Firme digitali, collegamenti audiovisivi e conservazione degli atti nella mediazione internazionale: criticità operative e soluzioni dopo il d.lgs. 216/2024

Firme digitali, collegamenti audiovisivi e conservazione degli atti nella mediazione internazionale: criticità operative e soluzioni dopo il d.lgs. 216/2024

Sommario: 1. Il doppio binario telematico: architettura degli artt. 8-bis e 8-ter. — 2. Firme
digitali: il flusso operativo e le criticità cross-border. — 3. L’asimmetria dell’art. 8-ter,
comma 4: il diritto di veto che blocca la transfrontalierità. — 4. Collegamenti audiovisivi:
standard tecnici e insidie pratiche. — 5. Delega, giustificati motivi e partecipazione da
remoto: la giurisprudenza di merito. — 6. La conservazione degli atti: art. 8-bis, comma 4,
e art. 43 CAD. — 7. Criticità probatorie: PEC, ricevute e formato .eml. — 8. Soluzioni
operative per avvocati e mediatori.

  1. Il doppio binario telematico: architettura degli artt. 8-bis e 8-ter
    Il d.lgs. 216/2024 (Correttivo Cartabia) ha riscritto l’impianto della mediazione telematica,
    scorporando la disciplina in due norme distinte che rispondono a due fattispecie diverse.
    L’art. 8-bis disciplina la mediazione interamente telematica. Il procedimento nasce e si
    sviluppa in ambiente digitale: gli atti sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto
    del CAD (d.lgs. 82/2005); a conclusione, il mediatore forma un unico documento
    informatico contenente verbale ed eventuale accordo, lo invia alle parti per la firma,
    verifica l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria e ne cura il
    deposito presso la segreteria dell’organismo. La conservazione e l’esibizione dei
    documenti avvengono in conformità all’art. 43 CAD.
    L’art. 8-ter disciplina invece la partecipazione da remoto a una mediazione che si svolge
    (almeno per alcuni partecipanti) in presenza. È il modello ibrido: ciascuna parte «può
    sempre chiedere» di partecipare con collegamento audiovisivo da remoto, e i sistemi
    utilizzati devono assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle
    persone collegate».
    La norma di raccordo è l’art. 3, comma 4, che oggi recita: «La mediazione può svolgersi
    secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto
    dell’articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive
    da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter».
    Questa bipartizione non è un mero esercizio di drafting. Ha conseguenze radicalmente
    diverse sui tre pilastri operativi che esamineremo: firme, collegamenti, conservazione.
  2. Firme digitali: il flusso operativo e le criticità cross-border
    Il flusso della firma nell’art. 8-bis è lineare: documento informatico fi invio alle parti fi
    firma digitale o elettronica qualificata fi restituzione al mediatore fi verifica e deposito. La
    disposizione usa l’avverbio «immediatamente» per scandire l’obbligo di firma e
    restituzione, con l’evidente intento di riprodurre in ambiente digitale la simultaneità della
    sottoscrizione in presenza.
    Tre sono le criticità che emergono nella prassi, amplificate quando la mediazione assume
    carattere transfrontaliero.
    2.1. Il tipo di firma richiesto
    L’art. 8-bis rinvia al CAD. L’art. 20, comma 1-bis, CAD stabilisce che il documento
    informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia dell’art. 2702 c.c. quando
    vi è apposta «una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma
    elettronica avanzata». La norma non si accontenta della firma elettronica semplice (FES).
    La distinzione non è accademica. La Corte d’Appello di Firenze, con un filone
    giurisprudenziale ormai consolidato — sentenza n. 2135/2025, n. 2137/2025, n.
    2201/2025, n. 2209/2025, n. 2124/2025, n. 1694/2025, n. 130/2026, n. 2092/2025 — ha
    ripetutamente affermato che la firma elettronica semplice (come quella apposta tramite
    software Yousign) «non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla
    categoria della “firma digitale” come definita nell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione
    Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto
    non risulta rispettata la condizione che l’autore venga identificato e verificato in modo
    inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato».
    Tuttavia, la stessa Corte ha chiarito — in un contesto di procura alle liti, ma con argomenti
    trasponibili — che la FES non è priva di validità giuridica: ai sensi del considerando 49 e
    dell’art. 25, comma 1, del regolamento eIDAS, «a una firma elettronica non possono
    essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il
    solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme
    elettroniche qualificate». La FES produce effetti giuridici, ma non soddisfa il requisito di
    forma scritta richiesto dall’art. 20, comma 1-bis, CAD e quindi non è idonea a integrare il
    documento informatico previsto dall’art. 8-bis.
    Il corollario pratico è netto: nel procedimento di mediazione telematica, le parti devono
    disporre di un kit di firma digitale o elettronica qualificata (smart card, token USB, firma
    remota). Non bastano le soluzioni di firma elettronica semplice, per quanto diffuse e
    user-friendly.
    2.2. Il mutuo riconoscimento cross-border delle firme
    Quando una parte risiede in un altro Stato membro, la firma digitale italiana può non
    essere disponibile. Qui soccorre il regolamento UE 910/2014 (eIDAS), il cui art. 25,
    paragrafo 3, stabilisce che «una firma elettronica qualificata basata su un certificato
    qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata
    in tutti gli altri Stati membri». L’art. 24-bis, introdotto dal regolamento 2024/1183, ha
    ulteriormente rafforzato il principio.
    Nella pratica, però, la verifica della qualifica del certificato estero non è banale. Il
    mediatore che riceve un documento firmato con una firma qualificata tedesca o francese
    deve poter accedere alla trusted list dello Stato membro di rilascio per verificare che il
    prestatore di servizi fiduciari sia effettivamente qualificato. È un controllo che richiede
    competenze tecniche che la maggior parte dei mediatori e delle segreterie degli organismi
    non possiede. Il rischio è che, in mancanza di verifica, l’accordo venga omologato su un
    titolo che presenta un vizio genetico.
    La Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. 905 del 17 ottobre 2024, ha chiarito che il
    regolamento eIDAS «non osta a una normativa nazionale che subordina il deposito
    elettronico di atti processuali presso gli organi giurisdizionali alla disponibilità di un sistema
    informatico adeguato», ma il principio di non discriminazione delle firme elettroniche
    qualificate resta il cardine del sistema.
    2.3. La nullità del verbale per difetto di firma
    La giurisprudenza di merito è inflessibile sul punto. Il Tribunale di Torre Annunziata,
    sentenza n. 1468/2026, ha affermato che «quando la mediazione si svolge in modalità
    telematica, gli atti del procedimento devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i
    partecipanti, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010; la mancanza di tale
    sottoscrizione da parte delle parti partecipanti determina la nullità del verbale e l’irritualità
    della procedura». Il Tribunale di Salerno, sentenza n. 2712/2025, ha dichiarato
    inammissibile l’impugnazione di delibera condominiale perché nel verbale di mediazione
    telematica «mancava la sottoscrizione digitale della parte attrice presente
    telematicamente, senza che fosse dato atto della mancanza di strumenti di firma digitale
    né di delega al legale per la sottoscrizione».
  3. L’asimmetria dell’art. 8-ter, comma 4: il diritto di veto che blocca la transfrontalierità
    Qui risiede la criticità più dirompente per le mediazioni cross-border. L’art. 8-ter, comma 3,
    prevede che quando il mediatore deve acquisire le firme in un incontro con partecipanti da
    remoto, «con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle
    disposizioni del CAD». Fin qui, tutto lineare: se tutti acconsentono, si firma digitalmente.
    Ma il comma 4 aggiunge: «Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i
    partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore».
    La conseguenza è dirompente. In una mediazione transfrontaliera dove una parte è
    collegata da Berlino e l’altra è presente a Milano, se anche una sola parte — per qualsiasi
    ragione: diffidenza verso il digitale, timore di contestazioni, scelta strategica dilatoria —
    nega il consenso alla firma digitale, tutti i partecipanti devono recarsi fisicamente «avanti
    al mediatore» per la sottoscrizione analogica. La parte tedesca che aveva legittimamente
    confidato nel collegamento da remoto deve prendere un aereo per firmare.
    Il comma 5 chiude con un appello alla cooperazione: «Le parti cooperano in buona fede e
    lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano
    con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio». È una clausola
    di stile — priva di meccanismi sanzionatori specifici — che non neutralizza il potere di veto
    del comma 4.
    Nella prassi, il Tribunale di Brescia, sentenza n. 3207/2026, ha offerto una via di uscita:
    nel caso esaminato, le parti collegate da remoto avevano dichiarato di non essere munite
    degli strumenti per la firma digitale e avevano delegato i rispettivi difensori alla
    sottoscrizione, previo conferimento di procura sostanziale. Il Tribunale ha ritenuto valida la
    procedura, affermando che «nella mediazione da remoto disciplinata dall’art. 8 ter del
    D.Lgs. n. 28/2010 […] la sottoscrizione dell’eventuale accordo raggiunto può avvenire
    anche mediante delega ai procuratori ove muniti di procura sostanziale».
    È una soluzione operativa preziosa, ma non sempre praticabile: richiede un’accorta
    pianificazione preventiva e la disponibilità di tutte le parti a conferire procure sostanziali ai
    difensori. Inoltre, il Tribunale di Brescia ha precisato che l’accordo di mediazione
    costituisce «una scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2702 c.c.» e che
    l’autenticazione notarile è richiesta solo quando l’accordo ha ad oggetto atti soggetti a
    trascrizione ex art. 2643 c.c.
  4. Collegamenti audiovisivi: standard tecnici e insidie pratiche
    L’art. 8-ter, comma 2, richiede che i sistemi di collegamento audiovisivo assicurino «la
    contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate». La formula
    ricalca quella del processo civile telematico ed è volutamente generica: il legislatore non
    ha voluto ingessare la norma su una specifica piattaforma.
    Tuttavia, questa genericità è anche la fonte delle criticità. Quali piattaforme soddisfano lo
    standard? Zoom, Teams, Google Meet? Cosa accade se la connessione è instabile, se
    l’audio si interrompe, se la parte partecipa da un luogo che non garantisce la riservatezza
    (un open space, un’aeroporto)?
    La giurisprudenza di merito ha fornito alcune coordinate. Il Tribunale di Firenze, sentenza
    n. 924/2024, ha affermato che la mancanza di strumenti idonei a partecipare da remoto
    non costituisce giustificato motivo per delegare un terzo, perché «appartiene al notorio la
    generale disponibilità e/o agevole reperibilità di dispositivi telematici che siano in grado di
    consentire una connessione ad internet e, quindi, la partecipazione ad una
    videoconferenza; basti por mente alla possibilità di utilizzo, in tale senso, del dispositivo
    mobile quale il telefono cellulare». Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 2482/2024, ha
    aggiunto che i giustificati motivi devono essere «rappresentativi di un effettivo e
    permanente impedimento alla partecipazione personale, anche in modalità da remoto».
    Questo orientamento ha un risvolto pratico rilevante: la parte che eccepisce l’impossibilità
    di collegarsi da remoto deve provare un impedimento effettivo e permanente, non una
    mera difficoltà contingente. Lo smartphone è considerato uno strumento sufficiente.
    Sul fronte della riservatezza, l’art. 9 d.lgs. 28/2010 impone il dovere di riservatezza per tutti
    i partecipanti. In una mediazione con collegamento da remoto, il mediatore deve accertarsi
    — per quanto possibile — che ciascun partecipante si trovi in un ambiente che garantisca
    la riservatezza della sessione. È una verifica complessa, che richiede al mediatore un
    ruolo di regia tecnica oltre che di facilitazione negoziale.
  5. Delega, giustificati motivi e partecipazione da remoto: la giurisprudenza di merito
    Un altro snodo critico emerso nella prassi riguarda la partecipazione tramite delegato nella
    mediazione telematica o da remoto. L’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 prevede che le parti
    partecipano personalmente e possono delegare un rappresentante solo «in presenza di
    giustificati motivi». L’art. 8, comma 4-bis, richiede che la delega sia conferita con «atto
    sottoscritto con firma non autenticata» e contenga «gli estremi del documento di identità
    del delegante».
    Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 924/2024, ha escluso che costituiscano giustificati
    motivi: il tecnicismo della materia (già connaturato ai procedimenti giudiziari), le generiche
    ragioni lavorative non provate, la distanza della residenza (specie quando la parte abbia
    volontariamente scelto quel foro), e la mancanza di strumenti per il collegamento da
    remoto.
    Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 1542/2024, ha ulteriormente precisato che la procura
    speciale sostanziale deve riferirsi specificamente alla procedura di mediazione in corso e
    che una procura che faccia riferimento a un diverso giudizio è inidonea.
    Il Tribunale di Avellino, sentenza n. 857/2026, ha dichiarato improcedibile la domanda
    perché le deleghe erano prive di elementi anagrafici completi e non conferivano al
    delegato il potere di disporre dei diritti sostanziali dei deleganti. Inoltre, il partecipante da
    remoto aveva apposto firma analogica anziché digitale sul verbale: anche questo è stato
    considerato motivo di irregolarità.
    Il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1468/2026, ha ribadito che «la mera procura
    alle liti non è sufficiente a conferire al difensore il potere di partecipare in sostituzione della
    parte alla mediazione obbligatoria»: serve una procura speciale sostanziale, che indichi
    specificamente l’oggetto dell’attività delegata.
  6. La conservazione degli atti: art. 8-bis, comma 4, e art. 43 CAD
    L’art. 8-bis, comma 4, stabilisce che «la conservazione e l’esibizione dei documenti del
    procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura
    dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del
    2005». L’art. 43 CAD prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione «si
    intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
    relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti
    originali e sono conformi alle Linee guida».
    A sua volta, l’art. 11, comma 6, d.lgs. 28/2010 — applicabile anche alla mediazione
    telematica, fatte salve le specificità della conservazione digitale — impone all’organismo
    l’obbligo di «conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio
    dalla data della loro conclusione».
    Due criticità si pongono in chiave cross-border.
    a) La durata della conservazione. Il triennio previsto dall’art. 11, comma 6, è un termine
    minimo pensato per il contenzioso domestico. In una controversia transfrontaliera, dove i
    termini per l’esecuzione o l’impugnazione dell’accordo in altri Stati membri possono essere
    più lunghi, tre anni possono risultare insufficienti. L’art. 43 CAD non fissa un termine
    massimo: spetta all’organismo, in sede di regolamento, prevedere termini di
    conservazione adeguati alla natura transfrontaliera della controversia.
    b) La conservazione a norma eIDAS. Per le firme elettroniche qualificate, il regolamento
    eIDAS (art. 34) prevede un servizio di conservazione qualificato che garantisca «la
    durabilità e la leggibilità dei dati oltre il periodo di validità tecnologica». Non tutti gli
    organismi di mediazione si avvalgono di conservatori accreditati AgID. Il rischio è che, a
    distanza di anni, il documento informatico non sia più leggibile o che la firma digitale non
    sia più verificabile per scadenza dei certificati.
  7. Criticità probatorie: PEC, ricevute e formato .eml
    Un ulteriore profilo critico, emerso nella prassi giurisprudenziale, riguarda la
    comunicazione degli atti della mediazione telematica e la loro prova in giudizio.
    Il Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 315/2026, ha affermato che nel processo
    civile telematico la prova della comunicazione a mezzo PEC richiede il deposito delle
    ricevute di accettazione e consegna «esclusivamente in formato .eml o .msg» e che «la
    riproduzione in formato PDF di un messaggio di posta elettronica certificata, priva di
    attestazione di conformità e senza produzione della ricevuta di avvenuta consegna, non
    costituisce prova valida dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario».
    La Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 824/2026, ha confermato il principio, precisando
    che solo i formati .eml o .msg «consentono di verificare, attraverso l’apertura del file, la
    presenza dell’atto comunicato con la PEC e l’effettiva consegna al destinatario».
    Nella mediazione transfrontaliera, dove le comunicazioni possono avvenire tramite
    provider di PEC esteri o servizi di recapito certificato qualificato ai sensi eIDAS, la
    questione probatoria si complica ulteriormente. Il mediatore e l’organismo devono
    assicurarsi di conservare le ricevute in formato nativo, non in semplici screenshot o PDF
    non attestati.
  8. Soluzioni operative per avvocati e mediatori
    Dall’analisi delle criticità emergono alcune linee guida operative.
    Per l’avvocato
  9. Verificare preventivamente il kit di firma del cliente. Prima di avviare una mediazione
    telematica, accertarsi che il cliente disponga di firma digitale o elettronica qualificata. Se il
    cliente risiede all’estero, verificare che la firma sia basata su un certificato qualificato
    incluso nella trusted list dello Stato membro di appartenenza.
  10. Gestire l’asimmetria dell’art. 8-ter, comma 4. Nella convenzione di mediazione o
    nell’accordo procedimentale, inserire una clausola con cui le parti si impegnano
    reciprocamente a consentire la sottoscrizione digitale degli atti, superando così il diritto di
    veto ex art. 8-ter, comma 4. In subordine, farsi conferire procura speciale sostanziale dal
    cliente, con poteri espressi di sottoscrizione dell’accordo, per prevenire l’ipotesi della firma
    analogica «avanti al mediatore».
  11. Curare la delega. Se il cliente delega un terzo, la procura deve: (a) indicare gli estremi
    completi del documento di identità del delegante; (b) specificare l’oggetto della
    mediazione; (c) conferire poteri dispositivi pieni, anche transattivi, sui diritti controversi; (d)
    essere sottoscritta con firma non autenticata ma completa. La giurisprudenza citata
    mostra che deleghe generiche o riferite a giudizi diversi sono sistematicamente censurate.
  12. Produrre le ricevute PEC in formato nativo. Al momento di provare in giudizio l’avvenuta
    comunicazione della domanda di mediazione o del verbale, depositare sempre i file .eml o
    .msg, non semplici PDF.
    Per il mediatore e l’organismo
  13. Verificare la validità delle firme. Prima di apporre la propria firma sul documento
    conclusivo, il mediatore deve verificare — anche tramite strumenti di validazione
    automatica — che tutte le firme siano basate su certificati qualificati validi, non revocati né
    scaduti. Per le firme estere, consultare la trusted list dello Stato membro di rilascio.
  14. Dare atto a verbale degli eventuali impedimenti tecnici. Se una parte è sprovvista di
    strumenti di firma digitale, il mediatore deve darne atto espressamente nel verbale,
    indicando la delega conferita al difensore o a un procuratore speciale per la sottoscrizione.
    Il silenzio sul punto è stato sanzionato come motivo di nullità del verbale (Tribunale
    Salerno n. 2712/2025).
  15. Adottare un sistema di conservazione a norma. L’organismo deve dotarsi di un
    conservatore accreditato AgID per la conservazione digitale dei documenti di mediazione,
    in conformità all’art. 43 CAD e al regolamento eIDAS. Il termine triennale dell’art. 11,
    comma 6, dovrebbe essere esteso — almeno per le controversie cross-border — a un
    periodo congruo, non inferiore a dieci anni, per tener conto dei termini di prescrizione e
    decadenza dei vari ordinamenti.
  16. Garantire la riservatezza del collegamento. Il regolamento dell’organismo dovrebbe
    prevedere che ciascun partecipante da remoto attesti, all’inizio di ogni sessione, di trovarsi
    in un ambiente idoneo a garantire la riservatezza del colloquio. La piattaforma utilizzata
    dovrebbe offrire crittografia end-to-end e autenticazione a due fattori.
    In conclusione. Gli artt. 8-bis e 8-ter rappresentano un’avanzata infrastruttura normativa
    per la mediazione digitale, ma la loro applicazione cross-border sconta criticità che il solo
    testo normativo non risolve. Il diritto di veto sulla firma digitale ex art. 8-ter, comma 4, la
    verifica delle firme qualificate estere, la conservazione a lungo termine dei documenti
    informatici e la prova delle comunicazioni telematiche richiedono un’accortezza operativa
    che va ben oltre la mera conoscenza della norma. Come sempre accade quando il diritto
    incontra la tecnologia, la differenza tra una procedura valida e una dichiarata irrituale sta
    nei dettagli: il formato di una ricevuta, il tipo di certificato di firma, la completezza di una
    delega. La giurisprudenza di merito degli ultimi due anni ha tracciato un sentiero
    sufficientemente chiaro. Spetta ai professionisti percorrerlo con la dovuta attenzione.

Dott. Stefano Sogari