Accordo riparativo penale vs accordo di mediazione civile: due percorsi, due titoli, nessun ponte.

Accordo riparativo penale vs accordo di mediazione civile: due percorsi, due titoli, nessun ponte.

Sommario: 1. Premessa: due creature della stessa Riforma Cartabia. — 2. L’accordo di mediazione civile: anatomia di un titolo esecutivo stragiudiziale. — 3. L’esito riparativo penale: anatomia di un accordo senza efficacia esecutiva. — 4. Differenze strutturali: finalità, metodo, garanzie. — 5. Il nodo dell’efficacia giuridica: ciò che l’uno fa e l’altro no. — 6. Due mediatori, due statuti professionali, nessun dialogo. — 7. Conclusioni: costruire ponti dove il legislatore non li ha messi.

1. Premessa: due creature della stessa Riforma Cartabia

La legge delega 27 settembre 2021, n. 134 ha generato simultaneamente due riforme organiche destinate a incidere sulla gestione consensuale dei conflitti: il D.Lgs. 149/2022 per la mediazione civile e il processo, e il D.Lgs. 150/2022 per la giustizia riparativa in ambito penale. Entrambi i decreti condividono la matrice culturale della Alternative Dispute Resolution e l’obiettivo deflattivo rispetto al processo. Entrambi ruotano attorno alla figura di un terzo imparziale che facilita l’incontro tra soggetti in conflitto. Ed entrambi culminano idealmente in un accordo.

Eppure, a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore, accordo di mediazione civile ed esito riparativo penale restano istituti radicalmente diversi per natura giuridica, efficacia, metodologia e statuto professionale dei facilitatori. Soprattutto, restano privi di qualsiasi meccanismo di raccordo reciproco: chi raggiunge un’intesa in uno dei due percorsi scopre presto che quell’intesa non vale nulla nell’altro.

Questo contributo intende offrire una mappatura comparata delle due figure, mettendone in luce le differenze strutturali e funzionali, e segnalando le criticità operative che ne derivano per il professionista chiamato a governarle simultaneamente.


2. L’accordo di mediazione civile: anatomia di un titolo esecutivo stragiudiziale

L’accordo raggiunto in mediazione civile è disciplinato dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 28/2010. Si tratta di un atto negoziale a struttura bilaterale o multilaterale, avente natura essenzialmente transattiva, che definisce una controversia civilistica mediante reciproche concessioni patrimoniali.

Il suo tratto distintivo più potente è l’efficacia esecutiva ex lege. Quando tutte le parti aderenti alla mediazione sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori «costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale» (art. 12, comma 1). In difetto di assistenza legale, l’accordo acquista efficacia esecutiva solo previo decreto di omologazione del presidente del tribunale (comma 1-bis).

La giurisprudenza di merito ha progressivamente precisato i confini di questa efficacia. Sotto il profilo oggettivo, la Cassazione civile, ordinanza n. 33925 del 17 novembre 2022 ha chiarito che «non soltanto la veste formale del documento, ma anche e soprattutto il contenuto dello stesso» rileva ai fini dell’idoneità esecutiva: il documento deve individuare «in maniera esatta e compiuta e tale da escludere la necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo — il comando da attuare, l’obbligo da realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva». Un accordo generico, privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, non costituisce valido titolo esecutivo nemmeno se omologato.

Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 937 del 25 luglio 2023 ha affermato che l’efficacia esecutiva opera esclusivamente nei confronti delle «parti» del procedimento di mediazione, definite come i soggetti che hanno presentato l’istanza o ricevuto l’avviso di convocazione e la cui posizione giuridica rientra nella controversia oggetto del procedimento. Chi interviene in mediazione al solo fine di rilasciare una garanzia fideiussoria non riveste tale qualità e il verbale non gli è opponibile come titolo esecutivo.

Quanto all’attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico prevista dall’art. 12, comma 1, sussiste un contrasto interpretativo significativo. Secondo il Tribunale di Ragusa, sentenza n. 157 del 4 febbraio 2026, essa «costituisce requisito sostanziale e non meramente formale», sicché la sua assenza preclude l’attribuzione dell’efficacia esecutiva. Di contro, il Tribunale di Roma, sentenza n. 15628 del 27 ottobre 2023 ritiene che l’assistenza degli avvocati assolva di per sé a una funzione certificatoria e che la carenza integri una «mera irregolarità formale». Un’incertezza che già di per sé suggerisce prudenza redazionale.


3. L’esito riparativo penale: anatomia di un accordo senza efficacia esecutiva

L’esito riparativo disciplinato dal D.Lgs. 150/2022 appartiene a un universo concettuale radicalmente diverso. L’art. 42, comma 1, lett. e) lo definisce come «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti».

Tre elementi meritano immediata evidenziazione.

Primo: l’esito riparativo non è un contratto. Può avere contenuto patrimoniale — l’art. 56, comma 3 menziona espressamente «il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato» — ma questo contenuto è strumentale alla riparazione dell’offesa in senso ampio, non allo scambio sinallagmatico tipico della transazione civilistica.

Secondo: l’esito riparativo non ha efficacia esecutiva autonoma. Nessuna disposizione del D.Lgs. 150/2022 attribuisce al verbale o all’accordo riparativo la qualità di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Né potrebbe essere altrimenti, considerata la logica dell’istituto: l’esito riparativo non è pensato per fondare un’azione esecutiva, bensì per produrre conseguenze endoprocessuali penali — attenuanti, benefici, estinzione del reato — attraverso la valutazione del giudice.

Terzo: l’assistenza tecnica è facoltativa e asimmetrica. Mentre l’art. 55 prevede che gli interessati partecipino personalmente a tutte le fasi del programma, l’art. 54, comma 2 ammette l’assistenza dei difensori ma non la impone. Solo per l’esito materiale l’art. 56, comma 5 precisa che «i difensori […] hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all’esito materiale». Dunque, mentre nella mediazione civile l’avvocato è co-protagonista necessario dell’accordo (al punto che la sua firma è condizione per l’efficacia esecutiva), nella giustizia riparativa il difensore è figura eventuale, il cui ruolo è limitato alla fase eventuale di formalizzazione degli impegni economici.


4. Differenze strutturali: finalità, metodo, garanzie

Le divergenze tra i due istituti non sono accidentali ma riflettono filosofie profondamente diverse.

ProfiloMediazione civile (D.Lgs. 28/2010)Giustizia riparativa (D.Lgs. 150/2022)
Finalità primariaDeflazionare il contenzioso civile agevolando la composizione negoziale della litePromuovere il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione dell’autore e la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43, comma 2)
OggettoDiritti disponibili di natura civile e commercialeGli effetti pregiudizievoli causati dall’offesa penalmente rilevante
Natura dell’accordoContratto di transazione con efficacia novativaAccordo relazionale a contenuto eventualmente patrimoniale
PartecipazionePersonale o tramite delegato munito di procura sostanzialeEsclusivamente personale (art. 55, comma 3)
GratuitàA pagamento, salvo patrocinio a spese dello StatoGratuita (art. 43, comma 3)

Ancora più marcate sono le differenze quanto a regime di riservatezza e segretezza.

Nella mediazione civile, l’art. 9 D.Lgs. 28/2010 obbliga chiunque presti la propria opera nel procedimento alla riservatezza sulle dichiarazioni rese e informazioni acquisite, ma con una deroga importante: il dovere di riservatezza riguarda il procedimento e non impedisce che le dichiarazioni vengano utilizzate in altri contesti processuali, purché non abbiano lo stesso oggetto. L’art. 10 limita infatti l’inutilizzabilità al «giudizio avente il medesimo oggetto». Fuori da quel perimetro, le dichiarazioni possono essere utilizzate. Quanto al mediatore, egli gode della tutela dell’art. 200 c.p.p. (segreto professionale), ma non di uno statuto protettivo rafforzato.

Ben diverso è il regime disegnato per la giustizia riparativa. L’art. 51 stabilisce che «le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena». L’inutilizzabilità è assoluta e prescinde dall’oggetto. L’art. 52 aggiunge tre livelli ulteriori di protezione: (a) il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all’autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità; (b) presso i mediatori e nei luoghi del programma non si può procedere a sequestro di carte o documenti, salvo corpo del reato; (c) non è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi del programma né dei mediatori. Infine, il comma 5 esonera il mediatore dall’obbligo di denuncia per i reati appresi durante il programma.

Si tratta, evidentemente, di uno statuto protettivo enormemente più robusto di quello del mediatore civile. La ragione è intuitiva: la giustizia riparativa presuppone che autore e vittima parlino liberamente del reato, inclusi aspetti mai emersi nelle indagini. Senza una protezione pressoché assoluta, quel dialogo semplicemente non avverrebbe.


5. Il nodo dell’efficacia giuridica: ciò che l’uno fa e l’altro no

Veniamo al cuore del problema operativo.

A) Cosa fa l’accordo di mediazione civile che l’esito riparativo non fa. L’accordo di mediazione civile, se conforme ai requisiti dell’art. 12, è immediatamente azionabile in via esecutiva. Il creditore insoddisfatto notifica precetto e procede a pignoramento senza necessità di alcun passaggio giudiziale intermedio. Come ribadito dal Tribunale di Ravenna, sentenza n. 391 dell’8 aprile 2024, il verbale di conciliazione «costituisce titolo esecutivo autonomo dotato di piena efficacia esecutiva» e determina la cessazione della vertenza giudiziale sovrastante, precludendo la prosecuzione dell’azione originaria per evitare «un’inammissibile duplicazione di titoli esecutivi».

Nulla di tutto ciò è predicabile per l’esito riparativo. Se l’imputato si impegna a versare centomila euro a titolo di risarcimento e poi non paga, la vittima non ha alcun titolo esecutivo da azionare. Deve procurarselo altrove: instaurando un giudizio civile risarcitorio, promuovendo una mediazione civile separata, oppure attendendo la sentenza penale di condanna al risarcimento (ove sia stata esercitata l’azione civile). Con tutti i tempi e i costi che ciascuna di queste opzioni comporta.

B) Cosa fa l’esito riparativo che l’accordo di mediazione civile non fa. Simmetricamente, l’esito riparativo produce effetti penali che l’accordo di mediazione civile non può produrre. Ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 150/2022, l’autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo «per le determinazioni di competenza» e «anche ai fini di cui all’articolo 133 del codice penale». Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25192 del 7 luglio 2025, la relazione conclusiva del programma confluisce nel procedimento penale e il giudice è tenuto a valutarla ai fini della quantificazione della pena, dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., della concessione della sospensione condizionale e della sussistenza di una ipotesi di remissione tacita di querela.

Inoltre, per i reati perseguibili a querela, l’esito positivo del programma integra remissione tacita ai sensi dell’art. 152, comma 3, n. 2, c.p.. Al contrario, come abbiamo dimostrato in altro contributo, il mero accordo risarcitorio raggiunto in mediazione civile non produce alcun effetto automatico sulla querela (Cass. pen., Sez. V, n. 18063 del 13 maggio 2025).

C) Il paradosso del doppio percorso. Immaginiamo il caso concreto: Tizio investe Caio provocandogli lesioni guaribili in quaranta giorni. Le parti vogliono comporre tanto il profilo risarcitorio quanto quello penale. Devono teoricamente attivare due procedure distinte: una mediazione civile per ottenere un titolo esecutivo sul risarcimento, e un programma di giustizia riparativa per ottenere la remissione tacita della querela. Due organismi diversi, due mediatori diversi, due regimi di riservatezza diversi, due verbali diversi. E nulla garantisce che i contenuti dei due accordi coincidano o siano temporalmente coordinati.

Questo scenario, tutt’altro che scolastico, rivela l’assenza di un raccordo normativo che sarebbe invece indispensabile.


6. Due mediatori, due statuti professionali, nessun dialogo

Un ultimo profilo merita attenzione: la figura del mediatore.

Il mediatore civile deve possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale e aver frequentato un corso di formazione di almeno cinquanta ore presso un ente di formazione accreditato, con aggiornamento biennale di diciotto ore (D.M. 180/2010).

Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa segue un percorso radicalmente diverso: almeno duecentoquaranta ore di formazione iniziale (di cui un terzo teoriche e due terzi pratiche), seguite da almeno cento ore di tirocinio presso un Centro per la giustizia riparativa, e formazione continua di non meno di trenta ore annuali (art. 59 D.Lgs. 150/2022). La formazione teorica comprende «nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia». I programmi devono essere svolti da almeno due mediatori (art. 53).

Due figure professionali che non comunicano: iscritte ad elenchi separati, formate in percorsi incomunicabili, abilitate a operare in contesti giuridici che non si intersecano. Eppure, sempre più spesso, lo stesso conflitto interseca entrambi gli ambiti.


7. Conclusioni: costruire ponti dove il legislatore non li ha messi

Allo stato attuale, accordo di mediazione civile ed esito riparativo penale sono due monadi giuridiche: perfette ciascuna nel proprio universo di riferimento, ma incapaci di dialogare.

Per il professionista che debba gestire simultaneamente i due fronti, alcune indicazioni operative minime:

  1. Non confondere i percorsi. Attivare una mediazione civile sperando che produca effetti penali, o viceversa, è un errore strategico che può costare caro. Ciascuno strumento va usato per ciò che sa fare.
  2. Coordinare i tempi. Poiché l’esito riparativo non dà titolo esecutivo, conviene far precedere o accompagnare il programma di giustizia riparativa da un accordo di mediazione civile che blindi il profilo risarcitorio. Così, se l’imputato onora l’impegno economico assunto in sede riparativa, il creditore ha comunque un titolo da azionare.
  3. Attenzione alla riservatezza incrociata. Le dichiarazioni rese in mediazione civile non godono della protezione assoluta dell’art. 51 D.Lgs. 150/2022. Se le stesse persone partecipano a entrambi i percorsi, occorre vigilare affinché ciò che viene detto in un contesto non venga impropriamente riversato nell’altro.
  4. Sollecitare un intervento legislativo di coordinamento. Appare auspicabile — e la dottrina comincia a segnalarlo — un intervento che quantomeno attribuisca efficacia esecutiva all’esito materiale del programma riparativo quando questo sia stato raggiunto con l’assistenza dei difensori, secondo un modello analogo a quello dell’art. 12 D.Lgs. 28/2010. O, simmetricamente, che riconosca all’accordo di mediazione civile contenente il risarcimento integrale del danno un qualche rilievo ai fini della remissione di querela, superando l’attuale rigida alternativa tra denaro e incontro.

Fino a quel momento, tocca all’avvocato conoscere la differenza e colmare con la propria perizia tecnica il vuoto lasciato dal legislatore.

Avv. Nicola Postiglione