Le statistiche della mediazione dopo la riforma Cartabia: dati, risultati e limiti di lettura
Introduzione
La pubblicazione della relazione DGSTAT sul primo semestre 2026 offre una prima base empirica per valutare l’evoluzione della mediazione civile e commerciale nel periodo successivo all’entrata a regime della riforma Cartabia e dei successivi interventi correttivi. Il dato statistico, tuttavia, non può essere letto attraverso un unico indicatore di successo. Il numero delle domande presentate, la comparizione della parte invitata, la prosecuzione oltre il primo incontro e la conclusione dell’accordo misurano momenti diversi della procedura e rispondono a domande differenti.
L’analisi dei dati più recenti restituisce un quadro caratterizzato da una domanda sostanzialmente stabile, da un aumento delle procedure definite, da una netta espansione della modalità telematica e da una riduzione, sia pure contenuta, della percentuale di accordi quando la parte aderente compare al primo incontro. Al tempo stesso, quando le parti superano la soglia del primo incontro e decidono di proseguire il confronto, la probabilità di raggiungere un accordo rimane superiore al cinquanta per cento.
Il significato di questi dati è rilevante per gli organismi, per i mediatori, per gli avvocati e per gli uffici giudiziari. Essi suggeriscono che la questione centrale non sia soltanto quantificare quante procedure vengono iscritte, ma comprendere in quale misura il sistema riesca a trasformare la domanda formale in partecipazione effettiva e, successivamente, la partecipazione in una trattativa conciliativa.
1. Il quadro normativo della rilevazione statistica
La rilevazione dei dati non costituisce un’attività meramente amministrativa. Essa è funzionale alla verifica dell’effettività dell’istituto e consente di distinguere la mediazione obbligatoria, la mediazione demandata dal giudice e le procedure volontarie.
L’art. 16, comma 6, del d.m. n. 150/2023 impone agli organismi di trasmettere periodicamente al Ministero della giustizia i dati relativi ai procedimenti di mediazione, indicando separatamente le mediazioni svolte nelle materie soggette a condizione di procedibilità e quelle demandate dal giudice, con l’indicazione della materia e del valore della lite, dell’esito del primo incontro, dell’esito finale, della natura delle parti e del numero dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Lo stesso regolamento richiede inoltre la trasmissione dei dati relativi ai flussi, distinguendo pendenze iniziali, procedimenti iscritti, procedimenti definiti e pendenze finali. Art. 16 d.m. n. 150/2023
La struttura della rilevazione riflette una scelta metodologica corretta: il procedimento di mediazione non è un evento unitario, ma una sequenza di fasi. La domanda di mediazione rappresenta l’accesso al sistema; la comparizione dell’aderente misura il superamento della fase puramente formale; la prosecuzione segnala l’esistenza di un confronto negoziale; l’accordo costituisce l’esito conciliativo in senso proprio.
Questa distinzione è tanto più necessaria perché, ai fini processuali, la condizione di procedibilità si considera avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo. Art. 7 d.lgs. n. 149/2022
Ne consegue che il successo processuale della procedura e il successo conciliativo non coincidono. Una mediazione può essere pienamente efficace come condizione di procedibilità, pur concludendosi senza accordo. Al contrario, una procedura che conduce a un accordo rappresenta un risultato ulteriore, perché consente di definire la controversia senza la prosecuzione o l’instaurazione del giudizio.
2. Il primo semestre 2026: domanda stabile e definizioni in aumento
Secondo i dati della relazione DGSTAT sul primo semestre 2026, nel periodo gennaio–giugno sono state iscritte 86.499 mediazioni, con una diminuzione dell’1 per cento rispetto al primo semestre 2025.
Il dato segnala una sostanziale stabilità della domanda. Non si registra, quindi, una contrazione significativa dell’accesso alla mediazione, ma neppure un’espansione quantitativa tale da consentire di parlare di un nuovo ciclo di crescita delle iscrizioni. La domanda appare consolidata, mentre la capacità di definizione del sistema sembra avere registrato un miglioramento più marcato.
Le procedure definite risultano infatti aumentate dell’11 per cento rispetto al primo semestre 2025. La divergenza tra iscrizioni, quasi stabili, e definizioni in crescita può essere letta in più direzioni. Da un lato, può indicare una maggiore capacità degli organismi di smaltire le pendenze e di portare a conclusione le procedure. Dall’altro, può riflettere l’incidenza di procedure già pendenti all’inizio del periodo e definite nel semestre.
Il dato sulle definizioni non deve quindi essere automaticamente interpretato come aumento degli accordi. Una procedura può essere definita con accordo, senza accordo, per mancata adesione, per mancata comparizione o per altre ragioni organizzative e processuali. Per misurare l’effettivo rendimento conciliativo occorre collegare l’aumento delle definizioni alla composizione interna degli esiti.
3. Comparizione dell’aderente e accordi: due indicatori da non sovrapporre
Nel primo semestre 2026 la percentuale di comparizione dell’aderente si è attestata al 55,3 per cento, contro il 55,5 per cento del primo semestre 2025. Lo scostamento è minimo e conferma una sostanziale stabilità del livello di partecipazione della parte invitata.
Il dato contiene tuttavia un’informazione importante. In circa la metà delle procedure, secondo la base statistica considerata, l’aderente non compare o non partecipa nella forma rilevata. Questo elemento condiziona a monte la possibilità di un risultato conciliativo. La mediazione non può produrre un accordo se il contraddittorio negoziale non viene effettivamente instaurato, salvo i casi in cui l’iniziativa della parte istante o altri fattori conducano a una definizione successiva.
La comparizione dell’aderente non equivale però alla disponibilità a trattare. La presenza al primo incontro può concludersi con la decisione di non proseguire, con la contestazione della procedibilità, con una verifica preliminare dei poteri rappresentativi o con una valutazione negativa sulla possibilità di conciliare. Per questa ragione, il tasso di comparizione deve essere considerato un indicatore di accessibilità e di partecipazione, non ancora un indicatore di successo.
Gli accordi con aderente comparso sono passati dal 30,3 per cento del primo semestre 2025 al 28,3 per cento del primo semestre 2026. La riduzione è contenuta, ma merita attenzione perché riguarda proprio il sottoinsieme delle procedure in cui la parte invitata ha partecipato.
Anche questo dato deve essere interpretato con cautela. La diminuzione può dipendere dalla composizione delle controversie trattate, dal valore economico delle liti, dalla maggiore complessità delle materie, dalla diversa distribuzione territoriale, dalla quota di mediazioni demandate o da una più elevata incidenza delle controversie bancarie e finanziarie. Senza una disaggregazione per materia, valore, distretto e tipologia di organismo, non è possibile attribuire la variazione a una sola causa.
4. La prosecuzione oltre il primo incontro come indicatore di effettività
Il dato più significativo riguarda gli accordi raggiunti dopo la prosecuzione della procedura. Nel primo semestre 2026 la percentuale è pari al 52,5 per cento, sostanzialmente in linea con il 52,7 per cento del primo semestre 2025.
L’indicatore mostra che, quando le parti decidono di superare il primo incontro e di proseguire il confronto, più di una procedura su due si conclude con un accordo. Il risultato conferma che il primo incontro svolge una funzione selettiva: in quella fase le parti verificano la presenza di uno spazio negoziale, la sostenibilità dei costi e dei tempi della procedura, la possibilità di acquisire ulteriori elementi tecnici e l’opportunità di formulare o valutare proposte.
La prosecuzione, dunque, non è un passaggio neutro. È il risultato di una decisione delle parti e può essere considerata un indicatore di effettiva disponibilità alla trattativa. Il dato del 52,5 per cento non può essere confrontato senza ulteriori precisazioni con il 28,3 per cento degli accordi calcolati sull’insieme delle procedure con aderente comparso, perché i due valori hanno basi di calcolo differenti.
Il primo dato riguarda un sottoinsieme più ristretto: le procedure nelle quali il confronto non si è esaurito al primo incontro e le parti hanno scelto di proseguire. Il secondo comprende invece tutte le procedure nelle quali l’aderente è comparso, anche quelle chiuse immediatamente senza prosecuzione. Il confronto corretto non è quindi quello tra due percentuali omogenee, ma quello tra due momenti della stessa sequenza: partecipazione, prosecuzione, accordo.
5. La modalità telematica diventa prevalente
Un ulteriore elemento di rilievo è la prevalenza della modalità telematica. Secondo i dati indicati nella relazione, la mediazione telematica riguarda il 54 per cento delle procedure definite, mentre il 33 per cento si svolge in presenza.
La differenza tra le due percentuali deve essere conservata nella lettura del dato: essa non esaurisce necessariamente l’intero universo delle procedure se esistono modalità miste o categorie statistiche ulteriori. Il risultato, tuttavia, è sufficiente per registrare un mutamento organizzativo ormai strutturale.
La telematica incide sulla facilità di accesso, sui costi indiretti della partecipazione e sulla possibilità di coinvolgere parti situate in luoghi diversi. Può ridurre gli ostacoli logistici, agevolare la presenza di rappresentanti e rendere più semplice la partecipazione a procedure con elevato numero di parti.
La digitalizzazione non elimina però i requisiti giuridici della mediazione. Il d.lgs. n. 216/2024 distingue la mediazione svolta integralmente in modalità telematica dagli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Nel primo caso gli atti sono formati e sottoscritti nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale; nel secondo, ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto, ma gli atti devono essere sottoscritti secondo le modalità previste dalla disciplina e, in mancanza del consenso necessario, in forma analogica davanti al mediatore. Art. 1 d.lgs. n. 216/2024
La prevalenza statistica della telematica rende quindi ancora più importante la qualità della rilevazione. Sarebbe utile disporre di dati disaggregati sugli accordi raggiunti nelle procedure integralmente telematiche, negli incontri da remoto e nelle procedure in presenza, per comprendere se la modalità incida sulla comparizione, sulla prosecuzione e sul risultato conciliativo.
6. Il dato annuale 2025 e la stabilizzazione del mercato
Nel 2025 sono state registrate 163.473 nuove mediazioni, in lieve aumento rispetto al 2024. Il dato annuale conferma la stabilizzazione della mediazione come componente ordinaria del sistema di gestione delle controversie civili e commerciali.
La stabilizzazione quantitativa non deve essere confusa con una piena maturità qualitativa. Un sistema può registrare un numero costante di domande e, nello stesso tempo, presentare differenze significative nella qualità della partecipazione, nella durata, nella capacità di definire le controversie e nella distribuzione territoriale degli accordi.
Le materie più frequenti indicate per il 2025 sono i diritti reali, il condominio, i contratti bancari e la locazione. La composizione della domanda è rilevante perché ciascuna materia presenta un diverso grado di complessità giuridica, probatoria e relazionale.
Le controversie condominiali, ad esempio, possono risentire della pluralità dei soggetti coinvolti e dei limiti dei poteri dell’amministratore. Le controversie bancarie possono essere caratterizzate da un elevato valore economico, da opposizioni a decreto ingiuntivo e da una significativa asimmetria informativa. Le liti in materia di diritti reali e locazione possono richiedere accertamenti tecnici, valutazioni economiche o una gestione prolungata della trattativa.
Per questa ragione, il dato aggregato nazionale deve essere accompagnato da una lettura per materia. Un aumento degli accordi in una materia può essere neutralizzato, nel dato complessivo, da una riduzione in un settore caratterizzato da controversie più complesse o da una minore propensione alla partecipazione.
7. La geografia della mediazione e il valore delle dashboard
La disponibilità di dashboard consultabili per materia, esito, durata, distribuzione geografica e distretto giudiziario rappresenta un passaggio importante verso una lettura più analitica del fenomeno.
La dimensione territoriale è essenziale perché il funzionamento della mediazione dipende anche dalla struttura degli uffici giudiziari, dalla presenza di organismi pubblici e privati, dalla diffusione della modalità telematica, dalla cultura professionale locale e dalla diversa composizione del contenzioso.
Il confronto tra distretti dovrebbe essere condotto con prudenza. Un distretto con un tasso di accordi più alto non è necessariamente più efficiente in assoluto: potrebbe trattare controversie di valore inferiore o materie intrinsecamente più conciliabili. Analogamente, un distretto con un tasso più basso potrebbe gestire una quota maggiore di controversie bancarie, societarie o immobiliari ad alta complessità.
Per rendere il confronto significativo occorrerebbe incrociare almeno quattro variabili:
- materia della controversia;
- valore economico;
- partecipazione dell’aderente;
- modalità di svolgimento della procedura.
La dashboard consente quindi di superare una lettura puramente nazionale, ma soltanto se i dati vengono utilizzati per costruire confronti omogenei.
8. Organismi pubblici, organismi degli ordini e organismi privati
Il confronto tra organismi costituiti da ordini professionali, organismi pubblici e organismi privati può essere utile, ma richiede una particolare cautela metodologica.
La diversa natura dell’organismo può riflettersi sulla composizione delle controversie, sul bacino territoriale di utenza, sulle modalità di assegnazione, sulla struttura tariffaria, sulla disponibilità di mediatori con specifiche competenze e sulla quota di procedimenti demandati dal giudice.
Non sarebbe corretto dedurre automaticamente una maggiore o minore qualità dall’appartenenza dell’organismo a una determinata categoria. Un confronto serio dovrebbe considerare almeno:
- numero di procedimenti iscritti e definiti;
- quota di adesione;
- quota di partecipazione al primo incontro;
- percentuale di prosecuzione;
- accordi sul totale delle domande;
- accordi sulle procedure con aderente comparso;
- accordi dopo la prosecuzione;
- durata media;
- valore medio delle controversie;
- distribuzione per materia;
- quota di procedimenti telematici;
- numero di mediatori e dimensione organizzativa dell’organismo.
Il dato relativo agli accordi, isolato dal contesto, può essere fuorviante. Un organismo che tratta prevalentemente controversie complesse può registrare una percentuale di accordi inferiore, pur assicurando un servizio di elevata qualità. Al contrario, un tasso di accordo più elevato può dipendere dalla diversa tipologia di controversie trattate e non necessariamente da una maggiore efficacia del modello organizzativo.
9. La qualità del dato: copertura della rilevazione e proiezioni
La relazione sul primo semestre 2026 deve essere letta tenendo conto della precisazione metodologica secondo cui alla rilevazione ha partecipato il 72 per cento degli organismi accreditati.
Questo dato incide sulla natura dei risultati. Le statistiche nazionali comprendono proiezioni, mentre i dati distrettuali rappresentano i valori effettivamente comunicati dagli organismi rispondenti. Le due categorie non devono essere confuse.
Il dato nazionale proiettato consente di formulare una stima complessiva dell’andamento, ma non equivale a un conteggio integrale delle procedure. I dati distrettuali effettivamente comunicati possono essere più precisi rispetto agli organismi rispondenti, ma non necessariamente rappresentativi dell’intero distretto se la partecipazione alla rilevazione non è omogenea.
La copertura del 72 per cento impone quindi di utilizzare formule prudenti: si può parlare di dato stimato o proiettato per l’aggregato nazionale e di dato osservato per il sottoinsieme degli organismi rispondenti. Ogni confronto temporale dovrebbe verificare inoltre se la percentuale di copertura sia rimasta costante rispetto al periodo precedente.
La qualità statistica dipende non soltanto dalla quantità di dati disponibili, ma anche dalla loro uniformità. Differenze nella classificazione degli esiti, nella registrazione della partecipazione e nella distinzione tra procedimento telematico e incontro da remoto possono incidere sulla comparabilità.
10. Quali risultati misura davvero la mediazione?
I dati del primo semestre 2026 suggeriscono di distinguere almeno tre livelli di risultato.
Il primo è il risultato di accesso: quante domande vengono presentate e quante parti invitate partecipano. Su questo piano, la stabilità delle iscrizioni e il tasso di comparizione sostanzialmente invariato mostrano un sistema consolidato ma ancora caratterizzato da una rilevante quota di mancata partecipazione.
Il secondo è il risultato procedurale: quante procedure proseguono oltre il primo incontro. Questo indicatore misura la capacità della mediazione di trasformare una comparizione formale in un confronto effettivo.
Il terzo è il risultato conciliativo: quanti procedimenti si concludono con un accordo. Il dato superiore al cinquanta per cento dopo la prosecuzione mostra che la decisione di continuare il confronto è fortemente associata alla possibilità di definire la controversia.
Questa sequenza consente di superare la rappresentazione semplificata secondo cui la mediazione avrebbe successo o insuccesso in base alla sola percentuale finale di accordi. L’efficacia dell’istituto dipende anche dalla capacità di favorire la comparizione, di ridurre le chiusure premature e di creare condizioni adeguate per la prosecuzione.
11. Le implicazioni per avvocati, mediatori e organismi
Per l’avvocato, i dati suggeriscono l’importanza di preparare la mediazione come una fase autonoma della gestione della controversia, e non come un adempimento destinato alla sola formazione del verbale negativo. La comparizione dell’aderente non è sufficiente: occorre arrivare al primo incontro con una valutazione realistica degli interessi, dei margini di concessione, dei documenti essenziali e delle possibili soluzioni.
Per il mediatore, la forte differenza tra il dato degli accordi con aderente comparso e quello degli accordi dopo prosecuzione conferma il ruolo del primo incontro come momento di orientamento e di costruzione della fiducia. La qualità dell’informazione iniziale, la gestione delle aspettative e l’individuazione tempestiva delle questioni tecniche possono incidere sulla decisione delle parti di proseguire.
Per gli organismi, l’incremento delle procedure definite e la prevalenza della modalità telematica pongono esigenze organizzative specifiche: sistemi affidabili, tracciabilità delle comunicazioni, gestione delle firme, tutela della riservatezza, competenze del personale e uniformità della classificazione statistica.
Per gli uffici giudiziari, la rilevazione delle mediazioni demandate assume particolare rilievo perché consente di valutare non soltanto il numero delle ordinanze, ma anche la qualità delle definizioni conseguenti. La riforma Cartabia prevede infatti la rilevazione statistica delle ordinanze di mediazione demandata e delle controversie definite a seguito della loro adozione. Art. 7 d.lgs. n. 149/2022
Conclusioni
I dati DGSTAT del primo semestre 2026 restituiscono un sistema quantitativamente stabile e organizzativamente più capace di definire le procedure. Le 86.499 mediazioni iscritte, la riduzione dell’1 per cento rispetto al primo semestre 2025 e l’aumento dell’11 per cento delle procedure definite descrivono un mercato che non cresce tanto per espansione della domanda, quanto per capacità di gestione dei procedimenti.
La comparizione dell’aderente, pari al 55,3 per cento, resta sostanzialmente invariata. La percentuale di accordi con aderente comparso scende dal 30,3 al 28,3 per cento, mentre gli accordi dopo la prosecuzione rimangono al 52,5 per cento, confermando che il superamento del primo incontro costituisce il principale indicatore di effettiva disponibilità conciliativa.
La telematica, con il 54 per cento delle procedure definite contro il 33 per cento svolto in presenza, appare ormai una componente strutturale del servizio. Il dato impone però di spostare l’attenzione dalla sola accessibilità tecnologica alla qualità della partecipazione e alla validità degli atti e delle sottoscrizioni.
La conclusione più importante è metodologica: il tasso di accordo, isolatamente considerato, non basta a misurare il successo della mediazione. Occorre seguire l’intero percorso della procedura, dalla domanda alla comparizione, dalla comparizione alla prosecuzione e dalla prosecuzione all’accordo. Solo una lettura articolata per materia, valore, territorio, modalità di svolgimento e tipologia di organismo consente di comprendere se la mediazione stia realmente aumentando la capacità del sistema di definire le controversie in via consensuale.
Il confronto tra 2024, 2025 e primo semestre 2026 dovrebbe quindi essere sviluppato non come una graduatoria degli organismi o dei distretti, ma come un’analisi della qualità dei diversi percorsi di definizione. La stabilità della domanda, l’aumento delle definizioni, la prevalenza della telematica e la persistenza di un elevato tasso di accordo dopo la prosecuzione indicano che la fase successiva della riforma non sarà misurata soltanto dal numero delle mediazioni, ma dalla capacità di rendere più frequente e più consapevole il passaggio dal primo incontro alla trattativa effettiva.
Nota metodologica. I dati relativi al primo semestre 2026, al confronto con il primo semestre 2025, alla rilevazione della modalità telematica e al dato annuale 2025 sono riportati sulla base delle informazioni DGSTAT indicate nella documentazione fornita. Le percentuali di accordo hanno basi di calcolo differenti e non sono direttamente sovrapponibili. La relazione segnala inoltre una partecipazione alla rilevazione pari al 72 per cento degli organismi accreditati, con conseguente distinzione tra dati nazionali proiettati e dati distrettuali comunicati dagli organismi rispondenti.
Stefano Sogari, laureato in Scienze Giuridiche, collabora con l’Ente di Formazione InMediaLex e svolge attività di approfondimento e divulgazione in ambito giuridico. È autore di numerose pubblicazioni e, per Il Conciliatore, cura contributi e approfondimenti dedicati alla mediazione, alla giurisprudenza e agli strumenti ADR.
