Mediazione transfrontaliera in modalità telematica: gli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010 come leva per abbattere le distanze cross-border
Sommario: 1. La direttiva 2008/52/CE e la vocazione transfrontaliera della mediazione. —
- L’evoluzione normativa interna: dalla Riforma Cartabia al Correttivo 2024. — 3. L’art.
8-bis: la mediazione interamente telematica. — 4. L’art. 8-ter: il diritto alla partecipazione
da remoto. — 5. Competenza territoriale e mediazione a distanza: il nodo interpretativo. — - La giurisprudenza di merito: teachable moments. — 7. Controversie transfrontaliere e
omologazione dell’accordo. — 8. Prospettive operative e criticità aperte.
- La direttiva 2008/52/CE e la vocazione transfrontaliera della mediazione
La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, nasce con una dichiarata
vocazione transfrontaliera. L’art. 2 ne delimita l’ambito applicativo alle «controversie
transfrontaliere», definite dall’art. 3 come quelle in cui almeno una delle parti è domiciliata
o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla
data in cui le parti convengono di avvalersi della mediazione o la mediazione è disposta
dal giudice.
Il legislatore europeo aveva colto con lungimiranza il potenziale della mediazione come
strumento per superare le barriere geografiche e giurisdizionali: un meccanismo flessibile,
non vincolato a fori territoriali rigidi, capace di offrire soluzioni più rapide e meno costose
rispetto al contenzioso giudiziario transnazionale. Tuttavia, la direttiva non si spingeva a
disciplinare le modalità concrete di svolgimento della procedura, lasciando agli Stati
membri il compito di attrezzarsi.
Il recepimento italiano è avvenuto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha introdotto un
sistema organico di mediazione civile e commerciale. L’art. 12, comma 1-bis, nella
formulazione introdotta dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), prevede oggi
l’omologazione dell’accordo nelle controversie transfrontaliere: «Nelle controversie
transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l’accordo deve avere esecuzione». Il successivo d.lgs. 216/2024 (Correttivo
Cartabia) ha ulteriormente precisato la disciplina, inserendo il comma 1-ter dell’art. 12:
«Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo
allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis».
L’ossatura normativa per la mediazione cross-border era dunque già presente. Ciò che
mancava — e che oggi rappresenta il vero salto di qualità — era uno strumento operativo
capace di rendere effettivamente praticabile la mediazione quando le parti risiedono in
Stati diversi. Ed è qui che entrano in scena gli artt. 8-bis e 8-ter. - L’evoluzione normativa interna: dalla Riforma Cartabia al Correttivo 2024
La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento
italiano una disciplina organica della mediazione telematica, inserendo l’art. 8-bis nel
corpo del d.lgs. 28/2010. La norma originaria prevedeva:
- la possibilità di svolgere l’intera mediazione in modalità telematica;
- la formazione degli atti nel rispetto del CAD (d.lgs. 82/2005);
- la possibilità di trasmissione a mezzo PEC o altro servizio di recapito certificato
qualificato; - lo svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo da remoto;
- la facoltà per ciascuna parte di chiedere di partecipare da remoto o in presenza;
- la formazione di un unico documento informatico nativo digitale, sottoscritto con firma
digitale da tutte le parti e dagli avvocati.
La versione originaria dell’art. 8-bis si caratterizzava per un approccio unitario: la
mediazione telematica era concepita come un unicum procedimentale, senza una netta
distinzione tra l’ipotesi di mediazione interamente svolta a distanza e quella di mediazione
“ibrida” con alcuni partecipanti in presenza e altri da remoto.
Il Correttivo Cartabia (d.lgs. 216/2024) ha poi ridisegnato l’impianto, scorporando la
disciplina in due norme distinte: l’art. 8-bis per la mediazione interamente telematica e l’art.
8-ter per gli incontri con modalità audiovisive da remoto (il sistema “ibrido”).
Contestualmente, l’art. 3, comma 4, è stato modificato per recepire il doppio binario: «La
mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono
svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter».
Questa bipartizione è il frutto di una scelta meditata: distinguere il caso in cui l’intera
procedura nasce e si sviluppa in ambiente digitale da quello in cui la mediazione si svolge
in presenza ma una o più parti chiedono il collegamento da remoto. Le due fattispecie
hanno implicazioni diverse in punto di formazione degli atti, sottoscrizione, e — come
vedremo — competenza territoriale.
- L’art. 8-bis: la mediazione interamente telematica
L’art. 8-bis nella formulazione attuale (post d.lgs. 216/2024) disegna la mediazione che si
svolge integralmente in modalità telematica. Presupposto indefettibile è il «consenso delle
parti»: la mediazione telematica non può essere imposta unilateralmente.
Il procedimento è così scandito:
a) Formazione degli atti (comma 1). Gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e
sottoscritti nel rispetto del CAD (d.lgs. 82/2005). Il richiamo al codice dell’amministrazione
digitale è integrale e comporta l’applicazione delle regole su firma elettronica, documento
informatico, trasmissione telematica e conservazione.
b) Verbale e accordo conclusivo (comma 2). A conclusione del procedimento, il mediatore
forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo, e lo invia alle
parti per l’apposizione della firma. Il documento deve essere «immediatamente firmato e
restituito al mediatore»: la scansione temporale è pensata per riprodurre in ambiente
digitale la simultaneità che caratterizza la sottoscrizione in presenza.
c) Verifica e deposito (comma 3). Il mediatore, ricevuto il documento, verifica
l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria e ne cura il deposito
presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati.
d) Conservazione (comma 4). La conservazione e l’esibizione dei documenti avvengono a
cura dell’organismo, in conformità all’art. 43 CAD.
Il tratto qualificante della mediazione ex art. 8-bis è che l’intero procedimento — dagli atti
introduttivi al verbale conclusivo — si svolge in ambiente digitale. Non esiste una sede
fisica di svolgimento: gli incontri avvengono tramite collegamenti audiovisivi, gli atti sono
formati e scambiati per via telematica, le firme sono apposte con firma digitale o
elettronica qualificata. È, in sostanza, una mediazione “nativa digitale”. - L’art. 8-ter: il diritto alla partecipazione da remoto
L’art. 8-ter, introdotto ex novo dal d.lgs. 216/2024, disciplina invece l’ipotesi in cui la
mediazione si svolge in presenza ma una o più parti partecipano da remoto. È il modello
“ibrido” che consente di combinare la presenza fisica di alcuni partecipanti con il
collegamento audiovisivo di altri.
a) Il diritto al collegamento da remoto (comma 1). «Ciascuna parte può sempre chiedere al
responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento
audiovisivo da remoto». L’uso dell’avverbio «sempre» non è casuale: il legislatore
configura un vero e proprio diritto potestativo della parte, che non richiede il consenso
delle altre parti né l’autorizzazione del mediatore. È sufficiente la richiesta al responsabile
dell’organismo.
b) Requisiti tecnici (comma 2). I sistemi di collegamento audiovisivo devono assicurare «la
contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate». La formula
ricalca quella utilizzata per le udienze da remoto nel processo civile, garantendo standard
qualitativi uniformi.
c) Sottoscrizione degli atti (commi 3, 4 e 5). Qui si annida la complessità maggiore. Il
comma 3 stabilisce che, al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 8-bis (mediazione
interamente telematica), quando il mediatore deve acquisire le firme, con il consenso di
tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto del CAD e dell’art. 8-bis, commi 2 e 3 (firma
digitale o elettronica qualificata). Se invece non vi è consenso di tutte le parti su questa
modalità — ed è il comma 4 a prevederlo — «le firme di tutti i partecipanti sono apposte in
modalità analogica avanti al mediatore».
Quest’ultima disposizione ha una conseguenza pratica rilevante: se anche una sola parte
non acconsente alla firma digitale, tutti — compresi i partecipanti da remoto — devono
recarsi fisicamente dal mediatore per la sottoscrizione analogica. È una soluzione che,
nella prassi, rischia di vanificare proprio nelle controversie transfrontaliere l’utilità del
collegamento da remoto, costringendo la parte estera a raggiungere la sede
dell’organismo per la sola formalità della firma.
Il comma 5 impone un dovere di cooperazione: «Le parti cooperano in buona fede e
lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano
con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio». È una clausola
di chiusura che affida alla correttezza delle parti il buon esito della formalità. - Competenza territoriale e mediazione a distanza: il nodo interpretativo
Il punto di maggior criticità emerso nella prassi applicativa è il rapporto tra modalità
telematica e competenza territoriale dell’organismo di mediazione.
L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione è depositata
presso un organismo «nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia», con possibilità di deroga su accordo delle parti. La ratio è duplice: favorire
l’agevole partecipazione delle parti e consentire la comparizione personale.
La domanda che si è posta nella prassi è se lo svolgimento telematico della procedura
possa considerarsi di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della competenza
territoriale, rendendo irrilevante la localizzazione fisica dell’organismo.
La risposta della giurisprudenza — pressoché unanime — è negativa. - La giurisprudenza di merito: teachable moments
Il 2025 e il 2026 hanno prodotto un corpo consistente di pronunce di merito che affrontano
il nodo del rapporto tra mediazione telematica e competenza territoriale. L’orientamento è
ormai consolidato e merita di essere conosciuto da ogni professionista che si accosti alla
materia.
Il Tribunale di Lecce, sentenza n. 2127 del 1° luglio 2025 ha affermato con chiarezza che
«la modalità telematica di svolgimento della mediazione, prevista per consentire la
partecipazione delle parti distanti dalla sede dell’organismo territorialmente competente,
non modifica i criteri di individuazione della competenza territoriale dell’organismo stesso,
che resta ancorata alla sede del giudice competente per la controversia». La pronuncia ha
dichiarato improcedibile la domanda e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle
spese.
Sulla stessa linea, il Tribunale di Avellino, sentenza n. 843 del 22 aprile 2026 ha affermato
che «lo svolgimento della procedura in modalità telematica non deroga né sana eventuali
vizi di competenza territoriale dell’organismo, essendo imprescindibile che l’organismo
adito abbia una sede operativa nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario competente» e
che «la partecipazione telematica costituisce una facoltà rimessa alla volontà della parte
chiamata e non può essere imposta unilateralmente da chi avvia la procedura per eludere
il criterio di competenza territoriale».
Particolarmente significativa è la sentenza del Tribunale di Taranto, n. 297 del 17 febbraio
2026, che ha enucleato un principio operativo importante: quando una parte chiede la
modalità telematica e l’altra non acconsente, la mediazione «si doveva svolgere presso la
sede […] in presenza del mediatore e della [parte non consenziente] e con collegamento
telematico, da remoto, della sola [parte richiedente], ex art. 8-ter d.lgs. 28/2010». In altre
parole: in assenza di consenso unanime alla modalità telematica, la sede fisica
dell’organismo rimane il baricentro della procedura, mentre il collegamento da remoto
opera come mera estensione per la parte che lo ha richiesto.
Il Tribunale di Trapani, sentenza n. 579 del 21 luglio 2026, ha scolpito il principio in termini
perentori: «la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo
che non ha competenza territoriale non produce effetti e, pertanto, la stessa deve essere
considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge», aggiungendo
che lo strumento della mediazione online «non è ammesso per aggirare strumentalmente
la competenza territoriale».
Da queste pronunce si ricava un insegnamento chiaro: la modalità telematica è uno
strumento che agevola la partecipazione, non un escamotage per eludere le regole sulla
competenza. L’organismo deve avere una sede fisica — principale o secondaria,
regolarmente comunicata al Ministero — nel circondario del tribunale competente. In
mancanza, la procedura è tamquam non esset, con le inevitabili ricadute in punto di
improcedibilità.
Vi è poi un secondo filone giurisprudenziale, che attiene ai requisiti formali della
mediazione telematica. Il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1468 del 20 maggio
2026, ha affermato che «quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del
procedimento devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i partecipanti, ai sensi
dell’art. 8-bis, comma 1, d.lgs. n. 28/2010; la mancanza di tale sottoscrizione da parte
delle parti partecipanti determina la nullità del verbale e l’irritualità della procedura». Nella
stessa pronuncia, il Tribunale ha ribadito la necessità della procura speciale sostanziale
per il delegato alla mediazione, non essendo sufficiente la mera procura alle liti.
Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 2482 del 26 luglio 2024, ha ulteriormente precisato che
la delega per la partecipazione da remoto è ammissibile solo in presenza di «giustificati
motivi» che siano «rappresentativi di un effettivo e permanente impedimento alla
partecipazione personale, anche in modalità da remoto». - Controversie transfrontaliere e omologazione dell’accordo
Tornando al tema cross-border, il d.lgs. 28/2010 — nella versione attuale — offre una
disciplina specifica per l’omologazione dell’accordo raggiunto in controversie
transfrontaliere. L’art. 12, comma 1-ter, introdotto dal Correttivo 2024, prevede che nelle
controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE, l’accordo allegato al
verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis: quindi dal
presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione, previo
accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine
pubblico.
Questa disciplina va coordinata con le norme europee sulla circolazione delle decisioni in
materia civile. L’accordo di mediazione omologato dal presidente del tribunale può
circolare negli altri Stati membri secondo le regole del Regolamento UE 1215/2012
(Bruxelles I-bis), o — per le controversie di modesta entità — del Regolamento CE
861/2007. La modalità telematica, in questo contesto, non incide sulla riconoscibilità
dell’accordo, ma pone semmai un problema di legge applicabile alla procedura: quale
diritto regola la validità delle firme elettroniche apposte da una parte residente in un altro
Stato membro?
La risposta viene dal Regolamento UE 910/2014 (eIDAS), che stabilisce il principio del
mutuo riconoscimento delle firme elettroniche qualificate tra gli Stati membri. Una firma
digitale apposta nel rispetto delle regole eIDAS è valida in tutta l’Unione, e dunque anche
nel procedimento di mediazione italiano. Il richiamo dell’art. 8-bis al CAD va quindi letto in
combinazione con il regolamento eIDAS, che prevale sulle disposizioni nazionali in quanto
fonte sovraordinata. - Prospettive operative e criticità aperte
Il quadro normativo disegnato dagli artt. 8-bis e 8-ter rappresenta una leva formidabile per
abbattere le distanze nelle controversie transfrontaliere. Tuttavia, permangono alcune
criticità che il professionista deve conoscere per operare correttamente.
a) L’asimmetria tra art. 8-bis e art. 8-ter sul fronte della sottoscrizione. Nell’art. 8-bis
(mediazione interamente telematica) la firma è sempre digitale e il flusso è lineare. Nell’art.
8-ter (partecipazione ibrida), il diritto di veto di ciascuna parte sulla modalità di
sottoscrizione (comma 4) può costringere tutti i partecipanti — anche quelli remoti — a
recarsi fisicamente dal mediatore per la firma analogica. In una controversia
transfrontaliera, questa ipotesi vanifica in radice il vantaggio della partecipazione da
remoto. La buona fede imposta dal comma 5 attenua ma non risolve il problema.
b) Il nodo della competenza territoriale. Come illustrato, la giurisprudenza è granitica nel
richiedere che l’organismo abbia sede nel circondario del tribunale competente, anche
quando la mediazione si svolge interamente online. Per le controversie cross-border,
questo requisito va raccordato con i criteri di giurisdizione del Regolamento Bruxelles I-bis:
il professionista deve prima individuare il giudice territorialmente competente secondo le
regole europee e poi, di riflesso, l’organismo di mediazione. È un’operazione non banale,
che richiede competenze di diritto internazionale privato processuale.
c) Le convenzioni tra organismi. La prassi ha visto il proliferare di organismi con sede in un
distretto che dichiarano di operare in altri distretti tramite convenzioni con organismi locali,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. t), del D.M. 150/2023. La giurisprudenza ha chiarito che
tali convenzioni non spostano la competenza territoriale: l’organismo deve avere una
propria sede (principale o secondaria) nel circondario. La domanda di mediazione
presentata presso un organismo che opera solo tramite convenzione in un distretto dove
non ha sedi proprie è inefficace.
d) Opportunità strategiche. Nonostante le criticità, il sistema offre opportunità significative.
La possibilità di attivare una mediazione interamente telematica ex art. 8-bis consente
oggi di gestire una controversia tra una PMI italiana e un fornitore tedesco senza che
alcuna delle parti debba varcare un confine. L’accordo eventualmente raggiunto, se
omologato dal presidente del tribunale, può circolare in Germania come titolo esecutivo. E
tutto ciò con un risparmio di tempi e costi che, rispetto al contenzioso giudiziario
transnazionale, è nell’ordine di grandezza.
e) Il ruolo del mediatore. In questo scenario, il mediatore assume una funzione di regia
tecnica oltre che di facilitazione negoziale. Deve conoscere le regole del CAD e del
regolamento eIDAS, saper gestire piattaforme di videoconferenza che garantiscano gli
standard dell’art. 8-ter, comma 2, e governare un flusso di firme digitali che può
coinvolgere soggetti residenti in ordinamenti diversi. La formazione del mediatore, già
oggetto di attenzione dal D.M. 150/2023, va integrata con competenze digitali e
cross-border non più rinviabili.
In conclusione, gli artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010 rappresentano molto più di una mera
digitalizzazione della procedura: sono la chiave normativa che può trasformare la
mediazione da strumento a vocazione transfrontaliera (nelle intenzioni della direttiva
2008/52/CE) a strumento effettivamente praticabile nelle controversie cross-border. La
giurisprudenza di merito ha tracciato confini chiari, reprimendo gli abusi e presidiando la
competenza territoriale. Spetta ora ai professionisti — avvocati e mediatori — sfruttare
appieno le potenzialità di questo arsenale normativo, con la consapevolezza che la
distanza geografica non è più, di per sé, un ostacolo all’accesso alla giustizia
consensuale.
