Obblighi formativi del mediatore civile: requisiti, aggiornamento e decadenza

Obblighi formativi del mediatore civile: requisiti, aggiornamento e decadenza

Introduzione

Il mediatore civile e commerciale è tenuto a possedere e mantenere nel tempo una qualificazione professionale adeguata, sia al momento dell’iscrizione sia durante l’intero periodo di esercizio delle funzioni. La normativa vigente, riformata profondamente dalla Riforma Cartabia e dal recente d.lgs. n. 216/2024, prevede specifici obblighi di formazione continua e aggiornamento, il cui inadempimento comporta conseguenze rilevanti, fino alla cancellazione dall’elenco dei mediatori. Ecco un quadro completo su cosa accade se non si rispettano i termini di aggiornamento e in quali casi si decade dal titolo di mediatore.


1. I requisiti iniziali per diventare mediatore

Per poter esercitare le funzioni di mediatore e iscriversi all’elenco di un organismo di mediazione, è necessario:

A) Requisiti di onorabilità

Il mediatore non deve aver riportato:

  • condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
  • interdizioni perpetue o temporanee dai pubblici uffici;
  • misure di prevenzione o di sicurezza;
  • sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento (se iscritto a un ordine professionale).

Come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, questi requisiti non devono sussistere solo al momento dell’iscrizione iniziale, ma devono permanere durante tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La perdita sopravvenuta anche di uno solo di tali requisiti comporta la cancellazione dall’elenco.

B) Formazione di base

Il mediatore deve aver frequentato un corso di formazione presso un ente accreditato e iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Il decreto del Ministro della Giustizia n. 150/2023, attuativo della Riforma Cartabia, ha innalzato i requisiti formativi, prevedendo che per l’iscrizione all’elenco dei mediatori i professionisti iscritti ad albi o collegi professionali debbano possedere almeno la laurea triennale. Tale requisito è stato confermato dalla giurisprudenza amministrativa, che lo ha ritenuto coerente con la ratio di rafforzamento della professionalità dei mediatori sottesa alla riforma.

La formazione base comprende sia una parte teorica che una parte pratica (simulazioni, esercitazioni) ed è finalizzata a garantire elevati livelli di competenza.


2. L’obbligo di aggiornamento continuo

La qualificazione del mediatore non è acquisita una volta per tutte, ma deve essere mantenuta attraverso percorsi di aggiornamento continuo.

L’art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione (che sono mediatori di diritto) “devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62 del codice deontologico forense”.

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 5230/2015, ha chiarito che la formazione forense generale non equivale alla formazione specifica richiesta per l’attività di mediazione: esiste infatti una “diversità ontologica” tra i due percorsi, e pertanto gli avvocati devono frequentare corsi di aggiornamento specificamente dedicati alla mediazione, non potendosi ritenere sufficiente la formazione ordinaria erogata dai consigli dell’ordine.

Con i decreti attuativi ministeriali adottati ai sensi dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010 sono stabiliti:

  • i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall’elenco dei formatori;
  • i requisiti di qualificazione professionale dei mediatori;
  • i contenuti, le modalità e la durata dei percorsi di aggiornamento.

Il decreto ministeriale n. 150/2023 ha recentemente elevato la durata minima dei corsi di formazione e ha introdotto prescrizioni più stringenti in materia di aggiornamento professionale.


3. Periodicità dell’aggiornamento: il sistema biennale

Benché la normativa primaria non contenga un termine espresso in termini di “due anni” per l’aggiornamento obbligatorio, la prassi applicativa consolidata dai decreti ministeriali attuativi e dai regolamenti degli organismi di mediazione prevede che il mediatore debba partecipare a corsi di aggiornamento con cadenza almeno biennale.

Il mancato aggiornamento nei termini previsti comporta conseguenze di rilievo, che analizzeremo nel dettaglio.


4. Conseguenze del mancato aggiornamento: sospensione e cancellazione

Se il mediatore non aggiorna il titolo entro il termine previsto (generalmente biennale), interviene un meccanismo sanzionatorio articolato in due fasi:

A) Sospensione

Il mediatore viene sospeso dall’elenco dell’organismo di mediazione presso cui è iscritto. La sospensione è una misura temporanea che impedisce al mediatore di ricevere nuovi incarichi fino al momento del ripristino della regolarità formativa.

Durante il periodo di sospensione, il mediatore può regolarizzare la propria posizione:

  • completando il percorso di aggiornamento mancante;
  • presentando la documentazione attestante l’avvenuta formazione all’organismo di mediazione.

B) Cancellazione

Se, decorso un ulteriore termine (che varia in base ai regolamenti dei singoli organismi e alle prescrizioni ministeriali, ma generalmente non oltre un anno dalla sospensione), il mediatore non adempie agli obblighi formativi, viene cancellato dall’elenco.

La cancellazione costituisce una misura definitiva per perdita sopravvenuta dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore.

L’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 e i decreti ministeriali attuativi attribuiscono al Ministero della Giustizia il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi formativi e prevedono che la mancata osservanza degli stessi costituisca causa di esclusione dal registro.


5. Decadenza del titolo di mediatore: le cause previste

Il mediatore decade dal titolo e viene cancellato dall’elenco dell’organismo nei seguenti casi:

A) Perdita dei requisiti di onorabilità

Come anticipato, il venire meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità comporta la cancellazione immediata dall’elenco.

Rientrano in questa ipotesi:

  • condanne penali definitive per delitti non colposi;
  • interdizioni dai pubblici uffici;
  • applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza;
  • irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento (ad esempio: censura, sospensione, radiazione).

La sentenza del TAR Lazio n. 9465/2017 ha confermato la legittimità della previsione che esclude dall’esercizio delle funzioni di mediatore chi ha riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento, ritenendo tale prescrizione coerente con l’esigenza di garantire la massima serietà e professionalità dei mediatori.

B) Mancato aggiornamento continuo

Come già illustrato, il mediatore che non completa i percorsi di aggiornamento nei termini previsti viene sospeso e, se l’inadempimento perdura oltre i termini assegnati, cancellato dall’elenco.

C) Violazione degli obblighi deontologici del mediatore

L’art. 14 del d.lgs. n. 28/2010 impone al mediatore, tra l’altro:

  • il divieto di assumere diritti o obblighi connessi agli affari trattati;
  • il divieto di percepire compensi direttamente dalle parti;
  • l’obbligo di sottoscrivere per ogni affare una dichiarazione di indipendenza e imparzialità;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile dell’organismo e alle parti ogni circostanza che incida sulla propria indipendenza e imparzialità;
  • l’obbligo di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

La violazione reiterata di questi obblighi, accertata dall’organismo di mediazione o dal Ministero della Giustizia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la cancellazione dall’elenco.

D) Mancato esercizio effettivo dell’attività

Il permanere nell’elenco dei mediatori richiede anche l’esercizio effettivo dell’attività. Questo significa che il mediatore deve:

  • risultare disponibile ad accettare incarichi;
  • svolgere mediazioni in modo continuativo e non meramente occasionale.

Il mediatore che rimane iscritto senza svolgere attività concreta rischia la cancellazione per mancanza del requisito di effettività.

E) Perdita dell’iscrizione all’organismo di mediazione

L’organismo di mediazione può decidere di escludere il mediatore dal proprio elenco per motivi organizzativi, disciplinari o per perdita di fiducia. In tal caso, il mediatore perde automaticamente la possibilità di svolgere mediazioni presso quell’organismo.

Il mediatore può naturalmente iscriversi presso un altro organismo, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti previsti.


6. Reinserimento dopo la cancellazione

La cancellazione dall’elenco dei mediatori è una misura definitiva per l’organismo presso cui si era iscritti. Tuttavia, non costituisce necessariamente un impedimento assoluto e permanente alla riammissione.

Il mediatore cancellato può:

  • iscriversi presso un altro organismo di mediazione, previo superamento di un eventuale nuovo corso di formazione e presentazione di documentazione aggiornata;
  • regolarizzare la propria posizione formativa, dimostrando il recupero dei crediti di aggiornamento mancanti.

Tuttavia, se la cancellazione è dovuta alla perdita dei requisiti di onorabilità (ad esempio: condanna penale, radiazione dall’albo professionale), essa costituisce impedimento permanente, salvo riabilitazione giudiziale o reinserimento nell’albo professionale di appartenenza.


7. Il ruolo della vigilanza ministeriale

Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di vigilanza sugli organismi di mediazione e, indirettamente, sul rispetto degli obblighi formativi da parte dei mediatori.

I meccanismi di controllo comprendono:

  • ispezioni presso gli organismi;
  • verifica dei dati statistici sulle mediazioni svolte;
  • controllo delle comunicazioni relative alla formazione e aggiornamento dei mediatori.

Gli organismi che non comunicano periodicamente i dati relativi alle mediazioni svolte, o che omettono di vigilare sul rispetto degli obblighi formativi da parte dei propri mediatori, possono a loro volta essere sospesi o cancellati dal registro degli organismi di mediazione, come confermato dalla sentenza del TAR Lazio n. 4420/2016.


8. L’avvocato mediatore: disciplina particolare

Gli avvocati sono mediatori di diritto ai sensi dell’art. 16, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010. Tuttavia, questa qualifica non li esime dagli obblighi di formazione specifica.

Come precisato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 5230/2015, l’avvocato deve:

  • frequentare corsi di formazione e aggiornamento specifici in materia di mediazione;
  • rispettare quanto previsto dall’art. 62 del codice deontologico forense, che disciplina la funzione di mediatore.

Il mancato aggiornamento e la violazione della disciplina deontologica comportano conseguenze sia sul versante ordinistico (sanzioni disciplinari) sia su quello della mediazione (cancellazione dall’elenco).


Riepilogo pratico

Obblighi formativi del mediatore:

  • Formazione iniziale presso ente accreditato
  • Aggiornamento continuo (generalmente biennale)
  • Mantenimento dei requisiti di onorabilità, competenza ed effettività dell’attività

Conseguenze del mancato aggiornamento:

  1. Entro il termine biennale: il mediatore deve completare l’aggiornamento per mantenere la regolarità
  2. Decorso il terminesospensione dall’elenco
  3. Ulteriore inadempimento (circa un anno dopo)cancellazione dall’elenco

Cause di decadenza dal titolo:

  • Perdita requisiti di onorabilità (condanne, sanzioni disciplinari oltre l’avvertimento)
  • Mancato aggiornamento continuo
  • Violazione reiterata obblighi deontologici
  • Mancato esercizio effettivo dell’attività
  • Esclusione dall’organismo di mediazione

La normativa attuale, rafforzata dalla Riforma Cartabia, mira a garantire che solo mediatori adeguatamente formati, aggiornati e professionalmente integri possano svolgere le funzioni di mediazione, a tutela dell’affidabilità dell’istituto e dell’efficacia della giustizia alternativa.

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