Riconoscimento ed esecuzione dell’accordo conciliativo transfrontaliero fuori dall’Unione:la Convenzione di Singapore e il suo impatto sulla pratica forense italiana

Riconoscimento ed esecuzione dell’accordo conciliativo transfrontaliero fuori dall’Unione:la Convenzione di Singapore e il suo impatto sulla pratica forense italiana

Sommario: 1. Premessa. — 2. La Convenzione di Singapore: genesi e architettura. — 3.
Ambito di applicazione e meccanismo di riconoscimento. — 4. La Convenzione di
Singapore e la Convenzione di New York del 1958: un parallelo istruttivo. — 5. Lo stato
delle ratifiche: la posizione dell’Italia e dell’Unione Europea. — 6. Il quadro attuale per
l’avvocato italiano: gli strumenti disponibili. — 7. L’impatto potenziale della ratifica sulla
pratica forense. — 8. Prospettive.

  1. Premessa
    Nel sistema delle fonti internazionali sugli strumenti di risoluzione alternativa delle
    controversie si registra da tempo un’asimmetria: mentre il lodo arbitrale gode, da oltre
    sessant’anni, di un regime di riconoscimento ed esecuzione pressoché universale grazie
    alla Convenzione di New York del 1958, l’accordo di mediazione — che pure condivide
    con il lodo la natura di soluzione negoziale della lite — è rimasto privo, fino al 2019, di uno
    strumento internazionale che ne garantisse la circolazione transfrontaliera.
    La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di mediazione internazionali (United
    Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation),
    adottata a Singapore il 20 dicembre 2018 e aperta alla firma il 7 agosto 2019 —
    comunemente nota come Convenzione di Singapore — è nata proprio per colmare questa
    lacuna. Entrata in vigore il 12 settembre 2020, essa rappresenta il tentativo più ambizioso
    di creare, per gli accordi di mediazione, un meccanismo di riconoscimento ed esecuzione
    analogo a quello che la Convenzione di New York ha assicurato ai lodi arbitrali.
    L’Italia ha firmato la Convenzione il 7 agosto 2019, nel giorno stesso della sua apertura
    alla firma, ma non l’ha ancora ratificata. Questo contributo esamina il contenuto della
    Convenzione, il suo stato di attuazione, e le implicazioni — attuali e potenziali — per la
    pratica forense italiana.
  2. La Convenzione di Singapore: genesi e architettura
    La Convenzione di Singapore è il prodotto di un negoziato condotto in seno alla
    Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL),
    che ha lavorato dal 2015 al 2018 — prima in un gruppo di lavoro e poi in sede di
    Commissione plenaria — per elaborare un testo che potesse raccogliere il consenso più
    ampio possibile tra gli Stati.
    L’impianto della Convenzione ricalca, per dichiarata intenzione dei redattori, quello della
    Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali
    stranieri. Il parallelismo non è solo strutturale ma funzionale: l’obiettivo è offrire al
    commercio internazionale uno strumento che renda l’accordo di mediazione
    immediatamente esecutivo nello Stato richiesto, senza necessità di un previo
    procedimento di omologazione o di exequatur nello Stato di origine, e con un numero
    limitato e tassativo di motivi di diniego.
    L’articolato si compone di 16 articoli e può essere suddiviso in quattro aree tematiche:
  • Ambito di applicazione (artt. 1-2): definisce gli accordi internazionali di mediazione a cui
    la Convenzione si applica e le esclusioni;
  • Riconoscimento ed esecuzione (artt. 3-5): stabilisce il principio generale del
    riconoscimento, le formalità richieste e i motivi di diniego;
  • Riserve e dichiarazioni (art. 8): consente agli Stati contraenti di formulare riserve
    specifiche;
  • Disposizioni finali (artt. 9-16): firma, ratifica, entrata in vigore, denuncia.
  1. Ambito di applicazione e meccanismo di riconoscimento
    L’art. 1 della Convenzione ne delimita l’ambito di applicazione. La Convenzione si applica
    agli accordi «risultanti da una mediazione e conclusi per iscritto dalle parti al fine di
    comporre una controversia commerciale» che sia internazionale. L’internazionalità è
    definita in negativo: l’accordo è internazionale quando almeno due parti hanno la loro sede
    di affari in Stati diversi, oppure quando lo Stato in cui le parti hanno la loro sede di affari è
    diverso dallo Stato in cui deve essere eseguita una parte sostanziale delle obbligazioni
    nascenti dall’accordo, o dallo Stato con cui l’oggetto dell’accordo ha il collegamento più
    stretto.
    La Convenzione esclude espressamente dal proprio ambito:
  • gli accordi conclusi per risolvere controversie derivanti da transazioni in cui una delle
    parti sia un consumatore (per finalità personali, familiari o domestiche);
  • gli accordi relativi a diritto di famiglia, successorio o del lavoro;
  • gli accordi che siano stati omologati da un giudice o conclusi nel corso di un
    procedimento giudiziario e che siano esecutivi come sentenze nello Stato del giudice;
  • gli accordi che siano stati registrati e siano esecutivi come lodi arbitrali.
    Queste ultime due esclusioni sono particolarmente significative: la Convenzione di
    Singapore è pensata per gli accordi di mediazione «puri», che non siano transitati
    attraverso un procedimento giurisdizionale o arbitrale che li abbia già resi esecutivi.
    L’accordo omologato ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. 28/2010 ricadrebbe, in
    astratto, in questa zona grigia: l’omologazione del presidente del tribunale è un
    provvedimento giurisdizionale che rende l’accordo titolo esecutivo, ma resta da chiarire se
    ciò equivalga a renderlo «esecutivo come una sentenza» ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3,
    lettera a), della Convenzione.
    Quanto al meccanismo, l’art. 3 stabilisce l’obbligo per ciascuno Stato contraente di
    riconoscere ed eseguire gli accordi di mediazione in conformità alle proprie norme
    procedurali e alle condizioni poste dalla Convenzione. L’art. 4 indica i documenti che la
    parte deve fornire: l’accordo sottoscritto dalle parti e la prova che l’accordo è risultato da
    una mediazione (firma del mediatore, documento dell’organismo di mediazione, o
    qualsiasi altra prova accettabile per l’autorità competente).
    L’art. 5 elenca i motivi tassativi di diniego, distinti in due categorie:
  • motivi rilevabili su istanza di parte: incapacità delle parti, invalidità dell’accordo secondo
    la legge applicabile, non vincolatività o non definitività dell’accordo, successiva modifica,
    obbligazioni già eseguite, inosservanza degli standard del mediatore;
  • motivi rilevabili d’ufficio: contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto e non
    mediabilità della controversia secondo la legge di tale Stato.
  1. La Convenzione di Singapore e la Convenzione di New York del 1958: un parallelo
    istruttivo
    Il parallelismo tra la Convenzione di Singapore e la Convenzione di New York sul
    riconoscimento dei lodi arbitrali è dichiarato e voluto. Entrambe perseguono l’obiettivo di
    garantire la circolazione transfrontaliera di un atto di risoluzione della controversia;
    entrambe adottano un meccanismo di riconoscimento tendenzialmente automatico, con
    un numero chiuso di motivi di diniego; entrambe sono strumenti di diritto uniforme che si
    applicano indipendentemente dal diritto interno degli Stati contraenti.
    Le differenze, tuttavia, sono significative. La Convenzione di New York gode di
    un’adesione pressoché universale (oltre 170 Stati contraenti) e di una giurisprudenza
    interpretativa consolidata in tutti i principali ordinamenti. La Convenzione di Singapore è
    entrata in vigore solo nel 2020 e conta, allo stato, un numero di ratifiche ancora limitato —
    circa 14 Stati, tra cui Singapore, Qatar, Arabia Saudita, Bielorussia, Ecuador, Figi,
    Honduras, Turchia, Georgia, Kazakhstan e pochi altri. Nessuno dei grandi attori del
    commercio internazionale — Stati Uniti, Cina (che pure ha firmato), Unione Europea,
    Giappone, Corea del Sud, India — l’ha ancora ratificata.
    L’asimmetria ha una conseguenza pratica immediata per l’operatore italiano: un lodo
    arbitrale reso a Singapore gode di un regime di riconoscimento pressoché universale,
    anche in Italia, in virtù della Convenzione di New York (ratificata dall’Italia con legge 19
    agosto 1968, n. 62, e oggi operante anche attraverso gli artt. 839-840 c.p.c.); un accordo
    di mediazione concluso a Singapore, invece, non beneficia di alcun regime convenzionale
    di riconoscimento in Italia, e dovrà essere azionato secondo le norme di diritto
    internazionale privato interno.
  2. Lo stato delle ratifiche: la posizione dell’Italia e dell’Unione Europea
    L’Italia ha firmato la Convenzione il 7 agosto 2019, ma non ha ancora provveduto alla
    ratifica. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato presentato al Parlamento
    (A.C. 1721 nella XVIII legislatura e successivamente ripresentato nella XIX), ma l’iter non
    si è ancora concluso.
    La ragione del ritardo non risiede in ostacoli di merito — la Convenzione non presenta
    profili di incompatibilità con l’ordinamento italiano — quanto piuttosto in una combinazione
    di fattori: la necessità di coordinare la ratifica con la posizione dell’Unione Europea (v.
    infra), le priorità legislative dettate dall’emergenza pandemica e dall’attuazione del PNRR,
    e la complessità complessiva dell’agenda parlamentare.
    L’art. 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 — la legge di riforma del diritto internazionale
    privato italiano — stabilisce che «le disposizioni della presente legge non pregiudicano
    l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia» e che
    «nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e
    dell’esigenza della loro applicazione uniforme». Questa disposizione costituisce la base
    normativa su cui si innesterebbe la Convenzione una volta ratificata, senza necessità di
    modificare il tessuto della legge 218/1995.
    L’Unione Europea presenta una posizione peculiare. La Convenzione di Singapore tocca
    la materia della cooperazione giudiziaria civile, che è di competenza concorrente tra
    Unione e Stati membri. La Commissione europea ha valutato positivamente la
    Convenzione, ma ha anche rilevato potenziali conflitti con il diritto dell’Unione, in
    particolare con il regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012). La questione è se l’Unione
    debba ratificare la Convenzione come tale (ipotesi che richiederebbe una decisione del
    Consiglio) o se debbano farlo gli Stati membri individualmente (eventualmente previo
    coordinamento). Allo stato, né l’Unione né la maggior parte degli Stati membri hanno
    ratificato. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 4 ottobre 2024 (C-339/22), ha
    incidentalmente ribadito che l’archiviazione di una procedura di infrazione da parte della
    Commissione non equivale a dichiarazione di conformità al diritto UE, principio che — per
    quanto afferente ad altra materia — conferma l’approccio prudente delle istituzioni
    europee quando sono in gioco competenze concorrenti.
  3. Il quadro attuale per l’avvocato italiano: gli strumenti disponibili
    In attesa della ratifica, l’avvocato italiano che debba rendere esecutivo all’estero un
    accordo di mediazione — o, simmetricamente, far riconoscere in Italia un accordo di
    mediazione raggiunto all’estero — dispone di strumenti frammentari e non sempre
    adeguati.
    6.1. All’interno dell’Unione Europea. L’accordo di mediazione omologato ai sensi dell’art.
    12 del d.lgs. 28/2010 può circolare all’interno dell’UE attraverso il regolamento Bruxelles
    I-bis. Se omologato con decreto del presidente del tribunale — come richiesto dal comma
    1-ter per le controversie transfrontaliere e dal comma 1-bis per quelle interne senza
    avvocati — il titolo esecutivo può essere riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri
    secondo il regime di riconoscimento automatico di cui agli artt. 36 ss. del regolamento n.
    1215/2012. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’8 febbraio 2024 (C-566/22,
    Inkreal), ha confermato che l’art. 25 del regolamento si applica anche quando le parti sono
    stabilite nello stesso Stato membro ma convengono la competenza di giudici di un altro
    Stato membro, affermando che «la mera esistenza di una clausola attributiva di
    competenza dimostra, di per sé, l’incidenza transfrontaliera della controversia». Con la
    successiva sentenza del 9 ottobre 2025 (C-394/22, Oilchart International), la Corte ha
    ulteriormente ampliato la portata dell’art. 25, dichiarandolo applicabile «indipendentemente
    dal domicilio delle parti» e senza che sia necessario che almeno una di esse sia
    domiciliata in uno Stato membro.
    Per l’accordo non omologato ma munito della certificazione forense ex art. 12, comma 1,
    la situazione è più incerta: non essendo un provvedimento giurisdizionale, esso non
    rientra nella nozione di «decisione» di cui all’art. 2 del regolamento Bruxelles I-bis, e la sua
    idoneità a circolare come «atto pubblico» ai sensi dell’art. 58 del medesimo regolamento è
    dubbia.
    6.2. Fuori dall’Unione Europea. In assenza di una convenzione internazionale applicabile,
    l’accordo di mediazione — anche se omologato in Italia — dovrà essere azionato nello
    Stato estero secondo le norme di diritto internazionale privato di quello Stato.
    Simmetricamente, l’accordo raggiunto all’estero e portato in Italia per l’esecuzione
    sconterà l’assenza di un regime convenzionale ad hoc.
    La legge 218/1995 offre alcuni appigli. L’art. 64 disciplina il riconoscimento automatico
    delle sentenze straniere, ma l’accordo di mediazione — anche se omologato all’estero —
    non è una sentenza. L’art. 65 riguarda i provvedimenti stranieri in materia di capacità,
    famiglia e diritti della personalità, e non è pertinente. L’art. 67 prevede la possibilità di
    chiedere all’autorità giudiziaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento in caso di
    mancata ottemperanza, ma il presupposto è pur sempre che si tratti di una «sentenza
    straniera» o di un «provvedimento straniero di volontaria giurisdizione». L’art. 68 estende
    le norme di cui all’art. 67 all’attuazione e all’esecuzione forzata in Italia di «atti pubblici
    ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva», e potrebbe — in astratto —
    offrire una via di ingresso per l’accordo di mediazione omologato all’estero, a condizione
    che l’omologazione straniera lo abbia trasformato in un atto pubblico munito di forza
    esecutiva.
    La Cassazione, con la sentenza n. 19067 del 2008, ha affermato che l’atto notarile formato
    all’estero può circolare in Italia ai sensi della Convenzione di Bruxelles senza necessità di
    notifica preventiva al debitore, valorizzando la natura negoziale — e non decisoria —
    dell’atto. Questo orientamento potrebbe fornire un argomento a favore del riconoscimento
    anche dell’accordo di mediazione omologato, purché assimilabile a un atto pubblico
    estero.
    In ogni caso, allo stato, in assenza di una convenzione applicabile, l’accordo di
    mediazione estero dovrà essere fatto valere in Italia come contratto, azionando l’azione di
    adempimento o di esecuzione in forma specifica secondo le norme processuali italiane,
    con i costi e i tempi che ne conseguono. È esattamente questa la situazione che la
    Convenzione di Singapore mira a superare.
  4. L’impatto potenziale della ratifica sulla pratica forense
    La ratifica della Convenzione di Singapore da parte dell’Italia avrebbe un impatto
    significativo sulla pratica forense, in almeno quattro direzioni.
    7.1. Certezza del quadro giuridico. La ratifica fornirebbe un quadro unitario e prevedibile
    per il riconoscimento e l’esecuzione degli accordi di mediazione transfrontalieri,
    eliminando l’attuale frammentazione normativa. L’avvocato che assista una parte in una
    mediazione con controparte avente sede di affari in uno Stato extra-UE parte della
    Convenzione saprebbe che l’accordo potrà essere eseguito in quello Stato alle condizioni
    previste dalla Convenzione, e viceversa.
    7.2. Rafforzamento della mediazione come alternativa al giudizio e all’arbitrato. L’assenza
    di un meccanismo di esecuzione transfrontaliera è stata a lungo indicata come uno dei
    principali disincentivi al ricorso alla mediazione nelle controversie commerciali
    internazionali. La ratifica rimuoverebbe questo ostacolo, allineando la mediazione
    all’arbitrato anche sul piano dell’enforcement e rendendola maggiormente competitiva.
    7.3. Riduzione del rischio di contenzioso sull’accordo. L’attuale regime, che impone di
    azionare l’accordo di mediazione come contratto, espone le parti al rischio di un
    contenzioso sulla validità, l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo, con un effetto
    moltiplicativo del contenzioso che vanifica lo scopo stesso della mediazione. La
    Convenzione, prevedendo motivi di diniego tassativi e un meccanismo di esecuzione
    diretto, ridurrebbe questo rischio in modo sostanziale.
    7.4. Interazione con il sistema italiano dell’omologazione. Un profilo di particolare
    interesse riguarda l’interazione tra la Convenzione e il regime italiano dell’omologazione.
    L’accordo di mediazione transfrontaliero omologato ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, del
    d.lgs. 28/2010 sarebbe — in astratto — esecutivo in Italia come titolo giudiziale e, al
    contempo, riconoscibile all’estero ai sensi della Convenzione. La doppia «copertura»
    (nazionale e convenzionale) offrirebbe all’operatore una flessibilità preziosa,
    consentendogli di scegliere il canale più rapido ed efficace caso per caso.
  5. Prospettive
    La Convenzione di Singapore rappresenta un tassello fondamentale nell’architettura degli
    strumenti internazionali di risoluzione alternativa delle controversie. Il suo pieno
    dispiegarsi dipenderà, tuttavia, dalla capacità di attrarre un numero sufficiente di ratifiche,
    in particolare da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali — prime fra tutte l’Unione
    Europea — che costituiscono i principali attori del commercio internazionale.
    Per l’Italia, la ratifica appare opportuna sotto molteplici profili. Anzitutto, rafforzerebbe il
    ruolo del nostro Paese come hub della mediazione internazionale, valorizzando un
    sistema normativo — quello del d.lgs. 28/2010, oggi integrato dalla riforma Cartabia e dal
    correttivo del 2024 — che è tra i più avanzati e strutturati in Europa. In secondo luogo,
    offrirebbe agli operatori italiani uno strumento di tutela che oggi manca, in un contesto in
    cui le controversie commerciali internazionali vedono un ricorso crescente alla
    mediazione. Infine, allineerebbe l’Italia a un trend internazionale che, sia pur con la
    lentezza tipica dei processi di ratifica multilaterale, sembra destinato a consolidarsi.
    Nelle more, l’avvocato italiano che operi in contesti transfrontalieri extra-UE farà bene a
    considerare, già in sede di redazione della clausola di mediazione, l’opportunità di
    prevedere meccanismi contrattuali che agevolino l’esecuzione dell’accordo (clausole
    penali, garanzie, depositi a garanzia) e a valutare, ove possibile, la scelta di un organismo
    di mediazione situato in uno Stato che abbia già ratificato la Convenzione, in modo da
    beneficiare del regime convenzionale di riconoscimento.

Dott. Stefano Sogari