alla firma il 7 agosto 2019 —
comunemente nota come Convenzione di Singapore — è nata proprio per colmare questa
lacuna. Entrata in vigore il 12 settembre 2020, essa rappresenta il tentativo più ambizioso
di creare, per gli accordi di mediazione, un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione
analogo a quello che la Convenzione di New York ha assicurato ai lodi arbitrali.
L’Italia ha firmato la Convenzione il 7 agosto 2019, nel giorno stesso della sua apertura
alla firma, ma non l’ha ancora ratificata. Questo contributo esamina il contenuto della
Convenzione, il suo stato di attuazione, e le implicazioni — attuali e potenziali — per la
pratica forense italiana. - La Convenzione di Singapore: genesi e architettura
La Convenzione di Singapore è il prodotto di un negoziato condotto in seno alla
Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL),
che ha lavorato dal 2015 al 2018 — prima in un gruppo di lavoro e poi in sede di
Commissione plenaria — per elaborare un testo che potesse raccogliere il consenso più
ampio possibile tra gli Stati.
L’impianto della Convenzione ricalca, per dichiarata intenzione dei redattori, quello della
Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali
stranieri. Il parallelismo non è solo strutturale ma funzionale: l’obiettivo è offrire al
commercio internazionale uno strumento che renda l’accordo di mediazione
immediatamente esecutivo nello Stato richiesto, senza necessità di un previo
procedimento di omologazione o di exequatur nello Stato di origine, e con un numero
limitato e tassativo di motivi di diniego.
L’articolato si compone di 16 articoli e può essere suddiviso in quattro aree tematiche:
- Ambito di applicazione (artt. 1-2): definisce gli accordi internazionali di mediazione a cui
la Convenzione si applica e le esclusioni; - Riconoscimento ed esecuzione (artt. 3-5): stabilisce il principio generale del
riconoscimento, le formalità richieste e i motivi di diniego; - Riserve e dichiarazioni (art. 8): consente agli Stati contraenti di formulare riserve
specifiche; - Disposizioni finali (artt. 9-16): firma, ratifica, entrata in vigore, denuncia.
- Ambito di applicazione e meccanismo di riconoscimento
L’art. 1 della Convenzione ne delimita l’ambito di applicazione. La Convenzione si applica
agli accordi «risultanti da una mediazione e conclusi per iscritto dalle parti al fine di
comporre una controversia commerciale» che sia internazionale. L’internazionalità è
definita in negativo: l’accordo è internazionale quando almeno due parti hanno la loro sede
di affari in Stati diversi, oppure quando lo Stato in cui le parti hanno la loro sede di affari è
diverso dallo Stato in cui deve essere eseguita una parte sostanziale delle obbligazioni
nascenti dall’accordo, o dallo Stato con cui l’oggetto dell’accordo ha il collegamento più
stretto.
La Convenzione esclude espressamente dal proprio ambito:
- gli accordi conclusi per risolvere controversie derivanti da transazioni in cui una delle
parti sia un consumatore (per finalità personali, familiari o domestiche); - gli accordi relativi a diritto di famiglia, successorio o del lavoro;
- gli accordi che siano stati omologati da un giudice o conclusi nel corso di un
procedimento giudiziario e che siano esecutivi come sentenze nello Stato del giudice; - gli accordi che siano stati registrati e siano esecutivi come lodi arbitrali.
Queste ultime due esclusioni sono particolarmente significative: la Convenzione di
Singapore è pensata per gli accordi di mediazione «puri», che non siano transitati
attraverso un procedimento giurisdizionale o arbitrale che li abbia già resi esecutivi.
L’accordo omologato ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. 28/2010 ricadrebbe, in
astratto, in questa zona grigia: l’omologazione del presidente del tribunale è un
provvedimento giurisdizionale che rende l’accordo titolo esecutivo, ma resta da chiarire se
ciò equivalga a renderlo «esecutivo come una sentenza» ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3,
lettera a), della Convenzione.
Quanto al meccanismo, l’art. 3 stabilisce l’obbligo per ciascuno Stato contraente di
riconoscere ed eseguire gli accordi di mediazione in conformità alle proprie norme
procedurali e alle condizioni poste dalla Convenzione. L’art. 4 indica i documenti che la
parte deve fornire: l’accordo sottoscritto dalle parti e la prova che l’accordo è risultato da
una mediazione (firma del mediatore, documento dell’organismo di mediazione, o
qualsiasi altra prova accettabile per l’autorità competente).
L’art. 5 elenca i motivi tassativi di diniego, distinti in due categorie: - motivi rilevabili su istanza di parte: incapacità delle parti, invalidità dell’accordo secondo
la legge applicabile, non vincolatività o non definitività dell’accordo, successiva modifica,
obbligazioni già eseguite, inosservanza degli standard del mediatore; - motivi rilevabili d’ufficio: contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto e non
mediabilità della controversia secondo la legge di tale Stato.
- La Convenzione di Singapore e la Convenzione di New York del 1958: un parallelo
istruttivo
Il parallelismo tra la Convenzione di Singapore e la Convenzione di New York sul
riconoscimento dei lodi arbitrali è dichiarato e voluto. Entrambe perseguono l’obiettivo di
garantire la circolazione transfrontaliera di un atto di risoluzione della controversia;
entrambe adottano un meccanismo di riconoscimento tendenzialmente automatico, con
un numero chiuso di motivi di diniego; entrambe sono strumenti di diritto uniforme che si
applicano indipendentemente dal diritto interno degli Stati contraenti.
Le differenze, tuttavia, sono significative. La Convenzione di New York gode di
un’adesione pressoché universale (oltre 170 Stati contraenti) e di una giurisprudenza
interpretativa consolidata in tutti i principali ordinamenti. La Convenzione di Singapore è
entrata in vigore solo nel 2020 e conta, allo stato, un numero di ratifiche ancora limitato —
circa 14 Stati, tra cui Singapore, Qatar, Arabia Saudita, Bielorussia, Ecuador, Figi,
Honduras, Turchia, Georgia, Kazakhstan e pochi altri. Nessuno dei grandi attori del
commercio internazionale — Stati Uniti, Cina (che pure ha firmato), Unione Europea,
Giappone, Corea del Sud, India — l’ha ancora ratificata.
L’asimmetria ha una conseguenza pratica immediata per l’operatore italiano: un lodo
arbitrale reso a Singapore gode di un regime di riconoscimento pressoché universale,
anche in Italia, in virtù della Convenzione di New York (ratificata dall’Italia con legge 19
agosto 1968, n. 62, e oggi operante anche attraverso gli artt. 839-840 c.p.c.); un accordo
di mediazione concluso a Singapore, invece, non beneficia di alcun regime convenzionale
di riconoscimento in Italia, e dovrà essere azionato secondo le norme di diritto
internazionale privato interno. - Lo stato delle ratifiche: la posizione dell’Italia e dell’Unione Europea
L’Italia ha firmato la Convenzione il 7 agosto 2019, ma non ha ancora provveduto alla
ratifica. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato presentato al Parlamento
(A.C. 1721 nella XVIII legislatura e successivamente ripresentato nella XIX), ma l’iter non
si è ancora concluso.
La ragione del ritardo non risiede in ostacoli di merito — la Convenzione non presenta
profili di incompatibilità con l’ordinamento italiano — quanto piuttosto in una combinazione
di fattori: la necessità di coordinare la ratifica con la posizione dell’Unione Europea (v.
infra), le priorità legislative dettate dall’emergenza pandemica e dall’attuazione del PNRR,
e la complessità complessiva dell’agenda parlamentare.
L’art. 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 — la legge di riforma del diritto internazionale
privato italiano — stabilisce che «le disposizioni della presente legge non pregiudicano
l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia» e che
«nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e
dell’esigenza della loro applicazione uniforme». Questa disposizione costituisce la base
normativa su cui si innesterebbe la Convenzione una volta ratificata, senza necessità di
modificare il tessuto della legge 218/1995.
L’Unione Europea presenta una posizione peculiare. La Convenzione di Singapore tocca
la materia della cooperazione giudiziaria civile, che è di competenza concorrente tra
Unione e Stati membri. La Commissione europea ha valutato positivamente la
Convenzione, ma ha anche rilevato potenziali conflitti con il diritto dell’Unione, in
particolare con il regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012). La questione è se l’Unione
debba ratificare la Convenzione come tale (ipotesi che richiederebbe una decisione del
Consiglio) o se debbano farlo gli Stati membri individualmente (eventualmente previo
coordinamento). Allo stato, né l’Unione né la maggior parte degli Stati membri hanno
ratificato. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 4 ottobre 2024 (C-339/22), ha
incidentalmente ribadito che l’archiviazione di una procedura di infrazione da parte della
Commissione non equivale a dichiarazione di conformità al diritto UE, principio che — per
quanto afferente ad altra materia — conferma l’approccio prudente delle istituzioni
europee quando sono in gioco competenze concorrenti. - Il quadro attuale per l’avvocato italiano: gli strumenti disponibili
In attesa della ratifica, l’avvocato italiano che debba rendere esecutivo all’estero un
accordo di mediazione — o, simmetricamente, far riconoscere in Italia un accordo di
mediazione raggiunto all’estero — dispone di strumenti frammentari e non sempre
adeguati.
6.1. All’interno dell’Unione Europea. L’accordo di mediazione omologato ai sensi dell’art.
12 del d.lgs. 28/2010 può circolare all’interno dell’UE attraverso il regolamento Bruxelles
I-bis. Se omologato con decreto del presidente del tribunale — come richiesto dal comma
1-ter per le controversie transfrontaliere e dal comma 1-bis per quelle interne senza
avvocati — il titolo esecutivo può essere riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri
secondo il regime di riconoscimento automatico di cui agli artt. 36 ss. del regolamento n.
1215/2012. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’8 febbraio 2024 (C-566/22,
Inkreal), ha confermato che l’art. 25 del regolamento si applica anche quando le parti sono
stabilite nello stesso Stato membro ma convengono la competenza di giudici di un altro
Stato membro, affermando che «la mera esistenza di una clausola attributiva di
competenza dimostra, di per sé, l’incidenza transfrontaliera della controversia». Con la
successiva sentenza del 9 ottobre 2025 (C-394/22, Oilchart International), la Corte ha
ulteriormente ampliato la portata dell’art. 25, dichiarandolo applicabile «indipendentemente
dal domicilio delle parti» e senza che sia necessario che almeno una di esse sia
domiciliata in uno Stato membro.
Per l’accordo non omologato ma munito della certificazione forense ex art. 12, comma 1,
la situazione è più incerta: non essendo un provvedimento giurisdizionale, esso non
rientra nella nozione di «decisione» di cui all’art. 2 del regolamento Bruxelles I-bis, e la sua
idoneità a circolare come «atto pubblico» ai sensi dell’art. 58 del medesimo regolamento è
dubbia.
6.2. Fuori dall’Unione Europea. In assenza di una convenzione internazionale applicabile,
l’accordo di mediazione — anche se omologato in Italia — dovrà essere azionato nello
Stato estero secondo le norme di diritto internazionale privato di quello Stato.
Simmetricamente, l’accordo raggiunto all’estero e portato in Italia per l’esecuzione
sconterà l’assenza di un regime convenzionale ad hoc.
La legge 218/1995 offre alcuni appigli. L’art. 64 disciplina il riconoscimento automatico
delle sentenze straniere, ma l’accordo di mediazione — anche se omologato all’estero —
non è una sentenza. L’art. 65 riguarda i provvedimenti stranieri in materia di capacità,
famiglia e diritti della personalità, e non è pertinente. L’art. 67 prevede la possibilità di
chiedere all’autorità giudiziaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento in caso di
mancata ottemperanza, ma il presupposto è pur sempre che si tratti di una «sentenza
straniera» o di un «provvedimento straniero di volontaria giurisdizione». L’art. 68 estende
le norme di cui all’art. 67 all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di «atti pubblici
ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva», e potrebbe — in astratto —
offrire una via di ingresso per l’accordo di mediazione omologato all’estero, a condizione
che l’omologazione straniera lo abbia trasformato in un atto pubblico munito di forza
esecutiva.
La Cassazione, con la sentenza n. 19067 del 2008, ha affermato che l’atto notarile formato
all’estero può circolare in Italia ai sensi della Convenzione di Bruxelles senza necessità di
notifica preventiva al debitore, valorizzando la natura negoziale — e non decisoria —
dell’atto. Questo orientamento potrebbe fornire un argomento a favore del riconoscimento
anche dell’accordo di mediazione omologato, purché assimilabile a un atto pubblico
estero.
In ogni caso, allo stato, in assenza di una convenzione applicabile, l’accordo di
mediazione estero dovrà essere fatto valere in Italia come contratto, azionando l’azione di
adempimento o di esecuzione in forma specifica secondo le norme processuali italiane,
con i costi e i tempi che ne conseguono. È esattamente questa la situazione che la
Convenzione di Singapore mira a superare. - L’impatto potenziale della ratifica sulla pratica forense
La ratifica della Convenzione di Singapore da parte dell’Italia avrebbe un impatto
significativo sulla pratica forense, in almeno quattro direzioni.
7.1. Certezza del quadro giuridico. La ratifica fornirebbe un quadro unitario e prevedibile
per il riconoscimento e l’esecuzione degli accordi di mediazione transfrontalieri,
eliminando l’attuale frammentazione normativa. L’avvocato che assista una parte in una
mediazione con controparte avente sede di affari in uno Stato extra-UE parte della
Convenzione saprebbe che l’accordo potrà essere eseguito in quello Stato alle condizioni
previste dalla Convenzione, e viceversa.
7.2. Rafforzamento della mediazione come alternativa al giudizio e all’arbitrato. L’assenza
di un meccanismo di esecuzione transfrontaliera è stata a lungo indicata come uno dei
principali disincentivi al ricorso alla mediazione nelle controversie commerciali
internazionali. La ratifica rimuoverebbe questo ostacolo, allineando la mediazione
all’arbitrato anche sul piano dell’enforcement e rendendola maggiormente competitiva.
7.3. Riduzione del rischio di contenzioso sull’accordo. L’attuale regime, che impone di
azionare l’accordo di mediazione come contratto, espone le parti al rischio di un
contenzioso sulla validità, l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo, con un effetto
moltiplicativo del contenzioso che vanifica lo scopo stesso della mediazione. La
Convenzione, prevedendo motivi di diniego tassativi e un meccanismo di esecuzione
diretto, ridurrebbe questo rischio in modo sostanziale.
7.4. Interazione con il sistema italiano dell’omologazione. Un profilo di particolare
interesse riguarda l’interazione tra la Convenzione e il regime italiano dell’omologazione.
L’accordo di mediazione transfrontaliero omologato ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, del
d.lgs. 28/2010 sarebbe — in astratto — esecutivo in Italia come titolo giudiziale e, al
contempo, riconoscibile all’estero ai sensi della Convenzione. La doppia «copertura»
(nazionale e convenzionale) offrirebbe all’operatore una flessibilità preziosa,
consentendogli di scegliere il canale più rapido ed efficace caso per caso. - Prospettive
La Convenzione di Singapore rappresenta un tassello fondamentale nell’architettura degli
strumenti internazionali di risoluzione alternativa delle controversie. Il suo pieno
dispiegarsi dipenderà, tuttavia, dalla capacità di attrarre un numero sufficiente di ratifiche,
in particolare da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali — prime fra tutte l’Unione
Europea — che costituiscono i principali attori del commercio internazionale.
Per l’Italia, la ratifica appare opportuna sotto molteplici profili. Anzitutto, rafforzerebbe il
ruolo del nostro Paese come hub della mediazione internazionale, valorizzando un
sistema normativo — quello del d.lgs. 28/2010, oggi integrato dalla riforma Cartabia e dal
correttivo del 2024 — che è tra i più avanzati e strutturati in Europa. In secondo luogo,
offrirebbe agli operatori italiani uno strumento di tutela che oggi manca, in un contesto in
cui le controversie commerciali internazionali vedono un ricorso crescente alla
mediazione. Infine, allineerebbe l’Italia a un trend internazionale che, sia pur con la
lentezza tipica dei processi di ratifica multilaterale, sembra destinato a consolidarsi.
Nelle more, l’avvocato italiano che operi in contesti transfrontalieri extra-UE farà bene a
considerare, già in sede di redazione della clausola di mediazione, l’opportunità di
prevedere meccanismi contrattuali che agevolino l’esecuzione dell’accordo (clausole
penali, garanzie, depositi a garanzia) e a valutare, ove possibile, la scelta di un organismo
di mediazione situato in uno Stato che abbia già ratificato la Convenzione, in modo da
beneficiare del regime convenzionale di riconoscimento.
