Mediazione transfrontaliera in modalità telematica: gli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010 come leva per abbattere le distanze cross-border

Mediazione transfrontaliera in modalità telematica: gli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010 come leva per abbattere le distanze cross-border

Sommario: 1. La direttiva 2008/52/CE e la vocazione transfrontaliera della mediazione. —

  1. L’evoluzione normativa interna: dalla Riforma Cartabia al Correttivo 2024. — 3. L’art.
    8-bis: la mediazione interamente telematica. — 4. L’art. 8-ter: il diritto alla partecipazione
    da remoto. — 5. Competenza territoriale e mediazione a distanza: il nodo interpretativo. —
  2. La giurisprudenza di merito: teachable moments. — 7. Controversie transfrontaliere e
    omologazione dell’accordo. — 8. Prospettive operative e criticità aperte.
  1. La direttiva 2008/52/CE e la vocazione transfrontaliera della mediazione
    La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati
    aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, nasce con una dichiarata
    vocazione transfrontaliera. L’art. 2 ne delimita l’ambito applicativo alle «controversie
    transfrontaliere», definite dall’art. 3 come quelle in cui almeno una delle parti è domiciliata
    o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla
    data in cui le parti convengono di avvalersi della mediazione o la mediazione è disposta
    dal giudice.
    Il legislatore europeo aveva colto con lungimiranza il potenziale della mediazione come
    strumento per superare le barriere geografiche e giurisdizionali: un meccanismo flessibile,
    non vincolato a fori territoriali rigidi, capace di offrire soluzioni più rapide e meno costose
    rispetto al contenzioso giudiziario transnazionale. Tuttavia, la direttiva non si spingeva a
    disciplinare le modalità concrete di svolgimento della procedura, lasciando agli Stati
    membri il compito di attrezzarsi.
    Il recepimento italiano è avvenuto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha introdotto un
    sistema organico di mediazione civile e commerciale. L’art. 12, comma 1-bis, nella
    formulazione introdotta dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), prevede oggi
    l’omologazione dell’accordo nelle controversie transfrontaliere: «Nelle controversie
    transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui
    circondario l’accordo deve avere esecuzione». Il successivo d.lgs. 216/2024 (Correttivo
    Cartabia) ha ulteriormente precisato la disciplina, inserendo il comma 1-ter dell’art. 12:
    «Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo
    allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis».
    L’ossatura normativa per la mediazione cross-border era dunque già presente. Ciò che
    mancava — e che oggi rappresenta il vero salto di qualità — era uno strumento operativo
    capace di rendere effettivamente praticabile la mediazione quando le parti risiedono in
    Stati diversi. Ed è qui che entrano in scena gli artt. 8-bis e 8-ter.
  2. L’evoluzione normativa interna: dalla Riforma Cartabia al Correttivo 2024
    La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento
    italiano una disciplina organica della mediazione telematica, inserendo l’art. 8-bis nel
    corpo del d.lgs. 28/2010. La norma originaria prevedeva:
  • la possibilità di svolgere l’intera mediazione in modalità telematica;
  • la formazione degli atti nel rispetto del CAD (d.lgs. 82/2005);
  • la possibilità di trasmissione a mezzo PEC o altro servizio di recapito certificato
    qualificato;
  • lo svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo da remoto;
  • la facoltà per ciascuna parte di chiedere di partecipare da remoto o in presenza;
  • la formazione di un unico documento informatico nativo digitale, sottoscritto con firma
    digitale da tutte le parti e dagli avvocati.
    La versione originaria dell’art. 8-bis si caratterizzava per un approccio unitario: la
    mediazione telematica era concepita come un unicum procedimentale, senza una netta
    distinzione tra l’ipotesi di mediazione interamente svolta a distanza e quella di mediazione
    “ibrida” con alcuni partecipanti in presenza e altri da remoto.
    Il Correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024) ha poi ridisegnato l’impianto, scorporando la
    disciplina in due norme distinte: l’art. 8-bis per la mediazione interamente telematica e l’art.
    8-ter per gli incontri con modalità audiovisive da remoto (il sistema “ibrido”).
    Contestualmente, l’art. 3, comma 4, è stato modificato per recepire il doppio binario: «La
    mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
    dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono
    svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter».
    Questa bipartizione è il frutto di una scelta meditata: distinguere il caso in cui l’intera
    procedura nasce e si sviluppa in ambiente digitale da quello in cui la mediazione si svolge
    in presenza ma una o più parti chiedono il collegamento da remoto. Le due fattispecie
    hanno implicazioni diverse in punto di formazione degli atti, sottoscrizione, e — come
    vedremo — competenza territoriale.
  1. L’art. 8-bis: la mediazione interamente telematica
    L’art. 8-bis nella formulazione attuale (post d.lgs. 216/2024) disegna la mediazione che si
    svolge integralmente in modalità telematica. Presupposto indefettibile è il «consenso delle
    parti»: la mediazione telematica non può essere imposta unilateralmente.
    Il procedimento è così scandito:
    a) Formazione degli atti (comma 1). Gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e
    sottoscritti nel rispetto del CAD (d.lgs. 82/2005). Il richiamo al codice dell’amministrazione
    digitale è integrale e comporta l’applicazione delle regole su firma elettronica, documento
    informatico, trasmissione telematica e conservazione.
    b) Verbale e accordo conclusivo (comma 2). A conclusione del procedimento, il mediatore
    forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, e lo invia alle
    parti per l’apposizione della firma. Il documento deve essere «immediatamente firmato e
    restituito al mediatore»: la scansione temporale è pensata per riprodurre in ambiente
    digitale la simultaneità che caratterizza la sottoscrizione in presenza.
    c) Verifica e deposito (comma 3). Il mediatore, ricevuto il documento, verifica
    l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria e ne cura il deposito
    presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati.
    d) Conservazione (comma 4). La conservazione e l’esibizione dei documenti avvengono a
    cura dell’organismo, in conformità all’art. 43 CAD.
    Il tratto qualificante della mediazione ex art. 8-bis è che l’intero procedimento — dagli atti
    introduttivi al verbale conclusivo — si svolge in ambiente digitale. Non esiste una sede
    fisica di svolgimento: gli incontri avvengono tramite collegamenti audiovisivi, gli atti sono
    formati e scambiati per via telematica, le firme sono apposte con firma digitale o
    elettronica qualificata. È, in sostanza, una mediazione “nativa digitale”.
  2. L’art. 8-ter: il diritto alla partecipazione da remoto
    L’art. 8-ter, introdotto ex novo dal d.lgs. 216/2024, disciplina invece l’ipotesi in cui la
    mediazione si svolge in presenza ma una o più parti partecipano da remoto. È il modello
    “ibrido” che consente di combinare la presenza fisica di alcuni partecipanti con il
    collegamento audiovisivo di altri.
    a) Il diritto al collegamento da remoto (comma 1). «Ciascuna parte può sempre chiedere al
    responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento
    audiovisivo da remoto». L’uso dell’avverbio «sempre» non è casuale: il legislatore
    configura un vero e proprio diritto potestativo della parte, che non richiede il consenso
    delle altre parti né l’autorizzazione del mediatore. È sufficiente la richiesta al responsabile
    dell’organismo.
    b) Requisiti tecnici (comma 2). I sistemi di collegamento audiovisivo devono assicurare «la
    contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate». La formula
    ricalca quella utilizzata per le udienze da remoto nel processo civile, garantendo standard
    qualitativi uniformi.
    c) Sottoscrizione degli atti (commi 3, 4 e 5). Qui si annida la complessità maggiore. Il
    comma 3 stabilisce che, al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 8-bis (mediazione
    interamente telematica), quando il mediatore deve acquisire le firme, con il consenso di
    tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto del CAD e dell’art. 8-bis, commi 2 e 3 (firma
    digitale o elettronica qualificata). Se invece non vi è consenso di tutte le parti su questa
    modalità — ed è il comma 4 a prevederlo — «le firme di tutti i partecipanti sono apposte in
    modalità analogica avanti al mediatore».
    Quest’ultima disposizione ha una conseguenza pratica rilevante: se anche una sola parte
    non acconsente alla firma digitale, tutti — compresi i partecipanti da remoto — devono
    recarsi fisicamente dal mediatore per la sottoscrizione analogica. È una soluzione che,
    nella prassi, rischia di vanificare proprio nelle controversie transfrontaliere l’utilità del
    collegamento da remoto, costringendo la parte estera a raggiungere la sede
    dell’organismo per la sola formalità della firma.
    Il comma 5 impone un dovere di cooperazione: «Le parti cooperano in buona fede e
    lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano
    con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio». È una clausola
    di chiusura che affida alla correttezza delle parti il buon esito della formalità.
  3. Competenza territoriale e mediazione a distanza: il nodo interpretativo
    Il punto di maggior criticità emerso nella prassi applicativa è il rapporto tra modalità
    telematica e competenza territoriale dell’organismo di mediazione.
    L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione è depositata
    presso un organismo «nel luogo del giudice territorialmente competente per la
    controversia», con possibilità di deroga su accordo delle parti. La ratio è duplice: favorire
    l’agevole partecipazione delle parti e consentire la comparizione personale.
    La domanda che si è posta nella prassi è se lo svolgimento telematico della procedura
    possa considerarsi di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della competenza
    territoriale, rendendo irrilevante la localizzazione fisica dell’organismo.
    La risposta della giurisprudenza — pressoché unanime — è negativa.
  4. La giurisprudenza di merito: teachable moments
    Il 2025 e il 2026 hanno prodotto un corpo consistente di pronunce di merito che affrontano
    il nodo del rapporto tra mediazione telematica e competenza territoriale. L’orientamento è
    ormai consolidato e merita di essere conosciuto da ogni professionista che si accosti alla
    materia.
    Il Tribunale di Lecce, sentenza n. 2127 del 1° luglio 2025 ha affermato con chiarezza che
    «la modalità telematica di svolgimento della mediazione, prevista per consentire la
    partecipazione delle parti distanti dalla sede dell’organismo territorialmente competente,
    non modifica i criteri di individuazione della competenza territoriale dell’organismo stesso,
    che resta ancorata alla sede del giudice competente per la controversia». La pronuncia ha
    dichiarato improcedibile la domanda e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle
    spese.
    Sulla stessa linea, il Tribunale di Avellino, sentenza n. 843 del 22 aprile 2026 ha affermato
    che «lo svolgimento della procedura in modalità telematica non deroga né sana eventuali
    vizi di competenza territoriale dell’organismo, essendo imprescindibile che l’organismo
    adito abbia una sede operativa nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario competente» e
    che «la partecipazione telematica costituisce una facoltà rimessa alla volontà della parte
    chiamata e non può essere imposta unilateralmente da chi avvia la procedura per eludere
    il criterio di competenza territoriale».
    Particolarmente significativa è la sentenza del Tribunale di Taranto, n. 297 del 17 febbraio
    2026, che ha enucleato un principio operativo importante: quando una parte chiede la
    modalità telematica e l’altra non acconsente, la mediazione «si doveva svolgere presso la
    sede […] in presenza del mediatore e della [parte non consenziente] e con collegamento
    telematico, da remoto, della sola [parte richiedente], ex art. 8-ter d.lgs. 28/2010». In altre
    parole: in assenza di consenso unanime alla modalità telematica, la sede fisica
    dell’organismo rimane il baricentro della procedura, mentre il collegamento da remoto
    opera come mera estensione per la parte che lo ha richiesto.
    Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 579 del 21 luglio 2026, ha scolpito il principio in termini
    perentori: «la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo
    che non ha competenza territoriale non produce effetti e, pertanto, la stessa deve essere
    considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge», aggiungendo
    che lo strumento della mediazione online «non è ammesso per aggirare strumentalmente
    la competenza territoriale».
    Da queste pronunce si ricava un insegnamento chiaro: la modalità telematica è uno
    strumento che agevola la partecipazione, non un escamotage per eludere le regole sulla
    competenza. L’organismo deve avere una sede fisica — principale o secondaria,
    regolarmente comunicata al Ministero — nel circondario del tribunale competente. In
    mancanza, la procedura è tamquam non esset, con le inevitabili ricadute in punto di
    improcedibilità.
    Vi è poi un secondo filone giurisprudenziale, che attiene ai requisiti formali della
    mediazione telematica. Il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1468 del 20 maggio
    2026, ha affermato che «quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del
    procedimento devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i partecipanti, ai sensi
    dell’art. 8-bis, comma 1, d.lgs. n. 28/2010; la mancanza di tale sottoscrizione da parte
    delle parti partecipanti determina la nullità del verbale e l’irritualità della procedura». Nella
    stessa pronuncia, il Tribunale ha ribadito la necessità della procura speciale sostanziale
    per il delegato alla mediazione, non essendo sufficiente la mera procura alle liti.
    Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 2482 del 26 luglio 2024, ha ulteriormente precisato che
    la delega per la partecipazione da remoto è ammissibile solo in presenza di «giustificati
    motivi» che siano «rappresentativi di un effettivo e permanente impedimento alla
    partecipazione personale, anche in modalità da remoto».
  5. Controversie transfrontaliere e omologazione dell’accordo
    Tornando al tema cross-border, il d.lgs. 28/2010 — nella versione attuale — offre una
    disciplina specifica per l’omologazione dell’accordo raggiunto in controversie
    transfrontaliere. L’art. 12, comma 1-ter, introdotto dal Correttivo 2024, prevede che nelle
    controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al
    verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis: quindi dal
    presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione, previo
    accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine
    pubblico.
    Questa disciplina va coordinata con le norme europee sulla circolazione delle decisioni in
    materia civile. L’accordo di mediazione omologato dal presidente del tribunale può
    circolare negli altri Stati membri secondo le regole del Regolamento UE 1215/2012
    (Bruxelles I-bis), o — per le controversie di modesta entità — del Regolamento CE
    861/2007. La modalità telematica, in questo contesto, non incide sulla riconoscibilità
    dell’accordo, ma pone semmai un problema di legge applicabile alla procedura: quale
    diritto regola la validità delle firme elettroniche apposte da una parte residente in un altro
    Stato membro?
    La risposta viene dal Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), che stabilisce il principio del
    mutuo riconoscimento delle firme elettroniche qualificate tra gli Stati membri. Una firma
    digitale apposta nel rispetto delle regole eIDAS è valida in tutta l’Unione, e dunque anche
    nel procedimento di mediazione italiano. Il richiamo dell’art. 8-bis al CAD va quindi letto in
    combinazione con il regolamento eIDAS, che prevale sulle disposizioni nazionali in quanto
    fonte sovraordinata.
  6. Prospettive operative e criticità aperte
    Il quadro normativo disegnato dagli artt. 8-bis e 8-ter rappresenta una leva formidabile per
    abbattere le distanze nelle controversie transfrontaliere. Tuttavia, permangono alcune
    criticità che il professionista deve conoscere per operare correttamente.
    a) L’asimmetria tra art. 8-bis e art. 8-ter sul fronte della sottoscrizione. Nell’art. 8-bis
    (mediazione interamente telematica) la firma è sempre digitale e il flusso è lineare. Nell’art.
    8-ter (partecipazione ibrida), il diritto di veto di ciascuna parte sulla modalità di
    sottoscrizione (comma 4) può costringere tutti i partecipanti — anche quelli remoti — a
    recarsi fisicamente dal mediatore per la firma analogica. In una controversia
    transfrontaliera, questa ipotesi vanifica in radice il vantaggio della partecipazione da
    remoto. La buona fede imposta dal comma 5 attenua ma non risolve il problema.
    b) Il nodo della competenza territoriale. Come illustrato, la giurisprudenza è granitica nel
    richiedere che l’organismo abbia sede nel circondario del tribunale competente, anche
    quando la mediazione si svolge interamente online. Per le controversie cross-border,
    questo requisito va raccordato con i criteri di giurisdizione del Regolamento Bruxelles I-bis:
    il professionista deve prima individuare il giudice territorialmente competente secondo le
    regole europee e poi, di riflesso, l’organismo di mediazione. È un’operazione non banale,
    che richiede competenze di diritto internazionale privato processuale.
    c) Le convenzioni tra organismi. La prassi ha visto il proliferare di organismi con sede in un
    distretto che dichiarano di operare in altri distretti tramite convenzioni con organismi locali,
    ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. t), del D.M. 150/2023. La giurisprudenza ha chiarito che
    tali convenzioni non spostano la competenza territoriale: l’organismo deve avere una
    propria sede (principale o secondaria) nel circondario. La domanda di mediazione
    presentata presso un organismo che opera solo tramite convenzione in un distretto dove
    non ha sedi proprie è inefficace.
    d) Opportunità strategiche. Nonostante le criticità, il sistema offre opportunità significative.
    La possibilità di attivare una mediazione interamente telematica ex art. 8-bis consente
    oggi di gestire una controversia tra una PMI italiana e un fornitore tedesco senza che
    alcuna delle parti debba varcare un confine. L’accordo eventualmente raggiunto, se
    omologato dal presidente del tribunale, può circolare in Germania come titolo esecutivo. E
    tutto ciò con un risparmio di tempi e costi che, rispetto al contenzioso giudiziario
    transnazionale, è nell’ordine di grandezza.
    e) Il ruolo del mediatore. In questo scenario, il mediatore assume una funzione di regia
    tecnica oltre che di facilitazione negoziale. Deve conoscere le regole del CAD e del
    regolamento eIDAS, saper gestire piattaforme di videoconferenza che garantiscano gli
    standard dell’art. 8-ter, comma 2, e governare un flusso di firme digitali che può
    coinvolgere soggetti residenti in ordinamenti diversi. La formazione del mediatore, già
    oggetto di attenzione dal D.M. 150/2023, va integrata con competenze digitali e
    cross-border non più rinviabili.
    In conclusione, gli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010 rappresentano molto più di una mera
    digitalizzazione della procedura: sono la chiave normativa che può trasformare la
    mediazione da strumento a vocazione transfrontaliera (nelle intenzioni della direttiva
    2008/52/CE) a strumento effettivamente praticabile nelle controversie cross-border. La
    giurisprudenza di merito ha tracciato confini chiari, reprimendo gli abusi e presidiando la
    competenza territoriale. Spetta ora ai professionisti — avvocati e mediatori — sfruttare
    appieno le potenzialità di questo arsenale normativo, con la consapevolezza che la
    distanza geografica non è più, di per sé, un ostacolo all’accesso alla giustizia
    consensuale.

Avv. Marianna Curcio