La riforma Cartabia ha lasciato invariata la disciplina relativa ai titoli di credito e alle scritture private autenticate che non devono essere notificati al debitore in quanto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. devono essere trascritte integralmente nel precetto la cui conformità deve essere attestata dall’ U.G. (a pena di nullità del precetto stesso) Per il titolo del Conciliatore (mediazione) l’esecutività è in re ipsa (d.lgs.28/2010 Art. 12) ma non opera Tout Court ( semplicemente o automaticamente) ma è necessario che l’accordo sia OMOLOGATO attraverso la certificazione – attestazione degli avvocati, conforme alle norme imperative di buon costume ed ordine pubblico (negli altri casi – senza l’assistenza degli Avv.ti – dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo), altresì Il verbale deve essere sottoscritto dal mediatore (che certifica anche l’autografia delle firme apposte dalle parti sul verbale, ex art. 11, III c., d.lgs. n. 28/2010), dalle parti e dai difensori.
Ho analizzato con interesse l’Ordinanza dove un Giudice illuminato, riconoscendo il carattere prevalentemente tecnico della questione oggetto del giudizio (in materia peraltro non obbligatoria) ha disposto l’introduzione del procedimento di mediazione. L’obiettivo dichiarato è l’ottenimento di una regolazione completa e definitiva degli interessi in contesa, basata sul consenso e in tempi più rapidi rispetto al processo.
La riforma della mediazione ha introdotto importanti novità, ma anche dubbi interpretativi sulla liquidazione dei compensi per l’assistenza prestata in sede di mediazione a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Una recente sentenza del Tribunale di Campobasso (n. 637/2025) e le analisi dottrinali sul D.Lgs 28/10 offrono spunti fondamentali per noi professionisti.
l decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 ha introdotto una disciplina organica e innovativa delle modalità telematiche nella mediazione civile e commerciale, distinguendo chiaramente due diversi paradigmi operativi che rispondono a esigenze differenti: la mediazione telematica “pura” e quella “mista” con collegamenti audiovisivi da remoto.
La mediazione civile e commerciale rappresenta uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che il legislatore ha inteso promuovere attraverso un articolato sistema di incentivi fiscali. L’analisi del quadro normativo vigente rivela come le agevolazioni tributarie costituiscano un elemento centrale della strategia di deflazione del contenzioso giudiziario, rendendo economicamente vantaggiosa la scelta della mediazione rispetto al tradizionale ricorso alla tutela giurisdizionale.
La mediazione obbligatoria come filtro processuale
Nell’ambito delle controversie condominiali, l’impugnazione delle delibere assembleari rappresenta uno dei contenziosi più frequenti e delicati della pratica forense. L’introduzione della mediazione obbligatoria, disciplinata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, ha creato un filtro procedurale che, se non correttamente gestito, può trasformarsi in una trappola processuale fatale per il condomino che intenda impugnare una delibera assembleare.
La natura sostanziale dell’accordo di mediazione
Nel panorama degli strumenti di risoluzione delle controversie, l’accordo di mediazione si distingue per una caratteristica peculiare che lo rende spesso più vantaggioso di una sentenza: la sua natura eminentemente negoziale unita all’efficacia esecutiva immediata. Questa combinazione unica offre alle parti una soluzione che coniuga la flessibilità dell’autonomia contrattuale con la forza cogente del titolo esecutivo, creando vantaggi concreti che superano quelli ottenibili attraverso il tradizionale percorso giurisdizionale.
Il panorama degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
Nel panorama giuridico contemporaneo, la risoluzione alternativa delle controversie ha assunto un ruolo centrale nella strategia deflattiva del contenzioso civile. Due strumenti principali si contendono il campo: la mediazione civile e commerciale, disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010, e la negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge n. 132 del 2014. La recente giurisprudenza del Tribunale di Civitavecchia e di altri tribunali italiani ha delineato con crescente chiarezza i rapporti tra questi due istituti, evidenziando quando e perché la mediazione debba considerarsi prevalente rispetto alla negoziazione assistita.
Il panorama della risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo ha subito una significativa evoluzione con l’introduzione del nuovo arbitro assicurativo disciplinato dall’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private. Questo strumento rappresenta un’importante innovazione nel sistema di tutela dei consumatori e degli assicurati, configurandosi come alternativa specifica alla mediazione civile tradizionale per le controversie assicurative.
La mediazione civile e commerciale disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010 trova applicazione in una vasta gamma di controversie civili che, pur originando da questioni fiscali o presentando profili tributari, mantengono natura civilistica nel loro nucleo sostanziale. La corretta individuazione dell’ambito applicativo della mediazione obbligatoria richiede un’analisi attenta della natura giuridica della controversia e dei rapporti sostanziali coinvolti.
